DURC - BENEFICI CONTRIBUTIVI IN MATERIA DI LAVORO - NUOVO ADEMPIMENTO - SCADENZA 30 APRILE 2009

 

Entro il prossimo 30 aprile 2009 le imprese che hanno goduto, nei mesi pregressi, e/o godono, al momento, di benefici normativi e contributivi dovranno trasmettere alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competente una apposita autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. da ultimo Not. n. 1/2009).

Tale autocertificazione sostituisce, come ha precisato l'Inps con messaggio n. 28457/2008, il mod. SC37 che doveva essere trasmesso entro il 31 dicembre 2009 nonché, per quanto attiene l'Inail, il modulo di autocertificazione allegato alla circolare n. 7/2008. Tali modelli sono abrogati.

Di seguito si forniscono chiarimenti in ordine al nuovo adempimento, alla luce delle precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 34/2008 del 15 dicembre 2008, con nota prot. n. 4549/2009 del 31 marzo e con circolare n. 10/2009 del 1° aprile 2009 pubblicate in calce alla presente nota sul sito internet del Collegio insieme all’allegato A del decreto 24 ottobre 2007.

 

Premessa

La Legge Finanziaria 2007 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, la fruizione da parte dei datori di lavoro dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). Tale previsione non impone la materiale ed effettiva emissione del Durc ma impone agli Istituti interessati di verificare la sussistenza dei presupposti per il suo rilascio.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, il Decreto del Ministero del Lavoro 24 ottobre 2007 dispone che impedisce il rilascio del Durc la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del richiamato decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

Il Decreto impone infine all'interessato di autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione di tali violazioni ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

 

 

In tale quadro normativo si colloca il nuovo adempimento consistente nell’invio della autocertificazione in parola alla DPL competente.

 

Imprese obbligate all’invio della autocertificazione

All’inoltro dell’autocertificazione sono tenute le imprese che hanno goduto, nei mesi pregressi, e/o godono, al momento, di benefici contributivi. Con circolare n. 5/2008 il Ministero del Lavoro ha fornito una illustrazione della nozione di beneficio contributivo e normativo cui si rinvia (cfr. Not. n. 2/2008).

In considerazione dell’ampiezza della nozione di benefici si consiglia alle imprese edili di provvedere comunque all’invio in parola.

Da ultimo si segnala che sono comunque tenute all’invio alla DPL della autocertificazione anche le imprese che abbiano già trasmesso il mod. SC37 e/o l’autocertificazione Inail.

 

Termine per l’invio dell’autocertificazione

In sede di prima applicazione l’autocertificazione va inviata entro il 30 aprile 2009.

Successivamente l’invio dell’autocertificazione dovrà precedere la prima richiesta del beneficio, al cui godimento, come detto, è subordinato il possesso del Durc.

Inoltre, il Ministero del Lavoro ha precisato che, in via generale, la autocertificazione dovrà essere fornita una sola volta. Peraltro è necessario inviare una nuova autocertificazione, alla medesima DPL presso la quale è stata trasmessa la precedente autocertificazione, per comunicare ogni eventuale modifica di quanto già comunicato, entro trenta giorni dall’avvenuta modifica. Con nota prot. n. 4549/2009, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il nuovo invio dell’autocertificazione va effettuato tutte le volte che intervengano variazioni che incidono sul diritto a fruire delle agevolazioni e cioè, in particolare, quando vi sia stata la commissione di una o più irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro elencate nel Decreto 24 ottobre 2007.

Si ritiene che, pur non essendo chiarito esplicitamente dalla nota n. 4549/2009, perché sorga l’obbligo dell’invio di una nuova autocertificazione tali violazioni debbano essere accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

Analogamente, si ritiene, che l’autocertificazione debba essere inviata nuovamente anche nel caso in cui l’impresa riacquisiti i requisiti per poter ottenere il Durc, per esempio per decorso per effetto del decorso del tempo indicato nell’allegato A del Decreto 24 ottobre 2007, dopo averli persi per essere stata raggiunta da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi sopra richiamati.

 

Contenuti dell’autocertificazione e modalità di invio

Per l’adempimento in parola le imprese dovranno utilizzare esclusivamente del modello predisposto dal Ministero del Lavoro e pubblicato in calce alla presente con il quale si autocertifica la non commissione, dopo il 30 dicembre 2007, degli illeciti ostativi al rilascio del Durc ovvero il decorso del tempo indicato con riferimento a ciascun illecito.

Le imprese in possesso di una pluralità di matricole Inps ed in assenza di un accentramento delle medesime, dovranno inviare comunque un unico modello avendo, però, cura di indicare i diversi numeri di matricola.

L’autocertificazione, presentata e firmata dal solo legale rappresentante, potrà essere inviata alla DPL competente utilizzando, alternativamente, una sola delle seguenti modalità:

- consegna diretta presso la DPL;

- oppure, invio tramite raccomandata a.r.;

- oppure, a mezzo fax;

- oppure, invio telematico del modulo da scaricare direttamente dal sito del Ministero, www.lavoro.gov.it. Il modulo deve essere compilato e salvato sul proprio computer. Il file dovrà poi essere firmato digitalmente, avvalendosi della firma digitale certificata da uno dei certificatori contenuti nell’elenco Cnipa. Infine il file, firmato digitalmente, deve essere inviato per e-mail o posta elettronica certificata, unitamente ad una immagine scannerizzata di un documento di identità del soggetto richiedente, all’indirizzo di posta elettronica certificata AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it. Nell’oggetto della mail deve essere inoltre indicata la DPL competente, destinataria della autocertificazione. Tale invio equivale, ai fini dell’adempimento, all’invio alla DPL competente.

 

Modulo di dichiarazione per benefici contributivi Inps e/o Inail

 

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