L' IVA NELL'EDILIZIA - QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA NORMATIVA E DELLE
ALIQUOTE
Il Collegio Costruttori, al fine di
agevolare l'individuazione delle aliquote applicabili al settore delle
costruzioni, predispone da alcuni anni un quadro riepilogativo dei casi più
ricorrenti che l'impresa edile si trova ad affrontare.
La rappresentazione schematica delle norme e
dei casi che viene pubblicata di seguito per avere una sua validità nel tempo
deve essere vista nella sua continua evoluzione.
Il seguente lavoro dovrà quindi essere
aggiornato man mano che il Collegio fornirà le disposizioni di modifica di cui
darà notizia attraverso gli articoli pubblicati sul sito internet, sul
Notiziario mensile e sui supplementi al Notiziario che verranno spediti alle
imprese associate.
- Proroga fino al 31 dicembre 2005 dell'Iva al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lettere a) e b), art. 31, Legge n.457/78 ora lettere a) e b), art. 3, DPR n. 380/2001) su edifici a prevalente destinazione abitativa privata
- beni significativi
-
immobili agevolati
-
chiarimenti
-
subappalti
-
modalità di fatturazione
- lavori di ampliamento della prima casa
2. Quadro normativo (DPR
n. 633 del 26/10/1972)
ALIQUOTA IVA
4%
3. Tabella A, parte II - cessione di beni con aliquota 4%
3.1 cessione di fabbricati "prima casa"
3.2 cessione
di costruzioni rurali ad uso abitativo
3.3 cessione
di beni finiti
3.4 assegnazione
di case effettuate da cooperative
4. Tabella A, parte II - prestazioni di servizi dipendenti
da contratto d'appalto con aliquota 4%
4.1 appalto
per la costruzione di "prima casa", di fabbricati "Tupini"
e di fabbricati rurali abitativi
4.2
appalto relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche
ALIQUOTA
IVA 10%
5. Tabella A, parte III - cessione di beni con
aliquota 10%
5.1 cessione
di opere di urbanizzazione, di impianti di depurazione e di edifici assimilati
alle case non di lusso
5.2 cessione
di beni
5.3 cessione
di case non di lusso e cessione, da parte dell'impresa costruttrice, di
porzioni di fabbricati "Tupini"
5.4 cessione
di beni forniti per la realizzazione di interventi di recupero
5.5 cessione
di fabbricati da parte delle imprese che hanno effettuato interventi di
recupero sugli stessi
6. Tabella A, parte III - prestazioni di servizi con
aliquota 10%
6.1 locazioni
abitative
6.2 allacciamento
a reti di teleriscaldamento
6.3 appalti
per la realizzazione di opere di urbanizzazione, impianti di depurazione ed
edifici assimilati alle case non di lusso
6.4 manutenzione
straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica
6.5 appalti
per la costruzione di case non di lusso e per la realizzazione di interventi di
recupero
8.1 materie prime e semilavorate
9.
Esenzione IVA - immobili a destinazione abitativa
10.
Condizioni richieste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima
casa
10.1
ubicazione dell'immobile
10.2
titolarità di diritti reali su altri
immobili
10.3
immobili acquistati con le
agevolazioni
10.4
cessioni soggette ad IVA -
preliminare
10.5
pertinenze dell'immobile
10.6
sanzioni
10.7
fac-simile di dichiarazione
dell'acquirente per l'acquisto della prima casa
11.
Esempi di dichiarazioni per richiedere l'applicazione dell'IVA agevolata
11.1 appalto
relativo alla costruzione di "prima casa"
11.2 appalto
relativo alla costruzione di autorimessa, posto auto o cantina
"unica" pertinenza di un immobile "prima casa"
11.3 subappalto
di prestazioni di servizi (lavori edili, realizzazione di impianto elettrico,
idrotermosanitario ecc.) relative alla costruzione di un fabbricato "prima
casa"
11.4 appalto
relativo alla costruzione di un fabbricato non di lusso da parte di soggetti
che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita
(fabbricati "Tupini" L.408/49) o di un fabbricato rurale abitativo
11.5 subappalto
di prestazioni di servizi (lavori edili, realizzazione di impianto elettrico,
idrotermosanitario ecc.) relative alla costruzione di un fabbricato non di
lusso da parte di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili
per la successiva vendita (fabbricati "Tupini" L.408/49) o di un
fabbricato rurale abitativo
11.6 acquisto
di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
realizzazione di fabbricati non di lusso o di fabbricati rurali abitativi
11.7 appalto
o subappalto relativo alla realizzazione degli interventi di recupero di cui
all'art. 31, lettere c), d) ed e) della L.457/78 ora lettere c) , d) ed e)
dell'art. 3, DPR n.380/2001.
12. Beni finiti per l'edilizia - definizione
13. Case non di lusso (L.408/49)
14. Caratteristiche delle abitazioni di lusso (DM
2/8/69)
14.1 tabella delle
caratteristiche
15.
Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso (L.659/61)
16.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico (L.457/78) ora
DPR 380/2001
16.1 art. 31, Legge n. 457/78 -
definizione degli interventi
a)
manutenzione ordinaria
b)
manutenzione straordinaria
c)
restauro e risanamento conservativo
d)
ristrutturazione edilizia
e)
ristrutturazione urbanistica
16.2 art. 3, DPR n. 380/2001
"Testo unico dell'edilizia" - definizione degli interventi edilizi
a) interventi di manutenzione ordinaria
b) interventi di manutenzione straordinaria
c) interventi di restauro e risanamento
conservativo
d) interventi di ristrutturazione edilizia
e) interventi di nuova costruzione
f) interventi di ristrutturazione urbanistica
16.3 facsimile attestazione comunale relativa agli
interventi di recupero
17. Opere interne - definizione (L.47/85)
18. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
19. Definizione di fabbricato rurale
20.1 Circolare
Ministeriale 11-7-1996, n. 182/E/III-7-654
20.2 Circolare
Ministeriale 9-7-1999, n. 151/E/46615
20.3 Circolare
Ministeriale 29-12-1999, n. 247/E/219191
20.4 Circolare
Ministeriale 7-4-2000, n. 71/E/2000/58650
20.5 Risoluzione
Ministeriale 14-7-2000, n. 112/E/2000/123405
20.6 Circolare
Ministeriale 30-11-2000, n. 219/E/2000/245482
21. TABELLA 1 - Trasferimenti di proprietà -
cessioni
22. TABELLA 2 - Nuove costruzioni - appalto e
acquisto di materiali
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NOVITA’ E
CHIARIMENTI
- PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2005 DELL'IVA AL 10% PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (LETTERE A) E B), ART. 31, LEGGE N.457/78 ORA LETTERE A) E B), ART. 3, DPR N. 380/2001) SU EDIFICI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA
(DL 24/12/03, n.355, convertito in L.27/2/04 n.47)
La legge n. 47/2004 ha prorogato fino al 31/12/2005 l’aliquota IVA del
10% sulle prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di manutenzione del
patrimonio edilizio esistente.
L’agevolazione riguarda soltanto gli interventi relativi a opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su abitazioni o su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
L'agevolazione introdotta con la legge finanziaria 2000 (L.488/99,
art.7, c.1) era già stata prorogata
fino al 30/9/03 dall'art. 2, comma 6 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003)
e fino al 31/12/2003 dal Decreto
Legge n. 269 del 30/9/2003.
L'applicazione dell'Iva del 10% riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle materie prime, ai semilavorati e agli altri beni necessari per i lavori a condizione che tali "beni" non costituiscano una parte "significativa" del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento.
- Beni
significativi
Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del suddetto valore l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei medesimi beni.
Tali beni, identificati dal Decreto 29/12/99 del Ministero delle
Finanze e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 247/E del 29
dicembre 1999, sono:
-
ascensori
e montacarichi;
-
infissi
esterni ed interni;
-
caldaie;
-
videocitofoni;
-
apparecchiature
di condizionamento e riciclo dell'aria;
-
sanitari
e rubinetteria da bagno;
-
impianti
di sicurezza.
