TRASFERIMENTO D'AZIENDA-DECRETO LEGISLATIVO                         2 FEBBRAIO 2001 N° 18 - DIRITTI DEI LAVORATORI

 

La Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001 ha pubblicato il testo del decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

Il nuovo decreto legislativo ha introdotto, con effetto dal 1° luglio 2001, rilevanti novità in materia di trasferimento d'azienda, con sostanziali modifiche dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Il legislatore, recependo un univoco orientamento giurisprudenziale, non solo fa esplicito riferimento alle figure di cedente e cessionario, ma ha introdotto anche una definizione della fattispecie del trasferimento d'azienda che riprende sostanzialmente quella elaborata nell'ambito del suddetto orientamento.

Infatti nel comma 5 del nuovo testo dell'art. 2112 c.c.  viene precisato che l'oggetto del trasferimento d'azienda è rappresentato da un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, per la produzione e lo scambio di beni o di servizi preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.

In tal modo il legislatore, superando la nozione di azienda contenuta nell'art. 2555 c.c., configura un trasferimento d'azienda anche nell'ipotesi in cui l'attività ceduta sia esercitata senza scopo di lucro, come accade per esempio nel caso delle "Onlus".

Occorre altresì rilevare come la stessa disposizione in esame, riprendendo anche in questo caso una nozione elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, abbia indotto nell'ordinamento giuridico la prima definizione normativa di ramo d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata.

Il legislatore ha anche provveduto a risolvere la dibattuta questione in merito alla disciplina collettiva applicabile ai rapporti di lavoro trasferiti all'impresa cessionaria.

Infatti, nel previgente art. 2112 c.c., il tema aveva dato luogo a contrasti sia dottrinali che giurisprudenziali. Nella nuova formulazione il comma 3 dell'art. 2112, in armonia con la giurisprudenza più recente, sancisce la sostituzione automatica del contratto collettivo dell'impresa cedente ad opera di quello applicato dalla cessionaria;

A parere del collegio sussiste però un'evidente incertezza interpretativa laddove si precisa che l'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Infatti emergono, con riferimento alla contrattazione integrativa territoriale del nostro settore, particolari difficoltà nello stabilire che cosa avvenga nell'ipotesi in cui il trasferimento si verifichi tra un'impresa edile ed un'altra impresa che, appartenendo ad un differente settore merceologico, applichi anche contratti collettivi di diverso livello.

Per quanto attiene invece le modifiche apportate all'art. 47 della citata legge n. 428/90, occorre rilevare come l'intervento legislativo abbia introdotto anche in questo caso alcuni elementi di non immediata interpretazione.

Nella sua formulazione originaria, il suddetto articolo prevedeva una serie di obblighi procedurali nei confronti degli organismi sindacali interessati, il primo dei quali, a carico sia del cedente che del cessionario, consisteva nella comunicazione per iscritto della volontà di cedere l'azienda da effettuarsi almeno 25 giorni prima della data programmata del trasferimento medesimo.

Nel testo novellato, invece, le imprese interessate sono obbligate ad aprire la fase di consultazione sindacale almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente.

Sembrerebbe che la ratio sia di anticipare il momento di coinvolgimento del sindacato alla fase dei cosiddetti "preliminari" tra il cedente e il potenziale cessionario.

Infatti la comunicazione deve essere trasmessa 25 giorni prima che le parti raggiungano un'intesa vincolante, con ciò dovendosi probabilmente intendere non solo la stipulazione di un'eventuale contratto preliminare, ma addirittura la formulazione di una qualsiasi proposta di carattere commerciale finalizzata al trasferimento in progetto che, se accettata, finirebbe per vincolare il cedente agli obblighi previsti dai commi 1 e 2 del novellato art. 47, incorrendo altrimenti nell'ipotesi di condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/70.

A tal proposito si fa presente che nell'ambito delle informazioni alle organizzazioni sindacali, rispetto al previgente art. 47, nella nuova formulazione è stata aggiunta la lettera a) inerente l'obbligo di indicare anche la data o la data proposta del trasferimento.

È importante sottolineare che la novellata disciplina del trasferimento d'azienda ha chiarito che il requisito di più di 15 lavoratori deve essere riferito al complesso aziendale, anche nell'eventualità che venga trasferita solo una parte dell'azienda stessa.

Si rileva da ultimo che i nuovi obblighi di informazione e di esame congiunto sono obbligatori anche nel caso in cui la decisione in merito al trasferimento sia stata adottata da altra impresa controllante. Nel caso in cui quest'ultima non provveda a trasmettere le informazioni di che trattasi, ciò non risulta comunque sufficiente a giustificare l'inadempimento ai predetti obblighi.