FINANZIARIA
2001 NUOVI CRITERI DI CALCOLO DELL'ACCONTO ICI
(Min.
fin., Circ. 7/3/01, n. n. 3/FL)
Il
Ministero delle finanze ha spiegato le modifiche apportate dalla finanziaria
alla disciplina dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, in
particolare per quanto riguarda il pagamento in due rate, nella misura del 50
per cento, o in unica soluzione, la disciplina tributaria delle pertinenze, i
soggetti passivi, i termini per gli accertamenti e i versamenti per immobili in
multiproprietà (artt. 18, 19 e 64, legge n. 388/2000).
I
soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate:
-
l'importo della prima rata deve essere pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno;
-
l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per
l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Tale
importo deve essere versato dal 1º al 20 dicembre di ciascun anno.
La
norma riconosce, inoltre, al contribuente la facoltà di versare l'ICI
complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine del 30 giugno
di ogni anno.
È
ovvio che in questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo
dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune
nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.
La
finanziaria, pur lasciando immutati i termini di versamento, contiene delle
innovazioni che riguardano da un lato la percentuale dell'imposta da
corrispondere alla prima rata, dall'altro i parametri di riferimento sui quali
calcolare il tributo.
La
finalità del nuovo sistema di pagamento appare essere quella di facilitare al
contribuente il computo dell'ICI almeno nella fase del versamento dell'acconto,
quando cioè potrebbero non essere ancora conosciute l'aliquota e le detrazioni
deliberate dal comune per l'anno in corso.
Nella
pratica, tuttavia, si possono verificare talune situazioni particolari alle quali
il Ministero ha riservato un'analisi specifica.
Variazione
d'uso dell'immobile
Se
nell'anno in corso l'immobile viene destinato ad altro uso l'ICI deve essere
calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le
detrazioni in vigore per l'anno precedente per tale fattispecie.
Con
riferimento, ad esempio, al caso in cui il contribuente possiede un terreno
agricolo che nel 2001 diventa edificabile o un immobile che solo nel 2001
adibisce ad abitazione principale, l'imposta dovrà essere commisurata ai dodici
mesi dell'anno 2000 sulla base rispettivamente del valore venale in comune
commercio e delle aliquote in vigore per i terreni edificabili e delle aliquote
e delle detrazioni vigenti per le abitazioni principali nello stesso anno 2000.
Periodo
di possesso
Ulteriori
ipotesi si possono verificare quando il contribuente abbia acquistato
l'immobile nel corso dell'anno precedente, per cui il possesso non si è
protratto per dodici mesi. Ad esempio, se il contribuente ha acquistato un immobile
il 1º ottobre 2000, entro il mese di giugno, dovrà calcolare l'ICI dovuta per
l'anno 2001 sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell'anno
2000 abbia avuto il possesso dell'immobile per soli tre mesi.
Non
essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, si dovrà procedere
a un calcolo che ha come risultato un importo che non è ovviamente pari alla
metà della somma che è stata effettivamente corrisposta l'anno precedente, ma
un importo pari al 50 per cento della somma che si sarebbe dovuta versare se si
fosse posseduto l'immobile per i dodici mesi dell'anno precedente.
Possesso
inferiore a sei mesi
Vi
possono inoltre essere dei casi in cui il contribuente, al momento del
pagamento della prima rata dell'anno, e cioè al 30 giugno, non ha avuto il
possesso dell'immobile per sei mensilità, ad esempio, quando il contribuente
abbia venduto un immobile il 28 febbraio 2001, possedendolo dunque nell'anno
2001 per soli due mesi.
Questa
circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le
norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo, imporre al
soggetto passivo ICI di calcolare l'imposta sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Se
così fosse, infatti, si addosserebbe a quest'ultimo l'onere di anticipare una
somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso, in violazione
della disposizione che stabilisce che l'imposta è dovuta per anno solare,
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso, costringendolo poi a presentare istanza di rimborso per l'ammontare
del tributo versato in eccedenza.