-
Pertanto, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'aliquota del 10% si applica:
1.
sull'intero
valore della prestazione se i beni "significativi" (come sopra
individuati) non superano il 50% del valore complessivo della prestazione
(Esempio. Valore complessivo delle prestazioni 100. Valore dei beni
significativi 30. L'IVA al 10% si applica sull'intero valore della prestazione:
100)
2.
se
l'importo dei beni significativi supera il 50% del valore complessivo della
prestazione l'IVA al 10% si applicherà:
-
sia
sull'importo della prestazione al netto del valore dei beni significativi
(esempio: 100 valore complessivo della prestazione - 60 valore dei beni
significativi = 40 valore netto della prestazione);
-
sia su
una quota del valore dei beni significativi pari al valore della prestazione
netta come sopra determinata (cioè su 40);
-
solo
sul residuo (20) verrà applicata l'aliquota ordinaria.
In conclusione
a) valore complessivo della prestazione=100
b) valore dei beni significativi=60
c) valore netto della prestazione (a-b) 100-60=40
d) quota parte beni significativi uguale al valore netto della
prestazione (c)=40
IVA aliquota ridotta 10% su 80 (c+d)
IVA aliquota ordinaria (20%) su 20 (a-c-d)
Qualora nell'intervento vengano utilizzati beni significativi in fattura
deve distintamente essere indicato:
-
il
corrispettivo del servizio al netto del valore di detti beni;
-
la
parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta del 10%;
-
l'eventuale
parte soggetta ad aliquota ordinaria.
-
Immobili agevolati
La locuzione utilizzata dalla norma "fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata" comprende:
-
singole
unità immobiliari a destinazione abitativa ( categorie catastali da A1 ad A11,
escluso A10), a prescindere dall'effettivo utilizzo, e relative pertinenze;
-
interi
fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad
abitazione privata (non è necessario che ricorra l'altra condizione richiesta
dalla legge n. 408 del 1949 - "Tupini" - ossia che la superficie
destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).
-
Chiarimenti
Con la circolare del 7 aprile 2000, n.71/E Ministero delle
finanze sono state fornite ulteriori precisazioni sull'applicazione dell'art.1,
comma 1 lett.b) della legge 23 dicembre 1999, n.488.
Con riferimento agli immobili che fruiscono dell'agevolazione è stato
precisato che la riduzione di aliquota si applica :
-
agli interventi
eseguiti su immobili accatastati come abitazioni (da A/1 a A/11, con esclusione
degli A/10) anche nell'ipotesi in cui l'edificio sia a prevalente destinazione
non abitativa;
-
agli
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione
abitativa, intendendosi per tali quelli nei quali oltre il 50% della superficie
sopra terra sia destinata ad uso abitativo privato. Restano esclusi gli
interventi eseguiti su unità immobiliari a destinazione non abitativa ancorché
facenti parte di edifici a prevalente destinazione abitativa;
-
agli
interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria) eseguiti su edifici di
edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa. Infatti, il
riferimento agli edifici "a prevalente destinazione abitativa
privata" non è riferito alla natura pubblica o privata del possessore
dell'immobile, ma alla circostanza che questo venga adibito a dimora di
soggetti privati;
-
agli
interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria) eseguiti su edifici
assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabili
residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi);
-
agli
interventi eseguiti sulle pertinenze delle abitazioni anche se le stesse sono
situate in un edificio non a prevalente destinazione abitativa.
Per quel che concerne la tipologia di interventi agevolati viene
precisato che tra gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano anche le
piccole riparazioni eseguite sul fabbricato e sui relativi impianti tecnologici
e le prestazioni di manutenzione obbligatoria per gli impianti elevatori e di
riscaldamento.
In ordine alle operazioni agevolate, la circolare precisa che
l'agevolazione si applica non solo per i contratti di appalto ma anche per i
contratti d'opera o altri accordi negoziali. Non rientrano, invece,
nell'agevolazione le prestazioni professionali (es. spese di progettazione e
per consulenza e perizie tecniche).
-
Subappalti
Poiché l'agevolazione considera la prestazione avente a oggetto l'intervento
di recupero nella sua unitarietà, l'aliquota ridotta non può essere
estesa alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti.
L'agevolazione è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Di conseguenza, alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'IVA resta applicabile con l'aliquota per esse prevista.
Tali beni e servizi verranno, naturalmente, assoggettati all'aliquota
del 10 per cento nella successiva fase di riaddebito al committente, in quanto
confluiranno nel corrispettivo globale dell'intervento di recupero agevolato.
In considerazione, poi, della ratio dell'agevolazione, l'Amministrazione
finanziaria precisa che l'aliquota IVA ridotta compete anche nell'ipotesi in
cui l'intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in
opera di un bene, in quanto l'apporto della manodopera assume un
particolare rilievo ai fini della qualificazione dell'operazione.
Per quanto attiene ai beni significativi individuati nel decreto del
Ministero delle finanze 29 dicembre 1999, il limite di applicabilità della
riduzione dell'IVA al 10% (sino a concorrenza del valore della manodopera e
degli altri materiali non significativi) non si riferisce anche alle singole
parti o pezzi staccati che li compongono (es. bruciatori di una caldaia), sempreché
tali componenti vengano forniti nell'ambito di una prestazione di servizi
avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato.
Sempre in ordine ai beni significativi, viene precisato che, agli
effetti dell'IVA, il corrispondente valore è costituito dall'ammontare dei
corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni
contrattuali (art. 13 DPR 633/72).
-
Modalità di fatturazione
La circolare ministeriale si sofferma anche sulle modalità di fatturazione
degli interventi agevolati, precisando che il prestatore che realizza
l'intervento di recupero agevolato deve indicare in fattura oltre al servizio
oggetto della prestazione anche il valore dei beni significativi. I suddetti
dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo
risulti che l'intero valore del bene significativo deve essere assoggettato
all'aliquota ridotta. In caso di pagamento di acconti, se la realizzazione
dell'intervento di recupero comporta anche la fornitura di beni significativi,
l'importo di tali beni dovrà essere indicato in ciascuna fattura di acconto
nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata.
-
Lavori di ampliamento della prima casa
(Circ. Min. Finanze 30/11/00, n.219)
Il Ministero delle Finanze, con la Circolare del 30 novembre 2000
n.219, ha riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4% ai
contratti di appalto relativi all'ampliamento della prima casa non di lusso.
L'orientamento ministeriale si fonda sulla sostanziale analogia
riscontrabile tra i lavori di ampliamento, realizzati successivamente sulla
prima casa e l'acquisto di pertinenze dell'abitazione principale con atto
separato e successivo, per il quale il dettato normativo già ammette l'applicazione,
in presenza dei requisiti necessari, dei benefici "prima casa", ossia
dell'aliquota IVA del 4%, o dell'imposta di registro al 3%, ed imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa.
L'Amministrazione finanziaria nel dettaglio ha precisato che l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta alla fattispecie in esame è consentita nell'ipotesi in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-
i
locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unità
immobiliare, né avere consistenza tale da poter essere successivamente
destinati a costituire un'autonoma unità immobiliare;
-
l'abitazione
deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche
non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969.
E' opportuno, infine, ricordare che nei casi di realizzazione
congiunta di lavori di ristrutturazione, sottoposti all'aliquota IVA del
10%, e di ampliamento è necessario, per poter beneficiare dell'applicazione
dell'aliquota IVA del 4% per quest'ultimo tipo di intervento, distinguere in
sede di contratto e di fatturazione le tipologie dei lavori ed i relativi
corrispettivi dell'appalto. Diversamente, la prassi ministeriale considera
applicabile al corrispettivo unitario il trattamento fiscale meno favorevole,
pari, nel caso specifico, all'aliquota IVA del 10%.
2. QUADRO NORMATIVO (DPR n. 633
del 26/10/1972)
La legislazione che disciplina l'imposta sul valore aggiunto è il DPR
n.633 del 26/10/72.
Tale dispositivo è stato modificato, nel suo testo originale, dai molti provvedimenti legislativi emanati successivamente; bisogna quindi fare sempre riferimento al testo del decreto nella sua versione più aggiornata.
Il DPR n.633/72 ha, fra gli allegati, la
-
Tabella
A, parte II - che elenca i beni e servizi soggetti ad aliquota nella misura del
4% - e la
-
Tabella
A parte III, che elenca, invece, i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%.
