CREDITO
D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO "PRIMA CASA" - PERTINENZE
Con
la Circolare del Ministero delle finanze Agenzia delle Entrate 1° marzo 2001,
n.19/E sono stati forniti chiarimenti relativamente al beneficio del credito d'imposta
previsto dalla Legge 23 dicembre 1998, n.448 e in merito al trattamento fiscale
dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette.
Le
disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art.7 della Legge 448/1998
istituiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, data di entrata in vigore della
Legge, un credito d'imposta a favore di coloro che, ceduto un immobile
acquistato in precedenza con le agevolazioni "prima casa", ai fini
dell'Imposta di Registro o dell'IVA, acquistano altresì, entro un anno dall'alienazione
del primo, altra casa di abitazione non di lusso, presentandosi nuovamente le
suddette condizioni di cui alla nota II-bis dell'art.1 della Tariffa, prima
parte, allegata al DPR 131/1986.
Il
credito viene attribuito fino all'importo massimo dell'Imposta di Registro o
dell'IVA corrisposta sul primo degli acquisti agevolati. Non può comunque
superare, in ogni caso, l'importo dell'imposta dovuta ai fini dell'acquisto
della nuova abitazione.
In
particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti della Circolare:
(a)
in merito all'ambito d'applicazione, si precisa che il citato credito spetta al
contribuente, in ragione della propria quota di proprietà, anche nel caso in
cui l'immobile ceduto risulti in comunione, a condizione che il trasferimento
abbia comunque per oggetto un'abitazione acquistata dallo stesso a titolo
oneroso. Il contribuente o i contribuenti, nel caso di una pluralità di aventi
diritto, non potranno invece avvalersi dell'agevolazione nel caso in cui la
suddetta abitazione sia a loro pervenuta per atto di donazione o successione.
L'acquisto
della nuova abitazione potrà invece avvenire a qualsiasi titolo (oneroso o
gratuito), ricorrendo in capo al soggetto acquirente tutti gli altri requisiti
necessari. Il beneficio si applica altresì nell'ipotesi di acquisto attraverso
permuta o di costruzione dell'immobile con contratto d'appalto;
(b)
in relazione all'ipotesi in cui l'immobile alienato sia stato assoggettato, al
momento del primo acquisto, all'IVA, di particolare rilievo è l'ufficiale
equiparazione di trattamento, in tema di credito d'imposta, per coloro i quali,
pur avendo le caratteristiche necessarie per usufruire delle agevolazioni
"prima casa", non avessero goduto del beneficio, in virtù
dell'acquisto direttamente dall'impresa costruttrice, prima del 22 maggio 1993,
data di entrata in vigore del D.L. 155/1993, convertito in Legge 19 luglio
1993, n.243.
Prima
di tale data, infatti, la realizzazione e la cessione di tutti i fabbricati
abitativi di nuova costruzione, ex art.13 Legge 408/1949, effettuate
direttamente da imprese costruttrici erano assoggettate ad aliquota IVA ridotta
al 4% (al 2% prima del 1° gennaio 1989), a prescindere dalla sussistenza o meno
dei requisiti "prima casa" in capo all'acquirente. Nell'ipotesi invece
che tali cessioni fossero effettuate da soggetti diversi e riguardassero
immobili ad uso abitativo non di lusso, dopo l'introduzione nell'ordinamento
della normativa "prima casa"- Legge 168/1982-, l'applicazione
dell'aliquota agevolata al 4% dipendeva dall'esistenza o meno dei suddetti
requisiti in capo al soggetto persona fisica nei confronti del quale i
trasferimenti venivano effettuati.
Solo
con l'entrata in vigore del citato D.L. 155/1993, convertito in Legge 19 luglio
1993, n.243, il Legislatore ha circoscritto l'ambito di applicazione
dell'aliquota IVA agevolata al 4% soltanto alla fattispecie descritta alla nota
II-bis dell'art.1 della Tariffa, prima parte, allegata al DPR 131/1986.
Pertanto
la successiva introduzione dell'art.7 della Finanziaria 1999 ha creato di fatto
una disparità di trattamento tra i contribuenti che avevano effettivamente
goduto dei benefici fiscali per la "prima casa" ai sensi della citata
nota II-bis e quei contribuenti che, pur possedendo le medesime condizioni
soggettive, non avevano usufruito del regime agevolativo poiché acquirenti di
case di abitazione, direttamente dai costruttori, prima del 22 maggio 1993.
