GUIDA
E TESTO UNICO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- DPR 28/12/2000 N. 445
che
cosa cambia e perchè
1.
Chi può e chi deve applicare le disposizioni del testo unico (art.2)
2.
Chi può utilizzare le disposizioni del testo unico (art.3)
3.
Casi di impedimento (art.4)
4.
Autentica di copie (art.19)
5.
Legalizzazione di fotografie (art.34)
6.
Presentazione di istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
(art. 21 e 38)
7.
"Vietato" chiedere certificati ai cittadini (artt. 43 e 46)
8.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46)
9.
Documenti di riconoscimento e di identità (art. 35)
10
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 38 e 47)
11
Controlli e acquisizione diretta (artt. 43, 71 e 72)
12
Doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici ( art. 72, 74)
chi
può e chi deve applicare le disposizioni del Testo Unico (art. 2)
Cosa
cambia
L'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione viene estesa a tutti i
soggetti privati che le vogliano accettare. Ciò significa che i privati, come
ad esempio banche ed assicurazioni, hanno la possibilità di accettare
l'autocer-tificazione, ma non sono obbligati a farlo, poiché si tratta di una facoltà
e non di un obbligo.
Le
disposizioni del testo unico sulla produzione di atti e documenti, quindi,
si
applicano:
1.
A tutte le amministrazioni pubbliche;
2.
Ai gestori di servizi pubblici nei rapporti con l'utenza. I gestori di servizi
pubblici sono tenuti ad applicarle nei rapporti con l'utenza, mentre nei
rapporti con il personale, con le imprese che partecipano alle gare ecc. sono
equiparati ai privati, e non sono quindi tenuti ad accettare
l'autocertificazione, ma possono scegliere di farlo;
3.
Ai privati che lo consentono.
Perchè
le novità sopra descritte si sono rese necessarie perché la semplificazione
prodotta dal ricorso all'autocertificazione nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi è stata tale da renderne
interessante l'utilizzo anche per alcuni soggetti privati come banche,
assicurazioni, ecc..
Anche
per questi soggetti gli strumenti di semplificazione della documentazione
amministrativa sono una risorsa capace di snellire la propria attività e di
migliorare il proprio rapporto con l'utenza.
Per
questo, con la legge n. 340 del 2000, le cui disposizioni in materia sono ora
raccolte nel Testo Unico, è stata riconosciuta anche ai privati la possibilità
di accettare le autocertificazioni dai propri clienti, senza però limitare la
loro sfera di autonomia privata e quindi senza imporre loro l'obbligo di
accettare le dichiarazioni sostitutive.
Fate
attenzione
Alcuni
gestori di servizi pubblici svolgono anche attività di tipo privato, ad esempio
l'Ente Poste è tenuto ad accettare l'autocertificazione nella gestione del
servizio postale ma non è tenuto a farlo nei servizi bancari, per i quali è
assimilato a un privato.
Alcuni
soggetti privati possono svolgere attività in concessione (per conto di
soggetti pubblici): le banche, che sono private, sono tenute ad accettare
l'auto-certificazione quando riscuotono il pagamento di tributi per conto di
un'amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico;
·L'autorità
giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione;
·Le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati richiedono
l'autentica della firma.
Chi
può utilizzare le disposizioni del testo unico (art. 3)
Cosa
cambia
La
possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive è estesa anche agli
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno limitatamente agli stati,
alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili in Italia da
soggetti pubblici.
Inoltre
le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate anche nell'ambito di
materie per cui esiste una convenzione fra l'Italia ed il Paese di provenienza
del cittadino extracomunitario (ad es. convenzioni in materia tributaria).
Restano comunque salvi i casi espressamente regolati dal "Testo Unico
sull'immigrazione".
Le
disposizioni in materia di produzione di atti o documenti possono quindi essere
utilizzate da:
·
I cittadini italiani e dell'Unione europea;
·
Le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli
enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei
paesi dell'Unione europea;
·
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente
ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici;
·
I cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a
materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese di origine e l'Italia.
Perchè
la limitazione della possibilità di utilizzare le autocertificazioni con le
stesse modalità previste per i cittadini italiani ai soli cittadini
extracomunitari residenti in Italia ha creato dei problemi operativi e degli
aggravi di procedura in tutti i procedimenti in cui la situazione rilevante non
è la residenza ma il possesso del regolare permesso di soggiorno.
Per
questo si è ritenuto di superare questa limitazione estendendo la possibilità
di utilizzare direttamente le autocertificazioni anche ai cittadini non
residenti ma con regolare permesso di soggiorno, dato che anche nei loro
confronti è possibile operare una verifica di quanto dichiarato presso le
amministrazioni pubbliche italiane.
Casi
di impedimento (art. 4)
Cosa
cambia
La
dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo per ragioni di salute, può essere sostituita dalla dichiarazione,
resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un
altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Tale
dichiarazione deve contenere l'indicazione dell'esistenza di un impedimento
temporaneo per ragioni di salute e va resa davanti al pubblico ufficiale, che
deve accertare l'identità del dichiarante.
Per
i casi di impedimento a firmare (e cioè analfabetismo o impedimento fisico) già
previsti dal d.P.R. 403 del 1998, il Testo Unico elimina l'indicazione delle
cause dell'impedimento mantenendo ferma l'identificazione della persona che
rende la dichiarazione e l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la
dichiarazione è stata a lui resa in presenza di un impedimento a sottoscrivere
Fate
attenzione per ragioni di riservatezza non deve mai essere indicata la causa dell'impedimento
·Sono
legittimati ad effettuare la dichiarazione in luogo di chi si trova in una
situazione di momentaneo impedimento per ragioni di salute il suo coniuge o i
suoi parenti, fino al terzo grado di parentela
A
tale riguardo occorre ricordare che sono parenti
-in
linea retta, le persone che si trovano in una situazione di discendenza diretta
(genitori/figli; nonni/nipoti; ecc.);
-in
linea collaterale, le persone che hanno almeno un ascendente comune (fratelli/
sorelle,
zii/nipoti ecc.
Il
grado di parentela si calcola:
-per
i parenti in linea retta, contando le generazioni: genitori/figli sono dunque
parenti di primo grado, nonni/nipoti di secondo; bisnonni/nipoti di terzo,
ecc.;
-per
i parenti in linea collaterale, risalendo dalla persona che ha l'impedimento, di
figlio in padre, fino all'ascendente comune e ridiscendendo da questo, di padre
in figlio, fino alla persona che rende la dichiarazione, senza contare
l'ascendente: fratello/sorella sono dunque parenti di secondo grado; zio/nipote
parenti di terzo grado.
Dalla
parentela va distinta l'affinità, che è il rapporto che lega un coniuge ai parenti
dell'altro
coniuge.
Le
persone legate a chi si trova in uno stato di impedimento da un rapporto di
affinità non possono rendere dichiarazioni per suo conto.
In
sintesi possono effettuare la dichiarazione al posto di chi si trova in uno
stato di
impedimento
-parenti
in linea retta: genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti;
-parenti
in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti
Perchè
l'art. 4 disciplina i casi di impedimento e introduce al comma 1 una nuova
semplificazione per i casi di temporaneo impedimento per ragioni di salute che
permetterà di affrontare numerose problematiche ripetutamente segnalate nel
corso dell'applicazione del d.P.R. n.403 del
1998
Per
ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali è stata eliminata la
menzione della causa dell'impedimento.
Autentica
di copie (art. 19)
Cosa
cambia
Il
Testo Unico amplia i casi in cui è ammessa la possibilità, già introdotta dal
d.P.R. n. 403 del 1998 per le pubblicazioni, di sostituire l'autentica di copia
di un documento con la dichiarazione di conformità all'originale, effettuata
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
In
particolare, è possibile attestare che è conforme all'originale:
·La
copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da
un'amministrazione pubblica;
·La
copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio;
·La
copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai
privati;
·La
copia di una pubblicazione, secondo quanto già previsto dal d.P.R. n. 403/98.
