Guida 2001
cosa sono e come si applicano
gli studi di settore
1. Perché gli studi di settore
Gli studi di settore sono il frutto di un accordo di reciproca collaborazione
tra Amministrazione finanziaria e categorie rappresentative degli esercenti le attività
autonome.
Per via delle regole vigenti in passato, i funzionari del Fisco in sede di verifica
e accertamento erano indotti a prendere in considerazione solo circostanze del tutto formali
(come soprattutto la regolarità delle scritture contabili) e a trascurare invece la questione
di fondo (cioè se il contribuente avesse evaso davvero). Si realizzava così
il paradosso per cui il sistema finiva per privilegiare il
contribuente-evasore (che però aveva fatto attenzione a tenere in regola le
scritture contabili) penalizzando invece il contribuente che pagava fino
all’ultima tutte le sue tasse, ma che aveva semplicemente dimenticato di
ottemperare ad alcune regole formali, come ad esempio la vidimazione di un
registro contabile.
Gli studi di settore sono stati messi in campo
per superare le incongruenze del vecchio sistema, come strumento per
“regolare” e prevenire eventuali conflitti, nel nuovo clima di lealtà e
collaborazione che si respira nel rapporto Fisco-contribuente anche grazie a
istituti introdotti di recente come l’accertamento con adesione e
l’autotutela. In questo nuovo
rapporto assume finalmente importanza tutto quello che è utile a
circostanziare la posizione fiscale effettiva del singolo contribuente in
relazione alle caratteristiche oggettive della sua attività. Ciò significa
che, a differenza di quanto è accaduto in passato, i funzionari accertatori
del Fisco non saranno più sordi verso le ragioni sostanziali del contribuente
ma trascureranno, semmai, gli aspetti formali.
2. L’utilità degli studi di settore
Gli studi di settore introducono nel rapporto tra
Fisco e contribuente elementi di certezza, di trasparenza e di perequazione
del prelievo. Come l’esperienza anche degli altri Paesi ha dimostrato,
l’accertamento dei redditi delle piccole e imprese e dei professionisti
rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’attività dell’Agenzia delle
Entrate.
In Italia, a partire dall’avvio della riforma
tributaria, per affrontare questo problema si sono seguite tre vie: prima
allargando il numero dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità,
poi moltiplicando gli “obblighi strumentali” quali la bolla di
accompagnamento, gli scontrini e la ricevuta fiscale; infine introducendo particolari
strumenti - come i coefficienti di congruità, i coefficienti presuntivi di
reddito, la minimum tax - con i quali si cercava di determinare i ricavi o i
compensi presunti in base ai dati contabili contenuti nelle dichiarazioni dei
redditi.
Questi strumenti sono risultati però assai
difficili da gestire anche perché le attività economiche sono numerosissime,
e non è possibile ridurle a poche grandi categorie; inoltre la capacità di
produrre ricavi o conseguire compensi, anche all’interno di attività identiche,
può cambiare notevolmente al variare degli elementi strutturali e di mercato
o della localizzazione territoriale.
Nel corso degli anni ci si è resi conto che solo
utilizzando ciò che realmente serve all’imprenditore o al professionista per
gestire e tenere sotto controllo la propria attività, l’Agenzia delle Entrate
può ottenere risultati efficaci anche in termini di controlli, e che è
improduttivo imporre adempimenti contabili che hanno finalità esclusivamente
fiscali. È in base a questa logica che l’Agenzia ha investito ingenti risorse
sugli “studi di settore”. Questi, infatti, sono stati concepiti per essere
utili sì al Fisco, ma al tempo stesso per essere utili all’imprenditore o al
professionista, e a tutto il sistema Paese.
L’utilità per il Fisco è nella facilitazione
delle procedure che consentiranno di calibrare e dimensionare gli
accertamenti ai casi di evasione vera. Ma anche l’imprenditore o il
professionista potrà utilizzare tale strumento a fini gestionali interni, per
“conoscersi meglio”, misurando il livello oggettivo della propria efficienza
economica in rapporto alle imprese similari o alle attività professionali.
Gli studi inoltre consentiranno al sistema-Paese di disporre di uno strumento
sofisticato e moderno per la costruzione di una mappatura aggiornata delle
attività presenti sul territorio (distintamente per settori e
localizzazione), da utilizzare nelle scelte di programmazione economica da
parte degli organi di governo.
L’applicazione corretta degli studi comporterà
infine il venir meno delle situazioni di concorrenza sleale, le quali
insidiano da sempre gli imprenditori e i professionisti in buona fede,
costretti fino a oggi a misurarsi con chi riusciva a praticare prezzi più
bassi semplicemente mettendo a frutto la propria rendita “da evasione
fiscale”.
3. Cosa s’intende per “studi di settore”
Gli studi di settore sono uno strumento
utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire
compensi delle singole attività economiche. Gli studi sono realizzati tramite
la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia
anche numerosi altri elementi “strutturali” e di tipo obiettivo che
caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge.
Essi consentono quindi di determinare i ricavi o i compensi che con massima
probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non
solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma
anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che potrebbero
determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività,
situazioni di mercato, eccetera).
L’espressione “studi di settore” può dunque
significare al tempo stesso sia una procedura di calcolo, sia una procedura
di ausilio per l’accertamento. Più precisamente
essa sta a significare:
- un metodo informatizzato a base statistica per
il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dall’attività di ogni singola
impresa o professionista (procedura di calcolo);
- un percorso facilitato per l’accertamento, di
cui l’Agenzia delle Entrate può avvalersi utilizzando questo stesso
conteggio.
4. Gli studi come procedura di calcolo
Gli studi di settore sono realizzati rilevando,
per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili
contabili e quelle strutturali, sia interne (il processo produttivo, l’area
di vendita, eccetera) che esterne all’azienda o all’attività professionale
(l’andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Sono
state, inoltre, rilevate le diverse fasi dell’attività, al fine di mirare
meglio la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi che è propria di
ogni struttura produttiva e di ogni attività professionale.
Gli studi di settore, inoltre, tengono conto
delle caratteristiche dell’area territoriale in cui opera l’azienda:
dipendono infatti dal luogo ove la specifica attività è collocata sia il
livello dei prezzi che le condizioni e le modalità operative, sia le
infrastrutture esistenti e utilizzabili, che la capacità di spesa, come anche
la tipologia dei fabbisogni o la capacità di attrazione e la domanda indotta.
Per l’elaborazione degli studi di settore sono
state utilizzate tecniche statistico-matematiche che, nella fase iniziale,
hanno operato sui dati contenuti nei questionari inviati precedentemente, e
che i contribuenti hanno restituito all'apposito ufficio finanziario.
Il prodotto software di applicazione degli studi di settore, mediante il quale
è possibile conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli studi stessi,
è stato battezzato con il nome di “Gerico”, che sta per GEstione dei RIcavi o
COmpensi. Tale definizione è utilizzabile come sinonimo di “studio di settore”
nella sua accezione di procedura di calcolo.
L’applicazione Gerico, che è resa gratuitamente disponibile
dall’Agenzia delle Entrate, è prelevabile dal sito Internet del Ministero
delle finanze (o dal Servizio telematico, per gli utenti del predetto
Servizio). Per conoscere l’ammontare dei ricavi o dei compensi presunti sulla
base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli
uffici delle entrate o delle imposte dirette, muniti del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, debitamente compilato.
5. Il ruolo dei contribuenti e
delle loro organizzazioni di categoria. Gli Osservatori provinciali
La costruzione degli studi di settore è
stata possibile grazie alla collaborazione dei contribuenti, sia
singolarmente, sia attraverso le proprie organizzazioni professionali di
categoria. Le organizzazioni di categoria hanno dato un contributo essenziale
accettando di partecipare alla loro formazione, compresa la fase della
convalida ufficiale. Il nuovo strumento di accertamento, pertanto, non è più
astratto, lontano dalla realtà aziendale o professionale e calato dall’alto,
ma per la prima volta può vantare questa importante condivisione ed
accettazione preventiva da parte delle categorie e degli ordini direttamente
interessate.
