MISURE
URGENTI PER RIDURRE IL DISAGIO ABITATIVO
Il
Senato, nei giorni scorsi, dopo l'approvazione della Camera dei Deputati, ha
varato definitivamente il disegno di legge governativo recante "Misure per
ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi
in locazione".
In
particolare, per il settore delle costruzioni si richiama l'attenzione sugli
articoli 3-4-5-6-7 attraverso i quali, da un lato si attivano una parte dei
fondi assegnati al Ministero dei lavori pubblici dalla Tabella B della
Finanziaria 2000 attraverso programmi per la locazione permanente e contratti
di quartiere e dall'altro si adottano una serie di disposizioni per favorire la
riprogrammazione delle risorse finanziarie già attribuite alle Regioni, per
attivare le società di trasformazione urbana ecc.
Nel
merito i contenuti del disegno di legge n. 4818 sono i seguenti:
Art.
1-2 fondo per affitti e alloggi sfrattati.
Si
tratta di norme volte ad attivare i fondi messi a disposizione delle Regioni e
da queste ai comuni per l'integrazione dei canoni di locazione. In caso di
mancato trasferimento ai comuni entro i 90 gg. successivi all'attribuzione alla
Regione il Presidente del consiglio nominerà un Commissario ad acta.
L'art.
2 tende ad assicurare una maggiore disponibilità di alloggi a favore dei
soggetti sfrattati attraverso il ricorso al patrimonio immobiliare degli
investitori istituzionali e delle società assicurative.
Il
canone sarà calcolato sulla base dei canoni convenzionati previsti dalla legge
431/98 (riforma degli affitti).
Art.
3 costruzione di alloggi per la locazione. Il programma per la costruzione ed
il recupero di alloggi è attivato dal Ministero dei lavori pubblici.
Gli
interventi saranno localizzati preferibilmente nei comuni ad alta tensione
abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano (si tratta di una definizione
che, sino ad ora, non ha un preciso riscontro normativo).
Gli
alloggi, destinati permanentemente alla locazione, verranno realizzati da
comuni, IACP, imprese e cooperative di abitazione, attraverso il
coofinanziamento tra il Ministero dei lavori pubblici ed i soggetti proponenti.
Il
canone di locazione sarà convenzionato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge
431/98 (riforma delle locazioni) e verrà quindi stabilito sulla base degli
accordi tra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini sottoscritti a
livello comunale. Si fa presente che gli immobili promossi in base a questa
legge potrebbero essere oggetto di accordi specifici rispetto a quelli già
stipulati. E' quindi ipotizzabile una riduzione del canone di locazione proporzionale
al contributo pubblico.
I
destinatari degli alloggi sono individuati nelle categorie sociali deboli
(redditi medio-basso, anziani, immigrati, studenti universitari secondo le
indicazioni della Relazione di accompagnamento al DDL).
Per
l'attivazione del programma sono disponibili complessivamente 81 mld
(70mld/2000+11mld/2001) di contributi per 15 anni.
Le
modalità attuative del programma (entità dei contributi, tipologie edilizie,
modalità di presentazione delle domande ecc.) formeranno oggetto di un apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici che sarà emanato entro 90 gg. dalla
data di entrata in vigore della legge previa intesa con la Conferenza
permanente Stato-Regioni.
Art.
4 programma innovativo in ambito urbano. In linea generale si propone una
riedizione dei "contratti di quartiere" attraverso la concessione di
90 mld complessivi nel triennio 2000-2002 per migliorare la dotazione
infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio
abitativo ed occupazionale prevedendo misure ed interventi per incrementare
l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta
abitativa.
Rispetto
alla prima edizione dei contratti di quartiere, lo "svincolo" delle
odierne risorse finanziarie rispetto alla contribuzione ex Gescal usata in
precedenza, dovrebbe consentire una maggiore operatività alle proposte con
estensione del settore di intervento anche ad insediamenti residenziali non
soltanto pubblici con incremento dalla quota parte di finanziamenti per servizi
ed attrezzature.
Le
risorse potrebbero essere altresì attivate unitamente a quelle previste al
successivo art. 7 per le società di trasformazione urbana.
Anche
in questo caso, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della legge un apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con la Conferenza permanente
Stato+Regioni, individuerà le modalità di attivazione dei finanziamenti.
Il
Ministero dei lavori pubblici prevede che con i finanziamenti in questione si
possano attivare investimenti per 600 mld.
Art.
5 alloggi per i dipendenti statali (art. 18 L. 203/91). La norma ha la finalità
di fornire alle amministrazioni pubbliche (prefetture) le indicazioni per
l'assegnazione degli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi per la
costruzione di alloggi per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla
criminalità (art. 18 L. 203/91).
Inoltre,
considerato il possibile mutamento delle condizioni del settore residenziale
verificatisi tra la presentazione della proposta (1992) e l'ultimazione degli
interventi (dal 2000 in poi), il comma 2 dispone che in caso di assenza di
richieste da parte dei dipendenti pubblici, gli alloggi potranno essere
assegnati a soggetti diversi in base alle leggi regionali per l'edilizia
residenziale pubblica.
Al
riguardo c'è da osservare che per gli alloggi di edilizia sovvenzionata,
realizzati con i fondi ex Gescal, dovrebbe permanere il vincolo di assegnazione
a favore dei lavoratori dipendenti secondo l'indirizzo più volte ribadito dalla
Corte Costituzionale.
Art.
6 riprogrammazione fondi ERP e rinegoziazione mutui edilizia agevolata.
Il
comma 1 permette alle Regioni la riprogrammazione delle risorse finanziarie
dell'ERP, non ancora utilizzate, anche in difformità rispetto agli obiettivi
indicati dal CIPE.
La
norma consentirebbe quindi, soprattutto alle Regioni con maggiori residui
finanziari, di "ricalibrare" le modalità di intervento rispetto alle
esigenze locali.
Il
comma 4 ha la finalità di mantenere all'edilizia residenziale pubblica le
economie che deriveranno dalla rinegoziazione dei mutui dell'edilizia
agevolata.
I
risparmi, che si stimavano in almeno 600 mld, sono però destinati ad essere
inferiori poiché, con l'art. 145 comma 62 della Finanziaria 2001, sono stati
sostanzialmente "rivisitati" i meccanismi di rinegoziazione
rendendoli meno onerosi per gli Istituti bancari anche per evitare il
contenzioso con gli stessi Istituti che consideravano la norma originaria
illegittima sotto vari profili.
Comunque
le economie che saranno realizzate potranno essere impiegate dalla Regioni con
le modalità di intervento preferite. Mentre per la parte relativa ai risparmi
derivanti dai programmi straordinari di competenza del Ministero dei lavori
pubblici (L. 67/88, 118/85 ecc.) l'art. 6 prevede un vincolo di destinazione a
favore della realizzazione di alloggi destinati permanentemente alla locazione.
Art.
7 società di trasformazione urbana.
Per
la promozione delle società di trasformazione urbana di cui alla legge 267/00
(ex art. 17 comma 59 della legge 127/97) è stato previsto uno stanziamento di
41,6 mld (triennio 2000-2002) da utilizzarsi per studi di fattibilità, indagini
conoscitive, ecc.
Titolo
prioritario per l'ammissione al finanziamento è la previsione che all'interno
delle trasformazioni proposte almeno il 10% delle risorse pubbliche e private
sia destinato all'edilizia residenziale pubblica.
Le
modalità per l'erogazione dei finanziamenti saranno individuate con apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro 90 gg. dall'entrata
in vigore della legge.