L'utilizzo
di questo strumento di semplificazione si aggiunge, senza prevederne però
l'eliminazione, alle modalità più tradizionali di autentica delle copie già
previste dalla legge n. 15 del 1968 e dal d.P.R. n. 403 del 1998:
·Autentica
da parte del pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale o al
quale deve essere prodotto, del notaio, del cancelliere, del segretario
comunale e del funzionario incaricato dal sindaco;
·Autentica
da parte del responsabile del procedimento per il quale è richiesta la copia o
dal dipendente addetto a ricevere la documentazione. In questo caso la copia ha
validità solo per il procedimento in corso.
Fate
attenzione
·La
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità
all'originale di una copia va sottoscritta davanti al dipendente addetto
(oppure inviata per fax) o presentata con la fotocopia del documento d'identità
della persona che l'ha firmata e non è dovuta l'imposta di bollo;
·Per
l'autenticazione della copia davanti al pubblico ufficiale presso il quale è
depositato l'originale o al quale deve essere prodotto, al notaio, al
cancelliere, al segretario comunale, al funzionario incaricato dal sindaco e al
dipendente addetto a ricevere la documentazione è dovuta l'imposta di bollo.
Perchè
lo strumento introdotto dall'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 403 del 1998 si è
dimostrato molto utile per ridurre le incombenze che l'autentica di copia pone
a carico sia dell'amministrazione pubblica che dei cittadini.
Per
questo si è ritenuto opportuno ampliare l'utilizzo della dichiarazione di
conformità anche a casi diversi da quelli in cui è richiesta l'autentica della
copia di una pubblicazione, estendendola ad una più ampia casistica di
documenti amministrativi.
Legalizzazione
di fotografie (art. 34)
Cosa
cambia
L'art.55,
comma 3 della legge n.342 del 2000, riportato all'art 34 del Testo Unico, ha
definitivamente chiarito che la legalizzazione delle fotografie è esente da
bollo. Rimane ferma la legalizzazione della fotografia, presentata dal diretto
interessato, presso le amministrazioni competenti al rilascio di documenti
personali o presso il Comune.
Perchè
anche in questo caso viene definitivamente chiarita una annosa problematica
interpretativa relativa all'imposta di bollo.
Presentazione
di istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà' (artt. 21 e 38)
Che
cosa cambia
L'autenticità
della firma delle istanze e di tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizio
pubblico viene sempre assicurata attraverso la firma di fronte al dipendente
addetto oppure attraverso la presentazione o l'invio per fax allegando la
fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata.
La
fotocopia va inserita nel fascicolo.
Rimane
l'autenticazione con le modalità tradizionali davanti al notaio, segretario
comunale, dipendente incaricato dal sindaco, cancelliere, dipendente addetto a
ricevere la documentazione:
·Per
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati;
·Per
le domande relative alla riscossione di benefici economici (pensioni,
contributi, etc.) da parte di un'altra persona.
Fate
attenzione
Le
istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
·Quando
sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno
autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure
presentate da un'altra persona o inviate per fax allegando la fotocopia del
documento di identità della persona che le ha firmate. Rimane, dove prevista in
precedenza, l'imposta di bollo sulle istanze;
·Quando
sono rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo;
-Le
istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte con la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato
dal sistema informatico attraverso la carta di identità elettronica;
·Le
istanze e le dichiarazioni sostitutive possono essere sempre inviate per fax
con la fotocopia del documento d'identità della persona che le ha firmate.
Perchè
l'eliminazione dell'obbligo di autentica della firma delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà contestuali o comunque collegate ad
un'istanza rivolta alla pubblica amministrazione, e la sua sostituzione con la
possibilità di firmarle in presenza del dipendente addetto o di presentarle
allegando la fotocopia del documento di identità del dichiarante - come
previsto dall'art. 2 della legge n. 191 del 1998 - si sono rivelate molto
efficaci nel semplificare gli adempimenti connessi alla presentazione di
documenti alla pubblica amministrazione.
Di
fatto, l'unico onere restava quello di verificare l'esistenza di una condizione
di contestualità o di collegamento fra la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà e l'istanza, condizione che peraltro risulta essere presente nella
gran parte dei casi pratici e rende quindi spesso superflua la distinzione.
Per
questo si è ritenuto di eliminare questa distinzione, prevedendo che tali
modalità di sostituzione dell'autentica valgano in tutti i casi in cui sia
necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla
pubblica amministrazione.
"Vietato"
chiedere certificati ai cittadini (artt. 43 e 46)
Cosa
cambia
In
base all'art. 43 del Testo Unico, le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi non possono chiedere ai cittadini
·I
certificati in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione;
·I
documenti che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro
possesso.
Invece
di chiedere i certificati al cittadino, le amministrazioni e i gestori di
servizio pubblico devono accettare l'autocertificazione o acquisire d'ufficio
le informazioni necessarie, facendosi indicare dal cittadino interessato gli
elementi indispensabili al loro reperimento (ad esempio per un diploma di
maturità il cittadino deve indicare la scuola e l'anno in cui lo ha
conseguito).
Le
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere i
certificati relativi a:
a)data
e luogo di nascita;
b)residenza;
c)cittadinanza;
d)godimento
dei diritti civili e politici;
e)stato
di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f)stato
di famiglia;
g)esistenza
in vita;
h)nascita
del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;i)iscrizione in
albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (come ad esempio
l'iscrizione alla Camera di Commercio);
l)appartenenza
a ordini professionali;
m)titolo
di studio, esami sostenuti;
n)qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione,
aggiornamento e qualificazione tecnica;
o)reddito,
situazione economica;
p)assolvimento
di obblighi contributivi;
q)possesso
e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati presenti
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r)stato
di disoccupazione;
s)qualità
di pensionato e categoria di pensione;
t)qualità
di studente;
u)qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
v)iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z)tutte
le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa)non
aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
iscritti nel casellario giudiziale;
bb)non
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc)vivere
a carico;
dd)tutti
i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la
paternità, la separazione o comunione dei beni);
ee)non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda
di concordato.
La
richiesta di questi certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Fate
attenzione
Il
divieto di richiedere certificati vale per le amministrazioni e non per i
cittadini.
Questi
possono continuare a richiedere i certificati e le amministrazioni sono sempre
tenute a rilasciarli;
·Le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono richiedere al cittadino
solo i certificati che non possono essere sostituiti con l'autocertificazione,
cioè i certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti;
·L'esibizione
del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita,
residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, che sarà presente nella
carta di identità elettronica) ha lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati (art. 45);
·Le
amministrazioni devono predisporre la modulistica per le dichiarazioni
sostitutive con il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 e
l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Nella
modulistica per le istanze vanno inserite le formule delle dichiarazioni
sostitutive.
Perchè
il divieto, che il d.P.R. n. 403 del 1998 aveva previsto soltanto per alcune
amministrazioni (scuole, motorizzazione civile, comuni, università), di
richiedere certificazioni per tutti gli stati, le qualità personali o i fatti
attestabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, si è rivelato lo
strumento più idoneo per dare effettiva e completa realizzazione dei principi,
a lungo inapplicati, della legge n.15 del 1968 e dell'art.18 della legge n. 241
del 1990.
Per
questo si è ritenuto utile generalizzare a tutte le amministrazioni questo
divieto, assicurando d'altra parte l'esigenza di certezza e di buon andamento
dell'attività amministrativa attraverso disposizioni tese a rendere più agevoli
le attività di acquisizione diretta e di controllo per via telematica,
attraverso le quali si dovrebbe arrivare, a regime, alla completa eliminazione
sia dei certificati che delle autocertificazioni attraverso lo scambio dei dati
tra amministrazioni per via telematica.
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46)
Cosa
cambia
L'elenco
degli stati, dei fatti e delle qualità personali attestabili con dichiarazione
sostitutiva di certificazione viene integrato.
