REGISTRO
- CONTRATTI VERBALI DI COMODATO
(Min.
fin., Ris. 6/2/2001, n. 14/E)
I
contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che
beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne
nell'ipotesi di enunciazione.
Il
Ministero delle finanze, interpellato circa l'obbligatorietà della registrazione
dei comodati verbali posti in essere tra genitori e figli o tra coniugi, ha
ricapitolato il regime tributario di questi contratti.
Il
contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, rientra tra gli atti
soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 4, Parte I Tar.,
D.P.R. n. 131/1986), per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di
registro nella misura fissa di L. 250.000.
Il
contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione
indipendentemente dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico,
scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l'obbligo della
registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato.
Il
contratto di comodato di beni mobili redatto nella forma di scrittura privata
non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000 (art.
3, Parte II Tar., D.P.R. n. 131/1986).
Qualora,
invece, lo stesso contratto venga redatto in forma di atto pubblico o scrittura
privata autenticata è soggetto all'obbligo della registrazione in termine fisso
con l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di L. 250.000 (art. 11,
Parte I Tar., D.P.R. n. 131/1986).
Il
testo unico dell'imposta di registro, nell'elencare i contratti verbali da
sottoporre a registrazione, non richiama anche il contratto di comodato,
pertanto i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni
immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione,
tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti (art. 3, D.P.R. n. 131/1986).
Ministero
finanze
Ris.
6 febbraio 2001, n. 14/E
Oggetto:
Comodato verbale - Obbligo di registrazione - Richiesta di chiarimenti
Documentazione
La
… ha chiesto di conoscere il parere della scrivente circa l'obbligatorietà
della registrazione dei comodati verbali posti in essere tra genitori e figli o
tra coniugi.
L'istante
sostiene che, diversamente da quanto stabilito per i contratti di locazione e
affitto di beni immobili dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
i contratti di comodato redatti nella forma scritta sarebbero sottoposti
all'obbligo della registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro
nella misura fissa di L. 250.000.
Ritiene,
invece, che i contratti verbali di comodato non debbano essere sottoposti a
tale formalità in quanto non ricompresi nell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina la
registrazione dei contratti verbali; fa inoltre presente che il comodato non è
compreso fra i contratti per i quali è richiesta la forma scritta, di cui
all'articolo 1350 c.c.
Al
riguardo si esprime quanto segue.
Per
stabilire il trattamento tributario del contratto di comodato ai fini
dell'imposta di registro è opportuno ricordare che, in linea generale,
l'imposta di registro si propone di colpire tutti gli atti scritti a contenuto
patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati all'estero,
aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l'affitto
di beni immobili o aziende situate in Italia. Sono, invece, esclusi dal campo
di applicazione dell'imposta i contratti verbali, ad eccezione di quelli
espressamente previsti dall'art. 3, comma 1, del citato testo unico
dell'imposta di registro. Per tutti gli altri contratti verbali la
registrazione è prevista qualora le relative disposizioni siano enunciate in
altri atti, ai sensi dell'art. 22 del citato testo unico.
Si
sottolinea che la registrazione, con il relativo pagamento dell'imposta, può
essere obbligatoria in termine fisso ovvero solo in caso d'uso. Ciò premesso,
con riferimento agli obblighi di registrazione, occorre distinguere tra il
comodato di beni immobili e quello di beni mobili. Il contratto di comodato di
beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a
registrazione in termine fisso (art. 5, comma 4 della parte prima della Tariffa
del testo unico dell'imposta di registro) per i quali è prevista l'applicazione
dell'imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000. Poiché nella norma
non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, si deve ritenere che il
contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione
indipendentemente dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico,
scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l'obbligo della
registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato.
Per il contratto di comodato di beni mobili, in forma scritta, è opportuno
richiamare l'articolo 3 della parte seconda della Tariffa allegata al citato
testo unico dell'imposta di registro che prevede, per quello redatto nella
forma di scrittura privata non autenticata, la registrazione solo in caso
d'uso, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di L.
250.000. Qualora, invece, lo stesso contratto venga redatto in forma di atto
pubblico o scrittura privata autenticata è soggetto all'obbligo della
registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta nella misura
fissa di L. 250.000, in virtù del disposto dell'articolo 11 della tariffa,
parte prima, che prevede l'obbligo della registrazione per gli atti pubblici e
le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto
patrimoniale.
Con
riferimento, invece, al contratto verbale di comodato, si evidenzia che
l'articolo 3, comma 1, del citato testo unico dell'imposta di registro,
nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama
anche il contratto di comodato. Ne discende che i contratti verbali di
comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono
soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione
in altri atti. Infatti, in virtù del disposto di cui all'articolo 3, comma 2,
del citato testo unico, al contratto di comodato si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, concernenti l'enunciazione di atti non registrati, il quale
stabilisce "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti
scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse
parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica
anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a
registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena
pecuniaria..."(rectius sanzione).
Con
riferimento alla enunciazione di atti non registrati, la Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 13 del 3 gennaio 1991, ha affermato che "nel sistema
della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto scritto
costituisce oggetto d'imposta".
A
tale proposito si ritiene altresì far presente che, sulla problematica legata
all'applicazione del sopracitato articolo 22 del D.P.R. n. 131 del 1986, la
Corte Costituzionale, anche se per diversa fattispecie, si è espressa
recentemente con sentenza n. 7 del 18 gennaio 1999 pubblicata il 21 gennaio
1999, riconoscendo la piena legittimità della tassazione degli atti enunciati
in provvedimenti giurisdizionali, ed ha così affermato: " (...) se l'atto
enunciato era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano
inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; nonostante ciò la legge, come
si è rilevato, consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice
di porlo alla base della propria decisione. Tale garanzia, peraltro, non può
comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito; per questo
il legislatore delegato ha disposto che l'atto sia inviato all'ufficio del
registro per essere sottoposto alla tassazione ed all'applicazione delle
sanzioni per la ritardata registrazione.
Se,
invece, il provvedimento enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, è
proprio la sua allegazione in giudizio che, rappresentandone una forma d'uso,
ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro. D'altra parte, si è già
sottolineato che, per essere conforme alla Costituzione, la normativa va
interpretata nel senso che deve essere tassato non qualunque atto la cui
esistenza sia stata genericamente segnalata dalle parti, ma soltanto quei
provvedimenti posti dal giudice alla base della propria decisione;(...)".
Dal quadro normativo sopra rappresentato discende che i contratti verbali di
comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono
soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione.
Per quel che riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 21 della legge n.
449 del 1997, si condivide l'osservazione della Confederazione circa
l'esclusione dei comodati in parola da tale previsione.