ACCORDO 20 MAGGIO 2004 - RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 

 

In data 20/5/2004 tra l'A.N.C.E. e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore è stato siglato il verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 29/1/2000.

Con l'accordo in parola sono stati modificati alcuni istituti contrattuali, si è provveduto a disciplinare innovativi aspetti del mercato del lavoro introdotti dalla legge di riforma "Biagi" oltre, evidentemente, a determinare i nuovi minimi di salario e di stipendio.

Con la presente nota si forniscono le prime sintetiche indicazioni, con la riserva di tornare sugli argomenti trattati con successive ed esaurienti informazioni.

 

Trattamento in caso di malattia per i lavoratori operai         

L'accordo prevede la modifica del periodo di conservazione del posto di lavoro, in caso di malattia, per gli operai con anzianità superiore a tre anni e mezzo. Infatti per gli operai in parola il periodo di comporto in caso di malattia è fissato in 12 mesi consecutivi. In caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia il periodo di comporto per i citati operai è stabilito in 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. Per il trattamento economico dovuto si rinvia alla tabella allegata.

Resta peraltro naturalmente ferma la vigente disciplina in materia di conservazione del posto per gli operai con anzianità sino a tre anni e mezzo.

 

Congedo matrimoniale per i lavoratori operai

Per i dipendenti operai, non in prova, il periodo di congedo matrimoniale è stato fissato in 15 giorni consecutivi di calendario, con diritto al trattamento economico per 104 ore (comprensive dell'assegno a carico Inps).

 

Tutela della maternità

E' stato previsto che il trattamento economico da riconoscere alla lavoratrice per i 5 mesi di astensione obbligatoria, sia pari al 100% della retribuzione.

 

Lavoratori discontinui

L'orario normale contrattuale di lavoro per i dipendenti addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è determinato nel limite di 48 ore settimanali di media annua.

 

Lavoro straordinario

Come è noto la durata media dell’orario di lavoro non può superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario. Per i dipendenti operai e per gli impiegati di cantiere il periodo di riferimento, sul quale calcolare la citata media delle 48 ore settimanali, è stato determinato in 12 mesi consecutivi. Resta comunque fissato, con il consenso del lavoratore, a 250 ore annue il limite per lavoro straordinario. E' stata individuata nel cantiere l'unità produttiva cui fare riferimento ai sensi del D.Lvo 66/03, ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione del lavoro straordinario.

 

Maggiorazioni per lavoro a turni

Le  percentuali di maggiorazione dovute ai dipendenti operai nei seguenti casi sono così ora fissate: lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati magg. 9%, lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati magg. 11% e lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte magg. 16%.    

 

Apprendistato

E’ stata dettata la nuova disciplina dell’Istituto in parola. Resta peraltro da chiarire il raccordo tra la nuova e la vecchia normativa. Si ritiene comunque che, in attesa della definizione a livello regionale degli aspetti relativi alla formazione, trovi applicazione il dettato stabilito dal ccnl 29 gennaio 2000. Pertanto vale la riserva di ulteriori e specifiche indicazioni in materia.

 

Classificazione

Le parti hanno convenuto di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori. A tal fine hanno demandato ad apposita commissione paritetica il compito in parola. Peraltro è stata inserita nel vigente sistema di classificazione la seguente figura professionale:

Operaio di 4°livello

Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.

 

Legge "Biagi"

Sono state dettate norme per il ricorso alla somministrazione di lavoro ed ai contratti di inserimento secondo le previsioni di cui al D.Lvo 276/03. Su tali argomenti si fa riserva di tornare con apposita nota informativa.

 

Nuovi minimi

Sono previsti aumenti dei minimi di salario e di stipendio. Gli aumenti verranno corrisposti in due tranches con decorrenza 1° maggio 2004 e 1° marzo 2005. In allegato si riportano le tabelle delle retribuzioni e del costo della mano d'opera in vigore dal 1° maggio 2004.

Si ricorda che con la determinazione dei nuovi minimi dal 1° maggio 2004 cessa l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

 

 

ALLEGATI

 

Tabella delle retribuzioni

 

Costo della manodopera

 

Trattamento per malattia e infortunio - quote a carico delle imprese

 

Trattamento per malattia e infortunio - rimborso da parte della CAPE