Oltre
ai casi già previsti dal d.P.R. n. 403 del 1998 si può attestare con
dichiarazione sostitutiva di certificazione:
·Di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
·Di
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere presentate ai
privati che vi consentono (vedi anche paragrafo 1).
Fate
attenzione
La
dichiarazione sostitutiva di certificazione:
·Va
firmata dal cittadino interessato senza autentica anche quando è rivolta ai
soggetti privati e non è dovuta l'imposta di bollo;
·Può
essere presentata anche da un'altra persona oppure inviata per fax (senza
allegare la fotocopia del documento di identità) o per via telematica;
·È
definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell'atto che
sostituisce;
·Le
amministrazioni devono predisporre la modulistica per le dichiarazioni
sostitutive con il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 e
l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Nella
modulistica per le istanze vanno inserite le formule delle dichiarazioni
sostitutive
Perchè
alcune certificazioni frequentemente richieste ai cittadini risultavano escluse
dagli elenchi di cui all'art. 2 della legge n. 15 del 1968 ed all'art. 1, comma
1 del d.P.R. n. 403 del 1998, contenenti l'indicazione delle certificazioni per
cui è ammessa la sostituzione tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione
Tale
lacuna produceva spesso la conseguenza di maggiori oneri nei confronti dei
cittadini.
Per
questo, attraverso l'art. 46 del Testo Unico, si è provveduto ad ampliare
l'elenco degli stati, qualità personali e fatti comprovabili con dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
Documenti
di riconoscimento e di identità (art. 35)
Cosa
cambia
All'art.
35 viene chiarito che in tutti i casi in cui nel Testo Unico viene richiesto un
documento d'identità esso può essere sostituto da un documento di
riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta d'identità:
·Il
passaporto
·La
patente di guida
·La
patente nautica
·Il
libretto di pensione
·Il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
·Il
porto d'armi
·Le
tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello stato, purché
munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente
·L'art.38
inoltre prevede che la carta d'identità elettronica possa essere utilizzata,
oltre alla firma digitale, per inviare istanze e dichiarazioni per e-mail (vedi
par. 6)
·Rimangono
ferme (art.35) le previsioni della legge n.127 del 1997 e del d.P.R. n. 403 del
1998 in materia di esibizione di documenti al posto dei certificati. I dati
relativi al cognome, al nome, alla residenza, alla cittadinanza e allo stato
civile, contenuti in documenti di identità e di riconoscimento, possono essere
attestati con l'esibizione degli stessi documenti. In tal caso la fotocopia del
documento viene allegata al fascicolo.
L'art.35
inoltre prevede che nel caso il documento sia scaduto possa essere ugualmente
esibito, con una dichiarazione dell'interessato sulla fotocopia del documento
che i dati in esso contenuti non sono cambiati.
Perchè
queste disposizioni esplicitano le previsioni della normativa previgente in
modo da evitare le problematiche interpretative che si sono registrate.
Le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 38 e 47)
Cosa
cambia
Tutte
le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle
amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, anche quelle non collegate
ad una domanda, sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure
presentate o inviate con la fotocopia del documento d'identità della persona
che le ha firmate.
La
firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ai privati
va autenticata con conseguente pagamento dell'imposta di bollo.
Con
la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà possono essere attestati
quindi:
·I
fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato,
non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione
sostitutiva di certificazione (vedi paragrafo 7);
·La
conformità all'originale della copia di un documento (vedi paragrafo 4).
Inoltre
l'art. 37 prevede che ai fini del rilascio dei duplicati di documenti è
possibile attestarne lo smarrimento con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà nei casi in cui la legge non preveda la denuncia all'autorità
giudiziaria.
Fate
attenzione
Le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
·Quando
sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno
autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure
presentate da un'altra persona o inviate per fax allegando la fotocopia del
documento di identità della persona che le ha firmate;
·Quando
sono rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo;
·Hanno
valore definitivo e la stessa validità temporale dell'atto che sostituiscono;
·Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici che non accettano le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà violano i doveri d'ufficio.
Controlli
e acquisizione diretta (artt. 43, 71 e 72)
Cosa
cambia
Per
agevolare i controlli, anche a campione e nei casi di ragionevole dubbio, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese e l'acquisizione diretta di dati e
documenti, che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, il Testo Unico
prevede che:
·I
controlli e l'acquisizione diretta possono essere effettuati per via telematica
o per fax;
·Le
amministrazioni certificanti (cioè le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei loro archivi i dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti) sono
tenute a consentire, senza oneri, la consultazione per via ordinaria e per via telematica
dei loro archivi;
·La
consultazione diretta degli archivi, da parte dalle amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi ai fini delle attività di controllo e di
acquisizione d'ufficio, è da ritenersi compatibile con la normativa in materia
di tutela dei dati personali, perché la legge n. 340 del 2000, prevede, con
disposizione ora trasferita nel Testo Unico, che tale consultazione sia da
considerarsi effettuata per finalità di rilevante interesse pubblico.
Per
le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non è prevista
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
E'
comunque vietato al personale accedere a dati diversi da quelli che si devono
controllare o acquisire d'ufficio.
L'amministrazione
che detiene gli archivi deve rilasciare a quelle che effettuano i controlli
un'autorizzazione nella quale siano indicati i limiti e le condizioni di
accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali;
·Quando
l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la
loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono
necessari e le informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza;
·Per
effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive può essere richiesta la
conferma scritta della veridicità della dichiarazione resa.
Per
quanto riguarda le responsabilità delle amministrazioni il Testo Unico
stabilisce che:
·La
mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce
violazione dei doveri di ufficio;
·Le
amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative
adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli
medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
Inoltre
il Testo Unico stabilisce le modalità per i controlli da parte dei soggetti
privati ai quali è stata estesa la facoltà di accettare le autocertificazioni:
·L'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato
corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso
l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con i dati da essa custoditi.
Infine
se le dichiarazioni sostitutive presentano delle irregolarità o delle omissioni
che non costituiscono falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di
regolarizzazione da parte dell'interessato, il procedimento per il quale è
stata resa la dichiarazione non ha seguito.
Fate
attenzione
·Il
dipendente che riceve le dichiarazioni sostitutive non è responsabile del loro
contenuto: se in seguito a una verifica una dichiarazione si rivela falsa, la
responsabilità è esclusivamente del cittadino che ha reso la dichiarazione, il
quale decade dai benefici ottenuti e viene denunciato all'autorità giudiziaria.
Perchè
la grande attenzione alle esigenze di semplificazione dell'attività
amministrativa che ha contraddistinto la normativa di riforma degli ultimi anni
non ha offuscato la consapevolezza dell'importanza della certezza pubblica, che
si è cercato di garantire prevedendo e potenziando il sistema dei controlli
sulle autocertificazioni.
Le
disposizioni contenute a tale riguardo nel d.P.R. n. 403 del 1998 si sono
dimostrate in tal senso particolarmente significative.
Prendendo
spunto dalle esperienze di attuazione di queste disposizioni, il Testo Unico ha
precisato meglio le misure organizzative da adottare per assicurare l'efficacia
dei controlli, affermando in particolare dei precisi doveri e delle
responsabilità per le amministrazioni certificanti, sia nel mettere a
disposizione le proprie banche dati, sia nell'approntare e nel rendere noti gli
adempimenti organizzativi necessari per dare risposta alle amministrazioni che
richiedono la conferma dei dati autocertificati dai cittadini.
Doveri
e responsabilità dei dipendenti
pubblici (artt. 72, 74)
Cosa
cambia
Il
Testo Unico prevede espressamente che costituisca violazione dei doveri
d'ufficio la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi previsti
dall'articolo 43 (vedi par. 7), in cui ci sia l'obbligo del dipendente di
accettare la dichiarazione sostitutiva.