Anche la collaborazione dei singoli contribuenti
è stata importante, concretizzandosi nella compilazione delle risposte ai
milioni di questionari a suo tempo distribuiti. Tale collaborazione prosegue
ora nel tempo all’interno degli Osservatori che sono stati costituiti per
ciascuna Provincia, con provvedimento del Direttore Regionale delle Entrate,
in base al decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del
15 aprile 1999. Fanno parte degli Osservatori provinciali:
- un dirigente della Direzione Regionale delle Entrate con funzioni di presidente;
- due funzionari degli uffici del Dipartimento delle Entrate presenti sul territorio
provinciale;
- due rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale in
ciascuno dei settori produttivi dell’industria, del commercio e
dell’artigianato nonché un rappresentante degli ordini professionali degli
esercenti arti e professioni in ciascuno dei seguenti quattro settori:
economico, giuridico, tecnico e sanitario.
Gli Osservatori hanno la funzione di:
- individuare le situazioni in cui lo studio non risulta idoneo a rappresentare la realtà
economica di determinate attività, anche con riferimento a specifiche aree
geografiche o economiche;
- rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli studi di rappresentare la
realtà cui si riferiscono;
- provvedere, per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate, a trasmettere le
informazioni assunte all’attenzione della Commissione di esperti che
formulerà le proprie osservazioni al Ministero delle finanze.
6. Gli organismi tecnici e la revisione degli studi nel tempo
In conformità a
quanto previsto dalla legge il Ministro delle finanze ha nominato a suo tempo
una Commissione di esperti, con il compito di esprimere un parere preventivo
(prima dell’approvazione e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli
studi stessi) in merito alla idoneità dei singoli studi di settore a
rappresentare la realtà economica cui essi si riferiscono.
Nel corso dei primi
anni di avvio la Commissione ha sottoposto a valutazione oltre 100 mila
esempi di attività imprenditoriali e professionali, forniti dalle
associazioni in forma anonima. Sulla base delle osservazioni degli esperti
sono state apportate delle modifiche anche significative agli studi
predisposti, migliorando l’identificazione dei modelli organizzativi del settore
e proponendo dei correttivi di carattere contabile per rendere lo studio
maggiormente aderente alla realtà economica.
Tra i compiti della
Commissione vi è quello di raccogliere ed esaminare le osservazioni e le
indicazioni fornite dagli Osservatori provinciali.
È inoltre previsto un monitoraggio continuo
dello studio di settore, in modo da avere sotto osservazione gli studi già
approvati al fine di verificarne il permanere della validità nel tempo. A
seguito di queste verifiche saranno realizzati interventi di “revisione”
degli studi allo scopo di tener conto delle variazioni di prodotto, di
processo, di mercato nonché del variare delle realtà professionali. Lo
studio revisionato è parificato allo studio approvato “ex novo” ai fini
dell’abbuono delle sanzioni a fronte dell’adeguamento spontaneo ai ricavi o
ai compensi congrui in dichiarazione. A tal fine saranno utilizzate anche le
osservazioni delle categorie e degli ordini professionali. Gli Osservatori
provinciali, inoltre, svolgeranno una importante funzione al fine di evitare
un uso distorto degli studi e nel supportare la Commissione nazionale di
esperti con informazioni reperite capillarmente a livello territoriale che
saranno utilissime alla revisione degli studi.
7. I cluster
La metodologia che
sta a monte di Gerico si basa sull’applicazione di tecniche statistiche che
permettono di definire, per ogni singola attività economica, gruppi
omogenei di imprese o di esercenti arti e
professioni in base a caratteristiche strutturali comuni. Si tratta di un
metodo di classificazione che permette di assegnare ciascuna impresa o
ciascun professionista al gruppo omogeneo di appartenenza. Per ciascun gruppo
omogeneo è prevista una funzione che descrive l’andamento dei ricavi o
dei compensi in relazione alle specifiche variabili contabili e strutturali
dell’azienda o dell’attività professionale. La parola “cluster” ha lo
stesso significato di “gruppo omogeneo” ed identifica un sottoinsieme di
imprese o di professionisti – all’interno dello stesso settore di attività -
contrassegnati da comuni
caratteristiche strutturali. Ogni studio, che è sempre riferito a un particolare settore, ha individuato tra l’universo dei
contribuenti svolgenti tale specifica attività, diverse tipologie di “gruppi omogenei ”. Ogni gruppo accomuna
contribuenti aventi caratteristiche che sono al tempo stesso omogenee tra
loro, ma il più possibile diverse da tutte le altre tipologie di contribuenti
che pure svolgono la stessa attività (e che quindi identificano altri cluster). Relativamente ad alcune attività lo studio
di settore ha constatato differenziazioni tra fasce di imprese
comportanti l’individuazione di tre o quattro tipologie di cluster, mentre vi sono al tempo stesso settori in
cui l’esigenza di cogliere le specificità strutturali interne ha portato a
identificare un numero di cluster sensibilmente più elevato.
La funzione
matematica che stima determinati ricavi o compensi di riferimento, a fronte
di un insieme di elementi contabili ed extra contabili forniti a Gerico dal
contribuente, non opera sempre allo
stesso modo all'interno dello stesso studio di settore, ma varia da cluster a
cluster. A parità di dati
contabili, pertanto, il ricavo stimato dal software può avere una entità
diversa a seconda del cluster in cui
l’impresa è stata preliminarmente collocata. Anche i valori di soglia che
segnano il confine per la rilevazione dell'incoerenza vengono individuati da Gerico non con riferimento indiscriminato
all’intera massa di contribuenti che svolgono l’attività a cui è riferito uno
studio di settore, ma sulla base dei riscontri riferiti ai soli contribuenti
inclusi nello stesso gruppo omogeneo di appartenenza (cioè, all’interno del
proprio cluster).
Poiché non sempre
un’impresa o un professionista hanno caratteristiche tali che li rendono
riconducibili al cento per cento a un solo cluster, lo studio di settore
prevede la possibilità che uno stesso soggetto sia assegnato a più cluster.
Se infatti il collegamento al gruppo omogeneo di appartenenza avvenisse in forma
rigida (cioè riferito per forza ad un solo cluster) si avrebbe
l’attribuzione di ricavi o compensi impropri e non rispondenti alla realtà
concreta, in quanto non verrebbero considerate le situazioni intermedie (cioè
di appartenenza promiscua a più cluster). Quando, pertanto, un
soggetto non è “colto” adeguatamente da un ben preciso modello di
riferimento, Gerico è in grado di assegnarlo contemporaneamente a più cluster,
in modo frazionato, così da
coglierne ogni specifica caratteristica di appartenenza a ciascun cluster. Lo
stesso principio vale per le attività professionali.
Dopo aver elaborato
i dati che sono stati forniti al software, è Gerico stesso che indica al
contribuente "il" cluster (o i “vari” cluster) a cui l’impresa è
stata assegnata. Di ogni cluster il contribuente può conoscere il “profilo”,
cioè una descrizione dettagliata dell’impresa-tipo o del professionista-tipo
che dà la connotazione specifica al gruppo omogeneo. È importante conoscere
il profilo del cluster (o dei cluster) a cui si è stati
abbinati da Gerico per prendere consapevolezza del modo di operare degli
studi di settore e anche per effettuare un controllo in itinere del fatto che
non vi siano errori o disguidi al riguardo. Leggersi il profilo del cluster
a cui si è stati abbinati da Gerico, prima ancora di definire la posizione
sui ricavi determinati dallo stesso software, consente al contribuente di
fare una sorta di “prova del nove anticipata” sulla corretta applicazione
dello studio.