Come
auspicato, il Ministero ha finalmente accolto l'istanza di adeguamento per le
due fattispecie, ammettendo ufficialmente che il suddetto credito si applichi
anche nel caso in cui la casa oggi venduta sia stata acquistata, prima del 22
maggio 1993, direttamente da un costruttore e che il contribuente fosse
all'epoca in possesso dei requisiti necessari alla fruizione delle agevolazioni
"prima casa".
Nel
caso in cui l'immobile alienato fosse poi stato a suo tempo acquisito
attraverso un contratto d'appalto o avesse costituito oggetto di assegnazione
da parte di cooperativa edilizia, l'Amministrazione consente anche in tal caso
l'applicazione del credito.
La
dichiarazione di possedere tutti i requisiti per le agevolazioni "prima
casa" in relazione all'immobile alienato deve essere resa nell'atto di
acquisto del secondo immobile. A tal fine in sede di registrazione di tale
atto, l'avente diritto al credito d'imposta dovrà fornire adeguata
documentazione. In tal modo gli uffici finanziari potranno agevolmente
verificare sia il diritto al credito d'imposta sia la spettanza delle
agevolazioni "prima casa" in relazione all'immobile alienato.
Nell'ipotesi
in cui il diritto al beneficio "prima casa" per la prima unità
abitativa non fosse confermato, non si procederà al recupero della maggiore
imposta, in quanto l'applicazione dell'aliquota agevolata competeva in virtù
dell'acquisto del fabbricato in questione direttamente da impresa costruttrice;
(c)
ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, in sede di registrazione del
secondo atto d'acquisto, il contribuente deve comunque manifestare l'intenzione
di utilizzo del credito in detrazione dell'imposta di registro dovuta per il
secondo atto, nel quale dovranno essere indicati anche i seguenti elementi
necessari per la determinazione del credito:
-
gli estremi del primo atto d'acquisto e l'ammontare dell'Imposta di Registro o
l'IVA corrisposta;
-
nell'ipotesi in cui il primo immobile fosse stato acquistato dall'impresa
costruttrice, la dichiarazione della sussistenza dei requisiti necessari per
beneficiare dell'agevolazione "prima casa";
-
le fatture d'acquisto, nell'ipotesi in cui il primo trasferimento fosse stato
soggetto all'IVA;
-
gli estremi dell'atto di vendita dell'immobile;
(d)
nel caso in cui il secondo immobile sia acquistato mediante contratto
d'appalto, al fine di poter usufruire del credito d'imposta, quest'ultimo dovrà
essere redatto necessariamente in forma scritta e registrato ai sensi
dell'art.5, comma 2 del DPR 131/1986, affinché il contribuente possa rendere le
dichiarazioni e produrre la documentazione necessaria;
(e)
in merito alla determinazione del credito, con riferimento all'Imposta di
Registro, occorre tener conto non solo dell'imposta principale ma anche
dell'eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore, pagate con
riferimento al primo acquisto.
Con
riferimento all'IVA, occorre considerare invece l'importo indicato nella
fattura d'acquisto e nelle eventuali fatture relative al pagamento degli
acconti. Nel caso di acquisto mediante contratto d'appalto, si farà riferimento
all'IVA indicata nelle fatture emesse dall'appaltatore per la realizzazione
dell'immobile;
(f)
il credito potrà essere utilizzato:
-
per l'intero importo in diminuzione delle Imposte di Registro, Ipotecaria,
Catastale, sulle Successioni o Donazioni;
-
in diminuzione dall'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data del nuovo acquisto;
-
in compensazione delle imposte dovute ai sensi del D.Lgs. 241/1997.