Inoltre
l'articolo 73 prevede che la mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta
di controllo, costituisce violazione dei doveri d'ufficio per il funzionario
che se ne rende responsabile.
Queste
previsioni esplicitate dal Testo Unico completano quelle già introdotte dalla
legge n.127 del 1997 e dal d.P.R. n.403 del 1998.
In
conclusione costituiscono violazione dei doveri d'ufficio:
·La
mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni;
·La
mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorietà;
·La
richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva;
·Il
rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati,
qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento;
·La
richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato
civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini
della formazione dell'atto di nascita.
Fate
attenzione
I
dipendenti pubblici, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per il contenuto delle dichiarazioni sostitutive e per
l'emanazione di atti sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da
terzi.
Perchè
il principale ostacolo alla semplificazione della documentazione amministrativa
è sempre stata la "resistenza burocratica" alle norme che la
prevedevano: è emblematica in tal senso, la prolungata disattenzione riservata
alla legge n. 15 del 1968.
L'esperienza
delle norme più recenti in materia, dalla legge n. 127 del 1997 al d.P.R. n.
403 del 1998, ha dimostrato che queste resistenze possono essere superate,
oltre che con l'evidenziazione dei vantaggi dell'uso degli strumenti di
semplificazione anche per le amministrazioni e con le idonee iniziative tese
alla responsabilizzazione e all'aggiornamento del personale, anche con la
previsione di sanzioni nei confronti di chi rifiuta di accettare questi
strumenti.
Per
questo nel Testo Unico è stata estesa la gamma delle ipotesi di violazione dei
doveri d'ufficio, allo scopo di assicurare l'applicazione ed il pieno utilizzo
del maggior numero possibile di strumenti di semplificazione
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art.
46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la
sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . , residente a . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(. . . . ) in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
D
I C H I A R A
-
di essere nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. (. . . .), il . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- di essere residente a . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- di essere cittadino italiano (oppure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
- di godere dei diritti civili e politici
- di essere:
celibe/nubile/di stato libero
-
di essere coniugato/a con . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
di essere vedovo/a di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
-
di essere divorziato/a da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
-
che la famiglia convivente si compone di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . (cognome e nome - luogo e data di nascita - rapporto di
parentela)
-
di essere tuttora vivente
-
che il/la figlio/a è nato/a in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
. . . .)
-
che il proprio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(rapporto di parentela - cognome e nome),nato il. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . è morto in data a. . . . . . .
-
di essere iscritto nell'albo o elenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . tenuto da pubblica amministrazione di. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
di appartenere all'ordine professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
-
titolo di studio posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . rilasciato dalla scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
-
esami sostenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali , per l'anno. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .è la seguente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
-
assolvimento di specifici obblighi
contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto. . . . . . . . . . . .
. .
-
possesso e numero del codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
-
stato di disoccupazione
-
qualità di pensionato e categoria di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
-
qualità di studente presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
-
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa
-
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
-
qualità di vivenza a carico di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
-
nei registri dello stato civile del comune di. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . risulta che.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.
(Barrare
la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre)
Dichiaro
di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La
presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate
ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai
privati che vi consentono.
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.
47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA
PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.
Il/la
sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . .) il.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., residente a . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . .) in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ,n. . . . . . . , consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiaro
di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(luogo, data)
Il
Dichiarante
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai
sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, la dichiarazione
è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)
INDICE
CAPO
I Definizioni e ambito di applicazione
Art.
1 Definizioni
Art.
2 Oggetto
Art.
3 Soggetti
Art.
4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
Art.
5 Rappresentanza legale
CAPO
II Documentazione amministrativa
SEZIONE
I Documenti amministrativi e atti pubblici
Art.
6 Riproduzione di documenti
Art.
7 Redazione e stesura di atti pubblici
SEZIONE
II Documento informatico
Art.
8 Documento informatico
Art.
9 Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Art.
10 Forma ed efficacia del documento informatico
Art.
11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
Art.
12 Pagamenti informatici
Art.
13 Libri e scritture
SEZIONE
III Trasmissione di documenti
Art.
14 Trasmissione del documento informatico
Art.
15 Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
Art.
16 Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
Art.
17 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
SEZIONE
IV Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Art.
18 Copie autentiche
Art.
19 Modalità alternative all'autentica-zione di copie
Art.
20 Copie di atti e documenti informatici
Art.
21 Autenticazione delle sottoscrizioni
SEZIONE
V Firma digitale
Art.
22 Definizioni
Art.
23 Firma digitale
Art.
24 Firma digitale autenticata
Art.
25 Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Art.
26 Deposito della chiave privata
Art.
27 Certificazione delle chiavi
Art.
28 Obblighi dell'utente e del certificatore
Art.
29 Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
SEZIONE
VI Legalizzazione di firme e di fotografie
Art.
30 Modalità per la legalizzazione di firme
Art.
31 Atti non soggetti a legalizzazione
Art.
32Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute
Art.
33 Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
Art.
34 Legalizzazione di fotografie
SEZIONE
VII Documenti di riconoscimento e di identità
Art.
35 Documenti di identità e di riconoscimento
Art.
36 Carta di identità e documenti elettronici
SEZIONE
VIII Regime fiscale
Art.
37 Esenzioni fiscali
CAPO
III Semplificazione della documentazione amministrativa
SEZIONE
I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
Art.
38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
Art.
39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
SEZIONE
II Certificati
Art.
40 Certificazioni contestuali
Art.
41 Validità dei certificati
Art.
42 Certificati di abilitazione
SEZIONE
III Acquisizione diretta di documenti
Art.
43 Accertamenti d'ufficio
Art.
44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
SEZIONE
IV Esibizione di documento
Art.
45 Documentazione mediante esibizione
SEZIONE
V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
Art.
46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Art.
47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
Art.
48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
Art.
49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
CAPO
IV Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE
I Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
Art.
50 Attuazione dei sistemi
Art.
51 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Art.
52 Il sistema di gestione informatica dei documenti
Art.
53 Registrazione di protocollo
Art.
54 Informazioni annullate o modificate
Art.
55 Segnatura di protocollo
Art.
56 Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei
documenti
Art.
57 Numero di protocollo
SEZIONE
II Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Art.
58 Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Art.
59 Accesso esterno
Art.
60 Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
SEZIONE
III Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti
Art.
61 Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e
degli archivi
Art.
62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
Art.
63 Registro di emergenza
SEZIONE
IV Sistema di gestione dei flussi documentali
Art.
64 Sistema di gestione dei flussi documentali
Art.
65 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
Art.
66 Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei
flussi documentali
SEZIONE
V Disposizioni sugli archivi
Art.
67 Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
Art.
68 Disposizioni per la conservazione degli archivi
Art.
69 Archivi storici
SEZIONE
VI Attuazione ed aggiornamento dei sistemi
Art.
70 Aggiornamenti del sistema
CAPO
V Controlli
Art.
71 Modalità dei controlli
Art.
72 Responsabilità dei controlli
CAPO
VI Sanzioni
Art.
73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
Art.
74 Violazione dei doveri d'ufficio
Art.
75 Decadenza dai benefici
Art.
76 Norme penali
CAPO
VII Disposizioni finali
Art.
77 Norme abrogate
Art.
78 Norme che rimangono in vigore
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50 come modificato dall'articolo 1,
comma 6, lettera e) della legge 24 novembre 2000, n.340;
VISTO
il punto 4) dell'allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTO
il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTE
le deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni
del 25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;
VISTO
il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella riunione del 14 settembre
2000;
UDITO
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO
il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15
dicembre 2000;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO
I
DEFINIZIONI
E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo
1 (R)
Definizioni
1.
Ai fini del presente testo unico si intende per:
a)
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto
di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati
ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono
quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.
b)
DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c)
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l' identificazione
personale del titolare.
d)
DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.
e)
DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica
rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
f)
CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera
f).
h)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto
dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo
unico.
i)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
l)
LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa.
m)
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla
persona dell'interessato.
n)
FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su
un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
o)
AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i
gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui
alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi
dell'art.43.
p)
AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle
dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q)
GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione
di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e
reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato;
essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r)
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di
calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s)
SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso.
