CODICE
DELLA STRADA - PATENTE A PUNTI E NUOVE NORME DI CIRCOLAZIONE - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 151/2003
Il Senato ha convertito in legge, con
modifiche, il DL 151 del 27 giugno 2003 "Modifiche ed integrazioni al
codice della strada" (si veda in merito quanto pubblicato sul Notiziario n.7/2003).
Le nuove norme entreranno in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
legge di conversione. Nel frattempo si evidenziano le principali disposizioni
di interesse del settore.
(art. 126 bis del D.lgvo 285/1992)
La legge di conversione del DL151/03 ha modificato la tabella dei
punteggi originariamente prevista dal DL151/2003 (si veda in merito la tabella riportata al termine della
circolare).
Nella
conversione del DL in esame, è stata parzialmente riformulata la disposizione
di cui all’art. 126 bis del Codice della Strada (CdS) che, nei confronti di chi
avesse conseguito il titolo di guida da non più di cinque anni, prevedeva il
raddoppio dei punti detratti dalla patente.
La
nuova formulazione stabilisce che, per le patenti rilasciate successivamente al
1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di
categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione,
sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni
dal rilascio.
Un’altra
importante novità, riguarda l’ipotesi in cui l’organo accertatore non contesti
immediatamente l’infrazione al trasgressore.
In
questa ipotesi, infatti, la sottrazione del punteggio è effettuata al
proprietario dell’automezzo, a meno che questi, entro 30 giorni dalla richiesta
inoltratagli dall’organo di polizia, non comunichi al citato organo i dati
personali e della patente della persona che, al momento della violazione, era
alla guida del mezzo.
Qualora
il veicolo appartenga ad una persona giuridica (ad esempio ad una SRL, ad una
SPA o ad una società in accomandita per azioni), la norma sembra escludere che
il punteggio possa essere tolto dalla patente del rappresentante legale
dell’ente, laddove questi non riveli l’identità e non fornisca gli estremi
della patente di guida del conducente.
In
questo caso, l’unica sanzione a cui l’ente va incontro parrebbe essere quella
pecuniaria, prevista dall’art. 180, comma 8 dello stesso codice, che va da un
minimo di Euro 343,35 ad un massimo di
Euro 1376,55.
Il
titolare di patente di guida a cui vengano sottratti dei punti, può recuperare
l’intero punteggio, pari 20 punti se, nell’arco di due anni (anziché di tre,
come prevedeva la precedente formulazione dell’art. 126 bis CdS), non commette
infrazioni previste nella più volte citata
tabella dei punteggi, di cui all’art. 126 bis CdS.
Inoltre,
a favore dei conducenti con almeno 20 punti, che, per un periodo di due anni,
non commettano violazioni del CdS che causino la diminuzione di punti, la legge
di conversione ha previsto che il punteggio venga aumentato, alla fine di
ciascun biennio, di due punti, fino ad un massimo di dieci punti.
Un
altro aspetto del DL, rivisto dalla legge di conversione, è quello concernente
il cumulo dei punti da detrarre dalla patente, quando l’organo di Polizia
accerti contemporaneamente, nei confronti dello stesso conducente, la
violazione di più norme del CdS che, in astratto, provochino tale detrazione.
In quest’ipotesi, il testo definitivo del DL ha stabilito che dalla patente del
conducente possono togliersi non più di 15 punti, escludendo, tuttavia, che
tale limite massimo si applichi alle violazioni del CdS per le quali sia stata
prevista la sanzione della sospensione, o della revoca, della patente.
Sempre
in tema di patenti a punti, occorre registrare l’applicabilità di questo
meccanismo anche ai conducenti stranieri, che hanno conseguito il titolo di
guida in un Paese dove non è in vigore un sistema di patente a punti. In
particolare, l’art. 6 ter ha stabilito l’istituzione, presso il Centro
Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una
banca dati nella quale saranno inserite le decurtazioni di punteggio comminate
agli autisti stranieri. I conducenti esteri che, in un anno, esauriscano i 20
punti, non possono guidare in Italia per un periodo di due anni.
Tale
divieto è ridotto:
-
ad un anno per gli stranieri che finiscano il punteggio a disposizione,
nell’arco di due anni;
- a
6 mesi per gli stranieri che terminino i punti in un periodo compreso tra i due
ed i tre anni.
MODIFICA
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il
testo del DL 151/03, risultato dalla conversione, ha altresì modificato alcune
sanzioni amministrative previste dal CdS che si evidenziano nella tabella riportata in calce alla
circolare in esame.
