INPS
- ART. 29 LEGGE 341/95 - PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2006
- ISTRUZIONI OPERATIVE
La Gazzetta Ufficiale n. 95, del 24
aprile
L’Inps ha impartito, con circolare n.
87 del 17 maggio 2007 che qui di seguito si riepiloga, le necessarie istruzioni
operative al fine di consentire ai datori di lavoro il recupero dei maggiori contributi
versati per l’anno 2006.
In primo luogo, l’Istituto ribadisce
che la riduzione in parola spetta esclusivamente per i periodi di paga
decorrenti dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e che non č piů operante per
l’anno 2007.
Relativamente agli ulteriori
requisiti, introdotti dal “Decreto Bersani”, che i datori di lavoro devono
attestare al fine di fruire del beneficio contributivo, l’Inps ha predisposto
un apposito fac-simile di
autocertificazione. Tale autocertificazione deve essere spedita a mezzo
raccomandata a.r. alla competente sede dell’Istituto allegando fotocopia di
un valido documento di riconoscimento. Il fac-simile č disponibile sul sito
internet del Collegio Costruttori e a disposizione presso gli uffici del
Collegio.
L’istituto precisa che la riduzione
contributiva dell’11,50% compete sulla quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza al fondo pensioni lavoratori
dipendenti e che si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro a 40
ore settimanali (quindi non spetta per gli operai che prestano attivitŕ
lavorativa a tempo parziale).
Il beneficio non compete per quei
lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva
ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilitŕ, contratti di
inserimento ecc.).
Le istruzioni prevedono che le operazioni
di conguaglio devono essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 agosto
Si
riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della
riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2006.
Aliquota
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2006
Imprese
industriali con piů di 15 dipendenti
35,58%
- 23,81% (Fondo pensioni) =11,77% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese
industriali fino a 15 dipendenti
34,98%
- 23,81% (Fondo pensioni) =11,17% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese
artigiane
32,93%
- 23,81% (Fondo pensioni) = 9,12% base su cui opera la riduzione contributiva.