Articolo
2 (L)
Oggetto
1.
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da
parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti
informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei
rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
Articolo
3 (R)
Soggetti
1.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi
sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3.
Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi
in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4.
Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i
fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo
4 (R)
Impedimento
alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico
ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico
ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in
presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita
dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento,
resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da
altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico
ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo
5 (L)
Rappresentanza
legale
1.
Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela,
le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono
sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
CAPO
II
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA SEZIONE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo
6 (L-R)
Riproduzione
e conservazione di documenti
1.
Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti
gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la
conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli
originali. (L)
2.
Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se
realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. (L)
3.
I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei
documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico
idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4.
Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo
II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo
7 (L)
Redazione
e stesura di atti pubblici
1.
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque
mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2.
Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune,
aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.
Qualora
risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la
precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE
II
DOCUMENTO
INFORMATICO
Articolo
8 (R)
Documento
informatico
1.
Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2.
Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
cadenza almeno biennale.
3.
Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite
le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di
cui all'articolo 22, lettera e).
4.
Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
Articolo
9 (R)
Documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
1.
Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2.
Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il
soggetto che ha effettuato l'operazione.
3.
Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per
via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4.
Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione
degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni
della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo
10 (R)
Forma
ed efficacia del documento informatico
Il
documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità
alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche
amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il
requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi
dell'articolo 2712 del Codice civile.
2.
Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro delle finanze.
3.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702
del codice civile.
4.
Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.
Articolo
11 (R)
Contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1.
I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante
l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2.
Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in
materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo
12 (R)
Pagamenti
informatici
1.
Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole
tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo
13 (R)
Libri
e scritture
1.
I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria
la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in
conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole
tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE
III
TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI
Articolo
14 (R)
Trasmissione
del documento informatico
1.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
2.
La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono
opponibili ai terzi.
3.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che
assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della
posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo
15 (L)
Trasmissione
dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1.
In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri
consolari.
Articolo
16 (R)
Riservatezza
dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22
e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.675, i certificati ed i documenti
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da
regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per
le quali vengono acquisite.
2.
Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita.
3.
Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di
assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone
interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale,
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di
statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione
dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo
17 (R)
Segretezza
della corrispondenza trasmessa per via telematica
1.
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi
a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura
o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2.
Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi
per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE
IV
COPIE
AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo
18 (L-R)
Copie
autentiche
1.
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele
e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in
luogo degli originali. (L)
2.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale
è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve
essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia,
a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la
data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli
il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3.
Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai
gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo
19 (R)
Modalità
alternative all'autenticazione di copie
1.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione
ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai
privati.
Articolo
20 (R)
Copie
di atti e documenti informatici
1.
I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se
riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di
legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2.
I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la
firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del
presente testo unico.
3.
Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4.
La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5.
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.
Articolo
21 (R)
Autenticazione
delle sottoscrizioni
1.
L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica
amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2.
Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a
ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il
pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante,
indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di
autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché
apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)
SEZIONE
V
FIRMA
DIGITALE
Articolo
22 (R)
Definizioni
1.
Ai fini del presente Testo unico si intende:
a)
per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di
generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b)
per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una
pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di
validazione o di cifratura di documenti informatici;
c)
per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato
ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento
informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d)
per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato
ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i
documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e)
per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito
di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità
personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f)
per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla
chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare
cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo
certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g)
per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi;
h)
per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in
grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i)
per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica
unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati
sospesi e revocati;
l)
per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la
validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m)
per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende
la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n)
per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della
chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o)
per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi.
Articolo
23 (R)
Firma
digitale
1.
A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché
al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata
evidenza informatica, una firma digitale.
2.
L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo.
3.
La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la
cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non
risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha
certificata.
5.
L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o
sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a
conoscenza di tutte le parti interessate.
6.
L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7.
Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche
definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi
identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Articolo
24 (R)
Firma
digitale autenticata
1.
Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma
digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
2.
L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal
titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità
della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla
volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi
dell'articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3.
L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
4.
Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni
dell'articolo 20, comma 3.
5.
Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della
pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o
depositato presso pubbliche amministrazioni.
6.
La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto
informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di
legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma
del presente testo unico.
Articolo
25 (R)
Firma
di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1.
In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma
autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in
conformità alle norme del presente testo unico.
2.
L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
Articolo
26 (R)
Deposito
della chiave privata
1.
Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in
forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico
depositario autorizzato.
2.
La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su
qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere
consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non
possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3.
Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del
codice civile, in quanto applicabili.
Articolo
27 (R)
Certificazione
delle chiavi
1.
Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con
gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di
chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2.
Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a
dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro
valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3.
Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono
effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore
all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via
telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti,
specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a)
forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello
necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti
privati;
b)
possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione,
dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c)
affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in
grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all'articolo 8, comma 2;
d)
qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di
standard riconosciuti a livello internazionale.
4.
La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un
certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da
altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla
base di equivalenti requisiti.
Articolo
28 (R)
Obblighi
dell'utente e del certificatore
1.
Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma
digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee
ad evitare danno ad altri.
2.
Il certificatore è tenuto a:
a)
identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b)
rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate
con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c)
specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d)
attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e)
informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f)
attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali,emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
g)
non rendersi depositario di chiavi private;
h)
procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in
caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri
di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i)
dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di
chiavi asimmetriche;
l)
dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione
dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di
altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo
29 (R)
Chiavi
di cifratura della pubblica amministrazione
1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al
proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione
ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2.
Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di
formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle
chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3.
Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle
leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4.
Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e
dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del
Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE
VI
LEGALIZZAZIONE
DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo
30 (L)
Modalità
per la legalizzazione di firme
1.
Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la
cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la
data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Articolo
31 (L)
Atti
non soggetti a legalizzazione
1.
Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su
atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o
pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo
32 (L)
Legalizzazione
di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1.
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori
della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli
studi.
Articolo
33 (L)
Legalizzazione
di firme di atti da e per l'estero
1.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di
altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2.
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai
funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva
l'articolo 31.
3.
Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
4.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato,
rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello
Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5.
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo
34 (L)
Legalizzazione
di fotografie
1.
Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute
a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente
dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere,
altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2.
La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti
personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
SEZIONE
VII
DOCUMENTI
DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Articolo
35 (L -R)
Documenti
di identità e di riconoscimento
1.
In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di
identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento
equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2.
Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un'amministrazione dello Stato.(R)
3.
Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o
l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo
36 (L)
Carta
d'identità e documenti elettronici
1.
Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità
elettronica e del documento d'identità elettronico sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.
2.
La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a)
i dati identificativi della persona;
b)
il codice fiscale;
3.
La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a)
l'indicazione del gruppo sanguigno;
b)
le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c)
i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in
ogni caso, del DNA;
d)
tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e)
le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la
chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4.
La carta d'identità elettronica può altresì essere utilizzata per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni.
5.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali
e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per
la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui
al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
6.
Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7.
La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE
VIII
REGIME
FISCALE
Articolo
37(L)
Esenzioni
fiscali
1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti
dall'imposta di bollo.
2.
L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo
l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
CAPO
III
SEMPLIFICAZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA SEZIONE ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo
38 (L-R)
Modalità
di invio e sottoscrizione delle istanze
1.
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per
fax e via telematica. (L)
2.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità
elettronica. (R)
3.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.
La
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2
della legge 15 marzo 1997, n.59. (L)
Articolo
39 (L)
Domande
per la partecipazione a concorsi pubblici
1.
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché
ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è
soggetta ad autenticazione.
