SICUREZZA
SUL LAVORO - ADDETTI AI VIDEOTERMINALI - MODIFICHE AL D.LGS 626/94 - LEGGE COMUNITARIA 2000
Sul
supplemento ordinario 14/L alla G.U. del 20.01.01, n. 16 č pubblicata la Legge
29.12.2000 n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitą europee - Legge Comunitaria
2000" che all'art. 21 prevede modifiche al D.Lgs n. 626/94 per quanto
concerne gli addetti ai videoterminali.
Tali
modifiche riguardano:
-
l'art. 51, con la nuova definizione di lavoratore addetto al videoterminale: č
il "lavoratore che utilizza l'attrezzatura munita di videoterminale, in
modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni
di cui all'art. 54"; la vecchia definizione faceva riferimento a un
utilizzo per 4 ore giornaliere per tutta la settimana lavorativa;
-
l'art. 55, concernente la sorveglianza sanitaria, che rimane obbligatoria per i
soli lavoratori "addetti" ai sensi del precedente art. 51; le visite
mediche sono previste a cadenza almeno biennale per gli addetti "idonei
con prescrizioni" e gli ultra cinquantenni, a cadenza almeno quinquennale
per gli altri lavoratori addetti;
-
l'art. 58 che chiarisce definitivamente che l'adeguamento dei posti di lavoro
dei lavoratori addetti ai videoterminali alle prescrizioni minime dell'allegato
VII del D,Lgs n. 626/94 č obbligatorio solo nel caso in cui ricorrano le
condizioni di cui al gią citato art. 51: si riconferma quindi, nella sostanza,
quanto sostenuto dall'ANCE in merito alla non sanzionabilitą di eventuali
inosservanze alle prescrizioni di cui all'allegato VII del D.Lgs n. 626/94
quando il posto di lavoro non sia utilizzato da lavoratori non rientranti nella
definizione di cui all'art. 51 (utilizzo del videoterminale in modo sistematico
o abituale per almeno 20 ore settimanali).