LAVORATORI
EXRACOMUNITARI - RIEPILOGO DELLE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI STRANIERI ANCORA
RESIDENTI ALL'ESTERO
Si
ritiene opportuno riepilogare la procedura vigente per l'assunzione di
lavoratori stranieri ancora residenti all'estero, nonché l'apparato
sanzionatorio previsto per il caso di occupazione di lavoratori che non siano
in regola con le disposizioni in materia di rilascio, rinnovo e conversione del
permesso di soggiorno.
La
normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo n. 286/1998,
recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione nonché nel relativo regolamento di attuazione, approvato con
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Inoltre,
il Ministero del Lavoro ha diramato a più riprese chiarimenti applicativi della
disciplina in parola, dei quali si tiene conto nell'esposizione che segue.
Flussi
d'ingresso
Come
noto, l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale (nonché di lavoro autonomo) avviene nell'ambito delle quote
d'ingresso stabilite in appositi decreti di definizione emanati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Tali decreti individuano distintamente, all'interno
della quota totale, le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
Nei
casi in cui il datore di lavoro non abbia diretta conoscenza dello straniero,
può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte in
apposite liste di lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia
per motivi di lavoro subordinato, previste da accordi bilaterali stipulati
dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione Europea, finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso.
Tali
liste contengono i nominativi dei lavoratori ed una serie di indicazioni
anagrafico-professionali. I dati in parola vengono immessi nel Sistema
informativo del lavoro (S.I.L.) del Ministero, e sono posti a disposizione del
datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali e datoriali che ne facciano
motivata richiesta per il tramite delle D.P.L.
Il
Ministero del Lavoro, con circolare 23 febbraio 2001, n. 23 ha consentito, in
attesa della pubblicazione del decreto sopra citato, l'anticipazione
dell'ingresso per lavoro subordinato stagionale di 12.500 lavoratori
provenienti da Paesi non comunitari, compresi Albania, Tunisia e Marocco.
Richiesta
di autorizzazione al lavoro
Il
datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornate in Italia, che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno
straniero residente all'estero deve presentare richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del lavoro - Servizio delle
politiche e dei conflitti di lavoro - competente in relazione al luogo in cui
dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda deve essere redatta
utilizzando la modulistica allegata alla circolare del Ministero del lavoro 28
luglio 2000, n. 55.
La
domanda di autorizzazione al lavoro deve contenere:
-
le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della
sua denominazione e sede,
-
le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere;
-
l'impegno ad assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed
assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria o comunque applicabili;
-
la sede dell'impresa ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta
l'attività inerente al rapporto di lavoro;
-
l'indicazione delle modalità di alloggio.
Per
quanto concerne le modalità alloggiative, è necessaria l'indicazione
dell'ubicazione dell'alloggio, nonché il titolo in base al quale lo straniero
viene alloggiato nella sede dichiarata dal datore di lavoro e la capienza di
tale sede, da indicare in termini di superficie (misurabile in metriquadri). Se
lo straniero alloggia in alberghi o pensioni o è ospite del titolare
dell'alloggio, occorre allegare una dichiarazione del titolare medesimo.
Alla
richiesta di autorizzazione al lavoro deve essere allegata la seguente
documentazione:
a)
N. 1 marca da bollo di lire 20.000.
b)
Certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e
artigianato, riportante la dicitura antimafia, rilasciato in data non anteriore
a 6 mesi.
c)
Copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero,
sottoposto alla sola condizione sospensiva dell'effettivo rilascio del permesso
di soggiorno. Il contratto deve essere redatto secondo lo schema allegato alla
citata circolare n. 55/2000, eventualmente integrabile, secondo le situazioni
del caso.
Il
contratto deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e dallo straniero. Il
datore di lavoro deve far autenticare da subito la propria firma.
La
firma del datore di lavoro o del legale rappresentante dell'azienda può essere
apposta in presenza dell'incaricato della Direzione Provinciale del lavoro al
momento della consegna della copia del contratto. In alternativa, al contratto
di lavoro già firmato deve essere allegata fotocopia del documento d'identità
del datore di lavoro o del legale rappresentante.