Si riportano di seguito, raggruppati per aliquota, i principali casi di cessione
di beni e di prestazione di servizi unitamente al testo delle principali norme
di legge richiamate.
ALIQUOTA IVA 4%
3. TABELLA A, PARTE II - CESSIONE
DI BENI CON ALIQUOTA 4%
3.1 Cessione di
fabbricati "prima casa"
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 21)
Sono soggette ad aliquota del 4% le cessioni di case di abitazione non
di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969 (1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza
delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 (c.d. prima casa) (2).
In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di
rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni
indicate nella predetta nota.
(1) Si veda la tabella relativa
alle caratteristiche dei fabbricati non di lusso.
(2) Si veda l'apposita sezione
relativa alle agevolazione "prima casa".
3.2 Cessione di
costruzioni rurali ad uso abitativo
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 21
bis)
Sono soggette ad aliquota del 4% le cessioni di costruzioni rurali
destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle
coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività
connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purché
permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui
all' articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
(3)
(3) Si veda l'apposita sezione
relativa ai fabbricati Rurali.
3.3 Cessione di
beni finiti
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 24)
Sono soggette ad aliquota del 4% le cessioni di beni, escluse le materie
prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei
fabbricati di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e
successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).
(4)
(4) Per la definizione di beni finiti si veda la C.M. 25/364695 del
3-8-1979 pubblicata in questa rubrica.
3.4 Assegnazione
di case effettuate da cooperative
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 26)
Sono soggette ad aliquota del 4% le assegnazioni, anche in godimento, di
case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e
loro consorzi.
4. TABELLA A, PARTE II -
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTO D'APPALTO CON ALIQUOTA 4%
4.1 Appalto per
la costruzione di "prima casa", di fabbricati "Tupini" e di
fabbricati rurali abitativi
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 39)
Sono soggette ad aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui
all'articolo 13 della legge 2-7-1949, n. 408 (fabbricati non di lusso c.d.
"Tupini") (5), e successive modificazioni, effettuate nei confronti
di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la
successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche
se a proprietà indivisa o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni
richiamate nel numero 21) (prima casa), nonché alla realizzazione delle
costruzioni rurali (ad uso abitativo) di cui al numero 21-bis).
(5) Per il testo della norma
citata si veda più sotto.
4.2 Appalto
relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 41
ter)
Sono soggette ad aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere
direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere
architettoniche.
ALIQUOTA IVA 10%
5. TABELLA A, PARTE III - CESSIONE
DI BENI CON ALIQUOTA 10%
5.1 Cessione di
opere di urbanizzazione, di impianti di depurazione e di edifici assimilati
alle case non di lusso
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127
quinquies)
Sono soggette ad aliquota del 10% le cessioni di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29-9-1964, n. 847,
integrato dall'articolo 44 della legge 22-10-1971, n. 865; (6) le linee di
trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto
fisso; gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore - energia e di
energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica ed eolica; gli impianti di
depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e
ai relativi collettori di adduzione; gli edifici di cui all'articolo 1 della
legge 19-7-1961, n. 659, (6) assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13
della legge 2-7-1949, n. 408, (6) e successive modificazioni.
(6) Per il testo delle norme citate si veda più sotto.
5.2 Cessione di
beni
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127
sexies)
Sono soggette ad aliquota del 10% le cessioni di beni, escluse materie
prime e semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti e
degli edifici di cui al numero 127-quinquies).
5.3 Cessione di
case non di lusso e cessione, da parte dell’impresa costruttrice, di porzioni
di fabbricati "Tupini"
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127
undecies)
Sono soggette ad aliquota del 10% le cessioni di case di abitazione non
di lusso secondo i criteri di cui al D.M. dei lavori pubblici 2-8-1969,
pubblicato nella G.U. n. 218 del 27-8-1969, (7) anche se assegnate in proprietà
o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non
ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le
condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella
(diversi dalla prima casa).
Sono altresì soggette all’aliquota del 10% le cessioni, effettuate
dall’impresa costruttrice, di fabbricati o porzioni di fabbricato (diversi
dalle predette case di abitazione) di cui all'articolo 13 della legge 2-7-1949,
n. 408, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione.
(7) Si veda la tabella relativa
alle caratteristiche dei fabbricati non di lusso.
5.4 Cessione di
beni forniti per la realizzazione di interventi di recupero
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127
terdecies)
Sono soggette ad aliquota del 10% le cessioni di beni, escluse le
materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di
recupero di cui all'articolo 31 della legge 5-8-1978, n. 457, (8) esclusi
quelli di cui alle lettere a) e b) (interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria) del primo comma dello stesso articolo.
(8) Si veda l'apposita sezione.
5.5 Cessione di
fabbricati da parte delle imprese che hanno effettuato interventi di recupero
sugli stessi
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127
quinquiesdecies)
Sono soggette ad aliquota del 10% le cessioni di fabbricati o porzioni
di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5-8-1978, n. 457, (9) esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) (manutenzione ordinaria e straordinaria) del primo comma dello
stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi.
(9) Si veda l'apposita sezione.
6. TABELLA A, PARTE III -
PRESTAZIONI DI SERVIZI CON ALIQUOTA 10%
6.1 Locazioni
abitative
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127
ter)
Sono soggette ad aliquota del 10% le locazioni di immobili di civile
abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.
6.2 Allacciamento
a reti di Teleriscaldamento
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127
quater)
Sono soggette ad aliquota del 10% le prestazioni di allacciamento alle reti
di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia
di risparmio energetico.
6.3 Appalti per
la realizzazione di opere di urbanizzazione, impianti di depurazione ed edifici
assimilati alle case non di lusso
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127
septies)
Sono soggette ad aliquota del 10% le prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti
e degli edifici di cui al numero 127-quinquies).
6.4 Manutenzione
straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III,
n.127-duodecies)
Prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria di cui all' articolo 31, primo comma, lettera b),
della legge 5-8-1978, n. 457, (10) agli edifici di edilizia residenziale
pubblica.
Per la definizione di "edilizia residenziale pubblica" si deve
fare riferimento alla circolare ministeriale n. 151 del 9/7/99 (pubblicata sul
Notiziario n.8-9/99) e alla risoluzione n. 112/E del 14/7/00 (pubblicata sul
Notiziario n.8-9/00).
(10) Si veda l'apposita sezione.
6.5 Appalti per
la costruzione di case non di lusso diverse dalla "prima casa" e per la realizzazione di interventi di recupero
(D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127
quaterdecies)
Sono soggette ad aliquota del 10% le prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui
al numero 127-undecies) (case non di lusso diverse dalla "prima
casa") e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5-8-1978, n. 457,
esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) (esclusa la manutenzione ordinaria
e straordinaria) (11) del primo comma dello stesso articolo.
(11) Si veda l'apposita sezione.
7. ALIQUOTA 16%
Aliquota soppressa a partire dal 1° ottobre 1997 con D.L. 29/9/97, n.
328.
8. ALIQUOTA 20%
Sono soggette ad aliquota del 20% le cessioni di materie prime e
semilavorate per l'edilizia.
Sono materie prime e semilavorate:
-
i
materiali inerti, quali polistirolo liquido o in granuli;
-
i
leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker;
-
i laterizi
quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe;
-
i
manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento,
fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in
calcestruzzo compresi quelli per recinzione;
-
i materiali
per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma,
pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per
rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico,
piastrelle da rivestimento murale in sughero;
-
i
materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in
gomma per tubi;
-
i
bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
-
Sono,
inoltre, soggette all'aliquota del 20%:
-
i
materiali e prodotti dell'industria lapidea ad esclusione di oggetti d'arredo o
d'ornamento;
-
le
cessione d'immobili di interesse artistico, vincolati ai sensi della legge
1/6/1939, n. 1089;
-
gli
acciai per l'edilizia.
