AGENZIA
Brescia |
CODICE |
RAMO |
NUMERO DI POLIZZA |
NUMERO DI VARIAZIONE |
SUB AGENZIA |
P. |
SIRE |
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06 |
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06206 |
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CONTRAENTE |
COD. PROF. |
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CODICE FISCALE O PARTITA IVA 4 |
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DOMICILIO |
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C.A.P.4 |
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DECORRENZA CONTRATTO |
SCADENZA CONTRATTO |
DURATA CONTRATTO |
DATA PRIMA SCADENZA |
RATEAZIONE |
INDICIZZAZIONE |
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g.
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m.
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a. |
g.
|
m. |
a.
|
a.
|
m. |
g.
|
g. |
m. |
a. |
UNICA |
NO |
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COASSICURAZIONE |
NS. DELEGA |
NS. QUOTA |
COD. DEL. |
DELEGATARIA |
INCASSATO AL |
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IN PARTE |
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PAGATO AL |
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si/no |
AGENZIA |
RAMO |
N. DI POLIZZA |
m. |
a. |
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% |
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PREMIO
COMPROMESSO NETTO |
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TOTALE PREMIO COMPROMESSO |
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EURO |
LIRE |
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RATA SUCCESSIVA NETTA |
ACCESSORI |
DIRITTI |
IMPOSTA |
TOTALE RATASUCCESSIVA |
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EURO |
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TAC.RINNOVO |
REG.PREMIO |
TEMP. |
T.PROD. |
CODICE RISCHIO |
RESCINDIBILE |
RISCHIO COMUNE |
POLIZZA COLLEGATA |
CODICE DI AGGREGAZIONE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
D00A9 |
g |
m. |
a. |
Agenzia |
Ramo |
N.Polizza |
Agenzia |
Ramo |
N.Polizza |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il
Contraente ai sensi degli Artt. 1892, 1893,
1) non ha in
corso altre assicurazioni con altre Compagnie per i rischi previsti nella
presente polizza;
2) la
descrizione delle opere assicurate e la loro ubicazione sono conformi alle
proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio,
coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il
premio di polizza.
In
caso di difformità dalle precedenti dichiarazioni inserire ogni eventuale
integrazione o modifica a quanto sopra indicato nell’apposito spazio
“dichiarazioni del Contraente a complemento o deroga di quanto dichiarato nel
questionario e in calce alla polizza”.
Assicurato |
|||
Vedi definizioni in polizza |
|||
Ubicazione e
descrizione dell’Immobile |
|||
indirizzo - via
- n. civico - eventuale località |
comune |
provincia |
c.a.p. |
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Descrizione e
destinazione dell’immobile assicurato |
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SEZIONE A - DANNI
ALL’IMMOBILE - GARANZIE e SOMME ASSICURATE |
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Partite |
Descrizione |
Somme assicurate |
Premio imponibile euro |
||
1A |
Immobile (pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’Immobile,
compresi fissi ed infissi, escluso il valore dell’area) |
|
,00 |
||
1B |
Involucro |
================= |
|||
2 |
Spese di
demolizione e sgombero |
|
,00 |
||
3 |
Impermeabilizzazione
delle coperture |
===================== |
|||
4 |
Pavimentazioni
e rivestimenti interni |
===================== |
|||
5 |
Intonaci e
rivestimenti esterni |
===================== |
|||
Scoperti e limiti di
indennizzo |
|||||
Partite |
Descrizione |
Scoperti per sinistro |
Limiti massimi di indennizzo per l’intera durata dell’assicurazione |
||
1A |
Immobile |
10
% con il minimo di euro 15.0 00 |
,00 |
||
1B |
Involucro |
||||
3 |
Impermeabilizzazione
delle coperture |
a)
10
% con il minimo di euro 1.500,00 per
sinistri occorsi dal 1° anno di
operatività della polizza; b)
10
% con il minimo di euro 1.500,00 per
sinistri occorsi dal 2° al 5° anno di operatività della polizza; c)
20
% con il minimo di euro 1.500,00 per
sinistri occorsi dal 6° al 10° anno
di operatività della polizza; |
|||
4 |
Pavimentazioni
e rivestimenti interni |
d)
10
% con il minimo di euro 1.500,00 per
sinistri occorsi dal 1° anno di
operatività della polizza; e)
10
% con il minimo di euro 1.500,00 per
sinistri occorsi dal 2° al 5° anno di operatività della polizza; f)
20
% con il minimo di euro 1.500,00 per
sinistri occorsi dal 6° al 10° anno
di operatività della polizza; |
|||
5 |
Intonaci e
rivestimenti esterni |
g)
10
% con il minimo di euro 1.500,00 per
sinistri occorsi dal 1° anno di
operatività della polizza; h)
10
% con il minimo di euro 1.500,00 per
