CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CONTRATTO (Schema di …)
con
le disposizioni del Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 163 del 2006 e
le integrazioni in seguito a tutte le innovazioni fino al maggio 2008
(art. 15 del decreto-legge 31/12/2007,
n. 248)
Note introduttive
Gli appalti realizzati da
privati, titolari di un permesso di costruire, che assumono in via diretta
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, con esclusione di quelle primarie
non superiori a euro 5.150.000, hanno sì il vincolo che li accomuna ai lavori
pubblici (art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006), ma per gli stessi è
previsto che “in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano
solo le norme che disciplinano il collaudo” (art. 32, comma 2, D.Lgs.
163/2006).
Si ritiene comunque utile
mantenere il riferimento a tutta la disciplina riguardante la esecuzione dei
lavori contenute nel Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006), nel Regolamento
Generale dei lavori pubblici (D.P.R. 554/1999) e nel Capitolato Generale
d’appalto (D.M. 145/2000), salvo le seguenti fattispecie:
-
la misura delle penali che potranno essere più onerose di
quelle previste dalla disciplina degli appalti pubblici (che le fissa per ogni
giorno di ritardo tra lo 0,3 e 1 per mille dell’importo lavori) e fissate in
relazione alla necessità di disporre delle opere di urbanizzazione da appaltare
in correlazione con l’avanzamento dei lavori cui si riferiscono;
-
La previsione di una
revisione prezzi per la parte di lavori eseguiti a partire dal terzo anno
successivo alla stipula del contratto d’appalto;
-
previsione di una ritenuta sui pagamenti anche a tutela dei
lavoratori;
-
previsione di una ritenuta sui pagamenti pari al 5% in
luogo della costituzione, da parte dell’appaltatore, di una cauzione definitiva
sull’importo dei lavori;
-
Tenuta di una contabilità dei lavori più semplificata
(giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, S.A.L.);
-
facoltà per il subappaltatore del possesso di attestazione
SOA,
-
obbligo per il subappaltatore del possesso dei requisiti
soggettivi e antimafia (che concernono la fase di aggiudicazione);
-
Previsione di risoluzione delle controversie mediante un
arbitrato “irrituale”;
-
Possibilità di ricorso al subappalto, nel rispetto delle
previsioni del bando e in deroga all’art.
118 del D.Lgs. 163/2006, previa comunicazione al committente;
-
Obblighi assicurativi dell’appaltatore nella misura
prevista dalla norma con possibilità di richiedere garanzie più ampie.
Fatte queste puntualizzazioni
si tengano presenti le seguenti note, effettuate in relazione alla redazione di
un contratto di opera pubblica e valide anche per la fattispecie in esame.
Elemento fondamentale,
nel disegno del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, è lo
«schema di contratto», del quale il capitolato speciale d'appalto è un allegato
(si veda l’articolo 45, commi 1 e 2), che deve contenere la disciplina del
rapporto bilaterale tra le parti con particolare riferimento a:
a)- termini di esecuzione
e penali;
b)- programma di
esecuzione dei lavori;
c)- sospensioni e riprese
dei lavori;
d)- contabilizzazione dei
lavori a misura e/o a corpo;
e)- liquidazione dei
corrispettivi;
f)- controlli;
g)- modalità e termini
del collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione;
h)- modalità di
risoluzione delle controversie.
A ben vedere, quindi,
tutta la parte strettamente contrattuale potrebbe essere espulsa dal capitolato
speciale in quanto prevista nello schema di contratto. Peraltro tale conclusione
è abbastanza coerente con l'assetto normativo che si sta prefigurando, essendo
del tutto evidente che sommando i numerosi aspetti di dettaglio contenuti nel
Codice di contratti, nel regolamento di attuazione e nel capitolato generale
d’appalto, gli spazi per una disciplina contrattuale specifica che non sia una
mera ripetizione di quanto già contenuto nelle norme generali è molto limitato.
Si deve notare che con
l’entrata in vigore del Codice dei contratti, il capitolato generale non è ad
applicazione obbligatoria, ma solo in quanto espressamente richiamato nel
Capitolato speciale, a differenza di quanto avveniva in precedenza (in forza
dell’articolo3, comma 5, dell’abrogata legge n. 109 del 1994), ripristinando il
regime di applicazione residuale com’era per il capitolato generale approvato
con d.P.R. n. 1063 del 1962.