Non
potrà invece essere impiegato in compensazione per l'IVA dovuta in relazione
all'acquisto della nuova abitazione. Quest'ultima dovrà essere corrisposta
comunque all'appaltatore per l'intero importo indicato sulla fattura per la
costruzione o la cessione dell'immobile, in virtù della normativa comunitaria
che dispone l'impossibilità di corrispondere un importo minore a quello risultante
dall'applicazione dell'aliquota propria dell'operazione soggetta a tassazione;
(g)
ferme restando le caratteristiche di "personalizzazione" del credito,
il Ministero ha inoltre riconosciuto agli eredi del contribuente defunto la facoltà
di utilizzo del credito maturato non ancora utilizzato. L'erede dovrà
manifestare la volontà di avvalersi del suddetto beneficio in sede di denuncia
di successione e, in caso di pluralità di eredi, l'istanza dell'uno avrà
effetto liberatorio anche per i restanti coeredi;
(h)
in tema di prescrizione del diritto al credito d'imposta, questa, in mancanza
di specifica previsione normativa, si assume decennale, ex art.2946 del Codice
Civile, a decorrere dalla data in cui sorge il credito d'imposta;
(i)
in tema di decadenza dal beneficio, infine, il Ministero, rifacendosi al
disposto del comma 4 della nota II-bis dell'art.1 della Tariffa, prima parte,
allegata al DPR 131/1986, precisa che il credito non matura nel caso in cui non
si realizzi l'acquisto di una nuova unità abitativa, entro l'anno dalla vendita
del primo immobile agevolato. Inoltre, qualora tale immobile sia stato venduto
prima dei 5 anni dall'acquisto, si procederà al recupero della maggiore imposta
dovuta sul primo dei due acquisti, con l'applicazione delle sanzioni.
La
seconda parte della Circolare 19/E/2001 è dedicata più in generale alla
disciplina dell'agevolazione "prima casa" e consente di rivisitare
alcuni aspetti della normativa in esame che finora erano stati fonte di dubbi
interpretativi.
In
particolare, sui requisiti legati all'ubicazione dell'immobile, relativamente
alle persone fisiche trasferite all'estero per ragioni di lavoro, il Ministero
specifica che l'agevolazione è riferibile al solo lavoro subordinato con
esplicita esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto.
Di
maggior significato innovativo sono i chiarimenti resi in relazione ad una
serie di casi particolari che finora avevano destato perplessità interpretative
e comportato talvolta una disparità di trattamento anche per fattispecie
similari.
L'Agenzia
delle Entrate ha colto pertanto l'occasione per esprimersi in merito:
(a)
al diritto alle agevolazioni "prima casa" in relazione alle
pertinenze acquisite sia contestualmente all'unità abitativa sia successivamente
con atto separato.
La
Circolare chiarisce innanzitutto che la caratteristica fondamentale del
rapporto pertinenziale è "la destinazione di fatto, in modo durevole, di
una cosa al servizio di un'altra" e su questo principio fonda la regola
generale da applicarsi nelle varie ipotesi analizzate.
Nella
sostanza il Ministero, confermando altresì la natura generale del principio per
cui l'aliquota agevolata si applica non solo per l'acquisto dell'unità
abitativa principale ma anche per le pertinenze, acquistate anche
separatamente, specifica che questo altresì vale sempre in caso di acquisto
contestuale dei due immobili, sia nell'ambito della normativa "prima
casa" sia nella generalità degli altri casi (es.: acquisto della seconda
casa non di lusso).
Nell'ipotesi
invece che le acquisizioni siano effettuate in momenti diversi, con atti
separati, il suddetto principio d'identità d'aliquota si applica solo se, una
volta verificato il nesso di pertinenzialità, il bene accessorio in questione
sia l'unico della propria categoria (C/2, C/6 e C/7, come dal disposto della
nota II-bis, per quel che riguarda la "prima casa") ad essere adibito
all'utilità dell'abitazione. In caso contrario, ovvero che già altra pertinenza
sia destinata alla stessa funzione, il regime applicabile sarà quello
ordinario.
In
altri termini, se l'acquisto della pertinenza avviene in via successiva
all'acquisto dell'abitazione, la creazione del vincolo non importa l'adozione
dell'aliquota IVA propria dell'immobile principale (10% se non è "prima casa")
ma all'aliquota del 20% (salvo costituisca porzione di fabbricato di cui alla
Legge 408/1949 ovvero sia parcheggio ai sensi della Legge 122/1989).
Vale
la stessa regola anche quando il bene acquistato costituisca la pertinenza di
una casa di abitazione ceduta da impresa costruttrice prima del 22 maggio 1993,
a condizione che l'acquirente sia in grado di dimostrare il possesso dei
requisiti necessari al momento dell'acquisto dell'unità abitativa principale,
producendo, su richiesta degli uffici finanziari, adeguata documentazione.
Il
Ministero precisa in tal ambito il concetto di immobile pertinenziale,
sottolineando che tale requisito ricorre ancorché il bene sia ubicato solo in
prossimità e, pertanto, non sussista un collegamento fisico tra la pertinenza e
l'abitazione a cui la stessa accede;
(b)
all'ammissibilità di usufruire delle agevolazioni "prima casa" anche
nell'ipotesi che l'acquisto si riferisca ad una singola quota di comproprietà,
ricorrendo tutti gli altri requisiti;
(c)
all'ammissibilità di usufruire delle agevolazioni "prima casa" ai
fini dell'Imposta di Registro per l'acquisto di un immobile non ancora
ultimato.
