TRASPORTI -
AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DELLE ACCISE - PROROGA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
(DM
19/3/2001)
Si
fa seguito al Supplemento n.4 al Notiziario 2/2001, per comunicare che è stato
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 24 marzo 2001, il decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro Bilancio e
Programmazione economica del 19 marzo 2001, che fissa la variazione dell'importo della riduzione
dell'accisa sul gasolio, in 71 lire/litro.
Rinviando
alla circolare sopracitata per l'illustrazione del contenuto del decreto del 19
marzo 2001, si ricorda che il credito
di imposta o il rimborso di quanto
spettante in relazione alla riduzione dell'accisa sul gasolio è pari
complessivamente a 171 lire/litro.
Si
pubblica, inoltre, il testo della Nota del Ministero delle Finanze -
Dipartimento delle Dogane e delle
imposte indirette, prot. n. 2380.01 del 26 marzo 2001.
Le
precisazioni più importanti contenute nella Nota sopracitata sono le seguenti:
-
proroga del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, che dal 31
marzo è ora fissato al sessantesimo
giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale del 19 marzo 2001, ovvero il 23 maggio 2001.
Tale disposizione tiene conto del principio generale sancito dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), secondo cui
le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia
fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti;
-
per ottenere detto credito nel nuovo ammontare, rideterminato ai sensi del
decreto sopracitato, i soggetti
destinatari del beneficio devono indicare nella dichiarazione relativa al
periodo agevolato, 1° settembre -31
dicembre 2000, l'importo del credito maturato calcolato tenendo conto dell'incremento della riduzione di
accisa pari a lire 71/lt;
-
nel caso in cui gli aventi diritto avessero già richiesto di fruire del credito
relativo ai consumi del periodo
settembre - ottobre 2000 (come previsto dall'art.2, comma 1, del DL
265/2000, convertito con modificazioni
dalla L. 343/2000), gli stessi dovranno presentare apposita dichiarazione per il recupero della somma
residua determinata in ragione dell'intera riduzione di accisa (lire 171/lt.) per i consumi
relativi al periodo novembre - dicembre 2000 e del solo incremento intervenuto (lire 71/lt.) per
quelli relativi al periodo settembre - ottobre 2000;
-
i soggetti che avessero prodotto la dichiarazione, sia essa afferente il
rimborso relativo ai consumi
dell'intero quadrimestre che quello riguardante i consumi del bimestre novembre
- dicembre 2000 (avendo già presentato
quella del bimestre settembre - ottobre 2000), antecedentemente all'entrata in vigore del decreto
interministeriale del 19 marzo 2001, sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione nella quale va indicato il
credito spettante a seguito dei
conguagli effettuati come sopra.
Infine,
con riferimento alla questione relativa alla documentazione da utilizzare per
comprovare i consumi effettuati, la
Nota ricorda quanto già previsto dal Fax del Ministero delle Finanze
-Dipartimento delle Dogane e delle
imposte indirette, prot. n. 8240.00 del 22 dicembre 2000, ossia che per talune categorie, tra cui
l'autotrasporto merci in conto proprio ed in conto terzi, nel corso del quadrimestre agevolato la scheda carburante
può sostituire la fattura ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale.
Si
ricorda, inoltre, che la modulistica da utilizzarsi ai fini della dichiarazione necessaria per
ottenere il beneficio fiscale può essere richiesta agli uffici del Collegio.
Nota
Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette
prot.
n. 2380.01 del 26 marzo 2001.
Oggetto: Decreto 19
marzo 2001 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
concernente la variazione dell'importo della riduzione dell'accisa sul gasolio
per uso autotrazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 265 del 2000,
convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, recante, tra l'altro,
misure urgenti per il settore dell'autotrasporto.
Di
seguito ai telefax n. 7960.00 del 12.12.2000 e n. 8240.00 del 22.12.2000, si
comunica che in data 24 marzo 2001 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 il D.M. indicato in oggetto, le cui disposizioni hanno efficacia a
decorrere dalla data stessa della sua pubblicazione.
In
particolare, per il periodo 1° settembre-31 dicembre 2000, l'art. 1 del D.M.
aumenta da £ 100.000 a £ 171.000 per 1000 litri di gasolio la riduzione
dell'aliquota di accisa prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26
settembre 2000, n. 265, con una differenza in più pari, quindi, a £ 71 per ogni
litro di prodotto destinato all'autotrazione. Ciò in attuazione di quanto
prescritto dal comma 4 del medesimo art. 1 del D.L. n. 265/2000.
L'art.
2 contiene disposizioni concernenti la regolazione contabile dei crediti le
quali confermano, tra l'altro, la possibilità di utilizzare i crediti stessi in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto leg.vo 9 luglio 1997, n. 241,
ovvero mediante rimborso delle relative somme.
Occorre
premettere che il credito in questione deve essere esposto nella dichiarazione
con la sola accisa spettante.
Per
ottenere detto credito nel nuovo ammontare rideterminato come sopra, i soggetti
destinatari del beneficio indicano nella dichiarazione relativa al periodo 1°
settembre-31 dicembre 2000 l'importo del credito maturato calcolato tenendo
conto dell'incremento della riduzione di accisa pari a lire 71/lt.
Nel
caso in cui gli aventi diritto avessero già richiesto di fruire del credito
relativo ai consumi del periodo settembre-ottobre 2000, gli stessi
presenteranno apposita dichiarazione per il recupero della somma residua determinata
in ragione dell'intera riduzione di accisa (lire 171/lt.) per i consumi
relativi al periodo novembre-dicembre 2000 e del solo incremento intervenuto
(lire 71/lt.) per quelli relativi al periodo settembre-ottobre 2000.