sinistri occorsi dal 2° al 5° anno di operatività della polizza; i)
20
% con il minimo di euro 1.500,00 per
sinistri occorsi dal 6° al 10° anno
di operatività della polizza; |
,00 |
||
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI |
||||||||||||||
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della
polizza |
Con il limite per ogni sinistro
di |
Scoperto, per ogni sinistro, limitatamente alle cose |
premio imponibile euro |
|||||||||||
2.500.000,00 |
2.500.000 |
10 % con il minimo di euro 5.000,00 |
,00 |
|||||||||||
|
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|
|
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|
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Dichiarazioni del Contraente a
complemento o deroga di quanto dichiarato nel questionario e in calce alla
polizza |
||||||||||||||
Clausola di compromesso di stipula e frazionamento del
premio |
||||||||||||||
Premesso che il premio della presente polizza
decennale postuma è unico ed indivisibile si stabilisce fra le Parti di
frazionarne il pagamento come segue: - euro al
perfezionamento della presente polizza; - euro
all’ultimazione dei lavori prevista per le ore 24,00 del e a tale data decorrerà
la garanzia prestata con la presente polizza decennale postuma, salvo quanto
specificato in seguito. La Società si impegna ad assicurare l'immobile
alle condizioni della presente polizza purché: a) si sia provveduto al
pagamento della prima rata di premio; b) non siano sopravvenute
varianti in corso d'opera o proroghe della durata dei lavori di costruzione
superiori a 12 mesi complessivi; c)
non si siano verificati nel corso della costruzione
dell’immobile sinistri che possano avere compromesso la stabilità e/o
solidità dello stesso; d) sia stato effettuato, con
esito favorevole, il monitoraggio in corso di costruzione, da parte del
Controllore tecnico, delle parti dell’immobile per le quali è previsto ai
fini del rilascio delle estensioni della garanzia assicurativa. In ogni caso la presente polizza diviene operativa
non prima dalle ore 24,00 del giorno del pagamento della seconda rata di
premio e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno dell'emissione del
certificato di ultimazione dei lavori. Qualora la seconda rata di premio non venga
corrisposta nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24,00
del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento la
Società può, a sua scelta, dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata
oppure esigerne giudizialmente l'esecuzione. Se una o più condizioni di cui alle lettere b),
c), d) non risultassero soddisfatte, la Società si riserva la facoltà di
considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della polizza
e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa. Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti
sulle nuove condizioni, la Società si impegna a rimborsare, al netto delle
imposte, la rata di premio già versata. |
||||||||||||||
Caratteristiche del Controllo Tecnico, qualora previsto per
l’efficacia delle garanzie di polizza. |
||||||||||||||
Premesso che il Contraente si obbliga, pena
l’inefficacia della suindicata Clausola di compromesso di stipula: a) a prestare tutta la
collaborazione necessaria al Controllore b) a consegnare al Controllore
Tecnico ogni documento da quest’ultimo richiesto; c) a consentire, ai
rappresentanti del Controllore Tecnico, libero accesso al cantiere; d) a comunicare al Controllore
Tecnico ed alla Società tutte le eventuali variazioni durante la costruzione
dell’immobile, a qualunque causa siano esse dovute; e) a comunicare al Controllore
Tecnico ed alla Società le date di ultimazione e di consegna dell’immobile
nonché il valore finale dello stesso con un minimo di 15 giorni di preavviso; f) ad autorizzare il
Controllore Tecnico a fornire alla Società ogni documento e/o valutazione
inerente l’attività di controllo tecnico svolta; l’attività di controllo commissionata dal
Contraente stesso al Controllore Tecnico dovrà esprimere, in funzione delle
partite attivate, una valutazione sull’adeguatezza delle scelte progettuali e
della realizzazione dell’opera in relazione al soddisfacimento dei requisiti
di stabilità, resistenza meccanica, durabilità dell’opera e delle sue parti. |
||||||||||||||
Dichiarazione di conformità del Controllore Tecnico ai
requisiti minimi sopraccitati inerenti l’attività di controllo commissionata
dal Contraente |
|
Il Controllore Tecnico dichiara, sotto la sua
piena responsabilità professionale, di aver eseguito l’attività di controllo
commissionata dal Contraente rispettando i requisiti sopramenzionati e che la
stessa ha avuto
esito favorevole |
Visto e Timbro di conformità del
Controllore Tecnico |
|
Formano parte integrante del contratto l’allegato Mod. 5037/9 CAR formato da n. 7 pagine, che il contraente dichiara di ricevere ed approvare.
