CALCOLO DEI TEMPI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

(a cura del geom. Battista Bosetti)

 

Parte prima: pro memoria generale

Diversamente dalle parti seconda, terza e quarta, la tempistica descritta nella Parte prima non ha alcun rigore scientifico. Essa, pur tenendo conto, ovviamente, dei singoli segmenti procedurali vincolati in forza delle singole norme, è articolata e delineata sulla base delle esperienze pregresse ormai consolidate e tiene conto dei tempi operativi che nella realtà non possono essere compressi, ancorché non previsti normativamente. In buona sostanza si tratta di uno strumento "pratico" per individuare con immediatezza i tempi necessari dalla programmazione all'inizio dei lavori.

Parte seconda:         tempi e modalità affidamento servizi di progettazione.

Parte terza:    modalità della pubblicità gare d'appalto di lavori.

Parte quarta: tempi delle gare d'appalto di lavori.

 

ANNOTAZIONI COMUNI A TUTTE LE PROCEDURE

a)si suppone che le progettazioni siano sempre relative ad importi (onorari e spese) superiori alla soglia comunitaria (euro 236.945); per i casi nei quali siano inferiori a tale soglia, i tempi della fase relativa ai servizi di progettazione non si riducono; si riducono di circa 40/60 giorni solo qualora gli importi della progettazione siano inferiori a 100.000 euro (praticamente quasi mai);

b) si suppone che i lavori da appaltare o da affidare in concessione siano sempre di imposto superiore alla soglia comunitaria (euro 5.923.625); qualora fossero inferiori a tale soglia la tempistica della fase relativa alla gara di affidamento dei lavori o della concessione si riduce di circa 15 giorni;

c) qualora necessitino varianti urbanistiche agli strumenti urbanistici comunali, la tempistica deve essere adeguatamente ampliata; peraltro tali variazioni, a seconda delle fattispecie, possono essere fatte con procedure semplificate (quasi sempre praticabili trattandosi di strutture pubbliche) quali ad esempio la legge reg. n. 23 del 1997, accordi di programma ecc. con tempi tra i 3 e i 6 mesi; ovvero con procedure ordinarie, con tempistiche tra i 4 e i 12 mesi a seconda che l'intervento sia localizzato in una provincia dotata di PTCP (Milano - Lodi - Mantova - Cremona - Brescia - Bergamo) o in una provincia sprovvista di PTCP (Como, Varese, Sondrio, Pavia, Lecco);

d) qualora necessitino procedure espropriative, la tempistica deve essere adeguatamente ampliata; peraltro tali procedure possono, almeno in parte, sovrapporsi ai periodi previsti per la progettazione;

e) gli schemi non tengono conto, ovviamente, di eventuali ricorsi giurisdizionali né di impedimenti particolari in fase di acquisizione di assensi esterni (autorizzazioni Soprintendenza per ristrutturazione immobili vincolati, sdemanializzazioni o autorizzazioni speciali alla alienazione di beni, autorizzazione del Ministero BB.CC.AA. per alienazione di beni dismessi soggetti a vincolo storico architettonico ecc.);

f) infine gli schemi sono basati sui presupposti di efficienza (nel senso che i singoli segmenti procedurali devono procedere in stretta successione senza "tempi morti", possibilmente anche sovrapponendosi in quelle limitate parti dove ciò sia possibile) e di diligenza (nel senso che ogni operatore che interviene abbia una apprezzabile conoscenza dei singoli aspetti procedurali e di merito che gli competono, in modo da minimizzare gli adeguamenti, i rifacimenti e le sospensioni o interruzioni istruttorie).

 

 

Allegato