DICHIARAZIONE
IVA PERIODICA - APPROVAZIONE DEL MODELLO
E'
stato approvato il modello di dichiarazione IVA periodica, con le relative
istruzioni, che sarà utilizzato a decorrere dal 2001 per l'indicazione dei dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (art. 1, D.P.R. n.
100/1998).
A
partire dal periodo d'imposta 2001 le dichiarazioni periodiche devono essere
presentate da tutti i contribuenti obbligati a questo adempimento
esclusivamente in via telematica.
La
presentazione telematica dei modelli di dichiarazione IVA periodica può
avvenire:
-direttamente;
-
tramite intermediario e altri soggetti abilitati all'invio telematico (commercialisti, CAF, ecc.).
Anche
i contribuenti tenuti a presentare almeno una dichiarazione periodica IVA per
l'anno d'imposta 2000 saranno obbligati ad avvalersi del servizio telematico
per tutte le proprie dichiarazioni da presentare nel 2001 (redditi, IVA, IRAP,
sostituti, cfr. D.P.R. n. 322/1998 ).
I
soggetti che intendono trasmettere direttamente la dichiarazione devono
avvalersi:
-
del servizio telematico Entratel, se la dichiarazione dei sostituti d'imposta viene presentata in
relazione ad un numero di soggetti
superiore a venti;
-
del servizio telematico Internet, se la dichiarazione dei sostituti d'imposta non deve essere
presentata o viene presentata in
relazione ad un numero di soggetti non
superiore a venti.
Si
considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia
delle Entrate la dichiarazione trasmessa direttamente dal contribuente.
La
prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate
che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente
in via telematica.
I
contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili devono presentare le
dichiarazioni entro il mese successivo a quello in cui devono essere eseguite
le liquidazioni del periodo di riferimento (es.: dichiarazione di gennaio -
termine di presentazione telematica: marzo).
Esclusivamente
per l'anno 2001 le dichiarazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
devono essere presentate telematicamente nel mese di maggio (Circ. n. 14/E del
2001).
Resta
invariato il termine del 30 aprile per la richiesta del rimborso del credito
IVA relativo al primo trimestre mediante presentazione di una copia cartacea
della dichiarazione periodica al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
I
contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali devono presentare
le dichiarazioni entro il mese successivo a quello in cui devono essere
eseguite le liquidazioni del periodo di riferimento (es.: dichiarazione 1°
trimestre - termine di presentazione telematica: giugno).
Il
Ministero delle finanze ha ricordato che questi contribuenti devono presentare
anche la dichiarazione relativa all'ultimo trimestre solare.
I
contribuenti che svolgono più attività con determinazione separata dell'imposta
dovranno presentare:
-
un'unica dichiarazione per ciascun periodo
(mese o trimestre), riepilogativa di tutte le attività, se sono tenuti ad eseguire le liquidazioni
periodiche con la stessa periodicità
(mensile o trimestrale) in relazione
alle diverse attività gestite con contabilità
separata;
-
distinte dichiarazioni periodiche, mensili e
trimestrali, nei rispettivi termini sopraindicati, se sono tenuti ad eseguire sia liquidazioni
periodiche mensili sia liquidazioni
periodiche trimestrali in relazione
alle diverse attività svolte.
Il
Ministero delle finanze ha confermato che il versamento dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta per ciascun periodo deve essere effettuato:
-
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili (es. mese di marzo - termine di versamento: 16 aprile);
-
entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali (es. 1° trimestre termine di versamento: 16
maggio).