DURC - BENEFICI CONTRIBUTIVI IN MATERIA DI LAVORO
- NUOVO ADEMPIMENTO - SCADENZA 30 APRILE 2009
Entro il prossimo 30 aprile 2009 le
imprese che hanno goduto, nei mesi pregressi, e/o godono, al momento, di
benefici normativi e contributivi dovranno trasmettere alla Direzione
Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competente una apposita
autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o
giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative
in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. da ultimo Not. n. 1/2009).
Tale autocertificazione sostituisce,
come ha precisato l'Inps con messaggio n.
28457/2008, il mod. SC37 che doveva essere
trasmesso entro il 31 dicembre 2009 nonché, per quanto attiene l'Inail, il modulo di autocertificazione allegato
alla circolare n. 7/2008.
Tali modelli sono abrogati.
Di seguito si forniscono chiarimenti in
ordine al nuovo adempimento, alla luce delle precisazioni fornite dal Ministero
del Lavoro con la circolare n. 34/2008 del 15 dicembre 2008, con nota prot. n.
4549/2009 del 31 marzo e con circolare n. 10/2009 del 1° aprile 2009 pubblicate
in calce alla presente nota sul sito internet del Collegio insieme all’allegato
A del decreto 24 ottobre 2007.
Premessa
La Legge Finanziaria
In attuazione di quanto previsto
dalla Legge Finanziaria 2007, il Decreto del Ministero del Lavoro 24 ottobre
2007 dispone che impedisce il rilascio del Durc la violazione, da parte del
datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e
amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate
nell'allegato A del richiamato decreto, accertata con provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi, per i periodi indicati, con
riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine
non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
Il Decreto impone infine
all'interessato di autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione di tali
violazioni ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato
relativo a ciascun illecito.
In tale quadro normativo si colloca
il nuovo adempimento consistente nell’invio della autocertificazione in parola
alla DPL competente.
Imprese obbligate all’invio della
autocertificazione
All’inoltro dell’autocertificazione
sono tenute le imprese che hanno goduto, nei mesi pregressi, e/o godono, al
momento, di benefici contributivi. Con circolare n. 5/2008 il Ministero del
Lavoro ha fornito una illustrazione della nozione di beneficio contributivo e
normativo cui si rinvia (cfr. Not. n. 2/2008).
In considerazione dell’ampiezza della
nozione di benefici si consiglia alle imprese edili di provvedere comunque
all’invio in parola.
Da ultimo si segnala che sono
comunque tenute all’invio alla DPL della autocertificazione anche le imprese
che abbiano già trasmesso il mod. SC37 e/o l’autocertificazione Inail.
Termine per l’invio dell’autocertificazione
In sede di prima applicazione
l’autocertificazione va inviata entro il 30 aprile 2009.
Successivamente l’invio
dell’autocertificazione dovrà precedere la prima richiesta del beneficio, al
cui godimento, come detto, è subordinato il possesso del Durc.
Inoltre, il Ministero del Lavoro ha
precisato che, in via generale, la autocertificazione dovrà essere fornita una
sola volta. Peraltro è necessario inviare una nuova autocertificazione, alla
medesima DPL presso la quale è stata trasmessa la precedente
autocertificazione, per comunicare ogni eventuale modifica di quanto già
comunicato, entro trenta giorni dall’avvenuta modifica. Con nota prot. n.
4549/2009, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il nuovo invio
dell’autocertificazione va effettuato tutte le volte che intervengano
variazioni che incidono sul diritto a fruire delle agevolazioni e cioè, in
particolare, quando vi sia stata la commissione di una o più irregolarità di
natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro
elencate nel Decreto 24 ottobre 2007.
Si ritiene che, pur non essendo
chiarito esplicitamente dalla nota n. 4549/2009, perché sorga l’obbligo
dell’invio di una nuova autocertificazione tali violazioni debbano essere
accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
Analogamente, si ritiene, che
l’autocertificazione debba essere inviata nuovamente anche nel caso in cui
l’impresa riacquisiti i requisiti per poter ottenere il Durc, per esempio per
decorso per effetto del decorso del tempo indicato nell’allegato A del Decreto
24 ottobre 2007, dopo averli persi per essere stata raggiunta da provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi sopra richiamati.
Contenuti dell’autocertificazione e modalità di
invio
Per l’adempimento in parola le
imprese dovranno utilizzare esclusivamente del modello predisposto dal
Ministero del Lavoro e pubblicato in calce alla presente con il quale si
autocertifica la non commissione, dopo il 30 dicembre 2007, degli illeciti
ostativi al rilascio del Durc ovvero il decorso del tempo indicato con
riferimento a ciascun illecito.
Le imprese in possesso di una
pluralità di matricole Inps ed in assenza di un accentramento delle medesime,
dovranno inviare comunque un unico modello avendo, però, cura di indicare i
diversi numeri di matricola.
L’autocertificazione, presentata e
firmata dal solo legale rappresentante, potrà essere inviata alla DPL
competente utilizzando, alternativamente, una sola delle seguenti modalità:
- consegna diretta presso la DPL;
- oppure, invio tramite raccomandata
a.r.;
- oppure, a mezzo fax;
- oppure, invio telematico del modulo
da scaricare direttamente dal sito del Ministero, www.lavoro.gov.it. Il modulo deve essere compilato e salvato
sul proprio computer. Il file dovrà poi essere firmato digitalmente,
avvalendosi della firma digitale certificata da uno dei certificatori contenuti
nell’elenco Cnipa. Infine il file, firmato digitalmente, deve essere inviato
per e-mail o posta elettronica certificata, unitamente ad una immagine
scannerizzata di un documento di identità del soggetto richiedente,
all’indirizzo di posta elettronica certificata AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it. Nell’oggetto
della mail deve essere inoltre indicata la DPL competente, destinataria della
autocertificazione. Tale invio equivale, ai fini dell’adempimento, all’invio
alla DPL competente.
Modulo di
dichiarazione per benefici contributivi Inps e/o Inail
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