TRASFERIMENTO
D'AZIENDA-DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N° 18 - DIRITTI DEI
LAVORATORI
La
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001 ha pubblicato il testo del
decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa
al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese,
di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
Il
nuovo decreto legislativo ha introdotto, con effetto dal 1° luglio 2001,
rilevanti novità in materia di trasferimento d'azienda, con sostanziali
modifiche dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
428.
Il
legislatore, recependo un univoco orientamento giurisprudenziale, non solo fa
esplicito riferimento alle figure di cedente e cessionario, ma ha introdotto
anche una definizione della fattispecie del trasferimento d'azienda che
riprende sostanzialmente quella elaborata nell'ambito del suddetto
orientamento.
Infatti
nel comma 5 del nuovo testo dell'art. 2112 c.c. viene precisato che l'oggetto del trasferimento d'azienda è
rappresentato da un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
per la produzione e lo scambio di beni o di servizi preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.
In
tal modo il legislatore, superando la nozione di azienda contenuta nell'art.
2555 c.c., configura un trasferimento d'azienda anche nell'ipotesi in cui
l'attività ceduta sia esercitata senza scopo di lucro, come accade per esempio
nel caso delle "Onlus".
Occorre
altresì rilevare come la stessa disposizione in esame, riprendendo anche in
questo caso una nozione elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, abbia
indotto nell'ordinamento giuridico la prima definizione normativa di ramo
d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività
economica organizzata.
Il
legislatore ha anche provveduto a risolvere la dibattuta questione in merito
alla disciplina collettiva applicabile ai rapporti di lavoro trasferiti
all'impresa cessionaria.
Infatti,
nel previgente art. 2112 c.c., il tema aveva dato luogo a contrasti sia
dottrinali che giurisprudenziali. Nella nuova formulazione il comma 3 dell'art.
2112, in armonia con la giurisprudenza più recente, sancisce la sostituzione
automatica del contratto collettivo dell'impresa cedente ad opera di quello
applicato dalla cessionaria;
A
parere del collegio sussiste però un'evidente incertezza interpretativa laddove
si precisa che l'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra
contratti collettivi del medesimo livello.
Infatti
emergono, con riferimento alla contrattazione integrativa territoriale del
nostro settore, particolari difficoltà nello stabilire che cosa avvenga
nell'ipotesi in cui il trasferimento si verifichi tra un'impresa edile ed
un'altra impresa che, appartenendo ad un differente settore merceologico,
applichi anche contratti collettivi di diverso livello.
Per
quanto attiene invece le modifiche apportate all'art. 47 della citata legge n.
428/90, occorre rilevare come l'intervento legislativo abbia introdotto anche
in questo caso alcuni elementi di non immediata interpretazione.
Nella
sua formulazione originaria, il suddetto articolo prevedeva una serie di
obblighi procedurali nei confronti degli organismi sindacali interessati, il
primo dei quali, a carico sia del cedente che del cessionario, consisteva nella
comunicazione per iscritto della volontà di cedere l'azienda da effettuarsi
almeno 25 giorni prima della data programmata del trasferimento medesimo.
Nel
testo novellato, invece, le imprese interessate sono obbligate ad aprire la
fase di consultazione sindacale almeno 25 giorni prima che sia perfezionato
l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante
tra le parti, se precedente.
Sembrerebbe
che la ratio sia di anticipare il momento di coinvolgimento del sindacato alla
fase dei cosiddetti "preliminari" tra il cedente e il potenziale
cessionario.
Infatti
la comunicazione deve essere trasmessa 25 giorni prima che le parti raggiungano
un'intesa vincolante, con ciò dovendosi probabilmente intendere non solo la
stipulazione di un'eventuale contratto preliminare, ma addirittura la formulazione
di una qualsiasi proposta di carattere commerciale finalizzata al trasferimento
in progetto che, se accettata, finirebbe per vincolare il cedente agli obblighi
previsti dai commi 1 e 2 del novellato art. 47, incorrendo altrimenti
nell'ipotesi di condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/70.
A
tal proposito si fa presente che nell'ambito delle informazioni alle
organizzazioni sindacali, rispetto al previgente art. 47, nella nuova
formulazione è stata aggiunta la lettera a) inerente l'obbligo di indicare
anche la data o la data proposta del trasferimento.
È
importante sottolineare che la novellata disciplina del trasferimento d'azienda
ha chiarito che il requisito di più di 15 lavoratori deve essere riferito al
complesso aziendale, anche nell'eventualità che venga trasferita solo una parte
dell'azienda stessa.
Si
rileva da ultimo che i nuovi obblighi di informazione e di esame congiunto sono
obbligatori anche nel caso in cui la decisione in merito al trasferimento sia
stata adottata da altra impresa controllante. Nel caso in cui quest'ultima non
provveda a trasmettere le informazioni di che trattasi, ciò non risulta
comunque sufficiente a giustificare l'inadempimento ai predetti obblighi.