INPS
- VISITE MEDICHE DI CONTROLLO - D.M. 12/10/2000 - ISTRUZIONI ISTITUTO
L'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, con circolare 8 gennaio 2001, n. 4, ha
fornito le indicazioni applicative del decreto del Ministero del Lavoro recante
"Integrazioni e modifiche del decreto ministeriale 18 aprile 1996,
concernente la disciplina delle visite mediche di controllo da parte
dell'Inps".
Per
quanto attiene alle modifiche intervenute relativamente a talune modalità di
espletamento delle visite in oggetto ed alla determinazione dei relativi
compensi, si riporta di seguito la circolare nella parte di diretto interesse.
I.N.P.S.
- Circolare 8 gennaio 2001, n. 4
OGGETTO:
D.M. 12 ottobre 2000: modifiche e integrazioni al D.M. 18.4.96 concernente la
nuova disciplina dei rapporti tra l'Istituto ed i medici iscritti nelle liste
speciali per le visite di controllo ai lavoratori assenti per malattia.
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Visite ambulatoriali in particolari situazioni
L'art.
6 del D.M. 15.7.86 prevede, tra l'altro, che se il lavoratore non accetta
l'esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico che
avrà cura di annotarlo sul referto (indicazioni in tal senso erano state
fornite con circ. n. 111 del 14.5.97, p. 10).
Al
riguardo la nuova disciplina (art. 10) precisa che il medico di controllo è
tenuto ad informare il lavoratore che il dissenso deve essere eccepito seduta
stante: in tal caso, presane annotazione sul referto, lo deve invitare, come
già previsto dal predetto art. 6, a sottoporsi a visita di controllo il primo
giorno utile, presso il Gabinetto diagnostico della Sede INPS competente, per
il giudizio definitivo del coordinatore sanitario.
Pertanto
le Sedi dovranno richiamare l'attenzione dei medici di lista del comportamento
da tenere - peraltro ribadito sui "criteri" - nel caso di non
condivisione del giudizio medico legale da parte del lavoratore.
Qualora
si rilevi che il lavoratore necessiti di particolari verifiche sanitarie e/o
amministrative (es. valutazione del possibile infortunio sul lavoro, ecc.),
l'INPS può disporre direttamente visite ambulatoriali, sempre presso il gabinetto
Diagnostico, avvalendosi dei propri medici.
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Compensi
Si
riportano i compensi dovuti ai medici delle liste per le visite di controllo
effettuate dal 1°/12/2000, primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore del decreto; tali compensi (rideterminati sulla base dell'onorario
indicato dalla tariffa minima nazionale prevista per la visita a domicilio del
malato di cui alla "Tabella A" del D.P.R. 17.2.92 e successive
modificazioni) sono attualmente:
£
50.000 (tariffa del DPR suddetto): per visita di controllo domiciliare eseguita
in giorno feriale;
£
70.000 (50.000 + 40%) per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno
festivo;
£
37.500 (50.000 - 25%) per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita
a causa di mancata reperibilità del lavoratore;
£
52.500 (70.000 - 25%) per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita
a causa di mancata reperibilità del lavoratore.
Per
l'utilizzo di autovettura da parte del medico è riconosciuto, per ogni
chilometro di percorso effettuato al di fuori della cinta urbana, un compenso
nella misura di 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina
verde, È eliminato il compenso fisso per spese di trasporto.
Qualora
la visita medica di controllo sia da effettuare in isole (art. 12, comma 3),
nel cui territorio non sia stata costituita un'apposita lista di medici e nelle
quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture
pubbliche che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al
di fuori dell'orario di lavoro, e sempreché l'orario dei mezzi pubblici di
collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro del medico in
giornata (in caso contrario è inopportuno che la visita sia disposta), il
compenso di cui alle lettere da a) a d) è maggiorato del 50% e il compenso
chilometrico è sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente
sostenute e documentate, secondo la tariffa "passeggero" dei mezzi
navali di linea, nonché di quelle sostenute e documentate di eventuale uso di
servizio pubblico di taxi nell'isola. Il percorso in autovettura fino al porto
di imbarco è riconoscibile secondo le regole consuete.
Per
l'ipotesi di cui sopra è riconosciuto altresì (art. 12, comma 4), qualora il
rientro sulla terraferma non possa avvenire, secondo gli orari dei mezzi di
trasporto, entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per un pasto, entro il limite massimo di £ 45.000, rivalutato
annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in relazione agli aumenti
intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
È
ovvio che le particolarità del servizio in tali circostanze rendono necessaria
una verifica delle condizioni di effettiva eseguibilità della visita
nell'ambito della giornata (condizioni del mare, orari dei collegamenti, ecc.).
Tutti
i predetti compensi sono posti a carico del datore di lavoro se la visita è
stata richiesta dallo stesso (vds. punto 15).
Sempre
con la predetta decorrenza del 1°.12.2000, il compenso fisso per spese di
amministrazione da rimborsare dai datori di lavoro che richiedono le visite, è
fissato in £ 8.000 per ogni visita.
Come
già sottolineato in diverse occasioni, si richiama l'attenzione delle Sedi
sulla necessità di assicurare il pagamento dei compensi con cadenza mensile,
come prevede l'art. 10 del D.M. 18.4.96.
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Rimborso visite ambulatoriali ASL
Qualora
la visita ambulatoriale, in caso di assenza a quella domiciliare, sia
effettuata presso il presidio sanitario pubblico diverso dall'INPS, secondo la
previsione dell'art. 9 del D.M. 18.4.96 (vds. anche p. 1.3 della circ. n. 159
del 1°.8.96), al presidio stesso è rimborsato dall'INPS un importo pari al 50%
dei compensi di cui al precedente p. 13, lett. a, cioè £ 25.000 (art. 14).
Gli
elementi per il pagamento saranno predisposti dalla procedura con
l'acquisizione dell'esito delle visite stesse, comprendente la denominazione
della ASL e dell'ambulatorio che ha effettuato la visita. Gli importi saranno
liquidati alle ASL con le stesse cadenze dei pagamenti ai medici.
Le
modalità di pagamento (con assegno o con bonifico bancario) saranno concordate
direttamente dalle Sedi con le ASL interessate, che forniranno i dati, compresi
quelli fiscali, necessari all'effettuazione del pagamento stesso.
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Rimborso per visite ambulatoriali INPS e ASL ai lavoratori non aventi diritto
all'indennità di malattia
La
nuova disciplina (art. 15) prevede anche che i datori di lavoro e gli istituti
previdenziali richiedenti sono tenuti a corrispondere all'INPS, oltre ai
compensi e all'importo fisso per spese di amministrazione di cui al p. 13,
anche la somma indicata al punto 14 (£ 25.000), quest'ultima per le sole visite
ambulatoriali eseguite nei confronti dei lavoratori ammalati non aventi diritto
all'indennità di malattia a carico dell'INPS medesimo, e ciò sia quando la
visita ambulatoriale è eseguita dalla ASL, sia quando è eseguita dall'INPS.
La
procedura procederà quindi all'addebito anche degli importi relativi alle
visite ambulatoriali suddette.
Gli
elementi per l'addebito ai datori di lavoro e gli istituti previdenziali
saranno predisposti dalla procedura con l'acquisizione dell'esito della visita
di controllo.
A
tal fine è necessario che ai fini della acquisizione in procedura delle
richieste di visite di controllo (domiciliare) sia indicato il diritto o meno
alla indennità di malattia da parte dell'interessato.