AL CONTRAENTE VIENE
CONFERITA
Agli effetti degli Artt. 1341
e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le
disposizioni degli Articoli seguenti delle “Condizioni Generali di
Assicurazione”:
Art. 3 - Efficacia della garanzia; Art.. 4 – Effetto e durata della garanzia; Art. 10 - Procedura per la valutazione del danno; Art. 11 - Mandato dei periti; Art. 12 - Onere della prova a carico
dell’assicurato; Art. 21 – Denuncia
di sinistro; Art. 27 – Foro
competente; Clausola di compromesso di
stipula e frazionamento del premio; Obblighi inerenti il Controllo Tecnico
qualora previsto per l’efficacia delle garanzie di polizza.
Le presenti
Condizioni di assicurazione Mod. 5037/9 CAR – Ed. 01/2006 sono formate da n. 8 pagine.
Si
conviene quanto segue:
- si
intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Scheda Tecnica di polizza;
- l’assicurazione è prestata per le singole
Partite, per le somme e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica di polizza,
fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente
ivi previsti o nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione;
- l’assicurazione è operante
esclusivamente per le Partite per le
quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e
corrisposto il relativo premio;
- le definizioni hanno valore convenzionale e
quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Alle
seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato
di seguito precisato:
- Assicurato/Beneficiario: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
in proporzione alla quota di proprietà, ovvero l’acquirente vale a dire la
persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire
in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il
trasferimento futuro di un immobile o un diritto di godimento sullo stesso;
- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- Collaudo: tutti
gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e
l’agibilità dell’immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi
entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge;
- Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione
cioè il Costruttore;
- Controllore
tecnico: l’organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di
ispezione in corso d’opera secondo le norme UNI EN 45004 che opera ai sensi
delle norme UNI 10721 nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti nella
Scheda tecnica;
- Costruttore: imprenditore o cooperativa
edilizia come definiti dalla Legge 210/2004;
- Franchigia: la parte di danno
espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
- Gravi
difetti costruttivi: gli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1669 del
Codice Civile che colpiscono parti dell’immobile destinate per propria natura a
lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o
l’agibilità dell’immobile, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la
dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
- Immobile: l’immobile costruito ovvero l’intero edificio di cui le
quote di proprietà degli Assicurati sono parte;
- Impermeabilizzazione
delle coperture:
sistemi di impermeabilizzazione
continui, così definiti come da norme
"UNI", costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre
presente l'elemento di tenuta all’acqua;
- Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta in caso di
sinistro dalla Società da ripartire tra
gli Assicurati in base alle rispettive quote di proprietà dell’intero immobile;
- Involucro: i muri di tamponamento verticali esterni dell’immobile,
esclusi fissi ed infissi, intonaci e
rivestimenti nonchè le parti a diretto
contatto con il terreno;
- Legge
: Legge n. 210
del 2 agosto 2004;
- Limite
di indennizzo/Massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa da ripartire, in
caso di sinistro,tra gli Assicurati in base alla quota di proprietà rapportata
all’intero immobile;
- Parti dell’Immobile destinate per propria
natura a lunga durata: le parti strutturali
dell’immobile oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero
quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche
trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e
tutte le seguenti parti dell’opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai,
rampe di scale, solette a sbalzo e quant’altro di simile;
- Parti dell’Immobile non destinate per
propria natura a lunga durata: le opere di
completamento e finitura dell’immobile non rientranti nella precedente definizione,
quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni,
intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico,
infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di
sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente
alla Società;
- Quota
di proprietà: l’immobile o porzione
dell’immobile descritti ed individuati
nell’atto di proprietà rogitato ed intestato al singolo Assicurato;
- Scheda
Tecnica: la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale
vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme
assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di
indennizzo e di risarcimento nonchè le estensioni di garanzia richiamate e rese
operanti;
- Scoperto: la
parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico
dell’Assicurato;
- Sinistro: l’insieme dei danni cagionati
da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente
riconducibili ad una stessa causa prima;
- Società: l’impresa assicuratrice.