Inoltre, lo schema di
contratto era un elaborato già previsto dal decreto ministeriale 29 maggio 1895
(Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato) e, in
tutt’uno con il capitolato speciale, dalle norme sulle tariffe professionali,
(Tabella B, lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143; tabella I2,
lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 144).
Il risultato finale, con
il completamento della disciplina regolamentare sopra accennata, è un
sostanziale svuotamento della parte "normativa" del capitolato
speciale d’appalto, il quale contiene quasi esclusivamente le prescrizioni
tecniche da applicare allo specifico lavoro oggetto del singolo contratto.
Il capitolato speciale
deve essere composto da due parti (articolo 45, comma 3, regolamento generale):
- nella prima parte sono
previsti tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed
economica dell'oggetto dell'appalto, anche integrativi di aspetti non
pienamente deducibili dagli atti progettuali;
- nella seconda parte
devono essere previste le modalità di esecuzione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche delle
prestazioni, le modalità delle prove, l'ordine da tenersi nello svolgimento
delle lavorazioni e, per i lavori di particolare complessità, i criteri del
piano di qualità e la suddivisione delle lavorazioni in classi di importanza.
Il capitolato deve
indicare altresì le modalità di determinazione dei corrispettivi (in relazione
alla tipologia del contratto, a corpo, a misura, a corpo e misura, articolo 45,
commi 6 e 7) e l'obbligo per l'appaltatore di predisporre il programma
esecutivo dei lavori.
Inoltre,
per interventi di particolare complessità (articoli 2, comma 1, lettera h), e
45, commi 4 e 5), deve imporre l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un
“piano di qualità di costruzione e di installazione”, da approvarsi dalla
direzione dei lavori. In tali casi il capitolato suddividerà tutte le
lavorazioni previste in tre classi di importanza:
a) critica
le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di
vita utile dell’intervento;
b) importante
le strutture o loro parti nonché gli
impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero
qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune
tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
Le
restanti parti del capitolato sono lasciate all'apprezzamento tecnico del
progettista in relazione alle caratteristiche dei singoli interventi. Anche se
pare naturale che, nel tempo, si renderà necessaria una ulteriore correzione e
nuova modulazione dei contenuti economici del rapporto tra le parti che coprono
un'area, in termini di competenza, che si sovrappone parzialmente ai contenuti
dello schema di contratto, della parte prima del capitolato speciale d'appalto
e del capitolato generale.
La proposta è
completata da alcune tabelle, contenenti elementi essenziali del capitolato
speciale e pertanto parti integranti e sostanziali del medesimo, aventi la
finalità di razionalizzare l'esposizione dei contenuti tecnico-economici dei
lavori, in modo da consentire una consultazione rapida da parte degli operatori
oltre che una più facile acquisizione dei dati necessari alla formazione dei
bandi di gara, alla stipulazione formale dei contratti e, non ultimo, agevolare
la compilazione delle schede di rilevazione da inviare all’Osservatorio dei
lavori pubblici (in particolare le schede A), in attuazione dell’articolo 7,
comma 8, del Codice dei contratti.
Le tabelle
ovviamente vanno adattate in relazione al singolo lavoro
Per quanto riguarda
Per quanto riguarda
Ai sensi dell’articolo 45, comma 9,
del regolamento generale, per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo
e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per
le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in
maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate
nell’atto di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto
a base d'asta.
Ai sensi dello
stesso articolo 45, comma 10, il capitolato speciale d'appalto prescrive
l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo
42 comma 1, dello stesso regolamento, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E'
in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.
Si deve inoltre prestare
attenzione alla difficoltà operativa che appare più rilevante, consistente
nell'articolazione della tipologia dei contratti (a corpo, a misura, a corpo e
misura) in relazione alle diverse modalità dell'offerta (a prezzi unitari o al
ribasso percentuale), secondo il complesso schema ad incastri risultante dal
combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82 del Codice dei contratti.
Con i limiti derivanti dall'impostazione legislativa e, in particolare, dal
rapporto tra l'offerta a prezzi unitari (obbligatoria per i contratti a corpo e
misura, facoltativa per i contratti a corpo e per i contratti a misura),
l'offerta complessiva che ne deriva e i lavori a corpo (negli appalti misti a
corpo e misura). In ogni caso conservano la caratteristica di contratti a corpo, o di contratti a misura, anche quei
contratti ove siano previsti lavori in economia (quando ammissibili), la
presenza di questi ultimi infatti non muta la tipologia del contratto.
