LAVORATORI EXRACOMUNITARI - RIEPILOGO DELLE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI STRANIERI ANCORA RESIDENTI ALL'ESTERO

 

Si ritiene opportuno riepilogare la procedura vigente per l'assunzione di lavoratori stranieri ancora residenti all'estero, nonché l'apparato sanzionatorio previsto per il caso di occupazione di lavoratori che non siano in regola con le disposizioni in materia di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.

La normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo n. 286/1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione nonché nel relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Inoltre, il Ministero del Lavoro ha diramato a più riprese chiarimenti applicativi della disciplina in parola, dei quali si tiene conto nell'esposizione che segue.

 

Flussi d'ingresso

Come noto, l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale (nonché di lavoro autonomo) avviene nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite in appositi decreti di definizione emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali decreti individuano distintamente, all'interno della quota totale, le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.

Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia diretta conoscenza dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte in apposite liste di lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, previste da accordi bilaterali stipulati dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione Europea, finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso.

Tali liste contengono i nominativi dei lavoratori ed una serie di indicazioni anagrafico-professionali. I dati in parola vengono immessi nel Sistema informativo del lavoro (S.I.L.) del Ministero, e sono posti a disposizione del datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali e datoriali che ne facciano motivata richiesta per il tramite delle D.P.L.

Il Ministero del Lavoro, con circolare 23 febbraio 2001, n. 23 ha consentito, in attesa della pubblicazione del decreto sopra citato, l'anticipazione dell'ingresso per lavoro subordinato stagionale di 12.500 lavoratori provenienti da Paesi non comunitari, compresi Albania, Tunisia e Marocco.

 

Richiesta di autorizzazione al lavoro

Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornate in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all'estero deve presentare richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del lavoro - Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro - competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda deve essere redatta utilizzando la modulistica allegata alla circolare del Ministero del lavoro 28 luglio 2000, n. 55.

La domanda di autorizzazione al lavoro deve contenere:

- le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede,

- le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere;

- l'impegno ad assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

- la sede dell'impresa ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;

- l'indicazione delle modalità di alloggio.

Per quanto concerne le modalità alloggiative, è necessaria l'indicazione dell'ubicazione dell'alloggio, nonché il titolo in base al quale lo straniero viene alloggiato nella sede dichiarata dal datore di lavoro e la capienza di tale sede, da indicare in termini di superficie (misurabile in metriquadri). Se lo straniero alloggia in alberghi o pensioni o è ospite del titolare dell'alloggio, occorre allegare una dichiarazione del titolare medesimo.

Alla richiesta di autorizzazione al lavoro deve essere allegata la seguente documentazione:

a) N. 1 marca da bollo di lire 20.000.

b) Certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, riportante la dicitura antimafia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi.

c) Copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione sospensiva dell'effettivo rilascio del permesso di soggiorno. Il contratto deve essere redatto secondo lo schema allegato alla citata circolare n. 55/2000, eventualmente integrabile, secondo le situazioni del caso.

Il contratto deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e dallo straniero. Il datore di lavoro deve far autenticare da subito la propria firma.

La firma del datore di lavoro o del legale rappresentante dell'azienda può essere apposta in presenza dell'incaricato della Direzione Provinciale del lavoro al momento della consegna della copia del contratto. In alternativa, al contratto di lavoro già firmato deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del datore di lavoro o del legale rappresentante.

La sottoscrizione del lavoratore richiede l'invio, da parte del datore di lavoro, dello schema di contratto al lavoratore che si trova all'estero. Questi, dopo la firma, dovrà, a sua volta, reinviare a stretto giro di posta il contratto all'azienda.

d) Copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.

Si tratta delle denunce I.R.PE.F., I.R.PE.G. (o, in loro mancanza del registro dei corrispettivi), del bilancio di esercizio, delle ricevute dei versamenti previdenziali, nonché di ogni altra documentazione idonea ad attestare la capacità economica del datore di lavoro. Il datore di lavoro può, in alternativa alla predetta documentazione, produrre idonea autocertificazione, che consiste in una dichiarazione complessiva che attesti, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali, l'iscrizione alla CCIAA, l'applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia alle esigenze dell'impresa.

Per le richieste di autorizzazione al lavoro a tempo determinato devono ricorrere le specifiche condizioni ed ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

È possibile l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, purché l'orario di lavoro svolto abbia una consistenza tale da assicurare un reddito sufficiente per il mantenimento del lavoratore.

In linea generale, i lavoratori possono cumulare più rapporti di lavoro part-time per raggiungere l'orario contrattuale pieno.