La
sottoscrizione del lavoratore richiede l'invio, da parte del datore di lavoro,
dello schema di contratto al lavoratore che si trova all'estero. Questi, dopo
la firma, dovrà, a sua volta, reinviare a stretto giro di posta il contratto
all'azienda.
d)
Copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la sua capacità economica.
Si
tratta delle denunce I.R.PE.F., I.R.PE.G. (o, in loro mancanza del registro dei
corrispettivi), del bilancio di esercizio, delle ricevute dei versamenti
previdenziali, nonché di ogni altra documentazione idonea ad attestare la
capacità economica del datore di lavoro. Il datore di lavoro può, in
alternativa alla predetta documentazione, produrre idonea autocertificazione,
che consiste in una dichiarazione complessiva che attesti, oltre ai principali
indicatori di risultato ai fini fiscali, l'iscrizione alla CCIAA,
l'applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto
sia alla capacità economica, sia alle esigenze dell'impresa.
Per
le richieste di autorizzazione al lavoro a tempo determinato devono ricorrere
le specifiche condizioni ed ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione
collettiva.
È
possibile l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, purché
l'orario di lavoro svolto abbia una consistenza tale da assicurare un reddito
sufficiente per il mantenimento del lavoratore.
In
linea generale, i lavoratori possono cumulare più rapporti di lavoro part-time
per raggiungere l'orario contrattuale pieno.
Rilascio
dell'autorizzazione al lavoro
La
Direzione Provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione entro 20 giorni
dalla richiesta, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati dai decreti sui flussi d'ingresso, previa verifica delle condizioni
offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a
quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
In
caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve
darne tempestiva notizia alla Questura e alla Direzione Provinciale del lavoro,
che deve provvedere alla revoca dell'autorizzazione al lavoro. Inoltre,
l'azienda deve restituire alla D.P.L. l'originale dell'autorizzazione al
lavoro.
Il
Ministero del Lavoro, con circolare 22 gennaio 2001, n. 13 ha precisato che le
richieste di autorizzazione al lavoro presentate dai datori di lavoro ai sensi
della vigente normativa "hanno validità per il solo anno solare in cui
sono state presentate e vengono autorizzate, stante la capienza nella relativa
quota, indicata nel Decreto flussi dell'anno di riferimento".
Per
anno solare si intende l'anno di calendario, cioè il periodo che va dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Pertanto,
le istanze di autorizzazione al lavoro presentate, ad esempio, nell'anno 2000,
e non accolte per incapienza delle quote dell'anno stesso, non sono utili al
fine del rilascio dell'autorizzazione nell'ambito delle quote che verranno
fissate per l'anno 2001, con la conseguenza che dovranno essere ripresentate
Le
Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno comunicare ai datori di lavoro il
mancato accoglimento delle istanze a seguito all'esaurimento delle quote
annuali.
Tuttavia,
il datore di lavoro, che sia comunque interessato ad assumere lo straniero,
potrà limitarsi a riformulare una nuova istanza nell'anno successivo, potendo
fare riferimento, per quanto riguarda la documentazione da esibire, a quella
già in possesso della D.P.L.
Il
Ministero ha confermato, inoltre, che le pratiche di autorizzazione al lavoro
dei lavoratori extracomunitari residenti all'estero dovranno essere istruite ed
evase dagli Uffici periferici in base al criterio temporale del loro ordine di
arrivo.
Ingresso
in Italia del cittadino straniero
L'autorizzazione
al lavoro unitamente alla copia della
domanda e della documentazione presentata alla Direzione Provinciale del
lavoro, deve essere presentata dal datore di lavoro alla Questura
territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai
fini dell'ingresso dello Straniero.
L'autorizzazione
al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre 6 mesi dal rilascio.
L'autorizzazione
al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio, deve essere fatta pervenire, a
cura del datore del lavoro, allo straniero interessato residente all'estero.
