ACCORDO 20 MAGGIO 2004
- RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
In data 20/5/2004 tra l'A.N.C.E.
e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore è stato siglato il
verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 29/1/2000.
Con l'accordo in parola sono
stati modificati alcuni istituti contrattuali, si è provveduto a disciplinare
innovativi aspetti del mercato del lavoro introdotti dalla legge di riforma
"Biagi" oltre, evidentemente, a determinare i nuovi minimi di salario
e di stipendio.
Con la presente nota si
forniscono le prime sintetiche indicazioni, con la riserva di tornare sugli
argomenti trattati con successive ed
esaurienti informazioni.
Trattamento in caso
di malattia per i lavoratori
operai
L'accordo prevede la modifica
del periodo di conservazione del posto di lavoro, in caso di malattia, per gli
operai con anzianità superiore a tre anni e mezzo. Infatti per gli operai in
parola il
periodo di comporto in caso di malattia è fissato in 12 mesi
consecutivi. In caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia il
periodo di comporto per i citati operai è stabilito in 12 mesi nell'arco di 24
mesi consecutivi. Per il trattamento economico dovuto si rinvia alla tabella
allegata.
Resta peraltro naturalmente ferma la vigente disciplina in
materia di conservazione del posto per gli operai con
anzianità sino a tre anni e mezzo.
Per i dipendenti operai, non in
prova, il periodo di congedo matrimoniale è stato fissato in 15 giorni
consecutivi di calendario, con diritto al trattamento economico per 104 ore
(comprensive dell'assegno a carico Inps).
E' stato previsto che il
trattamento economico da riconoscere alla lavoratrice per i 5 mesi di
astensione obbligatoria, sia pari al 100% della retribuzione.
L'orario normale contrattuale di
lavoro per i dipendenti addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e
custodia è determinato nel limite di 48 ore
settimanali di media annua.
Come è noto la durata media dell’orario di lavoro non può
superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore comprese le ore di lavoro
straordinario. Per i dipendenti operai e per gli impiegati di cantiere il
periodo di riferimento, sul quale calcolare la citata media delle 48 ore
settimanali, è stato determinato in 12 mesi consecutivi. Resta comunque
fissato, con il consenso del lavoratore, a 250 ore annue il limite per lavoro
straordinario. E' stata individuata nel cantiere l'unità produttiva cui fare
riferimento ai sensi del D.Lvo 66/03, ai fini degli
adempimenti
relativi alla comunicazione del lavoro
straordinario.
Le percentuali di maggiorazione dovute ai dipendenti
operai nei seguenti casi sono così ora fissate: lavoro diurno compreso in turni
regolari avvicendati magg. 9%, lavoro notturno compreso in turni regolari
avvicendati magg. 11% e lavoro notturno a carattere continuativo di operai che
compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi
esclusivamente di notte magg. 16%.
E’ stata dettata la nuova
disciplina dell’Istituto in parola. Resta peraltro da chiarire il raccordo tra
la nuova e la vecchia normativa. Si ritiene comunque che, in attesa della definizione
a livello regionale degli aspetti relativi alla formazione, trovi applicazione
il dettato stabilito dal ccnl 29 gennaio 2000. Pertanto vale la riserva di
ulteriori e specifiche indicazioni in materia.
Le parti hanno convenuto di
rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori. A tal fine hanno
demandato ad apposita commissione paritetica il compito in parola. Peraltro è
stata inserita nel vigente sistema di classificazione la seguente figura
professionale:
Operaio con
conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria
con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e
della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia lavorazioni di
elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.
Sono state dettate norme per il
ricorso alla somministrazione di lavoro ed ai contratti di inserimento secondo
le previsioni di cui al D.Lvo 276/03. Su tali argomenti si fa riserva di
tornare con apposita nota informativa.
Sono previsti aumenti dei minimi
di salario e di stipendio. Gli aumenti verranno corrisposti in due tranches con
decorrenza 1° maggio 2004 e 1° marzo 2005. In allegato si riportano le tabelle
delle retribuzioni e del costo della mano d'opera in vigore dal 1° maggio 2004.
Si ricorda che con la
determinazione dei nuovi minimi dal 1° maggio 2004
cessa l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.
Trattamento per malattia e
infortunio - quote a carico delle imprese
Trattamento per malattia e
infortunio - rimborso da parte della CAPE