I
soggetti che avessero prodotto la dichiarazione, sia essa afferente il rimborso
relativo ai consumi dell'intero quadrimestre che quello riguardante i consumi
del bimestre novembre-dicembre (avendo già presentato quella del bimestre
settembre-ottobre), antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. in oggetto,
presentano una dichiarazione nella quale indicano il credito spettante a
seguito dei conguagli effettuati come sopra.
In
proposito si allega uno specifico modello di dichiarazione, predisposto da
questa Amministrazione a titolo esemplificativo, da presentare per i rimborsi
in questione, che sostituisce i precedenti modelli allegati alla circolare
n.125/D del 20.6.2000, prot. n.3804.00/VI ed al fax prot. n. 7960.00/VI del
12.12.2000.
Si
segnala che la dichiarazione deve essere resa, come dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritta
ai sensi dell'art. 38 dello stesso Testo Unico.
Per
quanto riguarda i certificati di immatricolazione ed i titoli di possesso
indicati genericamente nel frontespizio della dichiarazione, si precisa che
tali documenti possono non essere allegati dagli esercenti di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b) del D.L. n. 265/2000 (enti pubblici, imprese pubbliche
locali imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale), sussistendo comunque l'obbligo per tali soggetti di tenere detta documentazione
a disposizione degli uffici nel caso in cui ne facciano richiesta di
esibizione.
I
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n.265/00 (esercenti le attività
di trasporto merci in conto proprio o in conto terzi), compilano il QUADRO A,
mentre i beneficiari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del D.L.
n.265/00, redigono i QUADRI B e/o C, a seconda che trattasi di veicoli o
natanti.
Si
richiama l'attenzione sul fatto che non è più richiesta l'elencazione, a seconda
dei casi, degli estremi delle fatture di acquisto o delle schede carburante,
bensì è sufficiente l'indicazione nelle colonne NUMERO FATTURE o NUMERO SCHEDE
dei relativi Quadri del numero totale dei predetti documenti attestanti gli
avvenuti consumi di gasolio per autotrazione, per i quali è richiesto il
rimborso.
Inoltre,
nella colonna LITRI CONSUMATI, è indicato, con riferimento a ciascun veicolo o
natante, il numero dei litri effettivamente consumati per i quali si richiede
il rimborso, calcolati sulla base delle fatture di acquisto emesse; mentre, in
caso di utilizzo di schede carburante, il calcolo del dato richiesto (totale
litri ) potrà essere effettuato dividendo l'ammontare del corrispettivo
corrisposto, al lordo dell'IVA, mensile o trimestrale, risultante dalle schede
carburante, per i prezzi medi unitari alla pompa del gasolio per autotrazione
relativi al mese o al trimestre di riferimento, forniti dal Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
L'esercente
che sia in possesso di un distributore privato di carburante dovrà poi
compilare l'ulteriore QUADRO D per l'indicazione dei veicoli e/o natanti che,
pur non avendo titolo al rimborso, sono tuttavia riforniti presso detto
distributore, nonché il QUADRO E, utilizzando la prima o la seconda parte del
Quadro, a seconda che il serbatoio/i abbia una capacità superiore o inferiore a
10 mc..
Con
riferimento alla questione relativa alla documentazione da utilizzare per
comprovare gli avvenuti consumi, si comunica che, considerato che per talune
categorie, ossia l'autotrasporto merci per conto terzi ed in conto proprio,
l'onere di richiedere la fattura, di cui all'art. 21 del D.P.R. 26.10.1972, n.
633, in luogo della scheda carburante, di cui al D.P.R. 10.11.1997, n.444, ai
fini dell'agevolazione fiscale è stato previsto nel corso del quadrimestre
interessato e tenuto conto che per altre categorie di trasporto, quali, ad
esempio, il servizio di trasporto pubblico di passeggeri con autobus e natanti,
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, permane la
normativa vigente in materia, si comunica che la scheda carburante può essere
sostitutiva della fattura ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale
in oggetto.
L'art.
1 del citato D.L. n. 265/2000, come modificato dalla legge di conversione
n.343/2000, prevede quale termine per la presentazione della dichiarazione il
31 marzo 2001.
Considerato
che il decreto interministeriale, anzichè entro il 20 gennaio 2001, è stato
pubblicato il 24 marzo c.a. e dalla stessa data è entrato in vigore, il
beneficiario avrebbe a disposizione soltanto 8 giorni per provvedere a detta
presentazione, in difformità, quindi, dal principio generale sancito dall'art.
3, comma 2, della legge 27.7.2000, n.212, secondo cui le disposizioni tributarie
non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia
fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previsti. Si deve pertanto ritenere, in aderenza al suddetto principio, che le
dichiarazioni possano essere presentate entro 60 giorni a decorrere dal 24
marzo corrente e, cioè, fino al 23 maggio 2001.
Ai
fini della erogazione del beneficio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c) del citato D.L.n.265 del 2000 (servizio taxi), le competenti
Direzioni circoscrizionali dell'Agenzia delle dogane tengono conto del suddetto
aumento della riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio da lire 100 a lire
171 al litro.
Si
precisa infine che la riduzione di aliquota prevista dall'art. 1, comma 1, del
citato D.L. n. 265 non spetta per i trasporti ferroviari che già godono di una
specifica riduzione di accisa ai sensi del punto 4 della Tabella A allegata al
T.U. approvato con decreto leg.vo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Infatti il comma 1 dell'art. 1 del suindicato D.L. n. 265, nello
stabilire la riduzione di aliquota, si riferisce soltanto all'aliquota intera
di accisa di cui all'allegato I del medesimo T.U. (tabella delle aliquote
intere), escludendo pertanto che tale riduzione possa applicarsi anche alle
aliquote già ridotte in virtù di apposite disposizioni legislative.