SEZIONE
II
CERTIFICATI
Articolo
40 (L)
Certificazioni
contestuali
1.
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati,
qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del
medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo
41 (L)
Validità
dei certificati
1.
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità
superiore.
2.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e
le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre
i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti
certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la
dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo
42 (R)
Certificati
di abilitazione
1.
Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o
di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché
definiti "certificato", sono denominati rispettivamente
"diploma" o "patentino".
SEZIONE
III
ACQUISIZIONE
DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo
43 (L-R)
Accertamenti
d'ufficio
1.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono
richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che
risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di
tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte
dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2.
Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è
necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata
per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte
di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento
d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi
l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente.(L)
3.
Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del
precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4.
Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a
stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri,
le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni
procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5.
In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6.
I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax,
o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
Articolo
44 (R)
Acquisizione
di estratti degli atti dello stato civile
1.
Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o
tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari
italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono
provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia
indispensabile.
SEZIONE
IV
ESIBIZIONE
DI DOCUMENTO
Articolo
45 (L-R)
Documentazione
mediante esibizione
1.
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo
stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante
esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o
fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e
l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
(L)
2.
Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di
validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della
copia fotostatica non autenticata del documento stesso.(R)
3.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i
fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello
stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento,
che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. (R)
SEZIONE
V
NORME
IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo
46 (R)
Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
1.
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a)
data e il luogo di nascita;
b)
residenza;
c)
cittadinanza;
d)
godimento dei diritti civili e politici;
e)
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f)
stato di famiglia;
g)
esistenza in vita;
h)
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i)
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l)
appartenenza a ordini professionali;
m)
titolo di studio, esami sostenuti;
n)
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o)
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p)
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q)
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r)
stato di disoccupazione;
s)
qualità di pensionato e categoria di pensione;
t)
qualità di studente;
u)
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
v)
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z)
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa)
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb)
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc)
qualità di vivenza a carico;
dd)
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile;
ee)
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.(R)
Articolo
47 (R)
Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà
1.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo
38. (R)
2.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza. (R)
3.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo
46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo
48 (R)
Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2.
Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3.
In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo
49 (R)
Limiti
di utilizzo delle misure di semplificazione
1.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore.
2.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per
l'intero anno scolastico.
CAPO
IV
SISTEMA
DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I
DISPOSIZIONI
SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI
DOCUMENTI
Articolo
50 (R)
Attuazione
dei sistemi
1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di
protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo
unico.
2.
Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la
sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3.
Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o
revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle
disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4.
Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli
uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti
per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di
classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree
stesse.
5.
Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica
dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti
alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni
generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti,
gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo
51(R)
Sviluppo
dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1.
Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo
unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica
della pubblica amministrazione.
2.
Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3.
Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono
alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici.
Articolo
52 (R)
Il
sistema di gestione informatica dei documenti
1.
Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata
"sistema" deve:
a)
garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b)
garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in
entrata e in uscita;
c)
fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei
provvedimenti finali;
d)
consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
e)
consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema
da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
f)
garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di
classificazione d'archivio adottato.
Articolo
53 (R)
Registrazione
di protocollo
1.
La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle
pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle
seguenti informazioni:
a)
numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma non modificabile;
b)
data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e
registrata in forma non modificabile;
c)
mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i
destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d)
oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e)
data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f)
l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita
dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il
contenuto, registrata in forma non modificabile.
2.
Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di
protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione
di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3.
L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di
protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di
interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la
completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i
criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di
registrazione di protocollo.
5.
Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le
gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i
materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i
libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i
documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo
54 (R)
Informazioni
annullate o modificate
1.
Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d),
e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le
informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per
essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2.
La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura
o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la
lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data,
all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento
d'autorizzazione.
Articolo
55 (R)
Segnatura
di protocollo
1.
La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del
documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti
il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo
inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a)
il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;
b)
la data di protocollo;
c)
l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2.
L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente
all'operazione di registrazione di protocollo.
3.
L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo
dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice dell'ufficio che ha
prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra
informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili
già al momento della registrazione di protocollo.
4.
Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e
trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere
tutte le informazioni di registrazione del documento.
L'amministrazione
che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per
automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento
ricevuto.
5.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura
delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo
56 (R)
Operazioni
ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
1.
Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di
segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di
classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta
del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo
57 (R)
Numero
di protocollo
1.
Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre
numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE
SECONDA
ACCESSO
AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI
DEL SISTEMA
Articolo
58 (R)
Funzioni
di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1.
L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione,
nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni
relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di
abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui
all'articolo 61.
2.
La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di
selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di
selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni
di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le
informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle
condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel
testo.
3.
Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni
registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo
59 (R)
Accesso
esterno
1.
Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono
essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di
fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle
informazioni da parte dell'interessato.
2.
A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e
nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di
accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per
l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei
documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni
e dei documenti.
3.
Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione
diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure
organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le
modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti
informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati
dal presente testo unico.
4.
Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica
amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via
telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo
60 (R)
Accesso
effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1.
Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche,
accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree
organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità
di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici
emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
2.
Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica
dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti
informazioni:
a)
numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso
l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione,
del mittente, del destinatario;
b)
numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti
attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti
dall'amministrazione al documento spedito.
3.
Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed
organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di
gestione informatica dei documenti.
SEZIONE
TERZA
TENUTA
E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI
GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo
61 (R)
Servizio
per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli
archivi
1.
Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna
delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50.
Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa
omogenea.
2.
Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso
di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica
acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure
prescritte dalla disciplina vigente.
3.
Il servizio svolge i seguenti compiti:
a)
attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della
procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni
all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b)
garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si
svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c)
garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero
di protocollo di cui all'articolo 53;
d)
cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano
ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel
più breve tempo possibile;
e)
conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f)
garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle
attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59e 60 e
le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g)
autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h)
vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del
personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo
62 (R)
Procedure
di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1.
Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su
supporto informatico rimovibile.
2.
E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle
informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a
procedimenti conclusi.
3.
Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il
responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4.
Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono
parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti
che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo
63 (R)
Registro
di emergenza
1.
Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche
manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri
di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la
normale procedura informatica.
Sul
registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio
dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del
sistema. (R)
2.
Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per
la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per
periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno
riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3.
Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4.
La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di
successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei
documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area
organizzativa omogenea. (R)
5.
Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite
nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati,
senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di
ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un
numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a
mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.(R)
SEZIONE
QUARTA
SISTEMA
DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo
64(R)
Sistema
di gestione dei flussi documentali
1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei
procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati,
valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2.
I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti
amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e
al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i
criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità
stabiliti dalla legge.
3.
Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di
gestione informatica dei documenti.
4.
Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree
organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli
che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di
classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti
a registrazione di protocollo.
Articolo
65 (R)
Requisiti
del sistema per la gestione dei flussi documentali
1.
Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la
gestione dei flussi documentali deve :
a)
fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il
fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b)
consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il
procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del
procedimento;
c)
fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d)
consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi
documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter
dei procedimenti complessi.
Articolo
66 (R)
Specificazione
delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
1.
Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste,
delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi
informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della
funzione pubblica.
SEZIONE
QUINTA
DISPOSIZIONI
SUGLI ARCHIVI
Articolo
67 (R)
Trasferimento
dei documenti all'archivio di deposito
1.
Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei
flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di
deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2.
Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i
fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)
3.
Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie
trasferite nell'archivio di deposito. (R)
Articolo
68 (R)
Disposizioni
per la conservazione degli archivi
1.
Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed
aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di
classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione
dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei
documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di
tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento
effettuato e della richiesta di prelevamento.
3.
Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti
contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo
69 (R)
Archivi
storici
1.
I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti
contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di
Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali.
