VISITE
MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE PER LAVORATORI MINORENNI ED APPRENDISTI -
CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 11/2001
Il
Ministero del Lavoro, con circolare 17 gennaio 2001, n. 11, è tornato sul tema
delle competenze all'effettuazione delle visite sanitarie di minori ed
apprendisti, previste dalla normativa vigente.
Ciò
a fronte del permanere, sul punto, di incertezze interpretative determinatesi
dalla successione di varie normative nel tempo, nonché da indicazioni
amministrative non sempre uniformi provenienti dagli organismi competenti in
materia.
La
circolare in commento offre un quadro complessivo alquanto articolato, che può
senz'altro costituire, per il futuro, il punto di riferimento per le
determinazioni operative.
I
contenuti della circolare sono riassunti di seguito.
Visite
preventive e periodiche per minori
L'art.
8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 262, prevede che gli adolescenti (e cioè i
minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni, non più soggetti all'obbligo
scolastico), prima di essere ammessi al lavoro, devono essere sottoposti a
visita medica preventiva, al fine di accertare la loro idoneità all'attività
lavorativa cui sono destinati. Il permanere dell'idoneità allo svolgimento
dell'attività lavorativa cui il minore è addetto deve essere accertato ad
intervalli non superiori all'anno.
Le
visite mediche sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro, e devono
essere eseguite da un medico del Servizio Sanitario Nazionale.
Per
gli adolescenti adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria, di cui
al titolo I del decreto legislativo n. 626/1994, la visita medica di idoneità è
effettuata dal medico competente.
Sulla
scorta di tali disposizioni, il Ministero ribadisce che i minori adibiti ad
attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria sono soggetti unicamente
ai controlli previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 626/1994, e cioè:
-
ad accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità
alla mansione specifica;
-
ad accertamenti periodici per controllare il loro stato di salute ed esprimere
il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Entrambi
questi controlli sono eseguiti dal medico competente.
Per
converso, i minori adibiti ad attività lavorative non soggette a sorveglianza
sanitaria devono essere sottoposti alle visite mediche preventive e successive
di cui all'art. 8, commi da 1 a 7, della legge n. 977/1967, e quindi, alle
visite effettuate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, a cura e a
spese del datore di lavoro (cioè presso la ASL territorialmente competente).
La
ripartizione di competenze sopra delineata opera, secondo il Ministero, anche
nel caso di apprendisti minorenni, i quali sono sottoposti alle visite mediche,
preventive e periodiche, così come regolate, per modalità e competenze,
dall'art. 8 della legge n. 977/1967.
Il
Dicastero ha, altresì, opportunamente precisato che, per gli apprendisti
minorenni, la normativa attualmente contenuta nell'art. 8 della legge n.
977/1967 ha implicitamente abrogato le norme contenute nella legge n. 25/1955,
che prevedono ipotesi di visite mediche gratuite.
In
particolare, secondo il Ministero del Lavoro, è da escludere che gli
apprendisti minorenni non adibiti ad attività lavorative soggette a
sorveglianza sanitaria, debbano essere sottoposti a doppia visita presso la struttura
pubblica. Una gratuita, ex lege n. 25/1955, ed una a spese del datore di
lavoro.
Apprendisti
maggiorenni
Gli
apprendisti maggiorenni non adibiti ad attività lavorative soggette alle norme
sulla sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti unicamente alla visita
medica preventiva gratuita prevista dall'art. 4 della legge n. 25/1955, che
deve svolgersi presso la struttura pubblica (ASL) territorialmente competente.
Per
gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette alla sorveglianza
sanitaria vige, invece, l'obbligo di due accertamenti sanitari, uno regolato
dalla legge 25/1955, e l'altro dal decreto legislativo n. 626/1994.
In
particolare, i soggetti in parola dovranno essere sottoposti:
-
alla visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica, ex art. 4
della legge n. 25/1955, al fine di accertare la compatibilità generica al
lavoro al quale devono essere adibiti;
-
alla visita effettuata dal medico competente, ex decreto legislativo n. 626,
mirata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori stessi in
relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda.
Al
riguardo, il Ministero ritiene che tale sovrapposizione di adempimenti non
possa essere superata in via interpretativa, ma solo da un apposito intervento
legislativo.
Il
Ministero ha chiarito, inoltre, che non può essere qualificato "medico
competente", agli effetti del divieto previsto dall'art. 17, comma 7, del
decreto legislativo n. 626/1994, il sanitario della struttura pubblica che
effettui, nei casi, sopra indicati, previsti dalla normativa vigente, le visite
mediche preassuntive degli apprendisti.
Il
citato art. 17, comma 7, prevede, infatti, che il dipendente di una struttura
pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi
attività di vigilanza.
Sulla
base del presupposto che l'attività del medico competente non si limita
all'effettuazione delle visite mediche preassuntive e periodiche, ma è alquanto
più complessa, il Ministero ha precisato che la visita medica preassuntiva
degli apprendisti, minori o non, svolta da un medico del S.S.N., non è
incompatibile con l'attività di vigilanza che lo stesso svolge in qualità di
dipendente della struttura pubblica.
Infine,
la circolare ha escluso che i Centri per l'impiego possano richiedere, al fine
dell'iscrizione degli apprendisti nelle liste di collocamento, l'attestazione
della loro idoneità fisica "generica".
Infatti,
il Ministero ha puntualizzato che la visita medica dell'apprendista deve essere
volta a verificare l'idoneità fisica o psicofisica del giovane in relazione
all'attività lavorativa cui sarà adibito, con l'esclusione dell'obbligo di
effettuare accertamenti sanitari generici prima che tale attività lavorativa
sia concretamente individuata.