La circolare 121/E del 2000 ha ricordato la opportunità per il
contribuente di verificare che in fase di applicazione degli studi di settore
il software Gerico abbia correttamente classificato il contribuente
stesso nell’ambito dei diversi gruppi omogenei individuati dallo studio di
settore. La descrizione del cluster al quale il contribuente è stato
assegnato è verificabile anche accedendo alla voce "cluster" dal
menu “informazioni” contenuto nel software Gerico 2001. L’eventuale attribuzione
ad un gruppo omogeneo che non corrisponde alle caratteristiche del
contribuente potrebbe essere sintomo
di anomalie nell’applicazione dello studio che devono essere attentamente
considerate per valutare se lo studio
sia effettivamente in grado di
rappresentare in modo adeguato la realtà del contribuente
esaminato.
Per conoscere la descrizione dei cluster consulta i 129 studi di settore approvati, seguendo la procedura
di instradamento indicata. Dopo aver cliccato sul codice dello studio di
settore interessato interroga il link "i cluster" nella nuova
pagina che si apre relativamente allo studio di settore selezionato.
8. La territorialità: come incide
Il risultato
dei ricavi stimati dal software Gerico tiene conto del contesto territoriale in cui è ubicata l’impresa.
Particolari elaborazioni costruite a monte dello studio di settore, ricche di
elementi statistici significativi, consentono a Gerico di dare
rilevanza al fattore territorialità. L'analisi del territorio incide sul calcolo dei
ricavi o dei compensi stimati attraverso l'attivazione di uno specifico
correttivo territoriale utilizzato nella procedura di calcolo dalla
cosiddetta "funzione di regressione". Quest'ultima
espressione designa la formula matematica che è in grado di collegare un
determinato livello di ricavi o di compensi a una griglia di elementi
contabili ed extra contabili forniti a Gerico dal contribuente stesso. Il
correttivo territoriale non è tuttavia applicabile sempre a tutte le
attività. Esso ha inoltre entità variabile all'interno delle attività a cui
esso risulta applicabile.
Ai fini di
questa classificazione del territorio, ciascuno degli oltre 8 mila Comuni è
stato inserito all’interno di un gruppo di appartenenza, differenziato rispetto agli altri, in
quanto basato su caratteristiche omogenee da un punto di vista
preminentemente economico. A questo fine ognuno di essi è stato "studiato" (sulla base di
elaborazioni statistiche) con
riferimento a una serie di indicatori, come ad esempio, il grado di scolarizzazione degli abitanti
(basato sulla composizione percentuale dei laureati, analfabeti, eccetera) o
il livello di benessere (rilevato,
tra l’altro, dal numero di vetture possedute per ogni cento abitanti o anche dalla media degli impieghi
bancari per abitante). E'
stato ad esempio considerato il grado di sviluppo del tessuto economico
e produttivo, rilevando la presenza e
la diffusione di imprese distintamente per i vari comparti di attività. Per
il settore del commercio è stato tra l'altro considerato significativo
rilevare la percentuale dei grandi magazzini esistenti in loco, rispetto al
numero degli abitanti.
Per ottenere
dal software risultati il più possibile aderenti al contesto territoriale in
cui opera ciascun contribuente, inoltre, non ci si è accontentati di
“schedare” i singoli Comuni in base a una sola prospettiva. La
classificazione in base ai criteri esemplificati sopra, infatti, se ha
evidentemente rilevanza nei riguardi del settore del commercio, è del tutto priva di importanza nei riguardi, ad esempio, di un’impresa
manifatturiera del settore delle calzature. Rispetto a quest’ultima tipologia
di azienda, invece, la classificazione da attribuire al Comune di svolgimento
dell'attività può essere meglio colta da indicatori completamente diversi,
come, ad esempio, il grado di specializzazione del territorio rispetto alla
particolare attività (la quale a sua volta può essere rilevata, tra gli altri
elementi, dalla specifica percentuale di export del settore calzature
risultante a livello comunale, rispetto al volume globale di export, rilevato
sempre nello stesso ambito territoriale.
Il tipo di classificazione più utilizzato da Gerico è quello di
analisi della “Territorialità Generale”. Questa è l’unica classificazione in
cui è stata data importanza alla ripartizione su base provinciale e
regionale, e non solo a quella su base comunale (a parte il settore del trasporto
merci su strada per il quale è risultato invece significativo rilevare la
classificazione in ambito provinciale, anziché a livello comunale).
Per conoscere la descrizione dei gruppi omogenei
(questa volta il concetto di “gruppo omogeneo” è riferito non ad
imprese, ma ad ambiti territoriali aventi medesime caratteristiche), come
anche per conoscere la collocazione del Comune interessato all’interno del gruppo omogeneo, si può
consultare la sezione riservata alla analisi della territorialità, con la
relativa tabella delle territorialità attualmente previste. Dalla
stessa tabella è anche possibile prelevare la nota tecnica e metodologica,
che contiene la spiegazione completa delle elaborazioni statistiche e
dell'intero percorso che ha portato ai risultati evidenziati nello studio
della territorialità.
Anche nei
riguardi della analisi e classificazione del territorio, il software Gerico
non è stato costruito in maniera piatta. In particolare, la totalità dei
contribuenti presenti in ambito comunale e appartenenti a un certo studio di
settore non è stata collegata in blocco a un determinato gruppo omogeneo di
appartenenza di quel Comune entro la specifica classe della territorialità.
Può in altre parole accadere che due imprese - A e B - le quali svolgono la medesima attività
all’interno dello stesso Comune, siano trattate diversamente ai fini del
correttivo territoriale utilizzato da Gerico, in quanto l’abbinamento del
correttivo stesso allo specifico gruppo omogeneo di Comuni viene dal software
assegnato separatamente da cluster a cluster, tenendo quindi conto del gruppo
aziendale omogeneo a cui l'impresa è stata abbinata dal software. Pertanto, se
le due imprese considerate hanno caratteristiche strutturali che le collocano
in due cluster diversi, può accadere che esse restino soggette a un
trattamento differenziato, in quanto solo l’impresa A, ad esempio, potrebbe
essere nelle condizioni per fruire di un determinato correttivo (che
abbatte, ad esempio, il ricavo stimato), mentre l’impresa B potrebbe non
essere collegata ad alcun correttivo
territoriale, ovvero essere abbinata
a un correttivo che può essere al tempo stesso anche di segno divergente
(cioè, di aumento del ricavo stimato).
Se si intende
approfondire in che modo il fattore territorialità ha avuto una concreta
incidenza sulla propria impresa, occorre conoscere il cluster a cui
essa è stata abbinata (questo dato è fornito da Gerico, dopo
l’elaborazione degli elementi strutturali e contabili ad esso forniti). A questo punto è possibile consultare la
“nota tecnica e metodologica” relativa allo specifico studio di settore di
appartenenza. In fondo a questo documento sono allegate delle tabelle tra cui
possono essere eventualmente presenti quelle che riportano il correttivo
territoriale da applicare ai coefficienti utilizzati da Gerico. In alcuni
casi non esiste una tabella di questo tipo (e ciò vuol dire che nessun
correttivo territoriale è attivato da Gerico). In altri casi le tabelle
possono essere più di una (e ciò vuol
dire che alla stessa fascia di attività si è reso opportuno applicare più
classificazioni della territorialità). Un volta individuato il tipo di
classificazione territoriale tenuto presente da Gerico (cioè, se è stata
considerata la territorialità generale, del commercio, del settore
calzaturiero, eccetera) è possibile verificare la collocazione del Comune di
svolgimento dell’attività all'interno dell'insieme dei gruppi omogenei
individuati dalla specifica classe di territorialità considerata dallo studio
di settore.