SEZIONE A – DANNI ALL’IMMOBILE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La
Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato,
in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni
e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all’Assicurato,
per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all’immobile assicurato,
durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti
garanzie ed estensioni di garanzia espressamente richiamate nella Scheda Tecnica:
1.1 – Garanzia base
L’obbligo della
Società consiste esclusivamente:
a)
relativamente alla Partita 1A – Immobile, nell’indennizzo
dei danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato da uno dei
seguenti eventi:
- rovina totale o
parziale;
- gravi difetti
costruttivi;
purchè detti
eventi siano derivanti, come previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, da un
vizio del suolo o da un difetto di costruzione ed abbiano colpito parti
dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata;
b)
se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la
presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa,
relativamente alla Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero, al rimborso
delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina
discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di
sinistro indennizzabile a termini della Garanzia base – punto a), nonchè al
rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del
massimale assicurato. Le spese di smaltimento degli eventuali residui
rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. lgs. N. 22 del 5/2/97 e successive
modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi
disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni, sono
indennizzabili nell’ambito dell’importo sopra definito sino alla concorrenza
massima di un sublimite pari al 10 % dell’importo stesso.
1.2 Estensione di garanzia “Involucro”:
Se espressamente
richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la
copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 1B – Involucro,
all’indennizzo dei danni materiali e diretti all’involucro, purchè detti
danni siano derivanti da un difetto
della costruzione e provochino:
1.
distacco totale o parziale dell’involucro;
2.
fessurazione passante diffusa tale da
compromettere la tenuta all’aria ed all’acqua dell’involucro.
L’obbligo della Società
si limita all’indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura
portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera
certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale comportamento non elastico
imprevisto ed imprevedibile dell’involucro o di parti dello stesso.
Restano comunque esclusi
i danni da normale assestamento.
L’indennizzo
consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 1B – Involucro, nonché
nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di
riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera,
comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti
dell’immobile inclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti.
1.3 Estensione di garanzia “Impermeabilizzazioni delle
coperture”:
Se espressamente
richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la
copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 3 –
Impermeabilizzazione delle coperture, all’indennizzo dei danni materiali e
diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un difetto di costruzione, verificatisi e
denunciati a partire dal 1° anno successivo alla data di effetto della garanzia
di cui all’Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 10° anno
compreso. L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita
3 - Impermeabilizzazione delle coperture nonché nel limite di indennizzo
indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione della
impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie di
demolizione e ripristino di parti dell’immobile.
1.4 Estensione di garanzia “Pavimentazioni e rivestimenti
interni”:
Se espressamente
richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la
copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 4 –
Pavimentazioni e rivestimenti interni, all’indennizzo dei danni materiali e
diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti
a loro distacco o rottura e riconducibili ad un
difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 1°
anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’Art.4 delle
Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 10° anno. L’indennizzo consiste,
nei limiti della somma assicurata alla partita 4-Pavimentazioni e rivestimenti
interni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle
spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e
manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino
di parti dell’immobile.
1.5 Estensione di garanzia “Intonaci e rivestimenti
esterni”:
Se espressamente richiamata
nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura
assicurativa viene estesa relativamente alla Partita 5 – Intonaci e
rivestimenti esterni, all’indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a
distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni
dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati
a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui
all’Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno.
