INDENNITA'
DI VACANZA CONTRATTUALE DAL 1° APRILE 2008
Il
contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 per i dipendenti delle
imprese edili ed affini č scaduto il 31 dicembre 2007.
Essendo
trascorsi tre mesi da tale ultima data, si registrano i presupposti per
l'applicazione del punto 2.5. del Protocollo Governo-Confindustria-Sindacati
del 23 luglio 1993, relativo all'indennitā di vacanza contrattuale.
Si riporta in
allegato la tabella degli importi mensili ed orari delle retribuzioni
comprendenti tale indennitā da valere dal 1° aprile 2008, calcolati applicando
la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmato che per il
2008 č fissato nell'1,7%) sui minimi retributivi contrattuali e sulla indennitā
di contingenza, cosė come previsto dal Protocollo citato.
Si osserva che ai
soli fini del calcolo dell'indennitā di vacanza contrattuale gli importi orari
sono indicati usando tre decimali. Peraltro, qualora si presentassero problemi
di ordine informatico nell'elaborazione delle buste paga, le imprese potranno
arrotondare gli importi alla seconda cifra decimale.
Sempre in allegato
vengono riportati, separatamente, anche gli importi dell'indennitā di vacanza
contrattuale per i soli apprendisti minorenni ai quali si applica l'art. 92,
ultimo comma, del contratto collettivo citato. Tali valori sono stati calcolati
applicando la percentuale dello 0,51% ai minimi ed alla ex indennitā di contingenza
ridotti, come previsto dall'articolo richiamato.
Per quanto riguarda
l'apprendistato professionalizzante invece si rammenta che vale il rinvio al
trattamento economico stabilito per gli operai e gli impiegati (cfr. suppl. n.
3 al Not. n. 8-9/2005).
Si ricorda che
l'indennitā di vacanza contrattuale č un elemento provvisorio della
retribuzione e cesserā di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Si
rammenta, inoltre, che tale indennitā esplica i propri effetti su tutti gli
istituti contrattuali e di legge. A tal fine, si ritiene che la stessa debba
essere considerata alla stregua degli elementi retributivi presi in
considerazione per la sua determinazione (minimi contrattuali ed ex indennitā
di contingenza).
Naturalmente
l'indennitā in questione č imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Di
seguito si pubblicano le nuove tabelle paga a valere dal 1° aprile 2008 e, come
detto, fino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Si forma
riserva di pubblicare successivamente la tabella del costo della manodopera non
appena saranno emanati i provvedimenti in ordine alla decontribuzione sull'Elemento
economico Territoriale ed alla riduzione dell'11,50% a valere per l'anno 2008.
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Trattamento
per malattia e infortunio - quote a carico delle imprese
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Trattamento per
malattia e infortunio - rimborso da parte della CAPE