Pur quando è presente una tabella della
territorialità, inoltre, si può riscontrare di frequente che vi sono
gruppi omogenei (cluster) rispetto ai quali lo studio di settore non indica
alcun correttivo. In questo caso siamo di fronte a un soggetto non
interessato dal correttivo territoriale. Viceversa, il correttivo è operante
con riguardo ai cluster in corrispondenza dei quali è indicata una cifra (distintamente
per gruppo omogeneo di appartenenza del Comune di svolgimento dell'attività).
Tale cifra denota la presenza del correttivo, in aumento o in diminuzione.
Più precisamente, il correttivo riduce i ricavi o i compensi stimati quando
il valore della cifra esposta nell’apposita tabella, in corrispondenza del
cluster di appartenenza, è preceduto dal segno meno “-“; lo incrementa
negli altri casi. Naturalmente il software di calcolo tiene conto già in via
automatica di tutte queste informazioni ai fini della stima dei ricavi o dei
compensi presunti.
9. Le cause di esclusione della applicazione degli studi
Poiché la procedura
di calcolo denominata Gerico si basa su elaborazioni statistiche, può
accadere che il contribuente si trovi in un'annualità particolare, o in altro
tipo di situazione peculiare, che non sono adeguatamente colte da un
meccanismo di calcolo studiato su basi statistiche. In tale ipotesi la legge
prevede che i calcoli di Gerico non siano più da considerare validi, per cui
il contribuente non è tenuto ad attenersi ad essi.
Le situazioni che possono determinare la non applicazione dello studio
di settore a contribuenti esercenti attività comprese nell’elenco di
quelli approvati possono essere di due tipi: “cause di esclusione” e “cause
di inapplicabilità”. Tali
circostanze sono state indicate nella circolare 110/E del 21 maggio 1999 a cui hanno fatto
seguito alcune precisazioni successive nella circolare 148/E del 5 luglio 1999.
Le cause di
esclusione sono il frutto di
una valutazione più generale fatta a priori dalla legge per qualsiasi tipo di
studio e comportano la non applicazione degli studi (ed anche dei parametri).
Si riporta di seguito l’elenco delle cause di esclusione:
- ricavi o compensi
superiori a 10 miliardi pari a 5.164.569 di euro. A tal fine fa fede
l’ammontare dichiarato dal contribuente per l’anno in questione; dal limite dei ricavi vanno
esclusi i ricavi di natura finanziaria
- periodo d’imposta
di durata inferiore o superiore a dodici mesi; non si considera operante
questa causa di esclusione come conseguenza dello svolgimento di un'attività
stagionale o per parte dell'anno
- determinazione del
reddito con criteri forfettari
- anno di inizio e
anno di cessazione dell’attività; questa causa di esclusione opera anche nel
caso limite in cui l’inizio ovvero la
cessazione dell’attività siano avvenuti il 1° gennaio o il 31 dicembre
- modifica in corso
d’anno dell’attività esercitata: è il caso a esempio dell’imprenditore che
fino ad aprile ha svolto l’attività di commerciante, e da maggio in poi
quella di artigiano ovvero di un professionista che fino ad aprile ha svolto
l’attività di dottore commercialista e da maggio in poi quella di avvocato;
non costituisce invece causa di esclusione la modifica in corso d’anno
dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella
iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nel medesimo studio di settore
- svolgimento dell’attività da parte di soggetti diversi nell’arco dei
dodici mesi; sono in particolare esclusi dall’applicazione degli studi di settore
i contribuenti che nel corso del periodo d’imposta sono stati interessati da
donazione d’azienda da padre a figlio, conferimento di impresa individuale in
società, trasformazione, scissione; in tale ultimo caso gli studi di settore
restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che
continuano ad essere esercitate dalle due società scisse
- incaricati alle
vendite a domicilio.
Costituisce inoltre
causa che esclude l’applicazione dello studio di settore l’esistenza di
un periodo d’imposta di “non normale
svolgimento dell’attività”.
Sono considerati periodi di “non normale
svolgimento dell’attività”, ad esempio, quelli in cui:
l’impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in
liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (in tal caso si considera
periodo di cessazione dell’attività quello che precede la data di inizio
della liquidazione)
non è ancora iniziata l’attività produttiva
prevista dall’oggetto sociale.
In relazione a quest’ultima situazione-tipo, si
indicano alcuni esempi di casi in grado di differire l’applicazione immediata
degli studi con riguardo preminentemente alle imprese di nuova costituzione:
- la costruzione
dell’impianto si è protratta oltre il primo periodo d’imposta (solo se per
cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore)
- non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie
(a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste)
- viene svolta una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento
di altra attività produttiva di beni e servizi (sempreché non si tratti di
attività di ricerca che consenta di per sé la produzione di beni e servizi).
Fuori di queste
ipotesi si possono indicare altri esempi di casi riconosciuti di “non normale
svolgimento dell’attività”:
- avvenuta
interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione
dei locali (a condizione che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in
cui viene esercitata l’attività)
- anno in cui
l’imprenditore individuale o la società hanno affittato l’unica azienda
- anno in cui il
contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi (a condizione che
ne abbia dato comunicazione alla Camera di commercio)
- per gli esercenti
arti e professioni, il periodo in cui si è verificata l’interruzione
dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti
disciplinari.
Cause di
esclusione e parametri. Le imprese e gli esercenti arti e professioni
non soggetti agli studi di settore sono accertabili in base ai parametri. Tutte
le cause di esclusione elencate nel paragrafo precedente funzionano da
ostacolo non solo all’applicazione dello studio di settore, ma - nei riguardi
dei contribuenti accertabili in base ai parametri - impediscono al tempo
stesso l’applicazione dei parametri, anche in deroga alle regole parzialmente
divergenti originariamente in vigore per tale procedura accertativa. Queste
cause aggiuntive di esclusione, estese ai parametri dalla normativa sugli
studi (come ad esempio l’inizio o la cessazione dell’attività in corso
d’anno), operano ai fini dell’applicazione dei parametri solamente dal 1998
in poi.
Indipendentemente, inoltre, dal superamento di una qualsiasi
soglia di ricavi o compensi, esistono alcune attività le quali sin dal
periodo d’imposta 1995 sono state escluse dalla applicazione dei parametri
poiché non si prestano a essere correttamente trattate dalle tecniche di
elaborazione statistica: o per via del numero particolarmente ridotto di
soggetti presenti sull’intero territorio nazionale o perché si tratta di
attività che seguono un processo produttivo che non può essere adeguatamente
rappresentato mediante tecniche su base statistica. E' possibile prelevare l’elenco delle attività escluse dai parametri in base
all’allegato 2/a e 2/b al Dm 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla “Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1996”.
10. Le cause di inapplicabilità
Mentre le cause di
esclusione comportano la non applicabilità sia degli accertamenti in base
agli studi di settore, sia di quelli in base ai parametri, le cause di
inapplicabilità riguardano esclusivamente i contribuenti soggetti agli studi
di settore e differiscono dalle cause di esclusione poiché la loro presenza è
di ostacolo alla sola applicazione dello studio di settore. In questi
casi, pertanto, il soggetto resta ugualmente accertabile in base alle regole
stabilite per i parametri. Le cause di inapplicabilità consistono infatti in
circostanze che riguardano tipicamente gli studi di settore e possono in
teoria essere divergenti a seconda della macroarea di attività considerata.
Si tratta di quelle condizioni ostative aventi la propria ragion d’essere in
peculiarità che caratterizzano la singola attività concretamente svolta
ponendola al di fuori del modello assunto a riferimento durante la
costruzione dello studio di settore. Tali cause sono infatti emerse
durante la “lavorazione” degli studi e sono indicate nei relativi decreti di
approvazione. Per gli studi di settore riguardanti le attività professionali
non sono state individuate cause di inapplicabilità. Le cause di
inapplicabilità che hanno effetto sugli studi di settore approvati per le
attività imprenditoriali vengono indicate qui di seguito.