L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 5 -
Intonaci e rivestimenti esterni nonché nel limite di indennizzo indicato nella
Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti
danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di
demolizione e ripristino di parti dell’immobile.
Art. 2 - Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata per:
a) vizi palesi o vizi occulti dell’immobile comunque noti al
Contraente ovvero all’Assicurato prima della decorrenza della presente
assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di
compravendita o di assegnazione;
b)
danni
cagionati da assestamento;
c)
danni
di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
d)
danni
derivanti da modifiche dell’immobile intervenute dopo il collaudo;
e)
danni
indiretti o consequenziali;
f)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
g)
danni
di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del
funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, o
causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
h)
danni
causati da difetti, anche gravi, alle parti dell’immobile non destinate per
propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili
nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzia
specifiche richiamate;
i)
danni
all’involucro, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia
specifica;
j)
spese
di demolizione e sgombero, salvo sia attivata la Partita 2 della Sezione A;
k)
danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito
richiamando l’estensione di garanzia specifica;
l)
danni a pavimentazioni , rivestimenti ed intonaci , salvo quanto stabilito
richiamando l’estensione di garanzia specifica;
m)
le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimite pari al 25% del limite di indennizzo relativo alla partita
interessata dal danno. In
nessun caso la Società corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo
assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda
Tecnica per ciascuna partita assicurata;
n)
le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali
impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o
piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al
25% del limite di indennizzo relativo alla Partita 1B
Involucro o alla Partita 3 Impermeabilizzazione delle coperture o alla Partita
5 Intonaci e rivestimenti esterni. In nessun caso la Società corrisponderà, per singolo sinistro e per
periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella
Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata;
o)
danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno
che non derivino da eventi assicurati; da fulmine, caduta di aerei;
p)
danni
da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri
simili eventi naturali;
q)
danni
da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato.
Art. 3 - Efficacia della garanzia
L’assicurazione
è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
- che
l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica
costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme
stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare
di vendita;
- che
l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto
dichiarato nella Scheda Tecnica di polizza;
- che
siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle
norme di legge;
- che
il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte
integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto):
1. il collaudo, con esito positivo e
senza riserve, o in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla
Pubblica Amministrazione;
2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un
Controllore Tecnico, se espressamente richiamate estensioni di garanzia.
Qualora non sia rispettata anche
una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa
non sono operanti.
Art. 4 - Effetto
e durata della garanzia
La
polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda
Tecnica. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di
ultimazione dei lavori.
La
polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell’intero premio.
Il
premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure
alla Società.
La garanzia avrà
termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10
(dieci) anni dall’ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l’obbligo della
Società cessa.
Art. 5 - valore
delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione
dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:
a) stimando la spesa necessaria al momento del
sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la
proprietà dell’Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;
b) stimando la spesa necessaria al momento del
sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle
danneggiate dell’immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte ;
c)
stimando il valore ricavabile dai residui.
L'ammontare
del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b), eventualmente integrato da quanto
previsto ai commi m) ed n) dell’articolo 2) delimitazione dell’assicurazione, diminuito
dell'importo della stima di cui al punto c) nonché dello scoperto o della
franchigia minima previsti nella scheda tecnica, ma non potrà comunque essere
superiore alla somma assicurata per l'immobile al momento del sinistro (stima
a).
Art. 6- SOMMA ASSICURATA - assicurazione parziale
La somma assicurata deve
corrispondere:
a) per la Partita 1A - Immobile e 1B
- Involucro, al costo per l'integrale ricostruzione a
nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte escludendo il
solo valore dell'area;
b) per la Partita 3
Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per
l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture comprensivo
di materiali e costi di manodopera;
c) per la Partita 4 Pavimentazioni e
rivestimenti interni, al costo per l'integrale
ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e rivestimenti interni comprensivo
di materiali e costi di manodopera;
d) per le Partita 5 Intonaci e
rivestimenti esterni, al costo per l'integrale
ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni comprensivo di materiali
e costi di manodopera.
