INPS
- CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO - ART. 72 LEGGE 388/2000 - CIRCOLARE
ISTITUTO
La
disciplina del cumulo tra la pensione e il reddito da lavoro, sia autonomo che
dipendente, è stata oggetto di continui interventi da parte del legislatore.
Anche
la finanziaria per il 2001, all'art. 72, della legge n. 388/2000 si è occupata
dell'argomento, apportando delle novità, per i pensionati che intendono
continuare a lavorare dopo il pensionamento.
A
questo proposito, con la circolare n. 20 dello scorso 26 gennaio, l'Inps ha
fatto una panoramica sui principali aspetti contenuti nel nuovo articolo 72
sopracitato, precisando tra l'altro che ai fini del cumulo con la pensione
anche il lavoratore parasubordinato, iscritto cioè alla gestione del 10%, produce
reddito da lavoro autonomo.
1.
Pensionati che svolgono attività di lavoro parasubordinato
Al
riguardo, la circolare n. 20 precisa che il reddito derivante da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, che con la recente legge 21 novembre
n. 342, 2000, sono stati assimilati ai fini fiscali a quelli da lavoro
dipendente, devono essere considerati come redditi da lavoro autonomo ai fini
del cumulo con le pensioni in quanto, come già sottolineato in precedenza
dall'Istituto, sono tali quelli prodotti da una attività svolta senza vincoli
di subordinazione, indipendentemente dal momento in cui vengono dichiarati ai
fini fiscali.
2.
Pensione di vecchiaia
Per
quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, l'art. 72, comma 1, della citata
legge n. 388/2000 stabilisce che, dal 1° gennaio 2001, esse sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Ne
deriva che questi trattamenti saranno totalmente cumulabili con i redditi sopra
richiamati, indipendentemente dai contributi utilizzati per il diritto e la
misura della pensione.
Tale
disciplina si applica anche, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2001, per le
pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore a questa data.
Occorre
inoltre ricordare che è sempre valido, in ogni caso, quanto previsto dall'art.
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e cioè la
cessazione del rapporto di lavoro dipendente come requisito necessario per
ottenere la pensione di vecchiaia, anche se successivamente nulla vieta al
pensionato di rioccuparsi e cumulare il trattamento pensionistico di che
trattasi e il reddito di lavoro autonomo o dipendente.
3.Pensioni
di anzianità, pensioni di invalidità e assegni di invalidità con anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni
Per
le pensioni diverse da quella di vecchiaia e, in particolare, per quelle di
anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità, la legge n. 388/2000
prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente,
nel caso in cui vengono liquidate con una anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni.
Nella
circolare in commento si precisa che, per individuare l'anzianità contributiva
pari o meno a 40 anni, si dovrà tener conto della contribuzione utile per il
diritto, oppure, se più favorevole, di quella utile per la misura della
pensione, considerando anche i contributi maturati dopo il pensionamento per la
liquidazione di supplementi.
Alle
pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2001 si
applicheranno le nuove regole sul cumulo a decorrere dalla rata di pensione di
gennaio 2001, sempre che si sia in presenza del requisito contributivo pari o
superiore a 40 anni.
4.Pensioni
di anzianità, pensioni di invalidità, assegni di invalidità liquidati con una
anzianità contributiva inferiore a 40 anni
Per
le pensioni diverse dalla vecchiaia liquidate, dal 1° gennaio 2001, con meno di
40 anni di contributi, è prevista la cumulabilità con i redditi da lavoro
autonomo nella misura del 70% della quota di pensione eccedente l'ammontare del
trattamento minimo.
La
trattenuta sulla pensione non potrà comunque essere superiore al 30% del
reddito da lavoro autonomo.
In
proposito, occorre ricordare che dal mese successivo al compimento dell'età
pensionabile le pensioni di anzianità sono equiparate a quelle di vecchiaia per
quanto riguarda le norme sul cumulo. Di conseguenza, a partire da quel momento
saranno interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
anche le pensioni di anzianità liquidate con meno di 40 anni di contribuzione.
5.Pensioni
ai superstiti
Per
quanto concerne le pensioni ai superstiti liquidate con una anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni, in base a quanto previsto dal più
volte richiamato art. 72, comma 1, della legge n. 388/2000, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, gli aumenti a titolo di perequazione in cifra fissa erogati a
norma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono cumulabili con i
redditi da lavoro dipendente.