Società cooperative
È espressamente preclusa l’applicazione degli studi a:
- le società
cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a
favore delle imprese socie e associate,
- le società
cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente
a favore degli utenti stessi,
- le società
cooperative che, in qualsiasi forma, esercitano all’attività di trasporto con
taxi (e noleggio di autovetture con autista).
Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000
Con riferimento alle attività per le quali sono
stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall’anno 2000
(vedere l’elenco degli studi approvati con
decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si
applicano:
- nel settore delle manifatture se l’esercizio
dell’attività di impresa è svolto attraverso l’utilizzo di più punti di
produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- nei settori del commercio e dei servizi se l’esercizio
dell’attività di impresa è svolto attraverso l’utilizzo, rispettivamente, di
più punti di vendita e più punti di produzione;
- nel caso di esercizio di due o più attività
d’impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di
annotazione separata, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi
alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell’ammontare
totale dei ricavi dichiarati.
La causa di inapplicabilità di cui al punto 1.,
sussiste qualora l’attività sia esercitata attraverso l’utilizzo di più punti
di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di
produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di
produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora
l’attività sia svolta attraverso l’utilizzo di un punto di produzione (anche
con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a
quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti
1. e 2., si configura l’esercizio dell’attività di produzione o di vendita in
più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi
adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di
inapplicabilità di cui al punto 2., non si verifica quando la presenza di più
punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica
dell’attività esercitata. è il
caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore
contraddistinti dai seguenti codici SG72A e SG72B.
Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U,
SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione
di inapplicabilità di cui al punto 2. non sussiste soltanto nel caso in cui i
diversi punti vendita siano situati nell’ambito dello stesso territorio
comunale.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia
stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita,
ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai
fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le
fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1., 2. e 3..
Nel caso di annotazione separata effettuata
volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle
varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento
agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.
Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000
Per
gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vale a
dire i 45 studi applicabili con decorrenza dal
periodo d’imposta 1998 e gli ulteriori 41
applicabili con decorrenza dal periodo d’imposta 1999), il decreto
dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n.
304, introducendo l’obbligo dell’annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea
di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti
ministeriali di approvazione degli studi stessi:
- esercizio
dell’attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio,
rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non
contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di
vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non
si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita
costituisce una caratteristica fisiologica dell’attività esercitata. È il
caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore
contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C;
SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E;
SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio
di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di
settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori
al 20% del totale dei ricavi dichiarati.
L’introduzione
dell’obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di
inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi,
strutturali e contabili, sui quali si basa l’applicazione degli studi di
settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle
diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo
se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di
settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di
ricavi, non “soggette” a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal
caso, occorre verificare l’eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità
al fine di stabilire l’assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
I contribuenti obbligati all’annotazione
separata, per il periodo d’imposta 2000, devono indicare i dati contabili e
strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è
stato osservato l’obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle
istruzioni per la compilazione dei modelli
appositamente predisposti. Per gli stessi non si applicano i
parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l’acquisizione dei
dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.
11. I correttivi
In presenza di
situazioni particolari in cui i meccanismi di calcolo originari dello studio
di settore rischiavano di non cogliere in modo adeguato la specifica realtà
economica che lo studio stesso si proponeva di rappresentare, sono stati
introdotti appositi correttivi per rettificare al ribasso gli effetti di
particolari variabili sui ricavi o compensi stimati dal software. Tali
correttivi (Gerico 2001 li identifica
con il nome di "riduzioni") possono essere di portata
generale e quindi riferiti a tutte le attività (come, in particolare, per
l’incidenza delle spese relative agli apprendisti), ma possono anche
riguardare talune specifiche attività.
I modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi di settore contengono (nel quadro X) i campi da
riempire ai fini dell’applicazione dei correttivi. Per l’anno d’imposta 2000
sono confermati i correttivi in vigore per il 1999. Essi continuano ad applicarsi agli 86 studi in vigore dal 1998
o dal 1999 e a quegli studi approvati con decorrenza 2000 per i quali
sussistono le condizioni. In sintesi i correttivi in vigore ancora per il
2000 sono i seguenti:
Imprese
- Correttivo
per la riduzione del peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- Correttivi
specifici che, in aggiunta a quello previsto dal punto precedente, sono
applicabili per gli otto studi di settore SG61,
relativi agli intermediari di commercio per lo studio di settore SG68U
relativo al trasporto merci su strada, per lo studio
SG72A relativo all’attività di
trasporto con taxi.
Professionisti
Per gli studi di
settore relativi alle attività professionali, sono stati individuati
specifici correttivi che, in particolare, si riferiscono alle seguenti
situazioni:
- peso eccessivo assunto
dai fattori produttivi ed in particolare da taluni beni strumentali considerati
al costo storico nella determinazione dei compensi;
- minor apporto, in termini di compensi derivante dal personale dipendente
addetto a mansioni di segreteria o amministrative;
- utilizzo per l’esercizio dell’attività di strutture di terzi (quali, ad esempio, i cd.
“service”).
Per il solo studio SK05U (dottori commercialisti, ragionieri
e periti commerciali, consulenti del
lavoro) è stato introdotto un ulteriore correttivo che riduce la stima dei
compensi (puntuale e minima) in ragione della percentuale di quelli percepiti
a forfait.
Considerato che gli studi SK08U, SK16U, SK21U interessano attività
che possono essere svolte sia in forma professionale che d’impresa, si
evidenzia che i correttivi possono essere applicati da tutti i contribuenti
non congrui, indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale è stata
qualificata l’attività esercitata. Inoltre, per il solo studio SK08, è
applicabile il correttivo per la riduzione del peso delle spese per il lavoro
prestato dagli apprendisti.
Il correttivo non costituisce un vincolo per il contribuente per cui
questi non è obbligato ad applicarlo
qualora, inserendo in Gerico il valore senza correttivo, egli ottiene dal
software un responso di congruità. Si deve ritenere, tuttavia, che il
contribuente non sia obbligato a verificare preliminarmente l’eventuale
propria congruità senza correttivo, per cui egli potrebbe anche avvalersi
direttamente di tale abbattimento attivando comunque in Gerico la funzione di
calcolo e di valorizzazione del correttivo.
Gerico 2001 possiede, al suo interno, una funzione di applicazione sia per
l’esecuzione dei calcoli necessari a determinare la riduzione che rettifica
il costo, sia per la relativa valorizzazione ai fini di determinare i ricavi
o i compensi (a tal fine va selezionato in Gerico 2001 l’apposita opzione
“Riduzioni” nella barra degli strumenti). I valori da inserire nel quadro del software riservato agli
elementi contabili (quadro F per le imprese, quadro G per i professionisti),
sono quelli al lordo del correttivo. Nel quadro X del modello dovrà invece essere indicato sia il valore al
lordo sia quello ridotto calcolato in base al correttivo.