9. ESENZIONE IVA - IMMOBILI A
DESTINAZIONE ABITATIVA
(art. 10, c. 4, D.L. 20/6/96, n. 323, conv. dalla L. 8/8/96, n. 425)
Sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi:
a)
dalle
imprese costruttrici degli stessi;
b)
dalle imprese
che vi hanno eseguito interventi di recupero edilizio (restauro,
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica - lett. c), d) ed e),
art. 31 L. 457/78);
c)
dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la
rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
In materia di IVA sulla cessione di immobili a destinazione abitativa il
Ministero delle finanze con la circolare ministeriale n. 182/E dell'11 luglio
1996 (per il testo si veda l'appendice normativa) ha precisato che la cessione
di fabbricati ad uso abitativo effettuata dalle imprese di costruzione è in
ogni caso soggetta a IVA e che, da parte delle imprese costruttrici il tributo
assolto sugli acquisti di tali immobili è sempre detraibile.
10. CONDIZIONI RICHIESTE PER
FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
(D.P.R. n. 131 del 26/4/86, Tariffa parte I, articolo 1, nota II bis)
I requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per fruire delle
agevolazioni per l'acquisto della prima casa sono indicati nella Nota II bis
della Tariffa parte I del DPR 131/86 e più precisamente:
1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento (4 per cento
per gli atti soggetti ad Iva) agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o
consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
10.1 Ubicazione
dell'immobile
a)
che
l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o
stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto a propria residenza o, se diverso,
in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito
all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita
l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima
casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza
nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
10.2 Titolarità
di diritti reali su altri immobili
b)
che
nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o
in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l'immobile da acquistare;
10.3 Immobili
acquistati con le agevolazioni
c)
che nell'atto
di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote,
anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa
di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della
legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5,
commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e
20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24
settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24
novembre 1992, n. 455 all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e
all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n.155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.243.
10.4 Cessioni
soggette ad IVA - preliminare
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le
dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al
momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
10.5 Pertinenze
dell'immobile
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui
alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche
se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a).
Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna
categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse
e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
10.6 Sanzioni
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al
presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse
imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra
l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni
e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota aumentata del 30 per cento.
Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del
presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui
il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i
benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale.
10.7 Facsimile di
dichiarazione dell'acquirente per l'acquisto della prima casa
L'aliquota agevolata è applicabile anche agli acconti versati
dall'acquirente prima del rogito e ciò pure se le condizioni per la concessione
del beneficio fiscale non ricorrano ancora all'atto della stipula del
preliminare, ma siano riferite dall'acquirente al momento in cui verrà
stipulato il contratto definitivo.
Un fac-simile di dichiarazione dell'acquirente (da inserire
eventualmente anche nel contratto preliminare) può essere il seguente:
"La parte acquirente dichiara, ai fini
dell'articolo 1, nota II bis, Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/4/86,
n.131, con riferimento alla data in cui verrà stipulato il contratto
definitivo, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
acquistato (qualora non fosse già residente), che non sarà titolare esclusivo o
in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l'immobile acquistato e che non sarà titolare, neppure per quote, anche
in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di
abitazione acquistata dallo stesso acquirente o dal coniuge con le agevolazioni
disposte dalle norme di cui al comma 1, lettera c), della predetta nota II
bis".
11. ESEMPI DI DICHIARAZIONI PER
RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELL'IVA AGEVOLATA
11.1 Appalto
relativo alla costruzione di "prima casa"
Spett.le impresa
Via …
Il sottoscritto (cognome - nome), committente dei lavori relativi alla
costruzione del fabbricato sito in (città), via (indirizzo),
chiede
l'applicazione dell'IVA ridotta del 4% ai sensi del punto 39, Tabella A,
parte II, allegata al DPR 633/72.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle
condizioni di cui alla nota II bis, articolo 1, della Tariffa parte I, allegata
al DPR 131/86 e più precisamente
dichiara
-
che
l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la
residenza entro 18 mesi;
-
di non
essere titolare esclusivo o
in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
ubicato l'immobile oggetto dell'appalto;
-
dichiara
di non essere titolare, neppure per
quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio
nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà
su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni "prima
casa" indicate nella sopracitata nota II bis.
Dichiara, inoltre, che il fabbricato non è di lusso secondo i criteri di
cui al DM 2/8/69 ed allega copia del permesso di costruire (concessione
edilizia) rilasciata dal Comune di … .
Distinti saluti.
………………………………
11.2 Appalto
relativo alla costruzione di autorimessa, posto auto o cantina
"unica" pertinenza di un immobile "prima casa"
Spett.le impresa
Via …
Il sottoscritto (cognome - nome), committente dei lavori relativi alla
costruzione della (descrizione
dell'opera), pertinenza del fabbricato sito in (città), via (indirizzo),
chiede
l'applicazione dell'IVA ridotta del 4% ai sensi del punto 39, Tabella A,
parte II, allegata al DPR 633/72.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle
condizioni di cui alla nota II bis, articolo 1, comma 3°, della Tariffa parte
I, allegata al DPR 131/86 e più precisamente
dichiara
-
che
l'immobile a cui verrà asservita la pertinenza è stato acquistato come
"prima casa";
-
che
l'immobile di cui sopra non ha altre pertinenze della medesima categoria
catastale di quella oggetto dell'appalto.
Distinti saluti.
………………………………
11. 3 Subappalto
di prestazioni di servizi (lavori edili, realizzazione di impianto elettrico,
idrotermosanitario ecc.) relative alla costruzione di un fabbricato "prima
casa"
Spett.le impresa
Via …
(subappaltatore)
Il sottoscritto (cognome - nome), titolare/legale rappresentante
dell'impresa (ragione sociale) con sede in (città), via (indirizzo),
chiede
l'applicazione dell'IVA ridotta del 4% ai sensi del punto 39, Tabella A,
parte II, allegata al DPR 633/72 in quanto trattasi di lavori relativi alla
realizzazione di un fabbricato "prima casa"
Distinti saluti.
………………………………
11.4 Appalto
relativo alla costruzione di un fabbricato non di lusso da parte di soggetti
che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita
(fabbricati "Tupini" L. 408/49) o di un fabbricato rurale abitativo
Spett.le impresa
Via …
(subappaltatore)
Il sottoscritto (cognome - nome), (committente o titolare/legale
rappresentante dell'impresa (ragione sociale) con sede in (città), via
(indirizzo)),
chiede
l'applicazione dell'IVA ridotta del 4% ai sensi del punto 39, Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 in quanto trattasi di:
-
lavori
relativi alla realizzazione di un fabbricato non di lusso ai sensi della
L.408/49, art.13. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di svolgere l'attività di
costruzione di immobili e che l'immobile oggetto dell'appalto, sarà destinato
alla vendita.
-
oppure
-
lavori
relativi alla realizzazione di un fabbricato rurale abitativo di cui al punto
21 bis, Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72.
Distinti saluti.
………………………………
11.5 Subappalto
di prestazioni di servizi (lavori edili, realizzazione di impianto elettrico,
idrotermosanitario ecc.) relative alla costruzione di un fabbricato non di
lusso da parte di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili
per la successiva vendita (fabbricati "Tupini" L. 408/49) o di un
fabbricato rurale abitativo
Spett.le impresa
Via …
(subappaltatore)
Il sottoscritto (cognome - nome), titolare/legale rappresentante
dell'impresa (ragione sociale) con sede in (città), via (indirizzo),
chiede
l'applicazione dell'IVA ridotta del 4% ai sensi del punto 39, Tabella A,
parte II, allegata al DPR 633/72 in quanto trattasi di:
-
lavori
relativi alla realizzazione di un fabbricato non di lusso ai sensi della
L.408/49, art.13. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di svolgere l'attività di
costruzione di immobili e che l'immobile oggetto dell'appalto, sarà destinato
alla vendita.
-
oppure
-
lavori
relativi alla realizzazione di un fabbricato rurale abitativo di cui al punto
21 bis, Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72.
Distinti saluti.
………………………………
11.6 Acquisto di
beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
realizzazione di fabbricati non di lusso o di fabbricati rurali abitativi
Spett.le impresa
Via …
(fornitore)
Il sottoscritto (cognome - nome), (committente o titolare/legale
rappresentante dell'impresa (ragione sociale) con sede in (città), via
(indirizzo)),
chiede
l'applicazione dell'IVA ridotta del 4% ai sensi del punto 24, Tabella A,
parte II, allegata al DPR 633/72 in quanto trattasi:
-
beni
finiti forniti per la realizzazione di un fabbricato non di lusso ai sensi
della L.408/49, art.13
-
oppure
-
beni
finiti forniti per la realizzazione di un fabbricato rurale abitativo di cui al
punto 21 bis, Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72.
