LEGGE
QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED
ELETTROMAGNETICI
In
data 14 febbraio 2001 è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei
Deputati la "Leggequadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
La
legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi
civili, militari e delle forze di polizia che possano comportare l'esposizione
della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, si applica agli
elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la
telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione. Si tratta
nello specifico di una legge quadro di portata generale che si limita a dettare
le linee lungo le quali dovrà snodarsi la disciplina concreta la cui formulazione
è demandata a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'art.
4 definisce compiutamente le competenze di spettanza statale in materia. Si
tratta di compiti di natura per lo più programmatica e di indirizzo, in quanto
consentono allo Stato di indicare gli ambiti all'interno dei quali le Regioni
possono legiferare. In tal modo si cerca di garantire un livello soddisfacente
di uniformità normativa. In particolare spetta allo Stato:
a)
la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale alla
definizione di criteri unitari e di normative omogenee;
b)
la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica,
nonché il coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di
diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività;
c)
l'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate,
al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d)
la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento con
particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed
alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti piú regioni, nonché
alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di
carattere economico ed impiantistico;
e)
alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150
kV;
f)
la determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti. Nello specifico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno
stabiliti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, nonché i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti.
All'interno
di tali fasce non è consentita alcuna destinazione degli edifici ad uso
residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza
non inferiore alle quattro ore.
L'art.
8 definisce, invece, le materie di competenza regionale. In particolare sono di
competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, nonchè dei criteri e delle modalità
fissati dallo Stato:
1)
la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a
150 kV, con la previsione di fasce di rispetto e dell'obbligo di segnalarle;
2)
le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli
impianti, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo
conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
3)
la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di un
catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio
regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
4)
l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità.
Le
regioni, nell'esercizio di tali funzioni, si attengono ai principi relativi
alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle
esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ai Comuni viene riconosciuta,
inoltre, la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Di
notevole rilievo è, infine la previsione secondo cui entro dodici mesi
dall'entrata in vigore delle legge, le regioni, su proposta dei soggetti
gestori e dei Comuni interessati sono chiamate ad adottare un piano di
risanamento al fine di adeguare, gradualmente gli impianti radioelettrici già
esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di
qualità stabiliti secondo le norme della presente legge.
Il
mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi
radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per
radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o
inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano
comunque, la disponibilità comporta il mancato riconoscimento da parte del
gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo
alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un
periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti
all'erogazione del servizio di pubblica utilità.