CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONTRATTO (Schema di …)

 

con le disposizioni del Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 163 del 2006 e le integrazioni in seguito a tutte le innovazioni fino al maggio 2008

(art. 15 del decreto-legge 31/12/2007, n. 248)

 

Note introduttive

 

Gli appalti realizzati da privati, titolari di un permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, con esclusione di quelle primarie non superiori a euro 5.150.000, hanno sì il vincolo che li accomuna ai lavori pubblici (art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006), ma per gli stessi è previsto che “in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo” (art. 32, comma 2, D.Lgs. 163/2006).

Si ritiene comunque utile mantenere il riferimento a tutta la disciplina riguardante la esecuzione dei lavori contenute nel Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006), nel Regolamento Generale dei lavori pubblici (D.P.R. 554/1999) e nel Capitolato Generale d’appalto (D.M. 145/2000), salvo le seguenti fattispecie:

-  la misura delle penali che potranno essere più onerose di quelle previste dalla disciplina degli appalti pubblici (che le fissa per ogni giorno di ritardo tra lo 0,3 e 1 per mille dell’importo lavori) e fissate in relazione alla necessità di disporre delle opere di urbanizzazione da appaltare in correlazione con l’avanzamento dei lavori cui si riferiscono;

-   La previsione di una revisione prezzi per la parte di lavori eseguiti a partire dal terzo anno successivo alla stipula del contratto d’appalto;

-  previsione di una ritenuta sui pagamenti anche a tutela dei lavoratori;

-  previsione di una ritenuta sui pagamenti pari al 5% in luogo della costituzione, da parte dell’appaltatore, di una cauzione definitiva sull’importo dei lavori;

-  Tenuta di una contabilità dei lavori più semplificata (giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, S.A.L.);

-  facoltà per il subappaltatore del possesso di attestazione SOA,

-  obbligo per il subappaltatore del possesso dei requisiti soggettivi e antimafia (che concernono la fase di aggiudicazione);

-  Previsione di risoluzione delle controversie mediante un arbitrato “irrituale”;

-  Possibilità di ricorso al subappalto, nel rispetto delle previsioni del bando e in deroga  all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, previa comunicazione al committente;

-  Obblighi assicurativi dell’appaltatore nella misura prevista dalla norma con possibilità di richiedere garanzie più ampie.

 

Fatte queste puntualizzazioni si tengano presenti le seguenti note, effettuate in relazione alla redazione di un contratto di opera pubblica e valide anche per la fattispecie in esame.

 

Elemento fondamentale, nel disegno del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, è lo «schema di contratto», del quale il capitolato speciale d'appalto è un allegato (si veda l’articolo 45, commi 1 e 2), che deve contenere la disciplina del rapporto bilaterale tra le parti con particolare riferimento a:

a)- termini di esecuzione e penali;

b)- programma di esecuzione dei lavori;

c)- sospensioni e riprese dei lavori;

d)- contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;

e)- liquidazione dei corrispettivi;

f)- controlli;

g)- modalità e termini del collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione;

h)- modalità di risoluzione delle controversie.

 

A ben vedere, quindi, tutta la parte strettamente contrattuale potrebbe essere espulsa dal capitolato speciale in quanto prevista nello schema di contratto. Peraltro tale conclusione è abbastanza coerente con l'assetto normativo che si sta prefigurando, essendo del tutto evidente che sommando i numerosi aspetti di dettaglio contenuti nel Codice di contratti, nel regolamento di attuazione e nel capitolato generale d’appalto, gli spazi per una disciplina contrattuale specifica che non sia una mera ripetizione di quanto già contenuto nelle norme generali è molto limitato.

Si deve notare che con l’entrata in vigore del Codice dei contratti, il capitolato generale non è ad applicazione obbligatoria, ma solo in quanto espressamente richiamato nel Capitolato speciale, a differenza di quanto avveniva in precedenza (in forza dell’articolo3, comma 5, dell’abrogata legge n. 109 del 1994), ripristinando il regime di applicazione residuale com’era per il capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962.

Inoltre, lo schema di contratto era un elaborato già previsto dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato) e, in tutt’uno con il capitolato speciale, dalle norme sulle tariffe professionali, (Tabella B, lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143; tabella I2, lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 144).