Questi deve recarsi alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
competente per ottenere il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il
visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
territorialmente competente in relazione al luogo di residenza dello straniero.
Nella
domanda per il rilascio del visto d'ingresso lo straniero deve indicare le
proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli
estremi del passaporto, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del
soggiorno.
Unitamente
all'autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve inviare al lavoratore
all'estero la copia del contratto, in modo da consentire al lavoratore il
perfezionamento della documentazione, mediante autentica della sottoscrizione
del contratto presso la rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, al
momento del rilascio del visto d'ingresso.
La
validità dell'autorizzazione al lavoro è subordinata al perfezionamento della
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore presso la rappresentanza
diplomatica o consolare all'estero.
Rilascio
del permesso di soggiorno
Lo
straniero, una volta entrato regolarmente in Italia con il visto d'ingresso,
deve presentare, entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso, domanda di
rilascio del permesso di soggiorno.
La
richiesta di permesso di soggiorno va inoltrata alla Questura della Provincia
nella quale lo straniero intende soggiornare. Il permesso, ricorrendone i
presupposti, è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto.
La
durata del permesso non può essere superiore a 6 mesi per lavoro stagionale (o
9 mesi nei settori che richiedono tale estensione), e a 2 anni per lavoro a
tempo indeterminato.
L'attività
lavorativa, oggetto del contratto di lavoro, può aver inizio solo dopo il
rilascio del permesso di soggiorno e solo da tale momento il datore di lavoro
deve adempiere gli obblighi assicurativi e previdenziali (per il relativo
apparato sanzionatorio, si veda oltre).
Ulteriori
adempimenti all'atto dell'insta-urazione del rapporto di lavoro e nel corso del
suo svolgimento
Il
datore di lavoro deve dare comunicazione dell'assunzione dello straniero
all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dall'assunzione medesima.
Entro
5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa deve, poi, dare comunicazione
dell'avvenuta assunzione al Centro per l'Impiego, alla Direzione Provinciale
del lavoro e alla competente Sede dell'I.N.P.S. (cfr. Circolare Ministero del
Lavoro 28 luglio 2000, n. 55, sopra citata).
Inoltre,
il Ministero del Lavoro, con circolare 28 febbraio 2001, n. 26 ha disposto, in
attesa della piena attuazione del D.P.R. n. 442/2000, recante il Regolamento
per la semplificazione del procedimento di collocamento ordinario dei
lavoratori, che i Servizi Ispezione delle Direzioni Provinciali del Lavoro
devono continuare a rilasciare il libretto di lavoro al fine della
instaurazione del rapporto di lavoro con lavoratori stranieri, anche nel caso
di assunzione a seguito di autorizzazione al lavoro.
Il
libretto è rilasciato dai citati Servizi al lavoratore e dietro richiesta dello
stesso.
Il
lavoratore extracomunitario deve consegnare il libretto di lavoro all'Azienda
al momento dell'assunzione e presso quest'ultima deve restare custodito per
tutta la durata del rapporto di lavoro.
L'Azienda,
al termine del rapporto di lavoro, ed a prescindere dal motivo della
risoluzione (licenziamento, dimissioni), deve restituire il libretto al
lavoratore.
Lo
straniero regolarmente soggiornato in Italia, che abbia in corso una regolare
attività di lavoro subordinato è, altresì, obbligato ad iscriversi al Servizio
Sanitario Nazionale.
L'iscrizione
deve avvenire negli elenchi dell'Unità Sanitaria locale nel cui territorio lo
straniero ha la residenza anagrafica, ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva
dimora.
I
lavoratori stranieri assunti a tempo indeterminato risultano soggetti alle
ordinarie forme di assistenza e previdenza, ed alle relative misure
Ai
fini delle denunce contributive, il datore di lavoro deve indicare in uno dei
righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 il numero dei lavoratori
extracomunitari occupati in azienda, utilizzando il codice "xooo".
La
cessazione va comunicata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, alla Direzione
Provinciale del lavoro, nonché al competente Centro per l'Impiego ed alla
competente Sede I.N.P.S. (circolare Ministero del Lavoro n. 55/2000).