Infine, si deve notare
che con l’entrata in vigore del Codice dei contratti sono stati rimossi i limiti
e le condizioni per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (articolo 83), in alternativa alla sola offerta di prezzo (articolo
82). Questo comporta alcuni interventi sul testo del capitolato speciale, con modifiche
modeste sotto il profilo formale ma significative sotto il profilo sostanziale,
sotto forma di opzioni che l’operatore deve scegliere in sede di redazione del
medesimo capitolato. Peraltro, tenuto conto dell’elevato grado di flessibilità
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’interno della
quale il progettista può prevedere (o il responsabile del procedimento può
imporre) una serie più o meno numerosa di elementi variabili, si dovrà fare
attenzione a che la scelta delle diverse opzioni sia coerente con gli obiettivi
prefissati. Infatti, oltre alla cosiddetta “offerta tecnica” (i cui elaborati
presentati dall’aggiudicatario in sede di gara integrano la progettazione con
valore contrattuale), peraltro in alcuni casi solo eventuale e non
obbligatoria, potrebbero essere previste (ad esempio) offerte di ribasso sui
tempi di esecuzione e offerte di rialzo sull’importo delle rate di acconto.
Per quanto riguarda gli
oneri per la sicurezza ex decreto legislativo n. 494 del 1996, seppure in
genere stabiliti a corpo come desunti dal piano di sicurezza, essi possono
essere previsti (ricorrendone le circostanze) anche parzialmente o totalmente a
misura ed, eccezionalmente, in economia. Ovviamente anche tali oneri, parte
anche economicamente integrante del contratto ancorché non oggetto
dell’offerta, saranno da contabilizzare di conseguenza a corpo, a misura o in
economia in relazione alle previsioni progettuali. Sul punto si condivide la
determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 26 luglio 2006, n.
4, che conclude in favore dell’esposizione separata, negli atti progettuali e
poi negli atti di gara, dei soli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza
e di coordinamento e degli oneri ancillari specifici del singolo cantiere,
sottratti al ribasso, sopprimendo la illogica indicazione separata dei
cosiddetti “oneri diretti” incorporati nei prezzi unitari delle singole
lavorazioni, i quali, appunto perché incorporati nei predetti prezzi (anche in
sede di analisi) non hanno ragione di essere esposti separatamente al fine di
essere sottratti al ribasso di gara.
L’indicazione
dell’incidenza percentuale della manodopera per ciascuna categoria di lavori,
prevista nell’ultima colonna Note alla Tabella “A” allegata al Capitolato
speciale d’appalto, soddisfa quanto richiesto dall’articolo 35, comma 1,
lettera l), del regolamento generale;
LAVORI INTERAMENTE «A MISURA»
Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera
a), del Codice dei contratti, i lavori a misura:
- possono essere appaltati mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- possono essere appaltati mediante offerta a
prezzi unitari.
Pur
in presenza della possibilità di appaltare i lavori a misura mediante offerta a
prezzi unitari, si ritiene preferibile, per ragioni di semplificazione
facilmente intuibili, che i predetti lavori siano appaltati mediante offerta al
ribasso percentuale.
La
previsione degli oneri per la sicurezza può essere fatta interamente a corpo
senza che ciò muti la caratteristica dell’appalto da contratto “a misura” a
contratto “a corpo e misura” (circostanza che farebbe sorgere l’obbligo di
appaltare i lavori esclusivamente mediante l’offerta a prezzi unitari); a tale
conclusione si può giungere in ragione del fatto che gli oneri per la sicurezza,
ancorché compresi nel contratto, sono stabiliti a priori dalla stazione
appaltante e i concorrenti non hanno alcuna possibilità, in sede di gara, di
sindacarne il contenuto economico e il relativo corrispettivo.
LAVORO INTERAMENTE «A CORPO»
Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera
b), del Codice dei contratti, il lavoro a corpo:
- possono essere appaltati mediante ribasso
sull'importo dei lavori a base d'asta;
- possono essere appaltati mediante offerta a
prezzi unitari.
Pur
in presenza della possibilità di appaltare i lavori a corpo mediante offerta a
prezzi unitari, si ritiene preferibile, per ragioni di semplificazione
facilmente intuibili, che i predetti lavori siano appaltati mediante offerta al
ribasso percentuale.
Il
criterio dell’offerta di ribasso sull’importo a base d’asta (metodologicamente
identica, ai fini della gara, a quella di ribasso sull’elenco prezzi) non
necessita di alcuna specificazione regolamentare.
LAVORI «A CORPO E MISURA»
Ai sensi dell'articolo 82, comma 3),
del Codice dei contratti, i lavori a corpo e misura:
- devono essere appaltati esclusivamente
mediante offerta a prezzi unitari.
Ai
sensi dell’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per i lavori il cui
corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte
liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di
progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. I lavori a misura sono indicati nel
provvedimento di approvazione del progetto con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base
d'asta.
La previsione degli oneri per la sicurezza
può essere fatta interamente a corpo, interamente a misura ovvero parte a corpo
e parte a misura, anche in presenza di un contratto “a corpo e misura”.
LAVORI «IN ECONOMIA»
I lavori in economia non hanno autonomia
propria nel presente capitolato.
I lavori esclusivamente in economia (lavori
extracontrattuali, previsti nel quadro economico tra le somme a disposizione)
sono infatti regolati da norme diverse e speciali dai lavori da appaltare in
via ordinaria, sia dall’articolo 125 del Codice dei contratti che dal
regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999. Questo ultimo li
disciplina a parte sotto i profili generali (Capo III del Titolo IX) e
contabili (Capo II del Titolo XI).
Per quanto riguarda i lavori in economia
“contrattuali”, cioè quella parte di lavori che in un contratto ordinario (a
corpo, a misura o a corpo e misura) sono previsti in economia, la loro
presenza, sempre eccezionale e motivata dall’impossibilità di prevedere la
valutazione a corpo o, in subordine, a misura, di determinate, non muta la sostanza
del contratto che rimarrà a corpo, a misura o a corpo e misura, a prescindere
dai lavori in economia.
I
lavori in economia “contrattuali”, non danno luogo ad una valutazione a misura,
ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo
delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
Criterio di individuazione delle categorie
scorporabili e subappaltabili
(articolo 4 e tabella «A» del Capitolato speciale
d’appalto)
(b1) = lavori e
opere speciali ex articolo 72, comma 4, del regolamento |
|
(b2-1) =
lavori a qualificazione NON obbligatoria |
||
OG 12 |
Opere e impianti di
bonifica e protezione ambientale |
OS 1 |
Lavori in terra |
|
OS 2 |
Superfici decorate e
beni mobili di interesse storico |
OS 6 |
Finiture ... in
materiali lignei, plastici, metallici |
|
OS 3 |
Impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
OS 7 |
Finiture di natura
edile |
|
OS 4 |
Impianti elettromeccanici
trasportatori |
OS 8 |
Finiture di natura
tecnica |
|
OS 5 |
Impianti pneumatici e
antintrusione |
OS 23 |
Demolizioni di opere |
|
OS 11 |
Apparecchiature
strutturali speciali |
OS 26 |
Pavimentazioni e
sovrastrutture speciali |
|
OS 13 |
Strutture prefabbricate
in cemento armato |
OS 32 |
Strutture in legno |
|
OS 14 |
Impianti di smaltimento
e recupero rifiuti |
OS 34 |
Sistemi antirumore per mobilità |
|
OS 16 |
Impianti per centrali
elettriche |
|
|
|
OS 17 |
Linee telefoniche |
La linea continua indica la soluzione secondo l’interpretazione
prevalente della dottrina e della giurisprudenza (per tutte: Consiglio di
Stato, sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6701, che conferma T.A.R. Lazio, Roma,
sez. I-bis, n. 7088 del 2002). La linea tratteggiata indica la variabile secondo l’interpretazione
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (determinazione n. 31 del
18 dicembre 2002. |
||
OS 18 |
Componenti in acciaio |
|||
OS 19 |
Reti telecomunicazione |
|||
OS 20 |
Rilevamenti topografici |
|||
OS 21 |
Opere strutturali
speciali |
|||
OS 22 |
Impianti di potabilizzazione
e depurazione |
|||
OS 27 |
Impianti per la
trazione elettrica |
|||
OS 28 |
Impianti termici e di
condizionamento |
|||
OS 29 |
Armamento ferroviario |
|||
OS 30 |
Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici |
|||
OS 33 |
Coperture speciali |