Il risultato finale, con il completamento della disciplina regolamentare sopra accennata, è un sostanziale svuotamento della parte "normativa" del capitolato speciale d’appalto, il quale contiene quasi esclusivamente le prescrizioni tecniche da applicare allo specifico lavoro oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale deve essere composto da due parti (articolo 45, comma 3, regolamento generale):

- nella prima parte sono previsti tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche integrativi di aspetti non pienamente deducibili dagli atti progettuali;

- nella seconda parte devono essere previste le modalità di esecuzione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche delle prestazioni, le modalità delle prove, l'ordine da tenersi nello svolgimento delle lavorazioni e, per i lavori di particolare complessità, i criteri del piano di qualità e la suddivisione delle lavorazioni in classi di importanza.

 

Il capitolato deve indicare altresì le modalità di determinazione dei corrispettivi (in relazione alla tipologia del contratto, a corpo, a misura, a corpo e misura, articolo 45, commi 6 e 7) e l'obbligo per l'appaltatore di predisporre il programma esecutivo dei lavori.

Inoltre, per interventi di particolare complessità (articoli 2, comma 1, lettera h), e 45, commi 4 e 5), deve imporre l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un “piano di qualità di costruzione e di installazione”, da approvarsi dalla direzione dei lavori. In tali casi il capitolato suddividerà tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:

a)  critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento;

b)  importante le strutture o loro parti  nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;

c)  comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

 

La proposta di capitolato speciale pertanto è fondata su una  parte "normativa" o “contrattuale”, che integra sia lo schema di contratto, sia il capitolato generale.

Le restanti parti del capitolato sono lasciate all'apprezzamento tecnico del progettista in relazione alle caratteristiche dei singoli interventi. Anche se pare naturale che, nel tempo, si renderà necessaria una ulteriore correzione e nuova modulazione dei contenuti economici del rapporto tra le parti che coprono un'area, in termini di competenza, che si sovrappone parzialmente ai contenuti dello schema di contratto, della parte prima del capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale.

La proposta è completata da alcune tabelle, contenenti elementi essenziali del capitolato speciale e pertanto parti integranti e sostanziali del medesimo, aventi la finalità di razionalizzare l'esposizione dei contenuti tecnico-economici dei lavori, in modo da consentire una consultazione rapida da parte degli operatori oltre che una più facile acquisizione dei dati necessari alla formazione dei bandi di gara, alla stipulazione formale dei contratti e, non ultimo, agevolare la compilazione delle schede di rilevazione da inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici (in particolare le schede A), in attuazione dell’articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti.

Le tabelle ovviamente vanno adattate in relazione al singolo lavoro

Per quanto riguarda la tabella A (che al di sotto dei 150.000 euro o anche al di sotto di una soglia ideale nella quale non sono individuabili categorie scorporabili, potrà essere radicalmente semplificata fino ad essere ridotta alla sola categoria prevalente), essa è indispensabile per la redazione del bando di gara, la qualificazione dei concorrenti, l’individuazione dei lavori subappaltabili, la compilazione delle schede e dei certificati dei lavori eseguiti (allegato D al d.P.R. n. 34 del 2000).

Per quanto riguarda la tabella B, soprattutto in caso di lavoro a corpo, ovvero per la parte a corpo in caso di lavoro a corpo e misura, l’importanza della corretta redazione è fondamentale: pena l’impossibilità (o nel migliore dei casi una inammissibile approssimazione) di una corretta contabilità e la certezza di un rapporto conflittuale con l’impresa. Del resto una simile tabella è sempre stata usuale (in genere nella parte iniziale dei vecchi capitolati speciali) almeno ai fini delle variazioni ex articolo 13 del capitolato generale del 1962. Essa è indispensabile, oltre che per necessità contabili (per la parte a corpo) anche per la valutazione delle “non varianti” di cui all’articolo 132, comma 3, prima parte, del Codice dei contratti.