12. Le
"particolari circostanze" in presenza delle quali può essere
giustificato uno scostamento
Data la valenza
presuntiva dei conteggi effettuati mediante Gerico, è possibile che i ricavi
o i compensi effettivi siano inferiori a quelli determinati dal software. In
tale ipotesi il contribuente potrà dichiarare il reddito effettivamente
prodotto, anziché quello determinato
sulla base dei ricavi o dei compensi conteggiati da Gerico. In tal caso egli
dovrà, tuttavia, giustificare in
seguito quali sono i motivi per cui abbia ritenuto di adeguarsi a un livello
di ricavi o di compensi inferiore a quello di riferimento. Per venire
incontro a questa esigenza di difesa del contribuente nella fase del
contraddittorio, la circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 ha elencato
una serie di particolari circostanze che possono essere il segno di una
riduzione dei ricavi conseguiti dal contribuente. Tali circostanze non si
prestano a un’applicazione automatica (e in questo si differenziano dai
cosiddetti correttivi contabili di Gerico), ma richiedono che la loro
capacità di incidere sull’andamento effettivo dei ricavi sia verificata
dall’ufficio in contraddittorio con il contribuente, secondo una graduazione
riferita al caso concreto. Pertanto, il fatto che tali circostanze
vengano comunemente denominate "attenuanti" non sta ovviamente a
significare che è automatico il riconoscimento di una giustificazione
per l'eventuale scostamento del ricavo dichiarato, essendo
comunque necessaria una specifica valutazione da caso a caso. La
circolare 121/E dell'8 giugno 2000, inoltre, con
riferimento ai 41 studi di settore approvati con decorrenza 1999, ha
segnalato le osservazioni più rilevanti formulate dalla Commissione di
esperti le quali, sempre in base alla circolare, potranno essere oggetto di
particolare approfondimento e specifica valutazione in sede di accertamento
nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi inferiori a quelli
determinati sulla base degli studi di settore. Analogamente, la
circolare 54/E del 13 giugno 2001 evidenzia
le circostanze da prendere in considerazione per l’applicazione dei 43 studi approvati con decorrenza 2000.
A parte il caso
delle particolari circostanze “riconosciute” in via generale dall’Agenzia
delle Entrate si potrà tenere conto, al momento di decidere
sull’adeguamento spontaneo in dichiarazione (e successivamente nella fase del
contraddittorio pre-accertamento) di ulteriori circostanze, anche a carattere
individuale o personale.
Questi casi non
possono essere previsti da una circolare, ma se essi sono in concreto capaci
di condizionare l’andamento dei ricavi o dei compensi conseguiti, non
potranno essere ignorati dagli uffici finanziari nella fase del
contraddittorio. Si consiglia perciò di conservare la relativa documentazione
di appoggio, con cui sarà in seguito possibile comprovarne la portata
effettiva.
13. Gli studi e la dichiarazione UNICO 2001
Per verificare
se i risultati della dichiarazione dei redditi sono in linea con i ricavi o i
compensi attesi dalla metodologia degli “studi” i contribuenti sono tenuti,
al momento della dichiarazione dei redditi, a comunicare due tipi di dati:
- i dati contabili
- i dati extra
contabili.
I dati contabili
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che nell’Unico
2000 andavano dichiarati in un apposito riquadro, nell’Unico 2001, vanno
indicati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini degli studi di settore, nei quadri F (per le imprese) e G (per le
attività professionali).
Il modello dei dati
rilevanti ai fini degli studi di settore va presentato solo dai contribuenti
che svolgono una o più delle 293 attività comprese nei 129 studi di settore
approvati e serve anche ad aggiornare al periodo d’imposta 2000 la base dati
riguardante le informazioni extra contabili “personalizzate” risultanti già
nell’archivio informatico del Ministero delle finanze a seguito o degli
analoghi modelli allegati a Unico 2000 (per le attività incluse nell’elenco
degli 86 studi di settore in vigore dal 1998 o dal 1999) o dai questionari a
suo tempo restituiti dai contribuenti (per i
43 nuovi studi di settore con decorrenza 2000).
Il modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore si considera
parte integrante della dichiarazione dei redditi e va presentato e inviato
entro gli stessi termini previsti per la stessa. Per persone fisiche e
società di persone il termine ultimo di presentazione di Unico 2001 a banche
e poste è il 31 luglio 2001, mentre il termine per la trasmissione telematica
è il 31 ottobre 2001.
Il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di
settore non va presentato qualora
operi una causa di esclusione dagli studi stessi. Se vi è, invece, una causa di inapplicabilità (per cui si
rendono applicabili i parametri), occorre compilare il modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri.
I soggetti che sono
esclusi dalla applicazione degli studi di settore in quanto rientranti tra
quelli che determinano il reddito con criteri forfetari (come ad esempio i
cosiddetti "contribuenti minimi") sono ugualmente tenuti alla
presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
degli studi di settore senza indicare i dati richiesti nel quadro relativo
agli elementi contabili.
14. L’adeguamento spontaneo in dichiarazione
I soggetti tenuti
all’applicazione degli studi di settore, se rilevano che i ricavi o i
compensi contabilizzati nel corso del 2000 sono inferiori a quelli
determinati con l’applicazione Gerico, possono adeguarsi in dichiarazione,
senza sanzioni, né interessi. Quest’ultima agevolazione è concessa solo nel
primo anno di applicazione degli studi (ovvero anche in un anno successivo,
qualora vi sia stato aggiornamento o revisione dello studio). Si precisa che per l’anno di imposta 2000,
l’adeguamento in dichiarazione per i 45 studi di
settore approvati con decorrenza 1998 e i 41 studi approvati con decorrenza 1999
può
essere effettuato con le diverse modalità illustrate nella risoluzione n. 52/E del 24 aprile 2001 emanata
dall’Agenzia delle Entrate.
Al fine di evitare
un eventuale accertamento motivato in base agli studi di settore, il
contribuente deve adeguarsi ai ricavi o ai compensi puntuali di riferimento.
Tuttavia, se ritiene che ve ne sia motivo, il contribuente può allinearsi
all’interno del cosiddetto intervallo di confidenza (dichiarando cioè un importo
a partire dai ricavi o dai compensi minimi ammissibili e fino ad
“avvicinarsi” al valore puntuale di riferimento). In tal caso l’Agenzia delle
Entrate potrà verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare
per quali motivi abbia ritenuto di non adeguarsi al valore puntuale di
riferimento.
Per quanto riguarda
i parametri, restano ferme invece le regole degli anni passati per quanto
concerne il meccanismo di adeguamento al ricavo in dichiarazione. È
sufficiente cioè allinearsi ai ricavi o ai compensi minimi per inibire
all’Agenzia delle Entrate di effettuare l’accertamento in base ai parametri,
accertamento che, in caso di mancato adeguamento spontaneo, potrà avvenire in
base al valore più alto dei ricavi o dei compensi, conteggiati mediante il
cosiddetto ricavometro.
15. La congruità e la coerenza
Inserendo in Gerico
i valori delle variabili contabili ed extra contabili richieste, è possibile
verificare la posizione del contribuente in ordine a due distinti aspetti
della sua “normalità statistica”:
- i principali
indicatori economici
- i ricavi o i
compensi dichiarati.
La congruità
Sotto il primo
profilo Gerico attesta anzitutto se i ricavi o i compensi del contribuente
sono “congrui”, cioè pari almeno al valore puntuale di riferimento calcolato
con il software per lo specifico contribuente. In caso contrario, Gerico
indica il valore puntuale atteso, ed inoltre indica i ricavi o i compensi
minimi ammissibili che segna la soglia inferiore di quel margine di
oscillazione (chiamato intervallo di confidenza) entro il quale lo
scostamento è ritenuto “possibile”. Nella circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 è stato in
particolare precisato che i
contribuenti i quali si avvalgono della possibilità di adeguare i propri ricavi
o compensi alle risultanze della applicazione degli studi di settore, in sede
di dichiarazione dei redditi devono effettuare l’adeguamento tenendo conto
del valore che nella applicazione Gerico viene indicato quale valore di
riferimento puntuale. Ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo è,
peraltro, consentito collocarsi anche in caso di adeguamento, all’interno
dell’intervallo di confidenza e quindi anche al livello del valore minimo.
