D.P.R.
28 DICEMBRE 2000, N. 445 - DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 20.2.2001 è stato pubblicato il D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 (riprodotta nella rubrica "varie" di questo notiziario),
recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa".
Il
Testo Unico, entrato in vigore il 7 marzo 2001, costituisce una raccolta
normativa organica con cui il Governo ha riordinato la materia della
documentazione amministrativa, raccogliendo tutte le disposizioni
stratificatesi negli anni ed introducendo, al contempo, importanti novità che
completano e sviluppano le semplificazioni introdotte con le leggi Bassanini.
Le
disposizioni del Testo unico si applicano agli atti e documenti che i privati
debbono produrre nei confronti della pubblica amministrazione e dei gestori di
pubblici servizi, nonché dei soggetti privati che vi consentano.
Tra
le novità di maggiore rilievo del T.U., il cui obiettivo di fondo è quello
della "decertificazione", cioè della completa eliminazione
dell'obbligo di presentazione di certificati da parte del cittadino, ricordiamo
quelle riguardanti le modalità di autenticazione di copie e sottoscrizioni,
nonché l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle dichiarazioni
sostitutive.
a)
In particolare, in materia di autenticazione di copie, l'articolo 19 del T.U.
generalizza quanto già previsto dal D.P.R. 403/98 per le pubblicazioni quali
titoli per i concorsi pubblici. In sostanza la disposizione, disciplinando
"le modalità alternative all'autenticazione di copie", introduce la
possibilità di sostituire alla procedura dell'autentica di copia la
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale
l'interessato autodichiara la conformità all'originale della copia esibita.
b)
In tema di autenticazione delle sottoscrizioni, poi, gli articoli 21 e 38 del
T.U. prevedono che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
rivolte alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, la
sottoscrizione dell'interessato non debba essere più autenticata in nessun
caso. Sarà sufficiente che quest'ultimo apponga la firma innanzi al dipendente
addetto o che alleghi la fotocopia del proprio documento di identità.
Si
ricorda comunque che, per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande
che riguardano la riscossione di benefici economici, la procedura di autentica
di firma permane secondo le modalità tradizionali. c) Da ultimo, in materia di
autocertificazione, l'articolo 46 del T.U. riscrive, ampliandola, la casistica
delle dichiarazioni sostitutive. In particolare, è prevista la possibilità di
autocertificare:
-
l'assenza di condanne penali (peraltro già prevista dal DPR n. 403/98), di
provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
-
l'assenza di procedimenti penali in corso;
-
l'assenza dello stato di liquidazione e fallimento, nonché di domanda di
concordato preventivo.
a)
Resta fermo, come confermato anche dall'articolo 47 del T.U., che tutti gli
stati, qualità personali e fatti non rientranti nel novero dell'elenco di cui
all'articolo precedente, potranno essere comprovati tramite dichiarazione
sostituiva di atto notorio, fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge.
Si
ricorda che tutte le Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici sono
tenuti ad accettare le autocertificazioni esibite o ad acquisire d'ufficio la
documentazione necessaria. Eventuali comportamenti difformi costituiranno,
infatti, illecito amministrativo configurando gli estremi della violazione dei
doveri d'ufficio.
Viene
ribadito, inoltre, l'obbligo dell'amministrazione procedente di effettuare
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con il
sistema della verifica a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi,
ed è anche riconfermata la responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci.
Si
ricorda, da ultimo, che l'art. 71, comma 3 del T.U. introduce la possibilità di
sanare eventuali irregolarità od omissioni, non costituenti falsità, contenute
nelle dichiarazioni sostitutive. Le irregolarità, se rilevabili d'ufficio,
dovranno essere comunicate dal funzionario competente all'interessato che dovrà
provvedere alla conseguente regolarizzazione, in mancanza della quale il
procedimento non avrà seguito.
*
* *
Tutto
ciò premesso, e relativamente all'impatto delle innovazioni contenute nella
normativa in commento sul settore degli appalti di opere pubbliche, si segnala
quanto segue:
1.
Relativamente alla fase di partecipazione alle pubbliche gare, con particolare
riguardo alle modalità di comprova delle cause di esclusione, l'articolo 75 del
D.P.R. n. 554/99, introdotto dal recente D.P.R. n. 412/2000, prevede
espressamente la produzione del certificato del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti.
Tali
certificati, tuttavia, risultano oggetto di semplificazione.