Se al momento del sinistro la
somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall’Art. 13 -
Indicizzazione, risulta inferiore a quanto disposto dai precedenti lettere a)
usque d), la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto
esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale
ricostruzione, ferma restando la piena applicazione delle franchigie convenute
sull’importo indennizzabile a termini di polizza.
Art. 7 - deroga alla
proporzionale
Non si applicherà la regola
proporzionale di cui all’Art. 6 - Assicurazione parziale, se la somma
assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall’Art. 13 - Indicizzazione,
risulterà insufficiente in misura non superiore al 20 %. Qualora tale limite
del 20 % dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante
per l’eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.
Art. 8 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento
dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, in proporzione alla quota di
proprietà, previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati
nella scheda di polizza, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e
sottoscritta dall’Assicurato, per la propria quota, liberatoria anche per il
Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.
L'importo da
corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'immobile, o delle parti di
esso, al momento del sinistro tenendo conto del grado
di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso.
A ricostruzione o
riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 2 (due) anni dalla
data del sinistro, la Società provvederà a versare all’Assicurato, in
proporzione alla quota di proprietà, il conguaglio di indennizzo derivante
dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo
comma dell'Art. 5 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.
Art. 9 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI
SALVATAGGIO
I costi di
interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli
di cui all’art. 1914 del C.C., sono a carico della Società solo nel caso in cui
costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo
del sinistro.
Tutti gli altri
costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono
comunque indennizzabili.
Art. 10 - Procedure per
L'ammontare del
danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse,
mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall’Assicurato, con
apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi
disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito
interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi
sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e
coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle
Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si
accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola
delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione
è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle
Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 11 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e
modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e
dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro,
esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato
abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art.20;
d) verificare esistenza, qualità e quantità
delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di
cui all'Art. 5;
e) stimare il danno in conformità alle
disposizioni di polizza.
I risultati delle
operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso
di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate
le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle
Parti.
Tali risultati
sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e
salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è
valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono
dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 12 - Onere della prova a carico dell’Assicurato
In
tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in
dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi
assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l’onere della
prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico
dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 13 - indicizzazione
Le
somme assicurate e le franchigie previste nella Scheda Tecnica, si intendono
adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza,
secondo gli indici ISTAT relativi al costo di costruzione dei fabbricati
residenziali, con
Art. 14 - Limite di indennizzo
Le somme
assicurate per ciascuna partita resa operativa nella Scheda Tecnica , con la
rivalutazione prevista all’Art. 13 ‑ Indicizzazione ‑ costituiscono
Art. 15- OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato, nei limiti dei massimali
convenuti per
Art. 16 - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Non sono
considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli
dell’Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato,
nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una
persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla
lettera a);
c) in caso di
condominio, l’amministratore;
d) in caso di quota di
proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
L’assicurazione
non comprende:
e)
i danni da polvere
di qualsiasi natura, qualunque
sia la causa che li ha originati;
f)
i danni cagionati da vizi dell’immobile derivanti da modifiche o
innovazioni realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa;
g)
i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla
garanzia diretta prevista alla Sezione A;
h)
i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle
estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica e
rese operative;
i)
i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che
li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti
o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde
acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento.
Art. 17 -
Gestione delle controversie - Spese legali
La Società
assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od
azioni spettanti all'Assicurato
stesso. Sono a carico della Società le
spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il
limite di un importo pari al quarto del
massimale stabilito in polizza
per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra
Società e Assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
La Società non
riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o
ammende né delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è
responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e
degli altri obblighi di cui sopra; ove
poi risulti che egli abbia agito in
connivenza coi terzi danneggiati o ne
abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
Art. 18 - durata dell’assicurazione
L’assicurazione,
per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione,
interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per
Decorre dalla
data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è
efficace la garanzia per
Art. 19 -
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La Società non è
obbligata ad indennizzare o a risarcire:
a)
le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in
parte dell’immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di
danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o
sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell’immobile;
b)
le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli,
valori e prove di crediti, nonchè le perdite o i danni a schedari, disegni,
materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse,
scatole, gabbie e simili;
c)
i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del
Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle
quali essi devono rispondere;
d)
i difetti di rendimento dei beni assicurati;
e)
i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche,
chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle
specifiche previste per i materiali utilizzati;
f)
i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne
all’immobile, realizzate dopo l’inizio
della presente copertura assicurativa;
g)
i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne,
all’immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso;
La Società non è
inoltre obbligata per:
h) i danni connessi o derivanti
dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o
prodotti contenenti amianto;
i)
i danni verificatisi in occasione di esplosioni o
emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
j)
i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di
insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di
fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il
Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con
tali eventi.
