INAIL-CESSIONE
E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - ULTERIORI INDICAZIONI
DELL'ISTITUTO
L'art.
36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso all'I.N.A.I.L. la
cartolarizzazione dei crediti contributivi, maturati e maturandi, e cioè la
possibilità di trasformare i crediti in valori mobiliari attraverso la cessione
a titolo oneroso dei crediti stessi ad una società di cartolarizzazione, la
quale emette dei titoli a fronte dei crediti acquisiti.
Alla
cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.A.I.L. si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, che contiene
la disciplina generale sulla cartolarizzazione dei crediti, nonché le norme per
la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., di cui all'art. 13 della
legge n. 488/1999 e successive modifiche.
Con
decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri delle Finanze e del
Lavoro del 27 ottobre 2000, sono state individuate le tipologie dei crediti
oggetto di cessione, nonché le altre modalità applicative dell'operazione di
cessione, fra cui gli impegni accessori che l'I.N.A.I.L. potrà assumere per
garantire il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione.
L'art.
1 del decreto 27 ottobre 2000 ha previsto, in particolare, che sono oggetto di
cessione alla società di cartolarizzazione i crediti, compresi gli accessori
per interessi e sanzioni, dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro pubblici e
privati ed i lavoratori autonomi, tenuti al versamento all'Istituto dei premi
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Al
riguardo, l'istituto, con nota del 4 gennaio 2001, precisa di aver stipulato,
in data 15 novembre 2000, un contratto di cessione, che, conformemente alle
previsioni del citato decreto 27 ottobre 2000, ha avuto ad oggetto:
-
i crediti maturati dall'I.N.A.I.L. alla data di stipula del contratto di
cessione, compresi quelli vantati nei confronti di aziende che abbiano cessato
da tempo l'attività o che siano state dichiarate fallite;
-
i crediti oggetto di condono o di altri tipi di agevolazione;
-
i crediti vantati dall'I.N.A.I.L. per l'anno 2000 per i quali i debitori
abbiano richiesto una rateazione ex art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965,
ma solo quelli relativi alla rata in scadenza al 16 novembre 2000. (Come noto,
la norma sopra citata prevede la facoltà di rateazione in 4 soluzioni
dell'anticipo e del saldo del premio I.N.A.I.L.);
-
i crediti relativi alle somme dovute all' I.N.A.I.L. per regolazione del premio
assicurativo per l'anno 2000, in scadenza il 23 marzo 2001.
L'istituto
precisa che non sono stati oggetto di cessione i crediti relativi alle prime 3
rate delle somme dovute in relazione alle operazioni di autoliquidazione
1999/2000 e che , nell'ipotesi di crediti oggetto di condono, sono confermate
le relative date di scadenza dei pagamenti.
La
nota contiene anche direttive concernenti i rapporti fra l'Istituto e i
cessionari, nonché precisazioni per la gestione dei crediti non iscritti a
ruolo.
Al
riguardo, si rammenta che sono esclusi dal nuovo sistema di riscossione
mediante iscrizione a ruolo i crediti che, alla data del 30 giugno 1999, sono
già stati sottoposti a procedura esecutiva compresa la fase del pignoramento.
Per i crediti che rientrano in tale categoria, l'I.N.A.I.L. ha sollecitato una
rapida conclusione della procedura coattiva.