Distinti saluti.
………………………………
Nota: i beni finiti possono essere acquistati richiedendo l'aliquota del 4%
sia da parte di soggetti committenti di "prima casa" che da parte di
soggetti committenti di fabbricati non di lusso diversi dalla "prima
casa". La stessa agevolazione può essere chiesta anche da parte di
soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva
vendita (fabbricati "Tupini" L. 408/49)
11.7 Appalto o subappalto
relativo alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo
31, lettere c), d) ed e) della L.457/78 ora art. 3, lettere c), d) ed f) del
DPR n. 380/2001
Spett.le impresa
Via …
Il sottoscritto (cognome - nome), (committente o titolare/legale
rappresentante dell'impresa (ragione sociale) con sede in (città), via
(indirizzo)),
chiede
l'applicazione dell'IVA ridotta del 10% ai sensi del punto 127
quaterdecies, Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 in quanto trattasi
-
restauro
e risanamento conservativo di cui all'art. 31, lett. c),
L.457/78 ora art. 3, lett. c) DPR n. 380/2001
oppure
-
ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, lett d), L.457/78 ora art. 3, lett. d) DPR
n. 380/2001
oppure
-
ristrutturazione
urbanistica di cui all'art. 31, lett e), L.457/78 ora art. 3, lett. f) DPR n.
380/2001
Si allega copia del permesso di costruire (concessione edilizia), o di altro documento idoneo.
Distinti saluti.
………………………………
Nota: Nel caso in cui nel provvedimento che autorizza l'esecuzione dei
lavori il comune o il progettista non abbiano classificato la tipologia dei
lavori di recupero è necessario produrre una specifica dichiarazione che
attesti in modo preciso, ai sensi della L.457/78, art.31, la natura
dell'intervento oggetto dell'appalto (si veda la sezione relativa agli
interventi di recupero in questa stessa rubrica).
12. BENI FINITI PER L'EDILIZIA -
DEFINIZIONE
(Circolare 25/364695 del 3-8-1979 - Min. Fin., Dir. Gen. Tasse - stralcio)
Settore edilizio
La modifica di maggior rilievo apportata dal D.P.R. 29-1-1979, n. 24
riguarda l'applicazione dell'IVA nel settore edilizio che, nella previgente
normativa, trovava la sua regolamentazione all'art. 79 del D.P.R. 26-10-1972,
n. 633 e successive modifiche.
Il citato articolo prevedeva per un periodo transitorio l'applicazione
dell'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento per le prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto e di mutuo, relativi alla costruzione di
case di civile abitazione non di lusso e degli edifici ad esse assimilati,
nonché per le relative cessioni effettuate dalle imprese costruttrici.
Per il settore dell'edilizia residenziale pubblica era prevista
l'applicazione dell'IVA con l'aliquota del 3 per cento.
Ora, l'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 29-1-1979, n. 24, come
modificato dal D.P.R. n. 94, ha soppresso il citato art. 79, senza tuttavia
abrogare le agevolazioni in esso previste, anzi ampliandone la sfera di
applicazione.
Infatti l'art. 2 del D.P.R. n. 24 ha sostituito la voce n. 77 della
tabella A - parte II - allegata al D.P.R. 26-10-1972, n. 633, precisando che
l'aliquota ridotta del 6 per cento si applica, non più in via transitoria, alle
cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge
2-7-1949, n. 408 e successive modificazioni, ceduti dalle imprese costruttrici
nonché alle cessioni di beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati stessi.
Inoltre, ha aggiunto alla parte III della stessa tabella A la voce n. 7,
che prevede l'applicazione della medesima aliquota del 6 per cento alle
"prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77 della parte II".
Dalla comparazione delle norme recate dall'abrogato art. 79 con le nuove
risultano le seguenti modifiche.
Le forniture di beni destinati alle costruzioni degli edifici di cui
trattasi sono assoggettate all'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento.
A tal riguardo si precisa che beni agevolati devono considerarsi
quelli che concorrono a formare la costruzione dei predetti immobili senza
perdere la loro individualità (infissi interni ed esterni, impianti di
riscaldamento, impianti sanitari, ascensori ecc.).
Devono invece ritenersi esclusi dall'agevolazione dell'aliquota ridotta
quei beni che, pur considerati prodotti finiti per chi li cede, rappresentano
tuttavia materie prime e semilavorate per chi li impiega nella costruzione
degli immobili (mattoni, chiodi, tavolati, tubi metallici ecc.).
I mutui concessi per la costruzione dei menzionati edifici, già
assoggettati ad IVA con l'aliquota del 6 per cento rientrano ora nell'esenzione
prevista dal punto 1 dell'art. 10.
L'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento, è
consentita in via definitiva, dal 1-4-1979, relativamente però al settore
dell'edilizia privata.
È invece rimasta a carattere transitorio l'applicazione del tributo in
base all'aliquota del 3 per cento nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica. Al fine di consentire quest'ultima agevolazione, l'art. 2 del D.L.
23-12-1978, n. 816, convertito nella legge 19-2-1979, n. 53, ha prorogato
infatti al 31-12-1979 il termine per la costruzione delle opere di edilizia
residenziale pubblica e al 31-12-1980 quello per effettuare le relative
cessioni.
13. CASE NON DI
LUSSO
(Legge 2-7-1949, n. 408 - art. 13 "Tupini")
Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non
abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata
entro il 31-12-1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno
esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte
dalla data della dichiarazione di abitabilità.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con
decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze,
saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso
(D.M. 2/8/69).
Nota: Le case di abitazione non di lusso che comprendono uffici e negozi
sono agevolate purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) che almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra
terra sia destinato ad abitazione;
2) che non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia
destinato a negozi.
La mancanza di una delle condizioni fa venire meno il beneficio fiscale
all'intero fabbricato.
14.
CARATTERISITICHE DELLE ABITAZIONI DI LUSSO
(Decreto Ministeriale 2 agosto 1969)
Il Ministro per i lavori pubblici:
Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge
7 febbraio 1968, n. 26, che reca provvedimenti per la proroga dei termini per
l'applicazione tributaria in materia di edilizia;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato
decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di
conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove
caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in
particolare, del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il
costo dell'area;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso
nell'adunanza del 18 ottobre 1968;
Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio
parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4
luglio 1969;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e
successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967,
n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, sono considerate
abitazioni di lusso:
Art. 1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti
urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco
privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come
"di lusso".
Art. 2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici,
adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di
case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000
mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni
residenziali.
Art. 3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore
a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti
inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai
fabbricati.
Art. 4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di
superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore
a 650 mq.
Art. 5. Le case composte di uno o più piani (1) costituenti unico alloggio
padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i
balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed
aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte
l'area coperta.
(1) [Così rettificato in Gazzetta Ufficiale, 26 settembre 1969, n. 245 ]
Art. 6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva
superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte,
le scale e posto macchine).
Art. 7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati
insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il
costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo
della sola costruzione.
Art. 8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4
caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art. 9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno
del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in
data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si
applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
Art. 11. I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli
elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le
abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia,
nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
15. EDIFICI
ASSIMILATI ALLE CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO
(Legge 19/7/1961, n. 659 - art.1)
Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di
case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della legge n.408/49
(“Tupini”) sono estese agli edifici
contemplati dall'art.2, comma secondo, del RDL
n.1094/38, convertito nella legge n.35/39.
Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento
degli edifici già costruiti o in corso di costruzione.
Il RDL n. 1094/38 “Agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova
costruzione e per quelli migliorati” prevede che agli effetti del beneficio ficale
siano equiparati alle case di civile abitazione:
-
gli
edifici scolastici;
-
le
caserme;
-
gli
ospedali e le case di cura;
-
i
ricoveri;
-
le
colonie climatiche;
-
i
collegi e gli educandati;
-
gli
asili infantili;
-
gli
orfanotrofi e simili e cioè
gli immobili aventi finalità di istruzione, cura e beneficenza destinati ad ospitare collettività o
categorie di persone.
