IRPEF - RIMBORSO TRAMITE IL SOSTITUTO DI IMPOSTA DELL'80% DELLA QUOTA PER L'ASSISTENZA MEDICA DI BASE PAGATA NEL 1993

 

L'art. 33, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato fiscale alla Finanziaria 2000), ha disposto la restituzione, nella misura dell'80%, della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base versata nel 1993 dai soggetti tenuti.

La quota versata è stata di lire 85.000: conseguentemente il recupero, nella misura dell'80% di quanto versato, è di lire 68.000.

La norma stabilisce che l'importo rimborsato non è soggetto a tassazione separata.

Per la restituzione sono previste le seguenti modalità, tra loro alternative:

- mediante compensazione con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, ai sensi dell'art. 17, decreto legislativo n. 241/1997;

- mediante diminuzione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000;

- attraverso il sostituto d'imposta, per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta (e pertanto, lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi), mediante diminuzione, a decorrere dal mese di gennaio 2001, delle relative ritenute. Per ottenere la restituzione dal sostituto d'imposta i soggetti interessati devono rivolgere formale richiesta entro 12 mesi decorrenti dal 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della legge n. 342/2000.

Ai sensi di tale disposizione, pertanto, i sostituti d'imposta, entro il 10 dicembre 2001, possono chiedere al sostituto la restituzione dell'80% della quota fissa per l'assistenza di base, versata nel 1993 per sé e per i propri familiari a carico. È irrilevante che nel 1993 - anno di versamento della tassa - il sostituito operasse presso datore di lavoro diverso da quello attuale.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 2 dell'11 gennaio 2001, ha istituito, per la compensazione della tassa in parola, il Codice Tributo 6750 denominato "Restituzione quota fissa per l'assistenza medica di base art. 33, comma 2, legge n. 342/2000".

Il predetto codice deve essere indicato nella colonna "importi a credito compensati" della sezione Erario del Mod. F24; come "periodo di riferimento" deve essere indicato, nella forma AAAA, l'anno in cui si effettua la compensazione.

Il predetto codice vale nel caso in cui sia lo stesso contribuente che - tenuto ai versamenti di imposte e contributi tramite il Mod. F24 - provveda all'auto-rimborso.

Nel caso in cui, invece, il contribuente chieda al sostituto d'imposta di provvedere alla restituzione, si ritiene che le somme restituite non debbano avere alcuna evidenziazione sul Mod. F24, poiché le stesse sono direttamente portate in diminuzione dalle ritenute del mese in cui la restituzione è operata. Quindi, l'importo restituito sarà indicato nel cedolino paga, e sul Mod. F24 saranno direttamente esposte le ritenute operate al netto degli importi restituiti.