 

Ai sensi dell’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nell’atto di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

Ai sensi dello stesso articolo 45, comma 10, il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 42 comma 1, dello stesso regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

 

Si deve inoltre prestare attenzione alla difficoltà operativa che appare più rilevante, consistente nell'articolazione della tipologia dei contratti (a corpo, a misura, a corpo e misura) in relazione alle diverse modalità dell'offerta (a prezzi unitari o al ribasso percentuale), secondo il complesso schema ad incastri risultante dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82 del Codice dei contratti. Con i limiti derivanti dall'impostazione legislativa e, in particolare, dal rapporto tra l'offerta a prezzi unitari (obbligatoria per i contratti a corpo e misura, facoltativa per i contratti a corpo e per i contratti a misura), l'offerta complessiva che ne deriva e i lavori a corpo (negli appalti misti a corpo e misura). In ogni caso conservano la caratteristica di contratti  a corpo, o di contratti a misura, anche quei contratti ove siano previsti lavori in economia (quando ammissibili), la presenza di questi ultimi infatti non muta la tipologia del contratto.

 

Infine, si deve notare che con l’entrata in vigore del Codice dei contratti sono stati rimossi i limiti e le condizioni per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 83), in alternativa alla sola offerta di prezzo (articolo 82). Questo comporta alcuni interventi sul testo del capitolato speciale, con modifiche modeste sotto il profilo formale ma significative sotto il profilo sostanziale, sotto forma di opzioni che l’operatore deve scegliere in sede di redazione del medesimo capitolato. Peraltro, tenuto conto dell’elevato grado di flessibilità del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’interno della quale il progettista può prevedere (o il responsabile del procedimento può imporre) una serie più o meno numerosa di elementi variabili, si dovrà fare attenzione a che la scelta delle diverse opzioni sia coerente con gli obiettivi prefissati. Infatti, oltre alla cosiddetta “offerta tecnica” (i cui elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di gara integrano la progettazione con valore contrattuale), peraltro in alcuni casi solo eventuale e non obbligatoria, potrebbero essere previste (ad esempio) offerte di ribasso sui tempi di esecuzione e offerte di rialzo sull’importo delle rate di acconto.

 

Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza ex decreto legislativo n. 494 del 1996, seppure in genere stabiliti a corpo come desunti dal piano di sicurezza, essi possono essere previsti (ricorrendone le circostanze) anche parzialmente o totalmente a misura ed, eccezionalmente, in economia. Ovviamente anche tali oneri, parte anche economicamente integrante del contratto ancorché non oggetto dell’offerta, saranno da contabilizzare di conseguenza a corpo, a misura o in economia in relazione alle previsioni progettuali. Sul punto si condivide la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 26 luglio 2006, n. 4, che conclude in favore dell’esposizione separata, negli atti progettuali e poi negli atti di gara, dei soli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e degli oneri ancillari specifici del singolo cantiere, sottratti al ribasso, sopprimendo la illogica indicazione separata dei cosiddetti “oneri diretti” incorporati nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, i quali, appunto perché incorporati nei predetti prezzi (anche in sede di analisi) non hanno ragione di essere esposti separatamente al fine di essere sottratti al ribasso di gara.

 

L’indicazione dell’incidenza percentuale della manodopera per ciascuna categoria di lavori, prevista nell’ultima colonna Note alla Tabella “A” allegata al Capitolato speciale d’appalto, soddisfa quanto richiesto dall’articolo 35, comma 1, lettera l), del regolamento generale;

 

 


 

LAVORI INTERAMENTE «A MISURA»

 

Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, i lavori a misura:

-    possono essere appaltati mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

-    possono essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari.

 

Pur in presenza della possibilità di appaltare i lavori a misura mediante offerta a prezzi unitari, si ritiene preferibile, per ragioni di semplificazione facilmente intuibili, che i predetti lavori siano appaltati mediante offerta al ribasso percentuale.

La previsione degli oneri per la sicurezza può essere fatta interamente a corpo senza che ciò muti la caratteristica dell’appalto da contratto “a misura” a contratto “a corpo e misura” (circostanza che farebbe sorgere l’obbligo di appaltare i lavori esclusivamente mediante l’offerta a prezzi unitari); a tale conclusione si può giungere in ragione del fatto che gli oneri per la sicurezza, ancorché compresi nel contratto, sono stabiliti a priori dalla stazione appaltante e i concorrenti non hanno alcuna possibilità, in sede di gara, di sindacarne il contenuto economico e il relativo corrispettivo.