Il
Ministero riconosce pertanto l'applicabilità del beneficio in questione,
allineandosi all'orientamento della giurisprudenza che, con Sentenza della
Cassazione n.9150 del 7 luglio 2000, si è già pronunciata nello stesso senso.
Viene
superata quindi la difformità di trattamento della stessa circostanza in ambiti
tributari distinti, in considerazione del fatto che il DPR 633/72 prevede
espressamente l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata anche se la casa
oggetto della cessione non è ultimata, al n.21 della Tabella A, Parte II
allegata al provvedimento. Mentre disposizione analoga non si rinviene nella
legge sull'Imposta di Registro;
(d)
alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni in questione anche se si è
titolari del diritto di proprietà su immobile registrato in catasto come
ufficio (A/10), ma utilizzato di fatto come abitazione.
L'utilizzazione
dell'unità immobiliare diversa dalla classificazione catastale non osta in
alcun modo al godimento dei benefici "prima casa", comunque, nel
rispetto delle condizioni di cui alla nota II-bis;
(e)
alla fruizione del beneficio fiscale in oggetto anche se si è titolari di
diritti, in via esclusiva o in comunione legale con il coniuge, su immobile
situato al di fuori del territorio comunale in cui si acquista la nuova
abitazione, purché sia verificato il requisito previsto alla richiamata nota
II-bis, lett.c) ;
(f)
alla possibilità di godere del suddetto beneficio anche se si è titolari
pro-quota di diritti su immobili sull'intero territorio nazionale, sia con
soggetti diversi dal coniuge sia con il coniuge stesso, anche in comunione dei
beni (che si ritiene sia legale che convenzionale), purché questi non siano
stati acquistati nell'ambito della disciplina "prima casa".
Nell'eventualità
che il soggetto voglia acquisire un'ulteriore quota dello stesso immobile,
l'Amministrazione ammette che questi possa godere dello stesso regime agevolativo
anche per la successiva porzione di diritto, purché ricorrano comunque le
condizioni prescritte, proprio nell'ottica di agevolare il conseguimento della
piena proprietà dell'immobile ad uso abitativo.
In
regime di comunione legale, inoltre, la titolarità del diritto di proprietà su
unità abitativa acquisita con le agevolazioni "prima casa" per uno
dei due coniugi comporta l'impossibilità per l'altro coniuge di fruire del
medesimo beneficio tributario su altro immobile. Nel caso in cui intervenga successivamente
lo scioglimento della comunione, se uno dei due coniugi voglia acquisire la
titolarità esclusiva dell'immobile, questi potrà utilizzare le agevolazioni,
sempre che ricorrano tutti i requisiti necessari.
In
regime di separazione, invece, se i coniugi abbiano in precedenza acquistato
immobili distinti nel sistema agevolato "prima casa" ed entro il
quinquennio li rivendano allo scopo di comprare, nel giro di un anno, una nuova
unità immobiliare da adibire a propria abitazione principale, il Ministero
ribadisce la possibilità di usufruire nuovamente dei suddetti benefici;
(g)
all'applicabilità dell'aliquota IVA al 4%, prevista al n.39 della Tabella A,
parte II, allegata al DPR 633/1972, anche alle prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di subappalto attraverso i quali l'impresa costruttrice
affida a terzi la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione
dell'edificio, in virtù del fatto che questi concorrono alla esecuzione
dell'opera agevolata.
La
norma appena citata disciplina l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4%
nell'ambito delle "prestazioni di servizi dipendenti da contratti
d'appalto relativi alla costruzione" dei cosiddetti fabbricati
"Tupini", nell'ipotesi che queste vengano rese a favore o di soggetti
che svolgono attività di costruzione di immobili finalizzati alla successiva
vendita, o di soggetti in possesso dei requisiti "prima casa".
Il
Ministero con la Circolare in esame ha eliminato i dubbi sorti dopo la riforma del
1993, in materia di applicazione delle aliquote IVA nel settore edilizio,
confermando l'oggettività della disciplina contenuta nel suddetto n.39 che
prevede, in ogni caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti da
contratto d'appalto e di subappalto, commesse da impresa che costruisce per la
vendita, l'applicazione dell'aliquota IVA al 4%.