All'aliquota Iva del 10% sono pertanto soggette le cessioni, e i relativi contratti di appalto per la costruzione, di:
-
carceri;
-
case di
riposo;
-
sanatori;
-
pensionati;
-
gerontocomi;
-
brefotrofi;
-
monasteri
e conventi;
-
seminari;
-
centri
di recupero per bambini handicappati.
Rientrano tra gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso - vista l'equiparazione agli effetti tributari (art.29 del Concordato) del fine di culto a quello di beneficenza e istruzione - anche gli edifici di culto cattolico, quali:
-
chiese,
-
santuari,
-
oratori
pubblici.
Sono inoltre agevolati gli edifici di culto non cattolico ammessi nello Stato.
16. INTERVENTI DI
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO
(Legge 5-8-1978, n. 457, art. 31)
16.1
Art. 31, Legge n. 457/78 - Definizione degli interventi
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così
definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria,
quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria,
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia,
quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione
urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico -
edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
16.2
Art. 3, DPR n. 380/2001 - Definizione degli interventi edilizi (Testo unico
dell'edilizia)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a)
"interventi di manutenzione ordinaria",
gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)
"interventi di manutenzione straordinaria",
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c)
"interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
d)
"interventi di ristrutturazione edilizia",
gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma
di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica (1) ;
e)
"interventi di nuova costruzione",
quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti
nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi
tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi
fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno
della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente
di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le
norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o
di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto
ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente
del suolo inedificato;
f)
gli
"interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la
definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
(1) Lettera
modificata dall'articolo 1 del D.LGS. del 27 dicembre 2002, n. 301
16.3 Facsimile
attestazione comunale relativa agli interventi di recupero
(L. 5 agosto 1978, N. 457 ora DPR 6 giugno
2001, n. 380)
COMUNE DI .............................................
..........................................li,
..............................................
IL RESPONSABILE DI SETTORE
A richiesta di .............................................
con sede in ...............................................
Codice Fiscale ..........................................
che l'intervento effettuato dal richiedente in
...............................................................
via ............................................................ è stato
classificato come "intervento di recupero del patrimonio edilizio
esistente" e più precisamente come .......................................
....................................................................................................................................
(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica)
art. 31, lettera ......................... della legge 5/8/78, n. 457
(indicare lettera a), b), c), d) o e)) oppure
art. 3, lettera ......................... dell DPR 6/6/01, n. 380
(indicare lettera a), b), c), e) o f))
Per l'intervento di cui sopra è stata rilasciata ___________________________
in data ............... n. P.G. ......................................
IL RESPONSABILE DI SETTORE
(..........................................)
17. OPERE INTERNE - DEFINIZIONE
(Legge 28-2-1985, n. 47)
Art. 26 - Opere interne
Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne
alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici
adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino
modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti, né aumento delle
superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la
destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli
immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del D.M.
2-4-1968, pubblicato nella GU n. 97 del 16-4-1968, rispettino le originarie
caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo
non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento
di pareti interne o di parti di esse.
(omissis)
Ai fini dell’IVA le opere interne di cui all'art. 26 della L.
47/85 devono essere inquadrate nelle fattispecie di cui all'art. 31, L.
457/78, lettere b), c) o d) con la conseguente applicazione dell'aliquota
corrispondente.
Tale precisazione è stata ribadita dal Ministero delle finanze anche
nella circolare n. 57/E del 24/2/98 al punto 3.4 "categorie di intervento
edilizio" (si veda il Notiziario n. 3/98).
Viene pertanto confermato quanto era stato indicato nella RM 9/10/82, n.
352394 e cioè che le agevolazioni fiscali previste per la L. 457/78 sono
applicabili anche agli interventi di cui all'art. 26, L. 47/85.
Il regime fiscale agevolato viene però subordinato al rilascio di una
"apposita autorizzazione" del Comune che attesti che gli interventi
di cui all'art. 26, L. 47/85 vengono effettuati ai sensi e nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'art. 31, L. 457/78.
Pertanto, seguendo anche le indicazioni fornite dall'Unione Nazionale
Italiana Tecnici Enti Locali (UNITEL) sezione di Brescia, si ritiene
risolvibile il problema della classificazione delle opere di cui all'art. 26
con l'annotazione - riportata a margine della comunicazione/relazione ex art.
26, L. 47/85 prodotta dal privato - da parte dell'ufficio tecnico comunale,
oltre che della rispondenza della documentazione e del rispetto delle norme
urbanistiche e regolamentari anche della classificazione delle stesse opere fra
quelle di cui all'art. 31, L. 457/78, lettere b), c) o d).
La copia del documento con tale annotazione costituirà per il
richiedente l'"apposita autorizzazione" richiesta ai soli fini
fiscali.
18. OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
(Legge 29-9-1964, n. 847 - L. 22/10/71, n. 865)
Art. 4
Opere di urbanizzazione primaria
Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione
primaria e cioè:
-
strade
residenziali;
-
spazi
di sosta o di parcheggio;
-
fognature;
-
rete
idrica;
-
rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
-
pubblica
illuminazione;
-
spazi
di verde attrezzato.
Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
-
asili
nido e scuole materne;
-
scuole
dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore
all'obbligo (lettera così - - sostituita dall'art. 17, quarantaquattresimo
comma, legge 11-3-1988, n.67);
-
mercati
di quartiere;
-
delegazioni
comunali;
-
chiese
ed altri edifici religiosi;
-
impianti
sportivi di quartiere;
-
centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie (1);
-
aree
verdi di quartiere (comma aggiunto dall'art. 44, legge 22-10-1971, n. 865).
-
(1) Ai sensi dell'art. 17-bis, D.L. 31-8-1987, n. 361, fra le attrezzature sanitarie previste da questa lettera, sono da ricomprendersi le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
Sono, inoltre, considerate opere di urbanizzazione primaria e secondaria:
-
linee
di trasporto metropolitane, tranvie e altre linee di trasporto a impianti
fisso. L'aliquota iva agevolata si applica anche agli impianti a fune, comunque
realizzati, per il trasporto di persone,
-
impianti
di produzione e reti di distribuzione di calore - energia (teleriscaldamento),
-
impianti
di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare -
fotovoltaica ed eolica,
-
impianti
di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie, anche
intercomunali e ai relativi collettori di adduzione,
-
parcheggi,
-
impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione di rifiuti urbani
speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, e alla bonifica delle aree
inquinate di cui all'art. 5 della legge n. 441/1987,
-
opere
di impiantistica sportiva realizzate ai sensi del D.L. 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito nella legge n.65/1987,
-
impianti
cimiteriali di cui all'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria approvato
con DPR n. 803/1975 (compresi i manufatti per la sepoltura, le aree destinate
alla costruzione o all'ampliamento dei cimiteri, le vie di accesso, le zone di
parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno, le costruzioni
accessorie come, camera mortuaria, sala di autopsia, forno crematorio, servizi
destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode),
-
le
strade comunali, che uniscono una frazione, una borgata o delle cascine al
centro cittadino o che attraversano un centro industriale,
-
le
condutture, realizzate fuori dal centro urbano che garantiscano
l'approvvigionamento idrico,
-
gli
acquedotti, i serbatoi, impianti piezometrici (sono esclusi i bacini
artificiali e le relative dighe di contenimento, gli impianti di captazione
cioè opere che non rientrano nel concetto di rete idrica),
-
interventi
di recupero (lettere c), d) ed e) art. 31 L. 457/78) effettuate su opere di
urbanizzazione primaria e secondaria
-
gli
impianti sportivi, i mercati, le aree verdi, devono essere qualificate di
quartiere nel caso vengano realizzate per essere utilizzate dalla popolazione
di una determinata zona urbana o nel caso vengano messe a disposizione di tutta
la popolazione di un piccolo centro abitato,
-
la
costruzione, ampliamento, riattamento, ristrutturazione, completamento,
miglioramento degli impianti sportivi; la sistemazione delle aree di parcheggio
e di servizio, l'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi
(art. 3-bis, D.L n.2/87, convertito nella legge n.65/87).
19.
