CONTRIBUTI
IN FAVORE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA CINEMATOGRAFIA
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 è stato pubblicato il Decreto 17
ottobre 2000 n. 390 del Ministero per i beni e le attività culturali recante il
Regolamento per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel
settore della cinematografia.
Le
finalità dell'intervento agevolativo sono:
a)
la trasformazione, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico
delle sale cinematografiche esistenti (ad es. rispetto della normativa sulla
sicurezza e abolizione delle barriere architettoniche);
b)
l' installazione e ristrutturazione di impianti e servizi accessori;
c)
la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante
acquisto di locali.
Per
tali fini il Ministero per i beni culturali eroga contributi in conto interessi
sui contratti di mutuo stipulati da imprese italiane di esercizio cinematografico.
Il
contributo è concesso con riferimento a contratti di mutuo con durata non
superiore a dieci anni, per un importo non superiore al 70% dell'investimento
finanziato (elevabile al 90% in casi particolari).
Il
Decreto in esame fissa (art. 3) alcuni parametri quantitativi per la
concessione dei contributi a secondo del tipo di intervento. In particolare, distingue tra sale di nuova
edificazione, sale derivanti dalla trasformazione e adattamento di immobili
preesistenti, ripristino di sale non più in esercizio, multisale, piccole sale,
arene cinematografiche.
Le
domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al
Dipartimento dello Spettacolo del Ministero entro il 30 giugno ed il 30
novembre di ciascun anno, e comunque entro 6 mesi dalla data di stipulazione
del contratto di mutuo.
Le
istanze saranno istruite secondo i
seguenti criteri di priorità:
a)
interventi in sale cinematografiche ubicate nelle regioni dell'ob. 1;
b)
interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e
che confinino con comuni egualmente sprovvisti;
c)
interventi in sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle città
capoluogo di provincia;
d)
interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore
a 500.000 abitanti e confinanti con comuni aventi anch'essi popolazione
inferiore a 500.000 abitanti;
e)
tutti gli altri interventi, per ordine cronologico di ricezione.
L'art.
7 del Decreto prevede la concessione, in alternativa ai contributi in conto
interessi, di contributi in conto capitale fino al 60% dei costi sostenuti, che
non superino l'importo di lire 250 milioni.
Tali
contributi sono concessi per le finalità indicate dall'art. 20. co. 10 del D.L.
26/1994 limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento
strutturale e rinnovo delle apparecchiature.
Le
domande devono essere presentate al Dipartimento dello Spettacolo entro 90
giorni dalla conclusione dei lavori e dall'acquisto dei beni mobili e,
comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno.