LEGGE
8 MARZO 2000, N. 53 - CONGEDI
PARENTALI, INNOVAZIONI IN MATERIA DI ACCREDITI FIGURATIVI, DI RISCATTI E DI VERSAMENTI VOLONTARI - CIRCOLARE
INPS N. 15 DEL 23 GENNAIO 2001
I
permessi e i congedi per la cura dei figli e per motivi di famiglia, nonché
quelli per la formazione, sono regolati - come noto - dalla legge 8 marzo 2000,
n. 53 che, modificando e integrando la precedente disciplina, ha stabilito le
modalità relative al trattamento economico e quelle per l'accredito
contributivo dei periodi goduti.
Con
circolare n. 15 dello scorso 23 gennaio, l'Inps completa quanto già anticipato
con la circolare n, 109 del 6 giugno 2000 esaminando le diverse tipologie di
congedi e il relativo trattamento previdenziale.
È
questo, infatti, un aspetto profondamente innovato della citata legge n.
53/2000, che ha introdotto limiti reddituali per il riconoscimento
dell'accredito figurativo e possibilità di versare volontariamente i contributi
altrimenti carenti.
Si
illustrano qui di seguito le principali novità contenute nella richiamata
circolare n. 15/2000.
1.Astensione
facoltativa nei primi otto anni di vita del bambino
Compete
a entrambi i genitori il diritto di assentarsi dal lavoro durante questo arco
temporale per un periodo massimo complessivo di dieci mesi, che non può
superare singolarmente i sei mesi, elevabili a sette se è il padre ad
avvalersene per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi.
L'astensione
dal lavoro fruita dai genitori oltre il periodo complessivo di sei mesi o
utilizzata fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, comporta
l'accredito della contribuzione figurativa, per tale periodo di assenza,
calcolata su un valore pari al 200% dell'ammontare massimo dell'assegno
sociale, con la facoltà dell'assicurato di integrare l'accredito stesso
riscattando la differenza contributiva con le regola stabilite per la
prosecuzione volontaria.
2.
Permessi per malattia del bambino fra tre e otto anni di età
Fino
al compimento del terzo anno di età, la normativa vigente non prevede limiti né
per quanto riguarda la durata delle assenze né per l'accredito figurativo dei
contributi per i periodi di assenza, che possono essere usufruiti,
alternativamente, da entrambi i genitori.
Se,
invece, l'età del bambino è compresa fra i tre e gli otto anni, la durata
dell'assenza non può superare i cinque giorni all'anno per ciascun genitore e
per la durata medesima viene riconosciuta la contribuzione figurativa nei
limiti e con le facoltà di cui al punto 1).
Il
valore da attribuire ad una settimana di assenza sarà pari, in entrambi i casi,
ad un cinquantaduesimo del doppio dell'assegno sociale.
3.
Riposi orari per allattamento
La
nuova norma, nel prevedere il raddoppio delle ore di permesso spettanti in caso
di parto plurimo, stabilisce che le ore aggiuntive possono essere utilizzate
anche dal padre e dispone peraltro l'accredito figurativo pari al doppio
dell'assegno sociale, con la facoltà della lavoratrice o del lavoratore di integrare
la differenza con il riscatto o con il versamento volontario dei contributi.
Per
l'attuazione delle nuove regole di accredito figurativo, il datore di lavoro
dovrà quantificare le assenze su base settimanale sommando per ogni anno solare
le ore fruite e dividendo questa somma per il numero delle ore settimanali di
lavoro contrattualmente previste.
4.
Congedi per eventi e cause particolari, di durata non superiore a due anni
nell'arco della vita lavorativa
I
relativi periodi non sono retribuiti e non danno diritto alla contribuzione
figurativa. Possono essere riscattati o può essere utilizzata la prosecuzione
volontaria.
5.
Congedi per la formazione
Tali
periodi, per un massimo di 11 mesi nell'arco della vita lavorativa, che possono
essere chiesti dai lavoratori con almeno cinque anni di servizio, non danno
luogo alla retribuzione, né all'accredito figurativo, mentre possono essere
riscattati o coperti dai contributi volontari.
Si
fa presente che in tutti i casi in cui viene riconosciuto un accredito figurativo
su un valore convenzionale annuo o non viene riconosciuto alcun accredito, gli
interessati possono integrare quanto accreditato con le modalità previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 per il riscatto, oppure perfezionare
la posizione pensionistica mediante i versamenti volontari.
Per
determinare l'onere del riscatto dovrà essere calcolata la riserva matematica,
scegliendo il sistema di calcolo retributivo o contributivo a seconda
dell'anzianità contributiva del lavoratore al 31 dicembre 1995.