MODIFICHE
AL SISTEMA SANZIONATORIO IN TEMA DI PART-TIME, TUTELA DELLA MATERNITA' E
PATERNITA', LAVORO NOTTURNO E LAVORO MINORILE - CHIARIMENTI OPERATIVI
Le
numerose novità in materia di lavoro hanno indotto il Ministero del lavoro a
emanare la circolare n. 86 del 6 dicembre 2000, con la quale vengono esaminate
le tematiche più interessanti, con particolare riferimento a vari sistemi
sanzionatori.
Si
illustrano qui di seguito gli aspetti di maggior rilievo contenuti nella
predetta circolare.
a)
D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61: lavoro a tempo parziale
Con
il decreto legislativo n. 61/2000, la disciplina preesistente sulla
flessibilità è stata quasi interamente innovata attraverso l'espressa
abrogazione dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Sotto
il profilo sanzionatorio la nuova normativa, seguendo l'attuale tendenza alla
c.d. "liberalizzazione", ha previsto l'irrogazione della sanzione
amministrativa pari a lire 30.000, per ciascun lavoratore interessato ed ogni
giorno di ritardo, soltanto per la mancata comunicazione alla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente dall'assunzione a tempo
parziale, mediante invio di copia del contratto entro 30 giorni di calendario
dalla stipulazione dello stesso.
b)
Legge 8 maggio 2000, n. 53: disposizioni a sostegno della maternità e paternità
La
legge n. 53/2000, modifica, estendendo taluni benefici, la precedente legge 30
dicembre 1971, n. 1204. In base alle nuove regole sono escluse da sanzioni per
la mancata comunicazione, i nuovi congedi parentali e formativi,
l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, la mancata estensione al
padre lavoratore del divieto di astenersi dal lavoro nei casi espressamente disciplinati.
Sono
applicabili le sanzioni per tutte le altre violazioni, compresa quella relativa
all'adibizione della lavoratrice in gravidanza oltre il settimo mese, secondo
le novità introdotte dalla citata legge n. 53/2000, allorché l'ispettore del
lavoro in sede di accertamento riscontri la presenza, sul luogo di lavoro,
della lavoratrice all'ottavo mese di gravidanza senza che la stessa abbia
prodotto la certificazione medica che lo giustifichi.
c)
Decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532: disposizioni in materia di lavoro
notturno
La
materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 532/99, che recepisce, in
parte, la direttiva 93/104/CE, La peculiarità della nuova legge consiste
nell'aver considerato il lavoro notturno come ulteriore fattore di rischio, ai
fini della tutela fisica dei lavoratori, da collocare, nell'ambito della
organizzazione del lavoro, quale elemento condizionante le attività di lavoro.
In
base all'interpretazione fornita dalla circolare n. 86/2000 in commento, i
nuovi obblighi e le relative sanzioni si riferiscono:
-
al dovere di informare i lavoratori notturni e i rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori: arresto da due a quattro mesi o ammenda da uno a
cinque milioni di lire;
-
agli obblighi di comunicazione per iscritto, con periodicità annuale, alla
Direzione provinciale del lavoro, dell'esecuzione di lavoro notturno, svolto in
modo continuativo e compreso in regolari turni periodici: sanzione
amministrativa da 100 a 600 mila lire;
-
all'applicazione delle misure di protezione personale e collettiva, nonché la
predisposizione e prevenzione individuale e collettiva: arresto da due a
quattro mesi o ammenda da 1 a 5 milioni di lire;
-all'obbligo
di sottoporre i lavoratori notturni alle visite mediche preventive e periodiche
ovvero ad accertamenti sanitari in casi di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3
a 8 milioni di lire;
-
all'inosservanza dei limiti temporali di durata delle prestazioni lavorative
notturne, legali o contrattuali: sanzione amministrativa da lire centomila a
trecentomila;
-
all'inosservanza del divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle
ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino: arresto da due a quattro mesi o ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni;
-
all'inosservanza del divieto di adibire al lavoro notturno i minori: arresto
non superiore a sei mesi o ammenda fino a 10 milioni.
d)
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345: protezione dei giovani sul lavoro
La
materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 345/99 e dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 262, correttivo del primo. Le norme sono state
emanate in attuazione della direttiva 94/33/CE in una ottica di rafforzamento
dell'integrità psico-fisica del minore.
Ai
fini dell'ammissione al lavoro viene evidenziato che l'età minima per
l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il
periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 15
anni compiuti.
La
violazione di tale norma è punita con la pena alternativa dell'arresto non
superiore a sei mesi o dell'ammenda fino a lire 10 milioni.
L'adibizione
al lavoro dei bambini è invece punita con la pena dell'arresto fino a sei mesi.
Pertanto,
secondo la ricostruzione logico-giuridica fornita dal Ministero del lavoro, è
applicabile la prima ipotesi sanzionatoria nel caso di ammissione al lavoro del
minore che, pur avendo assolto l'obbligo scolastico, non ha ancora compiuto il
quindicesimo anno di età. In tal caso, l'interesse del minore è sacrificato
solo in parte dal momento che la maturità psico-intellettiva dello stesso deve
ritenersi sussistente, avendo comunque compiuto il ciclo di istruzione
obbligatoria. La mancanza, in tale ipotesi, del solo requisito dell'età
anagrafica giustificherebbe la previsione di un regime sanzionatorio meno
rigoroso di quello previsto nella seconda ipotesi e cioè l'arresto fino a sei
mesi e senza possibilità di oblazione.
Quest'ultima
norma, come rileva infatti la circolare n. 86/2000, pone l'accento proprio
sulla carenza del requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, ritenuto
dal legislatore d'importanza preminente.
In
merito, infine, al divieto di adibire gli adolescenti a una serie di attività
elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 345/99, il decreto correttivo n.
262/2000 ha posto fine ad una serie di perplessità determinate dal decreto
legge 22 febbraio 2000, n. 31, che aveva sospeso l'entrata in vigore di tale
divieto.
Dopo
una attenta ricostruzione dell'iter legislativo, il Ministero del lavoro
precisa che, nonostante l'emanazione del D.Lgs n. 345/99, fino al 20 ottobre
2000 ha continuato a trovare appplicazione la legge 17 ottobre 1967, n. 977.
In
pratica, ciò sta a significare che se gli accertamenti ispettivi relativi a
comportamenti posti in essere fino al 20 ottobre 2000 rilevano violazioni ai
sensi del citato D.Lgs n. 345/99, non potrà essere irrogata alcuna sanzione.