SEZIONE
SESTA
ATTUAZIONE
ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo
70 (R)
Aggiornamenti
del sistema
1.
Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del
sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite
con le versioni precedenti.
CAPO
V
CONTROLLI
Articolo
71 (L-R)
Modalità
dei controlli
1.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2.
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono
effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo
43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3.
Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità,
il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o
al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha
seguito. (R)
4.
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati
che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi,
è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso
del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei dati da essa custoditi. (L)
Articolo
72(R)
Responsabilità
dei controlli
1.
Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti
individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente,
efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la
loro esecuzione. (R)
2.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d'ufficio. (R)
CAPO
VI
SANZIONI
Articolo
73 (L)
Assenza
di responsabilità della pubblica amministrazione
1.
Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa
grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da
terzi.
Articolo
74 (L-R)
Violazione
dei doveri d'ufficio
1.
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma
delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2.
Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a)
la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva; (R) b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un
documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte
rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del
certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di
nascita. (R)
Articolo
75 (R)
Decadenza
dai benefici
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui
all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo
76 (L)
Norme
penali
1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale
ad uso di atto falso.
3.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad
un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione e arte.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
77 (L-R)
Norme
abrogate
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la
legge 4 gennaio 1968 n.15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24
dicembre 1993 n.537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1,
4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno
1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della
citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre
2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
2.
Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre
1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37
del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo
78 (L-R)
Norme
che rimangono in vigore
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in
vigore :
a)
tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva
unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b)
l'articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R.26 ottobre 1972 n.642
in materia di imposta di bollo;
c)
gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d
) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e)
le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31
dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f)
fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i
decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già
emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g)
tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni
archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2.
Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43,
comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine,
ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
TAVOLA
DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolato
del testo unico
riferimento previgente
Articolo
1 (Definizioni)
comma
1 lettera a)
articolo
22, comma 2 L.241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98
comma
1 lettera b)
articolo
1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97 comma
1 lettere c), d) --
comma
1 lettera e)
articolo1,
comma1, lett.b) D.P.C.M. n. 437/99
comma
1 lettere f), g), h) --
comma
1 lettera i)
articolo
20, secondo comma L.15/68 comma 1
lettera l)
articolo
15, primo comma L.15/68
comma
1 lettera m) --
comma
1 lettera n)
articolo
1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97 comma
1 lettere o), p) --
comma
1 lettera q), primo periodo
articolo
1 D.P.R. 428/98
comma
1 lettera q), secondo periodo articolo
2, comma 1 D.P.R. 428/98
comma
1 lettera r)
articolo
1 D.P.R. 428/98
comma
1 lettera s)
articolo
1 D.P.R. 428/98
Articolo
2 (Oggetto)
comma
1
articolo
1 L.15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo L.340/2000
Articolo
3 (Soggetti)
comma
1
articolo
5, comma 1 D.P.R. 403/98
comma
2
articolo
5, comma 2 D.P.R. 403/98
comma
3 --
comma
4
articolo
2 comma 2 D.P.R. 394/99
Articolo
4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)
comma
1
articolo
4 D.P.R. 403/98
comma
2 --
comma
3 --
Articolo
5 (Rappresentanza legale) comma
1
articolo
8 L.15/68
Articolo
6 (Riproduzione e conservazione di documenti)
comma
1
articolo
25 L. 15/68 e art. 15 D.P.R. 513/1997
Articolo
7 (Redazione e stesura di atti pubblici)
comma
1
articolo
12, primo comma L.15/68
comma
2
articolo
13 primo e secondo comma L.15/68
Articolo
8 (Documento informatico) comma
1
articolo
2 D.P.R. 513/97
comma
2
articolo
3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo
3, comma 3 D.P.R. 513/97
comma
4
articolo
3, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo
9 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
comma
1
articolo
18, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo
18, comma 2 D.P.R. 513/97 comma
3
articolo
22, comma 1 D.P.R. 513/97 comma
4
articolo
18 comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo
10 (Forma ed efficacia del documento informatico)
comma
1
articolo
4, comma 1 D.P.R. 513/97
comma
2
articolo
4, comma 2 D.P.R. 513/97
comma
3
articolo
5, comma 1 D.P.R. 513/97
comma
4
articolo
5, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo
11 (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica) comma
1
articolo
11, comma 1 D.P.R. 513/97 comma
2
articolo
11, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo
12 (Pagamenti informatici) comma
1
articolo
14 D.P.R. 513/97
Articolo
13 (Libri e scritture) comma
1
articolo
15 D.P.R. 513/97
Articolo
14 (Trasmissione del documento informatico)
comma
1
articolo
12, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo
12, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo
12, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo
15 (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile) comma
1
articolo
19 L.15/68
Articolo
16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi) comma 1
articolo
8, comma 1 D.P.R. 403/98
comma
2
articolo
8, comma 2 D.P.R. 403/98
comma
3
articolo
8, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo
17 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica) comma 1
articolo
13, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo
13, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo
18 (Copie autentiche) comma 1
articolo
14, primo comma e articolo 7, primo comma L.15/68
comma
2
articolo
14, secondo comma L.15/68 comma 3
articolo
3, comma 4 D.P.R. 403 /98
Articolo
19 (Modalità alternative alla autenticazione di copie)
comma
1
articolo
2, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo
20 (Copie di atti e documenti informatici)
comma
1
articolo
6, comma 1 D.P.R. 513/97
comma
2
articolo
6, comma 2 D.P.R. 513/97
comma
3
articolo
6, comma 3 D.P.R. 513/97
comma
4
articolo
6, comma 4 D.P.R. 513/97
comma
5
articolo
6, comma 5 D.P.R. 513/97
Articolo
21 (Autenticazione delle sottoscrizioni)
comma
1 --
comma
2 --
Articolo
22 (Definizioni)
comma
1, lettera a)
articolo
1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera b)
articolo
1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera c)
articolo
1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera d)
articolo
1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera e)
articolo
1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera f)
articolo
1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera g)
articolo
1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera h)
articolo
1, comma 1 let. l) D.P.R. 513/97 comma 1,
lettera i)
articolo
1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera l)
articolo
1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera m)
articolo
1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera n)
articolo
1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97 comma
1, lettera o)
articolo
1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97 Articolo
23 (Firma digitale)
comma
1
articolo
10, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo
10, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo
10, comma 3 D.P.R. 513/97 comma 4
articolo
10, comma 4 D.P.R. 513/97 comma 5
articolo
10, comma 5 D.P.R. 513/97 comma 6
articolo
10, comma 6 D.P.R. 513/97 comma 7
articolo
10, comma 7 D.P.R. 513/97
Articolo
24 (Firma digitale autenticata) comma
1
articolo
16, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo
16, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo
16, comma 3 D.P.R. 513/97 comma 4
articolo
16, comma 4 D.P.R. 513/97 comma 5
articolo
16, comma 5 D.P.R. 513/97 comma 6
articolo
16, comma 6 D.P.R. 513/97
Articolo
25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) comma
