VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE PER LAVORATORI MINORENNI ED APPRENDISTI - CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 11/2001

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare 17 gennaio 2001, n. 11, è tornato sul tema delle competenze all'effettuazione delle visite sanitarie di minori ed apprendisti, previste dalla normativa vigente.

Ciò a fronte del permanere, sul punto, di incertezze interpretative determinatesi dalla successione di varie normative nel tempo, nonché da indicazioni amministrative non sempre uniformi provenienti dagli organismi competenti in materia.

La circolare in commento offre un quadro complessivo alquanto articolato, che può senz'altro costituire, per il futuro, il punto di riferimento per le determinazioni operative.

I contenuti della circolare sono riassunti di seguito.

Visite preventive e periodiche per minori

L'art. 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, prevede che gli adolescenti (e cioè i minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni, non più soggetti all'obbligo scolastico), prima di essere ammessi al lavoro, devono essere sottoposti a visita medica preventiva, al fine di accertare la loro idoneità all'attività lavorativa cui sono destinati. Il permanere dell'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa cui il minore è addetto deve essere accertato ad intervalli non superiori all'anno.

Le visite mediche sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro, e devono essere eseguite da un medico del Servizio Sanitario Nazionale.

Per gli adolescenti adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria, di cui al titolo I del decreto legislativo n. 626/1994, la visita medica di idoneità è effettuata dal medico competente.

Sulla scorta di tali disposizioni, il Ministero ribadisce che i minori adibiti ad attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria sono soggetti unicamente ai controlli previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 626/1994, e cioè:

- ad accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

- ad accertamenti periodici per controllare il loro stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Entrambi questi controlli sono eseguiti dal medico competente.

Per converso, i minori adibiti ad attività lavorative non soggette a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alle visite mediche preventive e successive di cui all'art. 8, commi da 1 a 7, della legge n. 977/1967, e quindi, alle visite effettuate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, a cura e a spese del datore di lavoro (cioè presso la ASL territorialmente competente).

La ripartizione di competenze sopra delineata opera, secondo il Ministero, anche nel caso di apprendisti minorenni, i quali sono sottoposti alle visite mediche, preventive e periodiche, così come regolate, per modalità e competenze, dall'art. 8 della legge n. 977/1967.

Il Dicastero ha, altresì, opportunamente precisato che, per gli apprendisti minorenni, la normativa attualmente contenuta nell'art. 8 della legge n. 977/1967 ha implicitamente abrogato le norme contenute nella legge n. 25/1955, che prevedono ipotesi di visite mediche gratuite.

In particolare, secondo il Ministero del Lavoro, è da escludere che gli apprendisti minorenni non adibiti ad attività lavorative soggette a sorveglianza sanitaria, debbano essere sottoposti a doppia visita presso la struttura pubblica. Una gratuita, ex lege n. 25/1955, ed una a spese del datore di lavoro.

Apprendisti maggiorenni

Gli apprendisti maggiorenni non adibiti ad attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti unicamente alla visita medica preventiva gratuita prevista dall'art. 4 della legge n. 25/1955, che deve svolgersi presso la struttura pubblica (ASL) territorialmente competente.

Per gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette alla sorveglianza sanitaria vige, invece, l'obbligo di due accertamenti sanitari, uno regolato dalla legge 25/1955, e l'altro dal decreto legislativo n. 626/1994.

In particolare, i soggetti in parola dovranno essere sottoposti:

- alla visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica, ex art. 4 della legge n. 25/1955, al fine di accertare la compatibilità generica al lavoro al quale devono essere adibiti;

- alla visita effettuata dal medico competente, ex decreto legislativo n. 626, mirata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori stessi in relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda.

Al riguardo, il Ministero ritiene che tale sovrapposizione di adempimenti non possa essere superata in via interpretativa, ma solo da un apposito intervento legislativo.

Il Ministero ha chiarito, inoltre, che non può essere qualificato "medico competente", agli effetti del divieto previsto dall'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 626/1994, il sanitario della struttura pubblica che effettui, nei casi, sopra indicati, previsti dalla normativa vigente, le visite mediche preassuntive degli apprendisti.

Il citato art. 17, comma 7, prevede, infatti, che il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.

Sulla base del presupposto che l'attività del medico competente non si limita all'effettuazione delle visite mediche preassuntive e periodiche, ma è alquanto più complessa, il Ministero ha precisato che la visita medica preassuntiva degli apprendisti, minori o non, svolta da un medico del S.S.N., non è incompatibile con l'attività di vigilanza che lo stesso svolge in qualità di dipendente della struttura pubblica.

Infine, la circolare ha escluso che i Centri per l'impiego possano richiedere, al fine dell'iscrizione degli apprendisti nelle liste di collocamento, l'attestazione della loro idoneità fisica "generica".

Infatti, il Ministero ha puntualizzato che la visita medica dell'apprendista deve essere volta a verificare l'idoneità fisica o psicofisica del giovane in relazione all'attività lavorativa cui sarà adibito, con l'esclusione dell'obbligo di effettuare accertamenti sanitari generici prima che tale attività lavorativa sia concretamente individuata.