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
Su questo punto, il provvedimento di conversione
ha introdotto delle novità sostanziali.
In primo luogo, il Parlamento ha abrogato la
norma in cui si stabiliva che il conducente che proseguiva a guidare
l’automezzo per non più di 45 minuti dalla scadenza del periodo di guida, era
soggetto all’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita per la violazione
dei tempi di guida e di riposo, ridotta della metà (quindi nei confronti
dell’autista- nonché, per effetto del comma 8 dell’art. 174 CdS, nei confronti
del committente, del proprietario del mezzo e del datore di lavoro - poteva
applicarsi una sanzione da un minimo di 68,775 ad un massimo di 275,1 Euro).
Con l’abrogazione della disposizione, è
venuta meno la possibilità di sanzionare la condotta di quei conducenti che,
scaduto il periodo di guida, proseguano la marcia alla ricerca di un’area di
sosta, sempreché, a norma dell’art 12 Reg. CEE3820/85, gli stessi conducenti
abbiano annotato sul foglio di registrazione che la sosta viene effettuata
nella prima area idonea.
Nella conversione del DL, sono state
modificate, inoltre, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie ed accessorie, nel caso si accerti la violazione dei tempi di guida,
pausa e/o riposo previsti dalle norme vigenti.
Nel testo precedente alla conversione, il DL
prevedeva che l’organo accertatore, oltre a comminare la sanzione pecuniaria da
un minimo di 137,55 fino ad un massimo di 550,20 Euro, doveva intimare
all’autista di non proseguire il viaggio prima del completamento del periodo di
pausa o di riposo, e, contestualmente, doveva procedere al ritiro della carta
di circolazione e della patente del medesimo autista (il quale, a sua volta,
una volta terminato il periodo di riposo, avrebbe dovuto recarsi presso
l’ufficio indicato sul verbale di contestazione, per il ritiro di tali
documenti).
La legge di conversione del decreto ha
previsto invece quanto segue:
§
l’organo che
accerta l’inosservanza dei tempi di guida, pausa e/o riposo, procede ad
applicare, nei confronti del conducente, la sanzione amministrativa da un
minimo di 137,55 fino ad un massimo di 550,20 Euro, e, contestualmente, intima allo stesso conducente di non
proseguire il viaggio se non dopo il completamento del periodo di pausa o di
riposo. Nel verbale di contestazione viene specificata l’ora in cui l’autista
potrà rimettersi in marcia. Pertanto, in questa fase non si fa luogo al ritiro
della carta di circolazione e della patente.
§
nel caso in
cui l’autista si metta ugualmente in viaggio prima dell’orario indicato sul
verbale di accertamento, nonostante l’intimazione effettuatagli dall’Organo di
Polizia di non riprendere la guida, nei suoi confronti si applicherà una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 1.626,45 Euro ad un massimo
di 6.506,85 Euro, nonché la sanzione accessoria del ritiro della carta di
circolazione e della patente di guida.
A questo punto il conducente, una volta
completato il periodo di riposo, dovrà recarsi all’Ufficio indicato dall’Organo
accertatore per la restituzione dei citati documenti.
Sempre a proposito della violazione delle
disposizioni sui periodi di guida e di riposo, occorre registrare la
soppressione della norma del DL, che, modificando il comma 8 dell’art.
174, stabiliva una responsabilità autonoma
(e non in solido) del conducente, del proprietario del veicolo, del datore di
lavoro e del committente, per l’inosservanza delle predette disposizioni.
L’eliminazione della disposizione fa si che
torni ad applicarsi la precedente formulazione del comma 8 dell’art. 174,
anteriore all’emanazione del DL 151/03; quindi, l’impresa è responsabile del
pagamento della sanzione, comminata al dipendente per la violazione dei tempi
di guida e di riposo, soltanto in solido con quest’ultimo, con la possibilità,
quindi, di ripetere dal medesimo dipendente la somma pagata a tale titolo.
CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITA’
Su questo punto la legge di conversione ha
confermato quanto previsto dal DL 151/03, e, pertanto si rinvia a quanto già
pubblicato sul Notiziario
7/2003.
L’unica novità apportata in sede di
conversione del DL riguarda la parziale modifica del comma 7, art. 179 CdS, a seguito
della quale la diffida dell’organo accertatore, nei confronti dell’impresa di
trasporto, a regolarizzare il cronotachigrafo o il limitatore di velocità,
viene effettuata non solo quando detta
strumentazione manchi o sia stata manomessa, ma anche quando non sia
funzionante.
OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DELLE STRISCE
RETRORIFLETTENTI
La legge di conversione ha effettuato alcune
importanti precisazioni.
In primo luogo, tale obbligo è limitato agli
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché
classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in
Italia, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton.
In secondo luogo, tale obbligo diventerà
operativo soltanto quando sarà emanato un apposito Decreto del Ministero dei
Trasporti, in esecuzione a quanto previsto dal Regolamento internazionale
ECE/ONU n.104; pertanto, fino a quel momento, le imprese di trasporto non sono
obbligate a dotare il proprio parco veicolare delle suddette strisce riflettenti.
OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI
DIRETTI A RIDURRE LA NEBULIZZAZIONE DELL’ACQUA
Si tratta di un nuovo obbligo previsto dalla
legge di conversione.
In particolare, il comma 2 ter dell’art 72
CdS (introdotto dal comma 3, art. 1 DL 151/03 convertito in legge) stabilisce
che “ durante la circolazione i rimorchi e i semirimorchi adibiti al
trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione
dell’acqua in caso di precipitazioni”.
Tale obbligo, nonostante entri in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione,
diventerà effettivo soltanto a partire dal 1° Gennaio 2005;
infatti, è stato previsto che solamente a partire dalla predetta data, potrà
applicarsi la sanzione stabilita per la mancanza dei dispositivi sopraccitati,
che va da un minimo di 68,25 ad un massimo di 275,10 Euro.
OBBLIGO DI INDOSSARE IL GIUBBOTTO O LE
BRETELLE RETRORIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITA’
L’art.3, comma 9 del DL 151/03, nel testo
precedente alla conversione in legge, stabiliva, con una formula alquanto
generica, che nei casi in cui è obbligatorio l’uso del segnale mobile di
pericolo (casi che sono stati indicati al comma 1, art. 162 del CdS, il quale,
si ricorda, stabilisce che “Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152,
fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due
ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di
notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di
emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a
sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere
presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere
dotati….), il soggetto che si apprestava ad apporre, sulla strada, tale
segnale mobile di pericolo triangolare, doveva segnalare la propria posizione
agli altri utenti della strada mediante dei dispositivi retroriflettenti o
luminosi (di cui non venivano stabilite le caratteristiche).
La legge di conversione ha apportato delle
significative modifiche al contenuto di questa norma del DL, che possono
sintetizzarsi nel modo seguente:
1)
nel momento in
cui occorra scendere dal veicolo per apporre, sulla strada, il segnale mobile
di pericolo,il soggetto deve indossare dei dispositivi retroriflettenti di
protezione individuale, dotati delle caratteristiche che saranno previste
da un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quindi, fino all’emanazione ed all’entrata
in vigore di questo decreto, non sarà obbligatorio indossare alcun
dispositivo protettivo retroriflettente di protezione individuale.
2)
A
partire dal 1° Gennaio 2004, il conducente che si appresti a scendere dal veicolo per apporre il
segnale mobile di pericolo, deve indossare un giubbotto o delle bretelle
retroriflettenti, le cui caratteristiche saranno fissate con un
successivo decreto ministeriale da emanarsi entro il prossimo 31 Ottobre.
Occorre precisare che, sempre dalla stessa
data sopra indicata, l’obbligo di indossare giubbotti o bretelle
retroriflettenti, si applicherà anche se il veicolo è collocato sulle corsie di
emergenza o sulle piazzole di sosta.
CASI DI ESONERO DALLA CONTESTAZIONE
IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE
Il comma 1 bis dell’art. 201 CdS ha previsto
delle fattispecie in cui l’organo accertatore non solo è stato esonerato
dall’obbligo di effettuare la immediata contestazione dell’infrazione, ma,
addirittura, non è nemmeno tenuto a specificare, all’interno del verbale, i
motivi che hanno determinato tale impossibilità.
Questi casi sono stati individuati:
1)
nell’impossibilità
di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
2)
nell’attraversamento
di un incrocio con il semaforo rosso;
3)
nel sorpasso
vietato;
4)
nell’accertamento
della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
5)
nell’accertamento
dell’infrazione mediante appositi apparecchi di rilevamento a distanza, che
permettono di verificare l’illecito in tempo successivo a quello in cui viene
commesso;
6)
nell’accertamento
effettuato con sistemi i rilevazione a distanza fotografici, di ripresa video o con sistemi analoghi, a norma
dell’art. 4 del DL 20 Giugno 2002, n.121, convertito in legge 1 Agosto 2002,
n.168.
