TASSE
AUTOMOBILISTICHE RIMORCHI E SEMIRIMORCHI - ULTERIORI PRECISAZIONI -
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO
Il
Ministero delle Finanze ed il Ministero dei Trasporti, rispettivamente
attraverso un comunicato stampa ed una circolare, sono intervenuti sulla
questione delle tasse automobilistiche sui rimorchi.
Entrambe
le comunicazioni sono state divulgate il 28 febbraio 2001, giorno di scadenza
del pagamento dei tributi in questione.
Con
il comunicato stampa il Ministero delle Finanze ha chiarito che i
veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva fino a 6 t. ed i
veicoli eccezionali (tra i quali vi sono i mezzi d'opera) non sono tenuti al
pagamento della tassa commisurato alla massa rimorchiabile se dai documenti di
circolazione si ricava una impossibilità di traino (ad esempio perché manca
l'annotazione del gancio di traino o manca l'agganciamento specifico).
Il
Ministero dei Trasporti ha diramato ai propri uffici territoriali la
circolare n.19/APC del 27/2/2001, con la quale chiarisce la portata della
dichiarazione di impegno a richiedere l'annullamento della massa rimorchiabile
dalla carta di circolazione che le imprese avrebbero dovuto sottoscrivere
all'atto del pagamento della tassa automobilistica per non corrispondere la
tassa integrativa commisurata alla massa rimorchiabile per quei veicoli che di
fatto non trainano rimorchi.
Il
Ministero dei Trasporti, pur confermando le disposizioni diramate con propria
circolare n.144/C3/2001, precisa che l'autolimitazione può essere di tipo
amministrativo, a valere sulla licenza o sull'autorizzazione.
Pertanto
le imprese interessate potranno presentare domanda agli uffici provinciali
della MCTC, sempre entro il termine del 31 ottobre 2001, con la quale
chiedono di annotare sui suddetti titoli la seguente annotazione "il
veicolo di cui alla presente licenza o autorizzazione non è autorizzato al
traino dei rimorchi" e trattandosi di una richiesta non già di tipo
tecnico, gli uffici la accoglieranno senza "alcuna particolare procedura
di controllo".
Sulla
base di queste indicazioni e di quanto concordato fra il CENTREDIL e la Regione
Lombardia in occasione di un incontro tenutosi in data 14/3/01, sarà
possibile richiedere il rimborso di
quanto versato da parte di tutti coloro che hanno versato la tassa integrativa
per la massa rimorchiabile per i veicoli per i quali non è dovuta
La
richiesta potrà essere inoltrata dall'impresa per il tramite del Collegio
Costruttori che presenterà apposita istanza.