DICHIARAZIONI
TELEMATICHE RILASCIO DELLE ABILITAZIONI PER ENTRATEL E ATTRIBUZIONE DEL PINCODE
PER INTERNET.
(Min.
fin., Circ. 5/3/2001, n. 21/E)
Dall'anno
2001 sono obbligati alla presentazione per via telematica, direttamente o per
il tramite degli intermediari autorizzati, di tutte le dichiarazioni (redditi,
IVA, IRAP e sostituti), le seguenti categorie di soggetti:
-
i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una
dichiarazione periodica IVA;
-
i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta;
-
le società di capitali e gli enti commerciali soggetti a IRPEG (art. 87, comma
1, lettere a) e b), D.P.R. n.
917/1986).
I
soggetti obbligati che intendono trasmettere direttamente le proprie
dichiarazioni devono avvalersi:
-
del servizio telematico Entratel, qualora presentino la dichiarazione dei
sostituti d'imposta in relazione a un numero di soggetti superiore a venti;
-
del servizio telematico Internet, qualora presentino la dichiarazione dei
sostituti d'imposta in relazione a un numero di soggetti non superiore a venti,
ovvero non siano tenuti a tale adempimento ma devono presentare per via
telematica le altre dichiarazioni.
Per
ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario presentare
alle Direzioni Regionali territorialmente competenti, ovvero agli Uffici da
esse delegati, una domanda redatta sui modelli reperibili nel sito Internet del
Ministero delle Finanze (www.finanze.it) nella pagina "Servizi
telematici", sezione "Informazioni sul servizio telematico Entratel
per gli intermediari e le società e gli altri enti obbligati di maggiori dimensioni".
La
medesima pagina web contiene esaurienti informazioni di carattere generale.
Per
accedere al servizio telematico Internet non occorre recarsi negli Uffici
dell'Agenzia delle Entrate poichè la richiesta di attribuzione del Pincode va
inoltrata compilando l'apposito modello contenuto nella sezione
"Abilitazione" del sito Internet uniconline.finanze.it.
Se
tale richiesta ha esito positivo, il sistema risponde immediatamente
comunicando la prima parte del Pincode (quattro cifre); le rimanenti sei cifre
e la password per accedere al servizio vengono spedite al richiedente al
domicilio che l'Agenzia delle Entrate conosce.
Solo
nel caso in cui il richiedente non riceva, dopo circa quindici giorni,
quest'ultima comunicazione, dovrà ricorrere all'assistenza di un ufficio dell'Agenzia.
La
richiesta di accesso al servizio telematico Internet da parte dei soggetti
diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, etc.) deve essere
inoltrata dai rappresentanti di tali soggetti, purchè a loro volta già
abilitati al servizio come "persona fisica".
I
soggetti che già risultano abilitati al servizio telematico Entratel
continueranno ad avvalersi del medesimo servizio, pertanto non dovranno
chiedere il Pincode per il servizio telematico Internet in ragione del
mutamento dei requisiti stabiliti per l'accesso ai servizi telematici.
I
soggetti e gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni
devono utilizzare esclusivamente il servizio telematico Entratel.
Sia
la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel sia la
richiesta di attribuzione del Pincode relativo al servizio telematico Internet
possono essere presentate in qualsiasi momento, purchè in tempo utile per
ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Le
modalità e i tempi di rilascio dell'abilitazione o del Pincode non legittimano
in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli
adempimenti in materia fiscale.
Ministero
finanze
Circ.
5 marzo 2001, n. 21/E
Oggetto:
Rilascio delle abilitazioni per l'accesso al servizio telematico Entratel e
attribuzione del pincode agli utenti del servizio telematico Internet.
Come
evidenziato nelle istruzioni ai modelli 770/2001 e IVA periodica per l'anno
d'imposta 2001, approvati con decreti del 31 gennaio 2001 e pubblicati
rispettivamente nel Supplemento Ordinario numero 35 della Gazzetta Ufficiale
del 26 febbraio 2001 n. 47 e nel Supplemento Ordinario numero 29 della Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 2001 n. 29, dall'anno 2001 sono obbligati alla
presentazione per via telematica, direttamente o per il tramite degli
intermediari autorizzati, di tutte le dichiarazioni (redditi, IVA, IRAP e
sostituti) previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, le seguenti categorie di
soggetti:
-
i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una
dichiarazione periodica IVA;
-
i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere
a) e b), del Tuir.
I
soggetti obbligati che intendono trasmettere direttamente le proprie
dichiarazioni devono avvalersi:
-
del servizio telematico Entratel, qualora presentino la dichiarazione dei
sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
-
del servizio telematico Internet, qualora presentino la dichiarazione dei
sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a
venti, ovvero non siano tenuti a tale adempimento ma devono presentare per via
telematica le altre dichiarazioni.
Per
ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario presentare
alle Direzioni Regionali territorialmente competenti, ovvero agli uffici da
esse delegati, una domanda redatta sui modelli reperibili nel sito Internet del
Ministero delle Finanze (www.finanze.it) nella pagina "Servizi
telematici", sezione "Informazioni sul servizio telematico Entratel
per gli intermediari e le società e gli altri enti obbligati di maggiori
dimensioni".
La
medesima pagina web contiene esaurienti informazioni di carattere generale.
Per
accedere al servizio telematico Internet non occorre recarsi negli uffici
dell'Agenzia delle Entrate giacchè la richiesta di attribuzione del Pincode va
inoltrata compilando l'apposito modello contenuto nella sezione
"Abilitazione" del sito Internet uniconline.finanze.it.
Se
tale richiesta ha esito positivo, il sistema risponde immediatamente
comunicando la prima parte del Pincode (quattro cifre); le rimanenti sei cifre
e la password per accedere al servizio vengono spedite al richiedente al
domicilio che l'Agenzia delle Entrate conosce.
Solo
nel caso in cui il richiedente non riceva, dopo circa quindici giorni,
quest'ultima comunicazione, dovrà ricorrere all'assistenza di un ufficio
dell'Agenzia.
Si
rimanda alle circolari numero 81/E del 21 aprile 2000 e numero 206/E del 16
novembre 2000 per quanto altro concerne il servizio telematico Internet. Da
sottolineare, in particolare, che la richiesta di accesso al servizio
telematico Internet da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche
(società, enti, associazioni, etc.) deve essere inoltrata dai rappresentanti di
tali soggetti, purchè a loro volta già abilitati al servizio come "persona
fisica".
I
soggetti che già risultano abilitati al servizio telematico Entratel
continueranno ad avvalersi del medesimo servizio, pertanto non dovranno
chiedere il Pincode per il servizio telematico Internet in ragione del
mutamento dei requisiti stabiliti per l'accesso ai servizi telematici.
I
soggetti e gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di
cui, rispettivamente, ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322/98
devono utilizzare esclusivamente il servizio telematico Entratel.
Si
rammenta, infine, che sia la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio
telematico Entratel sia la richiesta di attribuzione del Pincode relativo al
servizio telematico Internet possono essere presentate in qualsiasi momento
purchè in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica
delle dichiarazioni.
Le
modalità e i tempi di rilascio dell'abilitazione o del Pincode non legittimano
in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli
adempimenti in materia fiscale.