INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DAL 1° APRILE 2008

 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili ed affini č scaduto il 31 dicembre 2007.

Essendo trascorsi tre mesi da tale ultima data, si registrano i presupposti per l'applicazione del punto 2.5. del Protocollo Governo-Confindustria-Sindacati del 23 luglio 1993, relativo all'indennitā di vacanza contrattuale.

Si riporta in allegato la tabella degli importi mensili ed orari delle retribuzioni comprendenti tale indennitā da valere dal 1° aprile 2008, calcolati applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmato che per il 2008 č fissato nell'1,7%) sui minimi retributivi contrattuali e sulla indennitā di contingenza, cosė come previsto dal Protocollo citato.

Si osserva che ai soli fini del calcolo dell'indennitā di vacanza contrattuale gli importi orari sono indicati usando tre decimali. Peraltro, qualora si presentassero problemi di ordine informatico nell'elaborazione delle buste paga, le imprese potranno arrotondare gli importi alla seconda cifra decimale.

Sempre in allegato vengono riportati, separatamente, anche gli importi dell'indennitā di vacanza contrattuale per i soli apprendisti minorenni ai quali si applica l'art. 92, ultimo comma, del contratto collettivo citato. Tali valori sono stati calcolati applicando la percentuale dello 0,51% ai minimi ed alla ex indennitā di contingenza ridotti, come previsto dall'articolo richiamato.

Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante invece si rammenta che vale il rinvio al trattamento economico stabilito per gli operai e gli impiegati (cfr. suppl. n. 3 al Not. n. 8-9/2005).

Si ricorda che l'indennitā di vacanza contrattuale č un elemento provvisorio della retribuzione e cesserā di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Si rammenta, inoltre, che tale indennitā esplica i propri effetti su tutti gli istituti contrattuali e di legge. A tal fine, si ritiene che la stessa debba essere considerata alla stregua degli elementi retributivi presi in considerazione per la sua determinazione (minimi contrattuali ed ex indennitā di contingenza).

Naturalmente l'indennitā in questione č imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Di seguito si pubblicano le nuove tabelle paga a valere dal 1° aprile 2008 e, come detto, fino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Si forma riserva di pubblicare successivamente la tabella del costo della manodopera non appena saranno emanati i provvedimenti in ordine alla decontribuzione sull'Elemento economico Territoriale ed alla riduzione dell'11,50% a valere per l'anno 2008.

 

- Tabella delle retribuzioni

 

- Trattamento per malattia e infortunio - quote a carico delle imprese

 

- Trattamento per malattia e infortunio - rimborso da parte della CAPE