CALCOLO
DEI TEMPI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI
(a cura del
geom.
Parte prima: pro
memoria generale
Diversamente dalle
parti seconda, terza e quarta, la tempistica descritta nella Parte prima non ha
alcun rigore scientifico. Essa, pur tenendo conto, ovviamente, dei singoli
segmenti procedurali vincolati in forza delle singole norme, è articolata e
delineata sulla base delle esperienze pregresse ormai consolidate e tiene conto
dei tempi operativi che nella realtà non possono essere compressi, ancorché non
previsti normativamente. In buona sostanza si tratta di uno strumento
"pratico" per individuare con immediatezza i tempi necessari dalla
programmazione all'inizio dei lavori.
Parte seconda: tempi e modalità affidamento servizi di
progettazione.
Parte terza: modalità della pubblicità gare d'appalto di
lavori.
Parte quarta: tempi delle gare d'appalto di lavori.
ANNOTAZIONI
COMUNI A TUTTE LE PROCEDURE
a)si suppone che
le progettazioni siano sempre relative ad importi (onorari e spese) superiori
alla soglia comunitaria (euro 236.945); per i casi nei quali siano inferiori a
tale soglia, i tempi della fase relativa ai servizi di progettazione non si
riducono; si riducono di circa 40/60 giorni solo qualora gli
importi della progettazione siano inferiori a 100.000 euro (praticamente quasi
mai);
b) si suppone che
i lavori da appaltare o da affidare in concessione siano sempre di imposto
superiore alla soglia comunitaria (euro 5.923.625); qualora fossero inferiori a
tale soglia la tempistica della fase relativa alla gara di affidamento dei
lavori o della concessione si riduce di circa 15 giorni;
c) qualora
necessitino varianti urbanistiche agli strumenti urbanistici comunali, la
tempistica deve essere adeguatamente ampliata; peraltro tali variazioni, a
seconda delle fattispecie, possono essere fatte con procedure semplificate
(quasi sempre praticabili trattandosi di strutture pubbliche) quali ad esempio
la legge reg. n. 23 del 1997, accordi di programma ecc. con tempi tra i 3 e i 6
mesi; ovvero con procedure ordinarie, con tempistiche tra i 4 e i 12 mesi a
seconda che l'intervento sia localizzato in una provincia dotata di PTCP
(Milano - Lodi - Mantova - Cremona - Brescia - Bergamo) o in una provincia
sprovvista di PTCP (Como, Varese, Sondrio, Pavia, Lecco);
d) qualora
necessitino procedure espropriative, la tempistica deve essere adeguatamente
ampliata; peraltro tali procedure possono, almeno in parte, sovrapporsi ai
periodi previsti per la progettazione;
e) gli schemi non
tengono conto, ovviamente, di eventuali ricorsi giurisdizionali né di
impedimenti particolari in fase di acquisizione di assensi esterni
(autorizzazioni Soprintendenza per ristrutturazione immobili vincolati,
sdemanializzazioni o autorizzazioni speciali alla alienazione di beni,
autorizzazione del Ministero BB.CC.AA. per alienazione di beni dismessi
soggetti a vincolo storico architettonico ecc.);
f) infine gli schemi sono basati sui presupposti di efficienza (nel
senso che i singoli segmenti procedurali devono procedere in stretta
successione senza "tempi morti", possibilmente anche sovrapponendosi
in quelle limitate parti dove ciò sia possibile) e di diligenza (nel senso che
ogni operatore che interviene abbia una apprezzabile conoscenza dei singoli
aspetti procedurali e di merito che gli competono, in modo da minimizzare gli
adeguamenti, i rifacimenti e le sospensioni o interruzioni istruttorie).