 

LAVORO INTERAMENTE «A CORPO»

 

Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, il lavoro a corpo:

-    possono essere appaltati mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta;

-    possono essere appaltati mediante offerta a prezzi unitari.

 

Pur in presenza della possibilità di appaltare i lavori a corpo mediante offerta a prezzi unitari, si ritiene preferibile, per ragioni di semplificazione facilmente intuibili, che i predetti lavori siano appaltati mediante offerta al ribasso percentuale.

Il criterio dell’offerta di ribasso sull’importo a base d’asta (metodologicamente identica, ai fini della gara, a quella di ribasso sull’elenco prezzi) non necessita di alcuna specificazione regolamentare.

 

LAVORI «A CORPO E MISURA»

 

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3), del Codice dei contratti, i lavori a corpo e misura:

-    devono essere appaltati esclusivamente mediante offerta a prezzi unitari.

 

Ai sensi dell’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. I lavori a misura sono indicati nel provvedimento di approvazione del progetto con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

La previsione degli oneri per la sicurezza può essere fatta interamente a corpo, interamente a misura ovvero parte a corpo e parte a misura, anche in presenza di un contratto “a corpo e misura”.

 

LAVORI «IN ECONOMIA»

 

I lavori in economia non hanno autonomia propria nel presente capitolato.

I lavori esclusivamente in economia (lavori extracontrattuali, previsti nel quadro economico tra le somme a disposizione) sono infatti regolati da norme diverse e speciali dai lavori da appaltare in via ordinaria, sia dall’articolo 125 del Codice dei contratti che dal regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999. Questo ultimo li disciplina a parte sotto i profili generali (Capo III del Titolo IX) e contabili (Capo II del Titolo XI).

Per quanto riguarda i lavori in economia “contrattuali”, cioè quella parte di lavori che in un contratto ordinario (a corpo, a misura o a corpo e misura) sono previsti in economia, la loro presenza, sempre eccezionale e motivata dall’impossibilità di prevedere la valutazione a corpo o, in subordine, a misura, di determinate, non muta la sostanza del contratto che rimarrà a corpo, a misura o a corpo e misura, a prescindere dai lavori in economia.

I lavori in economia “contrattuali”, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.

 

Criterio di individuazione delle categorie scorporabili e subappaltabili

(articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti; articoli 72, 73, 74 e 95 del d.P.R. n. 554 del 1999)

(articolo 4 e tabella «A» del Capitolato speciale d’appalto)

 

 

(b1) = lavori  e opere speciali ex articolo 72, comma 4, del regolamento

 

(b2-1) = lavori a qualificazione NON obbligatoria

OG 12

Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale

OS 1

Lavori in terra

OS 2

Superfici decorate e beni mobili di interesse storico

OS 6

Finiture ... in materiali lignei, plastici, metallici

OS 3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 7

Finiture di natura edile

OS 4

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 8

Finiture di natura tecnica

OS 5

Impianti pneumatici e antintrusione

OS 23

Demolizioni di opere

OS 11

Apparecchiature strutturali speciali

OS 26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 13

Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 32

Strutture in legno

OS 14

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 34

Sistemi antirumore per mobilità

OS 16

Impianti per centrali elettriche

 

 

OS 17

Linee telefoniche

La linea continua indica la soluzione secondo l’interpretazione prevalente della dottrina e della giurisprudenza (per tutte: Consiglio di Stato, sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6701, che conferma T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, n. 7088 del 2002).

 

La linea tratteggiata indica la variabile secondo l’interpretazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (determinazione n. 31 del 18 dicembre 2002.

OS 18

Componenti in acciaio

OS 19

Reti telecomunicazione

OS 20

Rilevamenti topografici

OS 21

Opere strutturali speciali

OS 22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 27

Impianti per la trazione elettrica

OS 28

Impianti termici e di condizionamento

OS 29

Armamento ferroviario

OS 30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici

OS 33

Coperture speciali