INPS - CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO - ART. 72 LEGGE 388/2000 - CIRCOLARE ISTITUTO

 

La disciplina del cumulo tra la pensione e il reddito da lavoro, sia autonomo che dipendente, è stata oggetto di continui interventi da parte del legislatore.

Anche la finanziaria per il 2001, all'art. 72, della legge n. 388/2000 si è occupata dell'argomento, apportando delle novità, per i pensionati che intendono continuare a lavorare dopo il pensionamento.

A questo proposito, con la circolare n. 20 dello scorso 26 gennaio, l'Inps ha fatto una panoramica sui principali aspetti contenuti nel nuovo articolo 72 sopracitato, precisando tra l'altro che ai fini del cumulo con la pensione anche il lavoratore parasubordinato, iscritto cioè alla gestione del 10%, produce reddito da lavoro autonomo.

1. Pensionati che svolgono attività di lavoro parasubordinato

Al riguardo, la circolare n. 20 precisa che il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che con la recente legge 21 novembre n. 342, 2000, sono stati assimilati ai fini fiscali a quelli da lavoro dipendente, devono essere considerati come redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo con le pensioni in quanto, come già sottolineato in precedenza dall'Istituto, sono tali quelli prodotti da una attività svolta senza vincoli di subordinazione, indipendentemente dal momento in cui vengono dichiarati ai fini fiscali.

2. Pensione di vecchiaia

Per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, l'art. 72, comma 1, della citata legge n. 388/2000 stabilisce che, dal 1° gennaio 2001, esse sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Ne deriva che questi trattamenti saranno totalmente cumulabili con i redditi sopra richiamati, indipendentemente dai contributi utilizzati per il diritto e la misura della pensione.

Tale disciplina si applica anche, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2001, per le pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore a questa data.

Occorre inoltre ricordare che è sempre valido, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e cioè la cessazione del rapporto di lavoro dipendente come requisito necessario per ottenere la pensione di vecchiaia, anche se successivamente nulla vieta al pensionato di rioccuparsi e cumulare il trattamento pensionistico di che trattasi e il reddito di lavoro autonomo o dipendente.

 

3.Pensioni di anzianità, pensioni di invalidità e assegni di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

Per le pensioni diverse da quella di vecchiaia e, in particolare, per quelle di anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità, la legge n. 388/2000 prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, nel caso in cui vengono liquidate con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Nella circolare in commento si precisa che, per individuare l'anzianità contributiva pari o meno a 40 anni, si dovrà tener conto della contribuzione utile per il diritto, oppure, se più favorevole, di quella utile per la misura della pensione, considerando anche i contributi maturati dopo il pensionamento per la liquidazione di supplementi.

Alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2001 si applicheranno le nuove regole sul cumulo a decorrere dalla rata di pensione di gennaio 2001, sempre che si sia in presenza del requisito contributivo pari o superiore a 40 anni.

 

4.Pensioni di anzianità, pensioni di invalidità, assegni di invalidità liquidati con una anzianità contributiva inferiore a 40 anni

Per le pensioni diverse dalla vecchiaia liquidate, dal 1° gennaio 2001, con meno di 40 anni di contributi, è prevista la cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota di pensione eccedente l'ammontare del trattamento minimo.

La trattenuta sulla pensione non potrà comunque essere superiore al 30% del reddito da lavoro autonomo.

In proposito, occorre ricordare che dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile le pensioni di anzianità sono equiparate a quelle di vecchiaia per quanto riguarda le norme sul cumulo. Di conseguenza, a partire da quel momento saranno interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente anche le pensioni di anzianità liquidate con meno di 40 anni di contribuzione.

5.Pensioni ai superstiti

Per quanto concerne le pensioni ai superstiti liquidate con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, in base a quanto previsto dal più volte richiamato art. 72, comma 1, della legge n. 388/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, gli aumenti a titolo di perequazione in cifra fissa erogati a norma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.