1
articolo
19, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo
19, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo
26 (Deposito della chiave privata)
comma
1
articolo
7, comma 1 D.P.R. 513/97
comma
2
articolo
7, comma 2 D.P.R. 513/97
comma
3
articolo
7, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo
27 (Certificazione delle chiavi)
comma 1
articolo
8, comma 1 D.P.R. 513/97
comma
2
articolo
8, comma 2 D.P.R. 513/97
comma
3
articolo
8, comma 3 D.P.R. 513/97
comma
4
articolo
8, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo
28 (Obblighi dell'utente e del certificatore)
comma
1
articolo
9, comma 1 D.P.R. 513/97
comma
2
articolo
9, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo
29 (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione)
comma
1
articolo
17, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo
17, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo
17, comma 3 D.P.R. 513/97 comma 4
articolo
17, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo
30 (Modalità per la legalizzazione di
firme)
comma
1
articolo
15 secondo comma L.15/68
Articolo
31 (Atti non soggetti a legalizzazione)
comma
1
articolo
18, primo e secondo comma L.15/68
Articolo
32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute)
comma
1
articolo
16 L.15/68
Articolo
33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)
comma
1
articolo
17, primo comma L.15/68
comma
2
articolo
17, secondo comma L.15/68 comma 3
articolo
17, terzo comma L.15/68
comma
4
articolo
17, quarto comma L.15/68 comma 5
articolo
17, quinto comma L.15/68
Articolo
34 (Legalizzazione di fotografie) comma
1
articolo
2, comma 7 L.127/97come modificato dall 'articolo 55 comma 3 della L.342/2000
Articolo
35 (Documenti di identità e di
riconoscimento)
comma
1 --
comma
2
articolo
292 R.D. n. 635/40
comma
3
articolo
2, comma 9 L.127/97
Articolo
36 (Carta d 'identità e documenti
elettronici)
comma
1
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall 'articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 2
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall 'articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 3
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall 'articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 4
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall 'articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 5
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall 'articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 6
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall 'articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 7
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall 'articolo 2, comma 4 L.191/98
Articolo
37 (Esenzioni fiscali) comma 1
articolo
21, primo comma L.15/68
comma
2
articolo
23, primo comma L. 15/68
Articolo
38 (Modalità di invio e
sottoscrizione delle istanze)
comma
1
art.3
comma 11 della L.127/97 come modificato dall 'art. 2 comma 10 della L.191/98
comma
2 --
comma
3
articolo
3, comma 11 L.127/97, come modificato dall 'art.2 comma 10 della L.191/98
Articolo
39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)
comma
1
articolo
3, comma 5 L.127/97
Articolo
40 (Certificazioni contestuali) comma
1
articolo
11 L.15/68
Articolo
41 (Validità dei certificati) comma 1
articolo
2, comma 3 L.127/97, come modificato dall 'art.2 comma 2 della L.191/98 comma 2
articolo
2, comma 4 L.127/97
Articolo
42 (Certificati di abilitazione)
comma 1
articolo
12 D.P.R. 403/98
Articolo
43 (Accertamenti d'ufficio)
comma 1 --
comma
2
articolo
3, comma 1 L.340/2000
comma
3 --
comma
4 --
comma
5
articolo
7, comma 2 D.P.R. 403/98
comma
6
articolo
7, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo
44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile)
comma
1
articolo
9, comma 1 D.P.R. 403/98
comma
2
articolo
9, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo
45 (Documentazione mediante esibizione)
comma
1
articolo
3, comma 1 L.127/97
comma
2
articolo
7, comma 4 D.P.R. 403/98
comma
3 --
Articolo
46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)
comma
1
articolo
2, primo comma L.15/68 e articolo 1,
comma 1 D.P.R. 403/1998
Articolo
47 (Dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà )
comma
1
articolo
4, primo comma L.15/68
comma
2
articolo
2, comma 2 D.P.R. 403/98 comma 3
articolo
2, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 4 --
Articolo
48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive) comma
1
articolo
6, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 2
articolo
6, comma 2 D.P.R. 403/98 comma 3
articolo
6, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo
49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)
comma
1
articolo
10, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 2
articolo
10, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo
50 (Attuazione dei sistemi) comma
1
articolo
21, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo
21, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo
21, comma 3 D.P.R.428/98 comma 4
articolo
2, comma 2 D.P.R.428/98
comma
5
articolo
2, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo
51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni) comma 1
articolo
20, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo
20, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo
20, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo
52 (Sistema di gestione informatica dei documenti)
comma
1
articolo
3 D.P.R. 428/98
Articolo
53 (Registrazione di protocollo) comma
1
articolo
4, comma 1 D.P.R. 428/98
comma
2
articolo
4, comma 2 D.P.R. 428/98
comma
3
articolo
4, comma 3 D.P.R. 428/98
comma
4
articolo
4, comma 4 D.P.R. 428/98
comma
5
articolo
4, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo
54 (Informazioni annullate o modificate)
comma
1
articolo
5 comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98
comma
2
articolo
5 comma 1 D.P.R. 428/98
Articolo
55 (Segnatura di protocollo) comma
1
articolo
6, comma 1 D.P.R. 428/98
comma
2
articolo
6, comma 2 D.P.R. 428/98
comma
3
articolo
6, comma 3 D.P.R. 428/98
comma
4
articolo
6, comma 4 D.P.R. 428/98
comma
5
articolo
6, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo
56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti) comma 1
articolo
7 D.P.R. 428/98
Articolo
57 (Numero di protocollo) comma 2
articolo
8 D.P.R. 428/98
Articolo
58 (Funzioni di accesso ai documenti e
alle informazioni del sistema)
comma 1
articolo
9, comma 1 D.P.R. 428/98
comma
2
articolo
9, comma 2 D.P.R. 428/98
comma
3
articolo
9, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo
59 (Accesso esterno) comma 1
articolo
10, comma 1 D.P.R. 428/98 comma
2
articolo
10, comma 2 D.P.R. 428/98 comma
3
articolo
10, comma 3 D.P.R. 428/98 comma
4
articolo
10, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo
60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)
comma
1
articolo
11, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo
11, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo
11, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo
61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e
degli archivi)
comma
1
articolo
12, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo
12, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo
12, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo
62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema) comma 1
articolo
13, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo
13, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo
13, comma 3 D.P.R. 428/98 comma 4
articolo
13, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo
63 (Registro di emergenza) comma
1
articolo
14, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo
14, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo
14, comma 3 D.P.R. 428/98 comma 4
articolo
14, comma 4 D.P.R. 428/98 comma 5
articolo
14, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo
64 (Sistema di gestione dei flussi documentali)
comma
1
articolo
15, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo
15, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo
15, comma 3 D.P.R. 428/98 comma 4
articolo
15, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo
65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali) comma
1
articolo
16 D.P.R. 428/98
Articolo
66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei
flussi documentali)
comma
1
articolo
17 D.P.R. 428/98
Articolo
67 (Trasferimento dei documenti all 'archivio di deposito)
comma
1
articolo
18, comma 1 D.P.R. 428/98 comma
2
articolo
18, comma 2 D.P.R. 428/98 comma
3 --
Articolo
68 (Disposizioni per la conservazione degli archivi)
comma
1
articolo
19, comma 1 D.P.R. 428/98 comma
2
articolo
19, comma 2 D.P.R. 428/98 comma
3
articolo
19, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo
69 (Archivi storici)
comma
1
articolo
20 D.P.R. 428/98
Articolo
70 (Aggiornamenti del sistema) comma
1
articolo
22 D.P.R. 428/98
Articolo
71 (Modalità dei controlli) comma 1
articolo
11, comma 1 D.P.R. 403/98 comma
2
articolo
11, comma 2 D.P.R. 403/98 comma
3 --
comma
4
articolo
2 comma 1, secondo periodo L.340/2000
Articolo
72 (Responsabilità dei controlli) comma 1 --
comma
2 --
Articolo
73 (Assenza di responsabilità della
pubblica amministrazione) comma 1
articolo
24 L.15/68
Articolo
74 (Violazione dei doveri d 'ufficio) comma
1
articolo
3, comma 4 L.127/97
comma
2, lettera a)
articolo
3, comma 3 D.P.R.403/98
comma
2, lettera b)
articolo
7, comma 5 D.P.R.403/98
comma
2, lettera c) --
Articolo
75 (Decadenza dai benefici) comma
1
articolo
11, comma 3 D.P.R.403/98
Articolo
76 ( Norme penali) comma 1
articolo
26, primo comma L.15/68
comma
2
articolo
26, secondo comma L.15/68 comma
3
articolo
26, secondo comma L.15/68 comma
4
articolo
26, terzo comma L.15/68
Articolo 77 (Norme abrogate) comma 1 --
comma
2 --
Articolo
78 (Norme che rimangono in vigore)
comma
1 --