INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE -
31 GENNAIO 2006 TERMINE PER
Le modalità per l'applicazione della tariffa dei premi Inail prevedono che le imprese titolari di posizioni
assicurative in essere da più di due anni possano presentare istanza per la
riduzione del tasso medio di tariffa, c.d. oscillazione per prevenzione.
La riduzione opera in misura fissa - pari al 5% o al 10%, in
relazione alla dimensione aziendale - ed è concessa dall’Istituto
quando risulti che l’impresa abbia effettuato, nell’anno precedente a
quello di presentazione dell’istanza, interventi per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione
delle disposizioni del D.Lgs. n.
626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative
di settore.
L’Inail ha
predisposto un nuovo modello unificato per la presentazione delle istanze in
parola (cfr. suppl. n.3 al Not. n.
12/2004). La nuova modulistica, che sostituisce quella in vigore per gli anni
precedenti, è stata aggiornata e modificata al fine di semplificare gli
adempimenti operativi posti a carico delle imprese.
L’Istituto con nota del 22 novembre
Il modello, con l’apposita guida per
la compilazione, è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inail.it), del Collegio ed è anche a
disposizione delle imprese interessate presso gli uffici del Collegio.
Si rammenta che la riduzione è annullabile
dall'Inail qualora l'Istituto accerti mediante
verifiche l'insussistenza delle dichiarazioni rese dall'impresa.
Circa la predisposizione
dell'istanza in parola nonché relativamente ai requisiti necessari per fruire
della riduzione in oggetto, si evidenzia quanto segue.
a) Termine presentazione
domanda
La domanda va presentata
tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è
richiesta e pertanto, per l’anno 2006, entro il 31 gennaio 2006.
L’istanza va presentata alla sede Inail nel cui
territorio è ubicata l'impresa richiedente.
b) Pre-requisiti
Per poter fruire del beneficio
l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti contributivi ed
assicurativi. A tal fine è previsto che il richiedente attesti, con
autocertificazione, la sussistenza di detta condizione di regolarità. Con la
citata nota del 22 novembre l’Inail ha chiarito che
la dichiarazione di regolarità contributiva si riferisce a tutti gli obblighi
contributivi ed assicurativi e quindi non solo nei riguardi dell’Inail. Peraltro per quanto attiene l’accertamento di tale
pre-requisito da parte delle sedi Inail, la circolare
precisa che la verifica potrà avere ad oggetto esclusivamente gli adempimenti
nei confronti dell’Istituto stesso. Tuttavia con la circolare in parola viene specificato che, nel caso l’eventuale irregolarità nei
confronti degli altri Enti o Istituti venga a conoscenza dell’Inail, il beneficio non verrà concesso o se già concesso
verrà revocato. Per quanto attiene la regolarità nei confronti dell’Inail è confermato che l’impresa deve essere in regola:
- con gli adempimenti contributivi. In caso di
pagamento in forma rateale, il requisito è realizzato con il rispetto delle
relative scadenze;
- con gli adempimenti assicurativi. Non è considerata
in regola l'azienda che omette o ritarda la denuncia delle variazioni
riguardanti il rischio assicurato;
- rispetto alle norme obbligatorie di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
La sussistenza dei pre-requisiti
della regolarità contributiva ed assicurativa nonché dell'osservanza delle
norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, va riferita al
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
c) Requisiti
La domanda di riduzione deve
riguardare interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste
dalla normativa in materia e deve avere a riferimento gli interventi
migliorativi effettuati nell'anno solare precedente. Come più sopra specificato
la domanda può essere presentata dalle imprese che abbiano
effettuato almeno un intervento particolarmente rilevante tra quelli
indicati nella sezione A del modello o, in alternativa, almeno tre interventi
migliorativi tra quelli indicati nelle sezioni da B ad I del precitato modello
di richiesta, di cui almeno uno nel settore della formazione ed informazione
dei lavoratori.
d) Provvedimento dell'Inail
Il provvedimento di accoglimento o
di rigetto della domanda di riduzione per prevenzione deve essere comunicato
dall'Inail all'azienda, tramite raccomandata a.r., entro 120 giorni dalla data
della domanda.
Se accolta, la riduzione ha effetto
limitatamente all'anno in corso alla data di
presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio
dovuto per lo stesso anno.