In
questo caso l'interessato, entro il mese di giugno, potrà versare l'ICI dovuta
per l'anno 2001 commisurandola ai due dodicesimi dell'importo calcolato sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, ed
entro il 20 dicembre dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle
variazioni regolamentari deliberate dal comune per l'anno 2001.
Il
contribuente, al fine di evitare l'effettuazione del conguaglio, potrebbe
anche, entro il 30 giugno, versare l'ICI dovuta in unica soluzione, sulla base
dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.
Possesso
per tre mesi
La
stessa modalità di calcolo deve essere adottata nel caso in cui il contribuente
abbia acquistato un immobile il 1º aprile 2001 possedendolo dunque, fino al 30
giugno, per soli tre mesi.
Il
contribuente entro il 30 giugno potrà versare l'ICI dovuta per l'anno in corso
commisurandola ai tre dodicesimi dell'importo calcolato sulla base delle
aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno precedente.
In
via generale, le modalità di calcolo dell'importo da versare a titolo di
acconto illustrate negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le
ipotesi in cui il soggetto passivo ICI non abbia avuto il possesso
dell'immobile per i primi sei mesi dell'anno nel corso del quale deve effettuare
il pagamento.
Disciplina
tributaria delle pertinenze
La
finanziaria ha stabilito che, fino all'anno di imposta 2000 compreso,
l'aliquota ridotta deliberata dai comuni in misura non inferiore al 4 per
mille, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con
esclusione di quelli qualificabili come pertinenze.
La
norma è rivolta ai comuni che abbiano deliberato una riduzione di aliquota ICI
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con
contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
La
disposizione della finanziaria interviene, quindi, ancora una volta a dettare
gli esatti termini entro i quali inquadrare le pertinenze per tutti gli anni
pregressi, fino al 2000 compreso.
A
questo proposito il Ministero chiarisce che dal 1º gennaio 2001 alle pertinenze
deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale,
indipendentemente dal fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione
della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.
Soggetti
passivi
La
finanziaria per gli immobili insistenti su aree demaniali, ha stabilito che,
nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'ICI è il
concessionario.
La
disposizione ha una portata innovativa, e trova quindi applicazione soltanto
dal 1º gennaio 2001. Fino al 31 dicembre 2000, infatti, il concessionario non
poteva essere considerato soggetto passivo dell'ICI poiché, anche se di fatto
possedeva l'immobile, il possesso non era a titolo di proprietà, di diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie o di locazione finanziaria,
che erano le fattispecie cui era giuridicamente connesso l'obbligo di assolvere
il pagamento del tributo comunale.
Termini
per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento
Sono
stati differiti al 31 dicembre 2001 i termini per la notificazione degli avvisi
di liquidazione e di accertamento dell'ICI scadenti il 31 dicembre 2000,
limitatamente però alle annualità di imposta 1995 e successive.
Pertanto,
gli atti impositivi interessati alla proroga sono gli avvisi di: liquidazione
sulla base delle dichiarazioni relativi all'ICI dovuta per gli anni 1995, 1996,
1997 e 1998; accertamento in rettifica relativi all'ICI dovuta per gli anni
1995, 1996 e 1997; accertamento d'ufficio relativi all'ICI dovuta per l'anno
1995; liquidazione a seguito di attribuzione della rendita da parte degli
Uffici del territorio competenti relativa alle annualità di imposta 1994 e
successive.
Versamento
per immobili in multiproprietà
Per
le ipotesi di proprietà turnaria o di multiproprietà viene stabilito che il
pagamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore di condominio o della
comunione.
Per
tale fattispecie l'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo
necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio
e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento
addebitandole nel rendiconto annuale.
Fabbricati
rurali
Infine
il Ministero ricorda che la legge finanziaria ha inoltre stabilito la proroga
dei termini per: le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già
rurali, che viene fissato al 31 dicembre 2001; la presentazione delle denunce
di accatastamento da fabbricati rurali, che viene invece differito al 1º luglio
2001.