LEGGE 8 MARZO 2000,        N. 53 - CONGEDI PARENTALI, INNOVAZIONI IN MATERIA DI ACCREDITI FIGURATIVI, DI RISCATTI      E DI VERSAMENTI VOLONTARI - CIRCOLARE INPS N. 15 DEL 23 GENNAIO 2001

 

I permessi e i congedi per la cura dei figli e per motivi di famiglia, nonché quelli per la formazione, sono regolati - come noto - dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 che, modificando e integrando la precedente disciplina, ha stabilito le modalità relative al trattamento economico e quelle per l'accredito contributivo dei periodi goduti.

Con circolare n. 15 dello scorso 23 gennaio, l'Inps completa quanto già anticipato con la circolare n, 109 del 6 giugno 2000 esaminando le diverse tipologie di congedi e il relativo trattamento previdenziale.

È questo, infatti, un aspetto profondamente innovato della citata legge n. 53/2000, che ha introdotto limiti reddituali per il riconoscimento dell'accredito figurativo e possibilità di versare volontariamente i contributi altrimenti carenti.

Si illustrano qui di seguito le principali novità contenute nella richiamata circolare n. 15/2000.

1.Astensione facoltativa nei primi otto anni di vita del bambino

Compete a entrambi i genitori il diritto di assentarsi dal lavoro durante questo arco temporale per un periodo massimo complessivo di dieci mesi, che non può superare singolarmente i sei mesi, elevabili a sette se è il padre ad avvalersene per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi.

L'astensione dal lavoro fruita dai genitori oltre il periodo complessivo di sei mesi o utilizzata fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, comporta l'accredito della contribuzione figurativa, per tale periodo di assenza, calcolata su un valore pari al 200% dell'ammontare massimo dell'assegno sociale, con la facoltà dell'assicurato di integrare l'accredito stesso riscattando la differenza contributiva con le regola stabilite per la prosecuzione volontaria.

2. Permessi per malattia del bambino fra tre e otto anni di età

Fino al compimento del terzo anno di età, la normativa vigente non prevede limiti né per quanto riguarda la durata delle assenze né per l'accredito figurativo dei contributi per i periodi di assenza, che possono essere usufruiti, alternativamente, da entrambi i genitori.

Se, invece, l'età del bambino è compresa fra i tre e gli otto anni, la durata dell'assenza non può superare i cinque giorni all'anno per ciascun genitore e per la durata medesima viene riconosciuta la contribuzione figurativa nei limiti e con le facoltà di cui al punto 1).

Il valore da attribuire ad una settimana di assenza sarà pari, in entrambi i casi, ad un cinquantaduesimo del doppio dell'assegno sociale.

3. Riposi orari per allattamento

La nuova norma, nel prevedere il raddoppio delle ore di permesso spettanti in caso di parto plurimo, stabilisce che le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre e dispone peraltro l'accredito figurativo pari al doppio dell'assegno sociale, con la facoltà della lavoratrice o del lavoratore di integrare la differenza con il riscatto o con il versamento volontario dei contributi.

Per l'attuazione delle nuove regole di accredito figurativo, il datore di lavoro dovrà quantificare le assenze su base settimanale sommando per ogni anno solare le ore fruite e dividendo questa somma per il numero delle ore settimanali di lavoro contrattualmente previste.

4. Congedi per eventi e cause particolari, di durata non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa

I relativi periodi non sono retribuiti e non danno diritto alla contribuzione figurativa. Possono essere riscattati o può essere utilizzata la prosecuzione volontaria.

5. Congedi per la formazione

Tali periodi, per un massimo di 11 mesi nell'arco della vita lavorativa, che possono essere chiesti dai lavoratori con almeno cinque anni di servizio, non danno luogo alla retribuzione, né all'accredito figurativo, mentre possono essere riscattati o coperti dai contributi volontari.

Si fa presente che in tutti i casi in cui viene riconosciuto un accredito figurativo su un valore convenzionale annuo o non viene riconosciuto alcun accredito, gli interessati possono integrare quanto accreditato con le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 per il riscatto, oppure perfezionare la posizione pensionistica mediante i versamenti volontari.

Per determinare l'onere del riscatto dovrà essere calcolata la riserva matematica, scegliendo il sistema di calcolo retributivo o contributivo a seconda dell'anzianità contributiva del lavoratore al 31 dicembre 1995.