DEFINIZIONE DI FABBRICATO RURALE
(D.L. 30-12-1993, n. 557 conv. dalla L. 26-2-1994, n. 133)
Art. 9 - Istituzione del catasto dei fabbricati
(omissis)
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali,
i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal
soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul
terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che
ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari
conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
b) l'immobile deve essere utilizzato, quale
abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di
cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti
esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento,
assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito
deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito
al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno
siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il
suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati (lettera così modificata,
in sede di conversione, dalla legge 26-2-1994, n. 133);
d) il volume di affari derivante da attività
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà
del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non
presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume
pari al limite massimo di cui all'articolo 34, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1
e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2-8-1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge
2-7-1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27-8-1969,
non possono comunque essere riconosciuti rurali.
Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti (comma così modificato, in sede di conversione, dalla legge 26-2-1994, n. 133).
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più
proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più
soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti
devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno
sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso
abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel
caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo
stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è
subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche
al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati
per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per
ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base
ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
Cessioni
di immobili
Locazione
di immobili
Detrazione
dell' imposta relativa all' acquisto di immobili
1 - Premesse -
Al fine di intraprendere un processo di graduale attuazione del
quadro normativo concernente il settore immobiliare, delineato dalla direttiva
CEE 77/388 del 17-5-1977, sono state previste con il DL 20-6-1996, n. 323, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20-6-1996, con contestuale entrata in
vigore, talune modifiche al regime fiscale applicabile, nei riflessi dell'IVA e
dell'imposta di registro, alle cessioni ed alle locazioni di immobili a
destinazione abitativa, nonché alle disposizioni contenute nell'articolo 19 del
DPR 26-10-1972, n. 633, afferenti la detrazione dell'imposta assolta per
rivalsa sugli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione
abitativa.
Le misure introdotte costituiscono, altresì, un primo intervento
del più ampio disegno di razionalizzazione del delicato settore, volto ad
evitare elusioni di imposta o distorsioni di mercato.
Si ritiene opportuno, pertanto, fornire i primi chiarimenti interpretativi
in relazione a ciascuna delle modificazioni introdotte.
2 - Cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a
destinazione abitativa -
L'art. 10, comma 4, lettera c), del richiamato decreto- legge,
inserendo nell'art. 10 del DPR 26-10-1972, n. 633, il n. 8 bis), introduce il
regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, tranne per i casi
in cui le dette cessioni siano poste in essere da:
a) imprese costruttrici degli immobili oggetto della cessione;
b) imprese che hanno realizzato, anche avvalendosi di soggetti
appaltatori, sugli immobili oggetto della cessione, interventi di recupero
riconducibili alle tipologie contemplate dalle lettere c), d), o e) dell'art.
31 della legge 5-8-1978, n. 457, che prevedono, rispettivamente, gli interventi
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica;
c) imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività
esercitata la rivendita di fabbricati.
Qualora le cessioni siano poste in essere da soggetti appartenenti
ad una delle tre categorie sopra elencate, non operando la disposizione
esentativa, resta fermo il regime di assoggettamento ad IVA, con applicazione
dell'aliquota corrispondente all'immobile, o alla porzione dello stesso,
oggetto dell'operazione.
Il comma 5 del richiamato art. 10 del DL n. 323/1996 inoltre,
mediante la modifica dell'art. 40, comma 1, secondo periodo, del Testo unico
dell'imposta di registro, approvato con DPR 26-4-1986, n. 131, dispone
l'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro degli atti relativi
alle operazioni ora previste dal n. 8-bis) dell'art. 10 del DPR n. 633/1972. Ne
consegue che devono essere assoggettate all'imposta di registro, rimanendo,
invece, esenti da IVA, le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a
destinazione abitativa, effettuate da soggetti non ricompresi nelle tre
categorie sopra elencate.
In relazione alle disposizioni richiamate, appare necessario
innanzitutto fornire chiarimenti al fine di individuare con precisione quali
siano i soggetti che, in relazione alle cessioni di immobili (o porzioni di
immobili) ad uso abitativo, devono applicare l'IVA, in quanto estranei alla
previsione del citato art. 10, n. 8-bis), del DPR n. 633/1972.
In primo luogo va sottolineato, per quanto concerne il riferimento
alle imprese che hanno costruito gli edifici oggetto della cessione, contenuto
nelle norme in discorso, che impresa costruttrice deve ritenersi quella che
anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva
vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia
eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese.
Questa configurazione definitoria dell'impresa costruttrice, del
resto, è già stata assunta ai fini dell'IVA, dalla circolare n. 45, protocollo
n. 503519, del 2-8-1973 , della soppressa Direzione
generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, ulteriormente precisata
con la risoluzione n. 330083 del 14-3-1981. Si chiarisce, inoltre, che nella
categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno titolo le società
cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese
appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci.
Inoltre,
sempre per quanto concerne l'ambito soggettivo, si ritiene che possa
considerarsi "impresa che ha come oggetto esclusivo o principale
dell'attività esercitata la rivendita di fabbricati" solo quella che,
oltre che per espressa previsione contenuta negli atti societari, svolga
effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di
fabbricati precedentemente acquistati o costruiti.
Non
può, pertanto, ritenersi sufficiente, per l'inclusione nella categoria, la sola
circostanza che l'oggetto esclusivo o principale dell'attività sia dagli atti
societari individuato nella rivendita di immobili, dovendo, altresì,
verificarsi che l'attività dell'impresa sia diretta prevalentemente alla
effettuazione delle predette cessioni.
Altre
difficoltà, questa volta di carattere oggettivo, possono sorgere per
l'individuazione dei "fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione
abitativa", cui si riferisce la normativa in commento.
Per
quanto concerne le cessioni di singole porzioni di fabbricato, si ritiene che
la destinazione abitativa sussista nel caso in cui si tratti di unità
immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1
ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili in A/10.
Nel
caso, invece, in cui sia ceduto un fabbricato contenente unità immobiliari
destinate solo in parte ad uso abitativo, il cedente, ove non rientri nelle
categorie di soggetti sopra elencate, dovrà evidenziare distintamente
corrispettivi relativi alle vendite di abitazioni dagli altri relativi alle
unità non abitative, atteso il diverso regime tributario, IVA o registro,
previsto dal legislatore.
3
- Disposizioni transitorie -
Potrebbero
sorgere perplessità circa il trattamento tributario cui assoggettare le
cessioni di immobili a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi da
quelli compresi nelle tre categorie indicate nelle lettere a), b) e c) del
precedente paragrafo 2, i cui contratti preliminari siano stati posti in essere
prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.
In
tali circostanze, infatti, l'assoggettamento all'IVA, in sede di contratto
preliminare, delle eventuali operazioni per le quali sia stata già emessa
fattura, potrebbe dare luogo, in mancanza di disposizioni transitorie, a duplicazioni
di imposta, in quanto al momento della stipula del contratto definitivo il
trasferimento viene ad essere assoggettato all'imposta di registro.
Tali
perplessità, tuttavia, possono essere superate attraverso un'attenta lettura di
tutta la normativa che regola l'imposta di registro (DPR 26-4-1986, n. 131) e
in particolare degli articoli 5, 40, 43, comma 1, lett. i) e dell'art. 8, nota
II, della Tariffa, Parte prima, che per le operazioni soggette a IVA non
consentono l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
Per
evitare la duplice applicazione in misura proporzionale dei due tributi,
soccorrono l'art. 6, quarto comma, del DPR 26-10-1972, n. 633, e la nota posta
in calce all'art. 10 della Tariffa, Parte prima, allegata allo stesso DPR n.
131/1986.
Il
citato art. 6 del DPR n. 633/1972, infatti, considera, limitatamente
all'importo fatturato, l'operazione effettuata alla data di emissione della
fattura e la citata nota all'art. 10 della Tariffa, Parte prima, del DPR n.
131/1986 prevede, tra l'altro, per quegli acconti di prezzo non soggetti a IVA,
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura prevista dall'art. 9 della
stessa Tariffa.
Ne
consegue che per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati
o emanati e per le scritture private autenticate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, nonché per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale data, aventi ad oggetto
i trasferimenti immobiliari di cui si tratta, la base imponibile ai fini
dell'applicazione dell'imposta principale di registro è costituita dalla
differenza fra il valore dichiarato in atto e quanto già fatturato, perché
precedentemente assoggettato a IVA.
