INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE - 31 GENNAIO 2006 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

 

Le modalità per l'applicazione della tariffa dei premi Inail prevedono che le imprese titolari di posizioni assicurative in essere da più di due anni possano presentare istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa, c.d. oscillazione per prevenzione.

La riduzione opera in misura fissa - pari al 5% o al 10%, in relazione alla dimensione aziendale - ed è concessa dall’Istituto quando risulti che l’impresa abbia effettuato, nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore.

L’Inail ha predisposto un nuovo modello unificato per la presentazione delle istanze in parola (cfr. suppl. n.3 al Not. n. 12/2004). La nuova modulistica, che sostituisce quella in vigore per gli anni precedenti, è stata aggiornata e modificata al fine di semplificare gli adempimenti operativi posti a carico delle imprese.

L’Istituto con nota del 22 novembre 2005 ha fornito ulteriori istruzioni per la compilazione del modello e che concernono in particolare la dichiarazione di responsabilità dell’impresa in ordine alla sussistenza dei cosiddetti “pre-requisiti”. Nel rinviare per tale aspetto a quanto successivamente specificato al punto b), si ricorda la nuova previsione relativa ai requisiti per accedere al beneficio. L’istanza può essere presentata anche nel caso in cui l’impresa abbia realizzato almeno un intervento migliorativo tra quelli indicati nella Sezione A del modello (interventi particolarmente rilevanti). Inoltre, come già in passato, l’istanza può essere presentata anche nel caso in cui l’impresa, in alternativa all’intervento migliorativo riportato tra le tipologie della sezione A, abbia posto in essere almeno tre interventi migliorativi tra le tipologie riportate nelle sezioni da B ad I del modello, di cui almeno uno nel settore della formazione ed informazione dei lavoratori (sezione E del modello).

Il modello, con l’apposita guida per la compilazione, è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inail.it), del Collegio ed è anche a disposizione delle imprese interessate presso gli uffici del Collegio.

Si rammenta che la riduzione è annullabile dall'Inail qualora l'Istituto accerti mediante verifiche l'insussistenza delle dichiarazioni rese dall'impresa.

Circa la predisposizione dell'istanza in parola nonché relativamente ai requisiti necessari per fruire della riduzione in oggetto, si evidenzia quanto segue.

a) Termine presentazione domanda

La domanda va presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta e pertanto, per l’anno 2006, entro il 31 gennaio 2006. L’istanza va presentata alla sede Inail nel cui territorio è ubicata l'impresa richiedente.

b) Pre-requisiti

Per poter fruire del beneficio l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi. A tal fine è previsto che il richiedente attesti, con autocertificazione, la sussistenza di detta condizione di regolarità. Con la citata nota del 22 novembre l’Inail ha chiarito che la dichiarazione di regolarità contributiva si riferisce a tutti gli obblighi contributivi ed assicurativi e quindi non solo nei riguardi dell’Inail. Peraltro per quanto attiene l’accertamento di tale pre-requisito da parte delle sedi Inail, la circolare precisa che la verifica potrà avere ad oggetto esclusivamente gli adempimenti nei confronti dell’Istituto stesso. Tuttavia con la circolare in parola viene specificato che, nel caso l’eventuale irregolarità nei confronti degli altri Enti o Istituti venga a conoscenza dell’Inail, il beneficio non verrà concesso o se già concesso verrà revocato. Per quanto attiene la regolarità nei confronti dell’Inail è confermato che l’impresa deve essere in regola:         

- con gli adempimenti contributivi. In caso di pagamento in forma rateale, il requisito è realizzato con il rispetto delle relative scadenze;

- con gli adempimenti assicurativi. Non è considerata in regola l'azienda che omette o ritarda la denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato;

- rispetto alle norme obbligatorie di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La sussistenza dei pre-requisiti della regolarità contributiva ed assicurativa nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, va riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.

c) Requisiti

La domanda di riduzione deve riguardare interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia e deve avere a riferimento gli interventi migliorativi effettuati nell'anno solare precedente. Come più sopra specificato la domanda può essere presentata dalle imprese che abbiano effettuato almeno un intervento particolarmente rilevante tra quelli indicati nella sezione A del modello o, in alternativa, almeno tre interventi migliorativi tra quelli indicati nelle sezioni da B ad I del precitato modello di richiesta, di cui almeno uno nel settore della formazione ed informazione dei lavoratori.

d) Provvedimento dell'Inail

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di riduzione per prevenzione deve essere comunicato dall'Inail all'azienda, tramite raccomandata a.r., entro 120 giorni dalla data della domanda.

Se accolta, la riduzione ha effetto limitatamente all'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

 

 

Modello OT/24 – 2006

 

Istruzioni per la compilazione