Infatti,
l'articolo 46 del T.U., ampliando l'elenco dei documenti
"autocertificabili", li ha espressamente annoverati, ancorchè, a ben
vedere, il certificato del casellario giudiziale fosse già stato "decertificato"
in forza del D.P.R. n. 403/98.
Al
riguardo, si deve ritenere che la mancata considerazione da parte dell'articolo
75 della misura semplificatoria relativa al casellario giudiziale sia stato
frutto di una mera svista del legislatore.
L'incongruenza,
tuttavia, è da ritenersi superata, atteso che il suddetto art. 46 ha richiamato
espressamente tale certificato fra quelli oggetto di autocertificazione.
Pertanto,
sia con riferimento al certificato del casellario giudiziale che a quello dei
carichi pendenti, si deve ritenere che, in forza del principio della
successione delle leggi nel tempo, la disciplina semplificatoria di cui al T.U.
prevalga su tutte le disposizioni previgenti, ivi compreso il cennato D.P.R. n.
412/2000.
Infatti,
il suddetto D.P.R. n. 412 è oramai da ritenersi entrato in vigore anteriormente
al T.U. in esame, atteso che, in mancanza di espressa disposizione sulla sua
entrata in vigore, e per diffusa prassi amministrativa è stato applicato non
appena decorso l'ordinario termine di vacatio legis (ovvero il 1° febbraio
2001), spesso per autodeterminazione della stazione appaltante che ne ha
recepito il contenuto nei bandi di gara. E ciò nonostante che esso, integrando
il regolamento
generale
sui lavori pubblici di cui al D.P.R. n. 554/99, avrebbe dovuto analogamente
entrare in vigore decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione come peraltro
ribadito verbalmente dal Ministero dei lavori pubblici ma mai confermato per
iscritto.
Pertanto
i concorrenti alle gare potranno autodichiarare anche l'inesistenza delle
situazioni di cui alla lett. b) (inesistenza di provvedimenti o procedimenti in
corso per l'applicazione di misure di prevenzione) ed alla lett. c)
(inesistenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta
per reati che incidono sulla moralità professionale) dell'art. 75 del D.P.R. n.
554/99, introdotto dal D.P.R. n. 412/2000.
Sul
punto, comunque, si chiederà espressa conferma scritta al Ministero dei lavori
pubblici.
2.
Per quanto concerne la certificazione attestante l'ottemperanza agli obblighi
in materia di assunzioni obbligatorie di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 -
valevole per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbia-noeffettuato una nuova assunzione dopo
il 18 gennaio 2000 - sembra potersi escludere la possibilità di usufruire delle
forme della dichiarazione sostituiva di atto notorio, di cui all'art 47 del
T.U.
Ciò
in quanto detto certificato, essendo espressamente richiesto dalla legge in
parola, rientra tra le ipotesi di eccezione alla regola generale contemplate
dal 3° comma dell'art. 47 cit..
Al
riguardo, tuttavia, si ritiene possibile ricorrere al nuovo meccanismo
sull'autenticazione delle copie, contenuto nell'art. 19 del T.U..
3.
In ultimo, relativamente alla procedura di controllo "a campione" di
cui all'art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/94, non sembra possibile
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in luogo della
documentazione richiesta dall'amministrazione per comprovare i requisiti di
ordine speciale delle imprese concorrenti (bilanci, dichiarazioni fiscali,
certificati lavori, ecc.),
poiché,
anche in tal caso, l'eccezione alla semplificazione amministrativa è prevista
per legge e dunque ammessa ai sensi del citato art. 47 del T.U..
Si
ritiene, però, che possa ugualmente trovare applicazione la regola generale
relativa alle modalità alternative all'au-tenticazione delle copia di cui
all'art. 19 e ciò sia in riferimento ai bilanci, in quanto documenti
"conservati" da una pubblica amministrazione (camere di commercio);
sia in riferimento ai certificati lavori, ma solo se "rilasciati" da
una pubblica amministrazione.
La
possibilità di autodichiarare la conformità all'originale della copia prodotta
vale anche per le dichiarazioni fiscali, come espressamente previsto dallo
stesso art. 19.
4.
Quest'ultima misura semplificatoria non sembra invece applicabile alle
attestazioni SOA, che, essendo documenti rilasciati da soggetti privati,
restano assoggettate alle regole ordinarie in tema di autenticazione delle
copie di cui all'art. 18 del T.U..