 

Rilascio dell'autorizzazione al lavoro

La Direzione Provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione entro 20 giorni dalla richiesta, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati dai decreti sui flussi d'ingresso, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

In caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve darne tempestiva notizia alla Questura e alla Direzione Provinciale del lavoro, che deve provvedere alla revoca dell'autorizzazione al lavoro. Inoltre, l'azienda deve restituire alla D.P.L. l'originale dell'autorizzazione al lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con circolare 22 gennaio 2001, n. 13 ha precisato che le richieste di autorizzazione al lavoro presentate dai datori di lavoro ai sensi della vigente normativa "hanno validità per il solo anno solare in cui sono state presentate e vengono autorizzate, stante la capienza nella relativa quota, indicata nel Decreto flussi dell'anno di riferimento".

Per anno solare si intende l'anno di calendario, cioè il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Pertanto, le istanze di autorizzazione al lavoro presentate, ad esempio, nell'anno 2000, e non accolte per incapienza delle quote dell'anno stesso, non sono utili al fine del rilascio dell'autorizzazione nell'ambito delle quote che verranno fissate per l'anno 2001, con la conseguenza che dovranno essere ripresentate

Le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno comunicare ai datori di lavoro il mancato accoglimento delle istanze a seguito all'esaurimento delle quote annuali.

Tuttavia, il datore di lavoro, che sia comunque interessato ad assumere lo straniero, potrà limitarsi a riformulare una nuova istanza nell'anno successivo, potendo fare riferimento, per quanto riguarda la documentazione da esibire, a quella già in possesso della D.P.L.

Il Ministero ha confermato, inoltre, che le pratiche di autorizzazione al lavoro dei lavoratori extracomunitari residenti all'estero dovranno essere istruite ed evase dagli Uffici periferici in base al criterio temporale del loro ordine di arrivo.

 

Ingresso in Italia del cittadino straniero

L'autorizzazione al lavoro  unitamente alla copia della domanda e della documentazione presentata alla Direzione Provinciale del lavoro, deve essere presentata dal datore di lavoro alla Questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso dello Straniero.

L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre 6 mesi dal rilascio.

L'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio, deve essere fatta pervenire, a cura del datore del lavoro, allo straniero interessato residente all'estero. Questi deve recarsi alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per ottenere il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente in relazione al luogo di residenza dello straniero.

Nella domanda per il rilascio del visto d'ingresso lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

Unitamente all'autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve inviare al lavoratore all'estero la copia del contratto, in modo da consentire al lavoratore il perfezionamento della documentazione, mediante autentica della sottoscrizione del contratto presso la rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, al momento del rilascio del visto d'ingresso.

La validità dell'autorizzazione al lavoro è subordinata al perfezionamento della sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore presso la rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.

 

Rilascio del permesso di soggiorno

Lo straniero, una volta entrato regolarmente in Italia con il visto d'ingresso, deve presentare, entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso, domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

La richiesta di permesso di soggiorno va inoltrata alla Questura della Provincia nella quale lo straniero intende soggiornare. Il permesso, ricorrendone i presupposti, è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto.

La durata del permesso non può essere superiore a 6 mesi per lavoro stagionale (o 9 mesi nei settori che richiedono tale estensione), e a 2 anni per lavoro a tempo indeterminato.

L'attività lavorativa, oggetto del contratto di lavoro, può aver inizio solo dopo il rilascio del permesso di soggiorno e solo da tale momento il datore di lavoro deve adempiere gli obblighi assicurativi e previdenziali (per il relativo apparato sanzionatorio, si veda oltre).

 

 

Ulteriori adempimenti all'atto dell'insta-urazione del rapporto di lavoro e nel corso del suo svolgimento

Il datore di lavoro deve dare comunicazione dell'assunzione dello straniero all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dall'assunzione medesima.

Entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa deve, poi, dare comunicazione dell'avvenuta assunzione al Centro per l'Impiego, alla Direzione Provinciale del lavoro e alla competente Sede dell'I.N.P.S. (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 28 luglio 2000, n. 55, sopra citata).

Inoltre, il Ministero del Lavoro, con circolare 28 febbraio 2001, n. 26 ha disposto, in attesa della piena attuazione del D.P.R. n. 442/2000, recante il Regolamento per la semplificazione del procedimento di collocamento ordinario dei lavoratori, che i Servizi Ispezione delle Direzioni Provinciali del Lavoro devono continuare a rilasciare il libretto di lavoro al fine della instaurazione del rapporto di lavoro con lavoratori stranieri, anche nel caso di assunzione a seguito di autorizzazione al lavoro.

