TRIBUTI
LOCALI - ATTRIBUZIONE O MODIFICA DELLE RENDITE CATASTALI: GLI EFFETTI SULL'ICI
(Min.
fin., Circ. 13/3/01, n. 4/FL)
Dopo
la circolare sulle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2001 alla
disciplina dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili (Circ. n. 3/FL),
il Ministero delle finanze ha fornito nuovi chiarimenti in materia di ICI
esaminando le novità del collegato alla finanziaria 2000 relative
all'attribuzione o modificazione delle rendite catastali (art. 74, legge n.
342/2000).
Il
collegato ha previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti attributivi
o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci
solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della
relativa partita.
Non
è più sufficiente, quindi, la semplice "comunicazione" della rendita
catastale, ma occorre effettuare la notificazione della rendita stessa,
seguendo le norme di carattere generale stabilite dalla legge per tale
procedimento. La notificazione deve essere effettuata dall'Ufficio del
territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai Comuni
interessati.
La
disposizione stabilisce, in sostanza, l'inefficacia giuridica degli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime
non siano ritualmente notificate.
Dalla
data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso contro
l'attribuzione della rendita catastale.
Il
Ministero, a questo proposito, ha evidenziato che, ai fini processuali, possono
sorgere alcuni problemi, in quanto può legittimamente proporre ricorso avanti
alle Commissioni tributarie solamente il possessore degli immobili e non
l'intestatario della partita catastale che può essere un soggetto diverso dal
primo.
I
problemi derivanti dalla non coincidenza tra questi due soggetti possono essere
risolti dallo statuto dei diritti del contribuente, che prevede l'obbligo da
parte dell'Amministrazione di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza
degli atti a lui destinati.
Pertanto,
al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre che la
notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene, in
quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato a impugnare gli atti
(art. 6, legge n. 212/2000).
Poiché
gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano
rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente
notificate, il Comune, a decorrere dal 1º gennaio 2000, fino alla data
dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere al
soggetto passivo dell'ICI:
-
l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante
dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base
alla rendita attribuita; ciò perché questa, avendo valore solo dalla data della
notificazione, risulta essere un dato giuridicamente inesistente fino a quando
non legalmente resa nota all'interessato;
-
le sanzioni, poiché nessuna violazione può essere imputata al contribuente che
abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;
-
gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale poterli
calcolare.
La
disposizione non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte
dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura Doc-Fa, in quanto tali
rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono
giuridicamente conosciute dal dichiarante, al quale viene peraltro rilasciata
copia dell'attestazione dell'avvenuta presentazione con gli esiti delle
elaborazioni effettuate, e non necessitano quindi di notificazione.
Se
l'Ufficio del territorio modifica la rendita entro il termine di dodici mesi,
la nuova rendita dovrà essere notificata e sarà efficace dalla data della sua
notificazione.
Solamente
nell'ipotesi in cui il contribuente, a conoscenza della rendita o al quale la
stessa sia stata ritualmente notificata, continui a versare l'imposta calcolata
sulla base di una rendita diversa da quella attribuita, potranno essere
legittimamente richiesti la differenza di imposta dovuta, le sanzioni e gli
interessi calcolati sull'importo non versato, solo però a decorrere dalla data
della presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione di
immobili preesistenti o dalla data dell'avvenuta notificazione della rendita
catastale.
Il
collegato disciplina anche l'ipotesi in cui gli atti attributivi o modificativi
delle rendite catastali adottati dall'Ufficio del territorio entro il 31
dicembre 1999 siano stati recepiti dall'ente locale in atti impositivi che il
10 dicembre 2000, data di entrata in vigore del collegato stesso, non erano
ancora divenuti definitivi.
A
questo proposito il Ministero ha precisato che per gli avvisi di liquidazione e
di accertamento emessi dall'ente locale nei quali siano stati recepiti gli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali affissi all'albo pretorio e
che al 10 dicembre 2000 non erano ancora definitivi - in quanto non era ancora
decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti alle Commissioni
tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi - non sono dovuti
sanzioni e interessi relativamente al periodo compreso tra la data di
attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per
la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita stessa,
termine che è stato prorogato all'8 febbraio 2001.
Nel
caso in cui gli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione
della rendita siano stati adottati dall'Ufficio del Territorio entro il 31
dicembre 1999, ma non siano stati ancora recepiti in atti impositivi degli enti
locali, il comune deve provvedere, entro i termini di decadenza dal potere di
esercizio della potestà impositiva, ad emettere gli avvisi di liquidazione o di
accertamento, finalizzati al recupero della sola maggiore imposta che risulta
dovuta sulla base della rendita attribuita.
Sull'eventuale
maggiore imposta non sono computabili nè sanzioni, nè interessi.
Nell'eventualità
in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a
quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avrà diritto al rimborso
delle somme indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli
interessi.
Il
collegato stabilisce che gli atti impositivi emessi sulla base delle
attribuzioni o modificazioni della rendita costituiscono a tutti gli effetti
anche atti di notificazione della rendita.
Tale
disposizione è finalizzata a dare ai contribuenti piena conoscenza delle
rendite attribuite sotto il vigore delle precedenti, poiché fino al 31 dicembre
1999 le rendite non dovevano essere necessariamente notificate all'interessato,
essendo sufficiente la loro affissione all'albo pretorio.
La
norma comporta quindi che dalla data di notificazione dell'avviso di
liquidazione o dell'avviso di accertamento, redatto sulla base dei dati
trasmessi all'ente locale dall'Ufficio del Territorio, decorre il termine di 60
giorni non solo per la presentazione del ricorso contro la determinazione del
tributo, ma anche contro la determinazione della rendita.
Il
comune, pertanto, deve chiarire al contribuente tale circostanza con l'indicazione
negli atti impositivi che avverso gli stessi potrà proporsi ricorso, nei
termini sopra indicati, chiamando in giudizio rispettivamente il comune o
l'Ufficio del Territorio o anche entrambi, nel caso in cui si voglia contestare
sia l'importo richiesto dall'ente impositore a titolo di ICI, sia la rendita
attribuita, sulla base della quale è stata determinata l'imposta.