In sede di controllo
della applicazione degli studi di settore l’Agenzia delle Entrate:
- in caso di adeguamento al valore puntuale considererà
corretta la posizione del contribuente e potrà procedere ad accertamento
sulla base degli studi di settore solo nei casi in cui sulla base di elementi
documentali sarà in grado di rettificare i dati presi a base per
l’applicazione degli studi di settore;
- in caso di adeguamento all’interno
dell’intervallo tra valore minimo e valore congruo, fermo restando che si
tratta, comunque, di ricavi o compensi "possibili", potrà
verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi
abbia ritenuto di adeguarsi a un valore inferiore a quello di riferimento puntuale (circolare 148/E del 5 luglio 1999).
La coerenza
La correttezza dei
comportamenti del contribuente monitorata da Gerico dipende in definitiva da
valutazioni che riguardano due distinti aspetti: la congruità dei ricavi o
dei compensi e la coerenza degli indicatori economici. Ciascuno di tali
aspetti viene considerato autonomamente dal software, per cui si può
avere la non congruità accompagnata dalla coerenza e, viceversa,
l'incoerenza unita alla congruità (è anche possibile, ovviamente, la non
congruità accompagnata dalla non coerenza).
Per quanto concerne
in particolare l'aspetto relativo alla coerenza, Gerico è in grado
di verificare la regolarità dei principali indicatori economici
caratterizzanti l’attività svolta dal contribuente (i quali sono predeterminati,
per ciascuna attività, dallo studio di settore approvato). La regolarità
di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi
assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del
settore che svolgono l’attività con analoghe caratteristiche.
Le anomalie
riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la
selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di
ricavi o compensi congrui. Ovviamente, in quest'ultimo caso detti controlli
potranno essere effettuati utilizzando metodi di accertamento diversi da
quello basato sugli studi di settore. Con riferimento a tal genere di
anomalia l’ufficio dovrà comunque verificare se la mancata coerenza derivi da
comportamenti fiscalmente irregolari, ovvero se essa derivi da
insufficienze produttive dell’azienda o da inefficiente organizzazione
dell’attività professionale. Qualora, in base alle verifiche effettuate,
emergano, ad esempio, componenti di costo non contabilizzate che risultano
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, si potrà
procedere ad accertamento in base a tale strumento, tenendo conto dei ricavi
o dei compensi presunti che derivano dalla considerazione di tali nuovi
elementi.
Va infine segnalato
che le eventuali anomalie riscontrate negli indici di coerenza non possono
dar luogo ad “adeguamento” da parte del contribuente.
16. Gli studi come procedura di accertamento:
uno strumento di ausilio per l’Agenzia delle Entrate
Gli studi di settore
non sono solo un metodo informatizzato di calcolo dei ricavi o dei compensi
presunti. Essi costituiscono al tempo stesso una procedura facilitata di
accertamento nelle mani dell’Agenzia delle Entrate. Questa facilitazione si
sviluppa su tre distinti piani nei confronti di chi risulterà non congruo,
ovvero non coerente.
Nella selezione dei
soggetti da controllare
Anzitutto, l’Agenzia
delle Entrate utilizzerà i dati derivanti dagli studi di settore al fine di
individuare i soggetti da sottoporre a controllo. A questo riguardo potrà
essere utilizzata:
- sia la spia della
non congruità
- sia la spia della
non coerenza
La prima anomalia
potrà in particolare essere utilizzata come “spia”, riguardo ai soggetti
tenuti per obbligo alla contabilità ordinaria (soggetti rispetto ai quali gli
studi non sono utilizzabili a prescindere da una verifica sul posto).
Infatti, se si tratta viceversa di soggetti tenuti alla contabilità
semplificata è già possibile per l’Agenzia delle Entrate utilizzare i ricavi
o i compensi puntuali di riferimento ai fini della emissione di un
accertamento, previo contraddittorio, ma senza necessità di verifica sul
posto o di esame delle scritture contabili.
La seconda “spia”
(quella dell’incoerenza) potrà invece essere utilizzata nei confronti di tutti
i soggetti per i quali sono applicabili gli studi di settore, compresi i
soggetti tenuti alla contabilità semplificata che abbiano dichiarato ricavi o
compensi congrui.
La segnalazione
dell’incoerenza accende infatti nei quadri di controllo dell’Agenzia delle
Entrate una spia importante sull’attendibilità complessiva dei dati forniti
dal contribuente. A questo riguardo non ha rilievo il fatto che l’eventuale
adeguamento ai ricavi o ai compensi congrui sia avvenuto spontaneamente in
dichiarazione.
Durante le attività di verifica già iniziate
L’applicazione
Gerico può costituire un prezioso ausilio per i funzionari impegnati nelle
verifiche. Ciò soprattutto riguardo all’obbligo di motivazione sul “quantum”
dell’evasione di volta in volta riscontrata. L’utilizzo varia a seconda del
tipo di soggetto e, in particolar modo, del tipo di contabilità da questi
tenuta.
Contabilità semplificata
Anzitutto, in questi
casi i verificatori possono procedere a ricalcolare nuovamente i ricavi o i
compensi puntuali non sulla base dei dati contabili ed extra contabili
dichiarati dal contribuente, ma sulla base di quelli, eventualmente diversi,
direttamente constatati in sede di verifica. Questa modalità di utilizzo
degli studi di settore può trovare applicazione soprattutto (ma non solo) nei
confronti dei soggetti tenuti alla contabilità semplificata. In particolare,
i soggetti congrui ma non coerenti sono esposti a questo tipo di
accertamento.
Contabilità ordinaria
In secondo luogo,
nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria (per obbligo o per
opzione), i verificatori possono utilizzare i conteggi derivanti da Gerico al
fine di calcolare automaticamente i maggiori ricavi o compensi, rimanendo per
ciò stesso sollevati dall’obbligo di motivazione riguardo al “quantum”
dell’evasione riscontrata. Per avere il via libera a questa possibilità di
utilizzo dei conteggi mediante Gerico, è necessario, però, che sia stata
preventivamente constatata da parte dei verificatori stessi l’irregolarità
della contabilità per via di almeno uno degli scostamenti o delle
irregolarità rilevanti, specificamente previsti dal regolamento approvato con
D.P.R. n. 570/96 (riguardo ai contribuenti in contabilità ordinaria per
opzione esiste anche la possibilità di emettere accertamenti senza verifica
sul posto, come è detto più avanti). L’irregolarità deve essere
ufficializzata mediante la redazione di un apposito verbale in
contraddittorio con il contribuente.
In questi casi
Gerico facilita la quantificazione dell’evasione in quanto non solo i
verificatori saranno sollevati dall’obbligo di motivazione circa l’entità dei
ricavi o dei compensi presunti, ma anzi potranno essi stessi determinare un
risultato vicino alla realtà, fornendo al software Gerico i dati delle
variabili contabili ed extra contabili da essi potuti constatare direttamente
in sede di verifica.
Per emettere
accertamenti anche senza verifica sul posto
Contabilità
semplificata. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata gli
“studi” costituiscono, invece, essi stessi una procedura “autosufficiente” di
accertamento, in quanto la legge consente all’Agenzia delle Entrate di
determinare tout court i maggiori
ricavi o compensi, anche senza una verifica sul posto. L’organo accertatore può
infatti prescindere dall’esame delle scritture contabili, in quanto il
conteggio dei ricavi o dei compensi fornito da Gerico può essere direttamente
utilizzato per emanare d’ufficio un accertamento, qualora i ricavi o i
compensi dichiarati risultino al di sotto del valore puntuale di riferimento.
Si realizza cioè l’inversione dell’onere della prova, nel senso che qui
l’Agenzia delle Entrate può limitarsi
a chiedere conto al contribuente di come mai i suoi ricavi o compensi siano
al di sotto del conteggio derivante dallo studio approvato. Il contribuente,
tuttavia, non riceverà accertamenti in base al conteggio di Gerico, senza
aver avuto la possibilità di spiegare le ragioni dello scostamento, né
riceverà iscrizioni a ruolo, senza essere ammesso al contraddittorio
preventivo.