Il libretto è rilasciato dai citati Servizi al lavoratore e dietro richiesta dello stesso.

Il lavoratore extracomunitario deve consegnare il libretto di lavoro all'Azienda al momento dell'assunzione e presso quest'ultima deve restare custodito per tutta la durata del rapporto di lavoro.

L'Azienda, al termine del rapporto di lavoro, ed a prescindere dal motivo della risoluzione (licenziamento, dimissioni), deve restituire il libretto al lavoratore.

Lo straniero regolarmente soggiornato in Italia, che abbia in corso una regolare attività di lavoro subordinato è, altresì, obbligato ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale.

L'iscrizione deve avvenire negli elenchi dell'Unità Sanitaria locale nel cui territorio lo straniero ha la residenza anagrafica, ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora.

I lavoratori stranieri assunti a tempo indeterminato risultano soggetti alle ordinarie forme di assistenza e previdenza, ed alle relative misure

Ai fini delle denunce contributive, il datore di lavoro deve indicare in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 il numero dei lavoratori extracomunitari occupati in azienda, utilizzando il codice "xooo".

La cessazione va comunicata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, alla Direzione Provinciale del lavoro, nonché al competente Centro per l'Impiego ed alla competente Sede I.N.P.S. (circolare Ministero del Lavoro n. 55/2000).

 

Apparato sanzionatorio

Il datore di lavoro che occupa alla proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 6.000.000.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto allo straniero extracomunitario al Questore della Provincia in cui si trova almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nel caso in cui i tempi tecnici della Questura per il rilascio del rinnovo del permesso vadano oltre il termine entro il quale lo straniero è tenuto a presentare l'istanza (30 giorni prima della scadenza), resta un tempo intermedio in cui lo straniero stesso risulta formalmente in possesso di un permesso di soggiorno scaduto.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con circolare 29 settembre 2000, n. 67, aveva chiarito che se il lavoratore ha presentato la richiesta di rinnovo in tempo utile (30 giorni prima della scadenza), la fase di attesa del rinnovo del permesso non incide sulla regolare prosecuzione del rapporto di lavoro, se il lavoratore è in grado di esibire, in caso di ispezione, la ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo del permesso unitamente a copia della domanda presentata alla Questura.

È opportuno che le aziende acquisiscano dal lavoratore copia della ricevuta rilasciata dalla Questura e della domanda di rinnovo.

Recentemente, lo stesso Dicastero, intervenuto nuovamente sulla questione, ha, tuttavia, precisato che gli ispettori, nella situazione di fatto sopra descritta (cioè quella di lavoratore extracomunitario con permesso scaduto ed in attesa di rinnovo, regolarmente richiesto alla Questura), hanno l'obbligo comunque di farne denuncia all'Autorità Giudiziaria. Sarà poi quest'ultima a valutare la sussistenza del reato, alla luce del possesso del cedolino che comprova la richiesta di rinnovo, circostanza che l'ispettore dovrà evidenziare nell'informativa alla stessa Autorità, unitamente ai tempi lunghi di evasione delle pratiche.

 

Conversione del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per motivi familiari può essere utilizzato, per il periodo di validità dello stesso, anche per le altre attività consentite allo straniero, senza che sia necessario procedere alla conversione o rettifica del documento.

In particolare, il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso. Se lo straniero è in cerca di occupazione, dovrà iscriversi nelle liste di collocamento. Diversamente, nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia già in essere, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro, la quale dovrà, a sua volta, comunicare alla Questura che il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Il permesso di soggiorno rilasciato per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato, alle condizioni sopra descritte.

Alla scadenza del permesso di soggiorno, lo straniero potrà ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno con riferimento all'attività effettivamente svolta.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente allo straniero, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, nel rispetto del limite massimo di 1.040 ore annuali.

Se lo studente intende svolgere un'attività di lavoro oltre i limiti sopra indicati, deve ottenere, prima della scadenza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La conversione deve avvenire nel rispetto delle quote fissate con i decreti che regolano le quote d'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro. Il rispetto di tali limiti è attestato dalla Direzione Provinciale del lavoro. Inoltre, la conversione è ammessa unicamente nel caso in cui il permesso di soggiorno non sia scaduto, o se per lo stesso sia stata presentata domanda di rinnovo.

I lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale: ove agli stessi sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possono richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi d'ingresso.

Anche in tal caso è necessario l'attestazione della Direzione Provinciale del lavoro, relativa alla disponibilità di un posto nella quota per lavoro subordinato, previa verifica del rientro dello straniero nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato nell'anno precedente per lavoro stagionale.