INAIL-CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - ULTERIORI INDICAZIONI DELL'ISTITUTO

 

L'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso all'I.N.A.I.L. la cartolarizzazione dei crediti contributivi, maturati e maturandi, e cioè la possibilità di trasformare i crediti in valori mobiliari attraverso la cessione a titolo oneroso dei crediti stessi ad una società di cartolarizzazione, la quale emette dei titoli a fronte dei crediti acquisiti.

Alla cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.A.I.L. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, che contiene la disciplina generale sulla cartolarizzazione dei crediti, nonché le norme per la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., di cui all'art. 13 della legge n. 488/1999 e successive modifiche.

Con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Lavoro del 27 ottobre 2000, sono state individuate le tipologie dei crediti oggetto di cessione, nonché le altre modalità applicative dell'operazione di cessione, fra cui gli impegni accessori che l'I.N.A.I.L. potrà assumere per garantire il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione.

L'art. 1 del decreto 27 ottobre 2000 ha previsto, in particolare, che sono oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione i crediti, compresi gli accessori per interessi e sanzioni, dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro pubblici e privati ed i lavoratori autonomi, tenuti al versamento all'Istituto dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Al riguardo, l'istituto, con nota del 4 gennaio 2001, precisa di aver stipulato, in data 15 novembre 2000, un contratto di cessione, che, conformemente alle previsioni del citato decreto 27 ottobre 2000, ha avuto ad oggetto:

- i crediti maturati dall'I.N.A.I.L. alla data di stipula del contratto di cessione, compresi quelli vantati nei confronti di aziende che abbiano cessato da tempo l'attività o che siano state dichiarate fallite;

- i crediti oggetto di condono o di altri tipi di agevolazione;

- i crediti vantati dall'I.N.A.I.L. per l'anno 2000 per i quali i debitori abbiano richiesto una rateazione ex art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, ma solo quelli relativi alla rata in scadenza al 16 novembre 2000. (Come noto, la norma sopra citata prevede la facoltà di rateazione in 4 soluzioni dell'anticipo e del saldo del premio I.N.A.I.L.);

- i crediti relativi alle somme dovute all' I.N.A.I.L. per regolazione del premio assicurativo per l'anno 2000, in scadenza il 23 marzo 2001.

L'istituto precisa che non sono stati oggetto di cessione i crediti relativi alle prime 3 rate delle somme dovute in relazione alle operazioni di autoliquidazione 1999/2000 e che , nell'ipotesi di crediti oggetto di condono, sono confermate le relative date di scadenza dei pagamenti.

La nota contiene anche direttive concernenti i rapporti fra l'Istituto e i cessionari, nonché precisazioni per la gestione dei crediti non iscritti a ruolo.

Al riguardo, si rammenta che sono esclusi dal nuovo sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo i crediti che, alla data del 30 giugno 1999, sono già stati sottoposti a procedura esecutiva compresa la fase del pignoramento. Per i crediti che rientrano in tale categoria, l'I.N.A.I.L. ha sollecitato una rapida conclusione della procedura coattiva.