Apparato
sanzionatorio
Il
datore di lavoro che occupa alla proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno o
con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 6.000.000.
Il
rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto allo straniero
extracomunitario al Questore della Provincia in cui si trova almeno 30 giorni
prima della scadenza.
Nel
caso in cui i tempi tecnici della Questura per il rilascio del rinnovo del
permesso vadano oltre il termine entro il quale lo straniero è tenuto a
presentare l'istanza (30 giorni prima della scadenza), resta un tempo
intermedio in cui lo straniero stesso risulta formalmente in possesso di un
permesso di soggiorno scaduto.
Al
riguardo, il Ministero del Lavoro, con circolare 29 settembre 2000, n. 67,
aveva chiarito che se il lavoratore ha presentato la richiesta di rinnovo in
tempo utile (30 giorni prima della scadenza), la fase di attesa del rinnovo del
permesso non incide sulla regolare prosecuzione del rapporto di lavoro, se il
lavoratore è in grado di esibire, in caso di ispezione, la ricevuta della
presentazione della domanda di rinnovo del permesso unitamente a copia della
domanda presentata alla Questura.
È
opportuno che le aziende acquisiscano dal lavoratore copia della ricevuta
rilasciata dalla Questura e della domanda di rinnovo.
Recentemente,
lo stesso Dicastero, intervenuto nuovamente sulla questione, ha, tuttavia,
precisato che gli ispettori, nella situazione di fatto sopra descritta (cioè
quella di lavoratore extracomunitario con permesso scaduto ed in attesa di
rinnovo, regolarmente richiesto alla Questura), hanno l'obbligo comunque di
farne denuncia all'Autorità Giudiziaria. Sarà poi quest'ultima a valutare la
sussistenza del reato, alla luce del possesso del cedolino che comprova la
richiesta di rinnovo, circostanza che l'ispettore dovrà evidenziare
nell'informativa alla stessa Autorità, unitamente ai tempi lunghi di evasione
delle pratiche.
Conversione
del permesso di soggiorno
Il
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o per motivi familiari può essere utilizzato, per il periodo di validità
dello stesso, anche per le altre attività consentite allo straniero, senza che
sia necessario procedere alla conversione o rettifica del documento.
In
particolare, il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente
l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso. Se
lo straniero è in cerca di occupazione, dovrà iscriversi nelle liste di
collocamento. Diversamente, nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato
sia già in essere, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione alla Direzione
Provinciale del lavoro, la quale dovrà, a sua volta, comunicare alla Questura
che il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello
riportato nel documento. Il permesso di soggiorno rilasciato per ricongiungimento
familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio di
lavoro autonomo e subordinato, alle condizioni sopra descritte.
Alla
scadenza del permesso di soggiorno, lo straniero potrà ottenere il rinnovo del
permesso di soggiorno con riferimento all'attività effettivamente svolta.
Il
permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente allo
straniero, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività
lavorative subordinate per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, nel
rispetto del limite massimo di 1.040 ore annuali.
Se
lo studente intende svolgere un'attività di lavoro oltre i limiti sopra
indicati, deve ottenere, prima della scadenza, la conversione del permesso di
soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
La
conversione deve avvenire nel rispetto delle quote fissate con i decreti che
regolano le quote d'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro. Il rispetto
di tali limiti è attestato dalla Direzione Provinciale del lavoro. Inoltre, la
conversione è ammessa unicamente nel caso in cui il permesso di soggiorno non
sia scaduto, o se per lo stesso sia stata presentata domanda di rinnovo.
I
lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro
stagionale sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di
lavoro stagionale: ove agli stessi sia offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, possono richiedere alla
Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei
limiti delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi d'ingresso.
Anche
in tal caso è necessario l'attestazione della Direzione Provinciale del lavoro,
relativa alla disponibilità di un posto nella quota per lavoro subordinato,
previa verifica del rientro dello straniero nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno rilasciato nell'anno precedente per lavoro
stagionale.