Contabilità ordinaria per opzione
Per questi
contribuenti la contabilità ordinaria non è il tipo di contabilità naturale,
adatta alle dimensioni aziendali. Sono pertanto applicabili anzitutto le
regole viste avanti riguardo alla possibilità di utilizzare Gerico per quantificare
l’evasione a seguito di verifica sul posto, quando a seguito di essa si
rilevi un particolare tipo di irregolarità della contabilità. È inoltre
consentito all’Agenzia delle Entrate di effettuare anche in questo caso
accertamenti tout court come nei confronti dei cosiddetti
“semplificati”, qualora, però, lo scostamento dai ricavi o dai compensi
congrui si sia verificato per almeno due anni su tre consecutivi considerati.
Ad esempio, risultano accertabili il 1998 ed 1999 se viene rilevato uno
scostamento per entrambi gli anni, ovvero il 1998 ed il 2000 se lo
scostamento (pur non riguardando periodi di imposta consecutivi) interessa
tali annualità. Il periodo di imposta 1999 potrà inoltre essere accertato
unitamente al 2001, se vengono rilevati scostamenti per tali annualità. Non
si può procedere, invece, a questo tipo di accertamento, ad esempio per il
1998 o per il 1999, facendo riferimento agli anni 1996 o 1997, in quanto
trattasi di anni precedenti a quello in cui è entrato in vigore lo studio di
settore.
A questi fini non
hanno alcuna rilevanza gli anni in cui si riscontra la non coerenza degli
indici economici, ma ha importanza solamente lo scostamento dei ricavi o dei
compensi dichiarati rispetto al valore puntuale di riferimento per due
periodi di imposta su tre consecutivi considerati.
PERIODO |
ANNUALITA’ |
1° triennio |
1998 |
1999 |
2000 |
= |
= |
= |
2° triennio |
= |
1999 |
2000 |
2001 |
= |
= |
3° triennio |
= |
= |
2000 |
2001 |
2002 |
= |
4° triennio |
= |
= |
= |
2001 |
2002 |
2003 |
Contribuenti esercenti arti e professioni
Per gli esercenti arti e professioni valgono in generale le medesime
modalità di accertamento illustrate nel paragrafo precedente con riferimento
ai contribuenti in contabilità ordinaria per opzione. Tuttavia le predette modalità si
renderanno operative solo al termine della fase di applicazione sperimentale
dei risultati derivante dagli 11 studi di settore
relativi a 13 attività professionali prevista dal decreto di
approvazione degli studi medesimi.
Gli studi in
argomento sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una
nuova versione degli studi stessi:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità possono essere
utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione delle posizioni da
sottoporre a controllo;
- i risultati
derivanti dall’applicazione GE.RI.CO. 2001 non
possono essere usati direttamente per l’azione di accertamento. Tale attività
sarà fondata sull’utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i
risultati dell’applicazione degli studi di settore costituiranno uno
strumento di ausilio;
- nei confronti
dei contribuenti che non risultano congrui, i compensi derivanti
dall’applicazione dello studio di settore
approvato al termine della fase sperimentale potranno essere
utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di
imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale;
- i
contribuenti che dichiarano compensi di importo non inferiore a quello
risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente,
evitano l’eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di
settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di
nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento
anche nel caso in cui l’ammontare stimato dal nuovo studio di settore risulti
superiore a quello determinato con l’applicazione GE.RI.CO.
2001 predisposta per il periodo d’imposta 2000.
Il carattere
sperimentale viene riconosciuto anche agli studi di settore che si
riferiscono ad attività che possono essere esercitate sia da professionisti
che da imprese.
L’approvazione
degli studi di settore, oltre a consentire la raccolta dei dati necessari per
la revisione degli studi stessi, mediante il modello di comunicazione dei
dati rilevanti, fa si che nei confronti dei soggetti che esercitano le
attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale,
non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come
modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Non trova,
infatti, applicazione l’art. 4, comma 1 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195,
che prevede l’utilizzo dei parametri in sede di accertamento nei confronti
dei contribuenti che esercitano attività per le quali gli studi di settore
non sono approvati ovvero, ancorchè approvati, non risultano applicabili.
Si ricorda,
inoltre, che con la circolare 121/E del 8 giugno
2000 è stata disposta, già dal 1999, l’applicazione sperimentale
per i seguenti studi:
- SD13U,
relativo al codice di attività 17.30.0 – Finissaggio dei tessuti;
- SD14U, relativo
ai codici di attività:17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate,
cardatura; 17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a
taglio laniero; 17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e
assimilate; 17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate;
preparazioni in gomitoli e matasse; 17.17.0 Attività di preparazione e di
filatura di altre fibre tessili; 17.22.0 Tessitura di filati tipo lana
cardata; 17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata; 17.25.0 Tessitura
di altre materie tessili; 17.60.0 Fabbricazione di maglierie;
- SG69A, relativo al codice di attività:
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno;
- SG69B,
relativo al codice di attività: 45.12.0 Trivellazioni e perforazioni;
- SG69C,
relativo al codice di attività: 45.23.0 Costruzione di autostrade, strade,
campi di aviazione e impianti sportivi;
- SG69D,
relativo al codice di attività:
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche;
- SG69E,
relativo ai codici di attività: 45.21.0 Lavori generali di costruzione di
edifici e lavori di ingegneria civile; 45.22.0 Posa in opera di coperture e
costruzione di ossature di tetti di edifici; 45.25.0 Altri lavori speciali di
costruzione.
Per gli studi di settore SG69A/B/C/D/E,
l’applicazione sperimentale è disposta nei confronti delle imprese con ricavi
dichiarati (aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze
iniziali valutate ai sensi degli artt. 59 e 60 del TUIR) di ammontare
superiore ai due miliardi.
Per tutti gli studi sopra elencati, valgono le previsioni contenute
nei decreti di approvazione degli studi a carattere sperimentale applicabili
a decorrere dal periodo d’imposta 2000.
Si ricorda, tuttavia, che l’Agenzia delle Entrate, effettua anche controlli
finalizzati alla verifica della veridicità degli elementi utilizzati dai
contribuenti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
17. Come difendersi dagli studi di settore
La prima difesa del
contribuente dagli studi di settore è insita nelle stesse procedure di
accertamento, che utilizzeranno a pieno tutti i vantaggi procedurali
collegati all’accertamento con adesione (c.d. “concordato”). Chi avrà
ricevuto un accertamento in base allo studio non è ovviamente “condannato” al
pagamento, ma potrà avvalersi oltre che delle regole sull’accertamento con
adesione anche dei normali mezzi di difesa riconosciuti
dall'ordinamento, compreso l’eventuale ricorso alla Commissione
tributaria provinciale, ove non si realizzi la concorde definizione tra le
due parti in sede di concordato. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate,
tuttavia, prima di effettuare un accertamento in base agli studi di settore
inviteranno il contribuente al contraddittorio preventivo. L’invito conterrà
gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento, allo scopo di pervenire
alla definizione. L’aggravamento, per il contribuente, è che si inverte
l’onere della prova in quanto sarà lui a dover dimostrare perché i suoi
ricavi o compensi sono inferiori a quelli determinati con procedure i cui
risultati, dopo numerose prove ed attenta valutazione, sono stati
riconosciuti attendibili e rappresentativi dalla Commissione di esperti.
Gli uffici
finanziari dovranno comunque adeguare il risultato degli studi alla concreta
e particolare situazione dell’impresa o dell’attività professionale, anche a
prescindere da eventuali osservazioni formulate dal contribuente. In ogni
caso, le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del
contraddittorio andranno attentamente valutate e l’ufficio dovrà motivare sia
l’accoglimento che il rigetto delle stesse.
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