ART. 20 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di
sinistro l'Assicurato deve farne denuncia in base a quanto disciplinato dal
successivo articolo 21 - Denuncia di sinistro.
La denuncia deve
contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e
le cause del sinistro.
L'Assicurato deve
poi far seguire, nel più breve tempo possibile,
le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al
sinistro, adoperandosi alla raccolta
degli elementi per la difesa nonché,
se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi
in ogni caso da qualsiasi riconoscimento
della propria responsabilità.
ART. 21 - DENUNCIA DI SINISTRO
Tutti i sinistri devono
essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall’Assicurato, all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro i 3 giorni
successivi all’accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o
l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’Art.
Il
Contraente o l’Assicurato che esageri dolosamente l’ammontare del danno o
ricorra, per giustificare l’ammontare del danno, a documenti non veritieri o a
mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti
danneggiate dal sinistro, decade dal diritto all’indennizzo.
ART. 22 - VARIAZIONE DELL’ASSICURATO
Nel caso di
vendita di quote di proprietà dell’immobile la polizza opera nei confronti del
nuovo soggetto risultante nell’atto di passaggio di proprietà che, per il
periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Scheda Tecnica, diviene
Assicurato.
ART. 23 - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O
DELL’ASSICURATO
La Società presta
il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle
dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le
circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di
dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli
artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Il Contraente o
l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la
polizza deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto,
mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre
fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti
e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la
visita alle cose assicurate.
ART. 24 - PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO
Il periodo di
assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio,
coincide con la durata stabilita in Scheda Tecnica di polizza e comunque cessa
entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste.
ART. 25 - ONERI FISCALI
Le imposte e gli
altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione
e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e
dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 26 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO ALLA
SOCIETÀ
Tutte le
comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto, debbono farsi,
per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società,
ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
ART. 27 - FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello delle sede legale dell’Assicurato.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(sempre operanti)
Art. 28 – Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000 (centomila).
L'obbligazione degli Assicuratori verrà in essere entro sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 29 – Buona Fede
A parziale deroga dell' art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente ai casi di dichiarazioni inesatte o reticenze, così come di mancata comunicazione da parte del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, Reale Mutua si impegna, salvo il caso di dolo, a non applicare il disposto dell'art. 1893 del Codice Civile, ma a corrispondere, a richiesta dell'Assicurato, l'intero indennizzo liquidato, contro corresponsione da parte dell'Assicurato stesso, della differenza tra il premio convenuto ed applicato in polizza e quello che sarebbe stato applicato se gli Assicuratori avessero conosciuto il vero stato delle cose; tale differenza sarà conteggiata dal giorno in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 30 – Colpa Grave
A parziale deroga dell’art.1900 del Codice Civile e dell’art. 2 lettera i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, Reale Mutua risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato, e/o dei rappresentanti legali o dei soci quando l’Assicurato non è una persona fisica.
Eventuali sinistri indennizzabili con la presente estensione di garanzia verranno risarciti previa detrazione dello scoperto del 10% con il mino di euro 5.000 (cinquemila).
Art. 31 – Onorari Periti
A parziale deroga dell'ultimo
comma dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Reale Mutua assume a proprio carico le
spese relative al perito nominato dall'Assicurato e di quelle dell'eventuale
Terzo perito, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo con
Art. 32 – Estensione del novero dei terzi
A parziale deroga dell'art. 16 commi c) e d) si intendono compresi nel novero di terzi l'amministratore del condominio (qualora non sia proprietario) ed il conduttore, parenti ed affini con lui conviventi, in caso di proprietà locata.
Art. 33 – Danni indiretti a terzi
A parziale deroga dell'art. 19 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni indiretti a terzi, compresi quelli da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è
prestata con
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI
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