7)
nel
rilevamento dell’accesso in una zona a traffico a limitato, non consentito al
veicolo.
Al di fuori di questi casi, l’Organo
accertatore è tenuto ad indicare, nel verbale di accertamento, i motivi che
hanno reso impossibile la immediata contestazione dell’infrazione.
IMPUGNAZIONE DEL VERBALE
La legge di conversione del DL ha introdotto
delle novità nella procedura per l’impugnazione del verbale di contestazione
dell’infrazione.
In merito allo strumento di impugnazione del
Ricorso al Prefetto, le nuove disposizioni hanno ampliato le modalità con le
quali può proporsi: infatti, affianco alla possibilità, già prevista in
passato, di presentare il Ricorso al Prefetto presso l’Ufficio o il comando cui
appartiene l’organo accertatore, ovvero di inviarlo ai predetti organismi, il
nuovo comma 1 bis dell’art. 203 ha stabilito che il Ricorso può essere
presentato direttamente al Prefetto, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Il Prefetto, a sua volta, ha 120 giorni di
tempo (calcolati dalla data di ricevimento degli atti, inviati dall’Ufficio che
ha accertato l’infrazione) per emettere l’ordinanza motivata di ingiunzione. E’
interessante notare che, per espressa previsione del legislatore, il predetto termine di 120 giorni ha natura
perentoria, con la conseguenza, prevista nello stesso comma 1 bis dell’art. 204
CdS, che la mancata adozione dell’ordinanza di ingiunzione entro il citato
termine, comporta l’accoglimento del Ricorso e, quindi, l’annullamento del
verbale di infrazione.
La decorrenza del termine di 120 giorni è
sospesa quando il conducente chiede, nel Ricorso, l’audizione personale; in
questo caso, il decorso del termine riprenderà una volta svoltasi l’audizione
o, qualora il ricorrente non si presenti, dalla data fissata per l’audizione
stessa.
Novità importanti sono state introdotte
anche per l’altro strumento di impugnazione, costituito dal Ricorso al Giudice
di Pace, per il quale si segnalano due importanti cambiamenti:
1)
è stato
finalmente previsto che, nel caso in cui il ricorrente, anziché tentare la via
amministrativa del ricorso al Prefetto, utilizzi subito il rimedio
giurisdizionale dell’impugnativa del verbale davanti al Giudice di Pace
competente, il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla data di
contestazione o di notificazione del verbale. Questa precisazione, finalmente,
pone fine ai dubbi avanzati da una parte, a dire il vero minoritaria, della
giurisprudenza, la quale riteneva che nel caso di rinuncia del soggetto ad
avvalersi dell’impugnazione amministrativa del verbale davanti al Prefetto,
questi aveva soltanto 30 giorni di tempo per proporre il Ricorso
giurisdizionale al Giudice di Pace, che decorrevano dalla data di contestazione
o di notifica del verbale di accertamento.
2)
Sempre
nell’ipotesi in cui il Ricorrente decida di ricorrere subito al Giudice di
Pace, senza adire preventivamente il Prefetto, il comma 3 dell’art 204 bis CdS
prevede che, al momento del deposito del ricorso in cancelleria di detto
Giudice, il ricorrente deve versare una cauzione pari alla metà del massimo
editale della sanzione che gli è stata inflitta dall’organo accertatore, a pena
dell’inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di rigetto dell’impugnazione il
giudice assegnerà questa somma all’Amministrazione, mentre nell’ipotesi di
accoglimento dell’impugnazione, tale somma dovrà essere restituita al
ricorrente (a parere dello scrivente aumentata degli interessi legali, visto
che, nonostante il silenzio effettuato, sul punto, dal comma 3 dell’art 204 bis
CdS, l’art. 1282 C.c stabilisce che “ i crediti liquidi ed esigibili
producono interessi di pieno diritto..”).
Non è chiaro, invece, se il deposito della
cauzione sia richiesto anche quando il ricorso davanti al Giudice di Pace,
venga proposto a seguito dell’impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione emessa
dal Prefetto.
TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE
Documenti collegati
NUOVO CODICE DELLA STRADA -
NOVITA' (1/7/2003)
CODICE DELLA STRADA - NUOVE REGOLE
PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (16/7/2003)