Va
da sè che in sede di accertamento l'Ufficio del registro calcolerà la
differenza fra il valore accertato e quello dichiarato per intero nell'atto
traslativo; sull'ammontare che ne risulta vanno liquidate le maggiori imposte
(registro, ipotecaria e catastale) nonché il terzo dovuto nel caso di
proposizione di ricorso.
Si
precisa, inoltre, che al fine dell'applicabilità o meno delle sanzioni per
insufficiente dichiarazione di valore di cui all'art. 71 del più volte citato
DPR n. 131/1986, si avrà riguardo all'intero valore dichiarato.
Per
quanto riguarda, infine, l'ipotesi in cui a seguito di verifica sulla
sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, vengano revocate le
agevolazioni applicate ai fini IVA in sede di contratto preliminare e concesse
ai fini dell'imposta di registro in sede di registrazione dell'atto definitivo
e si debba procedere ai conseguenti recuperi, si rimanda alle istruzioni
impartite al riguardo con la circolare 1/E-IV-8-480 del 2-3-1994 . Si richiama
in proposito l'attenzione degli Uffici sul fatto che, per le diverse aliquote
applicabili ai tributi interessati e per la diversa natura degli stessi
recuperi, dovranno discriminarsi le liquidazioni tenendo presente che il
recupero dell'imposta sul valore aggiunto sarà effettuato sull'ammontare
fatturato in sede di contratto preliminare.
4 - Locazione di immobili destinati ad uso di civile abitazione -
L'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto-legge 20-6-1996, n.
323 ha emendato il n. 127 ter) della tabella A, parte terza, allegata al DPR n.
633 del 26-10-1972, al fine di modificare il trattamento applicabile, agli
effetti dell'IVA, alle locazioni di immobili destinati ad uso di civile
abitazione poste in essere dalle imprese che hanno acquistato i detti immobili
per la rivendita. Tali locazioni, finora imponibili al tributo con applicazione
dell'aliquota ridotta del 10 per cento, per effetto della modifica, vengono
attratte nel regime di esenzione da IVA e assoggettate all'imposta di registro
in misura proporzionale.
Il trattamento di imponibilità all'IVA, con aliquota del 10 per
cento, continua, invece, a trovare applicazione per le sole locazioni di
immobili ad uso abitativo effettuate dalle imprese che li hanno costruiti, in
virtù del combinato disposto dell'art. 10, n. 8, del DPR n. 633/1972 e del
richiamato n. 127 ter) della tabella A, parte terza, allegata al medesimo
decreto.
5 - Disposizioni in materia di detrazione dell'imposta sul valore
aggiunto -
L'art. 10, comma 4, lettera d), del DL n. 323 del 20-6-1996, ha
introdotto la lettera e quinquies) nell'art. 19, secondo comma, del DPR n. 633
del 26-10-1972, con il sostanziale effetto di introdurre una nuova fattispecie
di indetraibilità.
La nuova disposizione esclude il diritto alla detrazione
dell'imposta assolta in relazione all'acquisto, o alla locazione passiva, di
fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, prevedendo,
peraltro, un'eccezione per l'ipotesi in cui l'impresa acquirente sia
qualificata da particolari caratteristiche soggettive. In particolare, la detrazione
continua ad essere consentita, sempreché, ovviamente, ricorra il requisito
oggettivo dell'inerenza all'esercizio dell'impresa, nell'ipotesi in cui
l'acquisto sia effettuato da un'impresa che abbia per oggetto esclusivo o
principale dell'attività esercitata la rivendita di immobili.
Per quanto concerne l'esatta individuazione delle imprese aventi,
appunto, la rivendita di immobili quale oggetto principale o esclusivo
dell'attività esercitata, si fa rinvio a quanto già precisato al precedente
paragrafo 2 in relazione alla necessità di aver riguardo all'attività svolta in
concreto, non potendosi ritenere sufficienti le generiche indicazioni contenute
negli atti societari.
Inoltre, si esprime l'avviso che nella categoria in discorso
vadano ricomprese, pur in mancanza di una esplicita menzione, anche le imprese
costruttrici, atteso che le stesse hanno pur sempre come oggetto esclusivo o
principale dell'attività la rivendita di immobili, anche se normalmente
provvedono direttamente alla costruzione degli stessi.
Possono, altresì, fruire della detrazione le imprese che
effettuano, sugli immobili ad uso abitativo acquistati per la rivendita,
interventi di recupero di cui all'art. 31, lettere c), d) o e), della legge n.
457/1978.
E' appena il caso di sottolineare che il diritto alla detrazione
dell'IVA relativa all'acquisto di fabbricati, o porzioni di fabbricato, ad uso
abitativo, riconosciuto, come sopra detto, alle imprese che esercitino in via
esclusiva o principale attività di vendita di immobili, è ammissibile solo nei
limiti eventualmente risultanti, in virtù dell'art. 19, terzo comma, del DPR n.
633/1972, dall'esistenza di un pro-rata di indetraibilità. L'eventualità che la
detrazione sia limitata dall'operare di un pro-rata di indetraibilità deve ritenersi
tutt' altro che improbabile, considerato che le imprese che operano nel settore
immobiliare pongono in essere, in genere, operazioni sia di locazione che di
vendita di fabbricati ed atteso che alcune di queste operazioni, come sopra
precisato, sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972
(si pensi alle locazioni di immobili ad uso abitazione effettuate da imprese
che non li abbiano costruiti).
Si fa presente, al riguardo, che le imprese che pongono in essere
operazioni sia di vendita sia di locazione di immobili, al fine di evitare che
gli effetti negativi del pro-rata di indetraibilità si riflettano su tutta
l'attività esercitata, possono optare per la gestione separata delle diverse
attività, esercitando la facoltà prevista dall'art. 36, terzo comma, del DPR n.
633/1972.
Si fa presente, inoltre, che l'art. 10, comma 4, lettera a), del
decreto-legge in oggetto, ha modificato l'art. 2, terzo comma, lettera h), del
DPR n. 633 del 1972, inserendo nello stesso una nuova previsione, diretta a
stabilire l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle cessioni aventi
ad oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la
relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19, lettere da a) ad e
quater), del medesimo DPR n. 633/1972.
Effetto della modifica in
discorso è quello di prevedere che le cessioni di fabbricati, o porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa, poste in essere da soggetti che all'atto
dell'acquisto degli stessi non hanno potuto esercitare la detrazione
dell'imposta per effetto dell'art. 19, lettera e quinquies), del DPR n.
633/1972, non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, bensì sono
rilevanti ai fini del tributo, anche se ricomprese nel regime di esenzione ai
sensi dell'art. 10, n. 8 bis), del richiamato DPR n. 633/1972.
IVA
- Aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria sugli
edifici di edilizia residenziale - pubblica.
Interventi
di manutenzione straordinaria
Il
comma 11, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in vigore dal 1
gennaio 1998, ha inserito, nella tabella A, parte III, il numero 127-duodecies)
che stabilisce l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni di
servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lett. b), della legge 5 agosto
1978, n. 457, su edifici di edilizia residenziale pubblica.
In
ordine alla nuova disposizione sono giunti alla scrivente numerosi quesiti
diretti a conoscere che cosa ricomprendere nel concetto di edifici di edilizia
residenziale pubblica. Si rende pertanto necessario, per definire meglio
l'ambito applicativo della disposizione di favore, chiarire tale concetto fermo
restando che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, l'edificio sul
quale sono effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria deve avere
il carattere di edificio pubblico e residenziale.
Premesso
che per edilizia residenziale, in senso generale, si devono intendere i
fabbricati da destinare ad abitazione, tale concetto si articola nei concetti
più specifici di edilizia residenziale privata ed edilizia residenziale
pubblica. Mentre il primo è di più facile accezione in quanto le norme che lo
definiscono sono più semplici ed univoche nel tempo, il secondo è più complesso
e può essere chiarito soltanto attraverso l'esame della copiosa normativa che lo
riguarda.
La
prima disposizione legislativa che utilizza il termine "edilizia
residenziale pubblica" è l'art. 1, 2° comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, il quale recita: "Sono considerati alloggi di edilizia
residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti
pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con
esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi
di edilizia convenzionata o agevolata".
Successivamente
la legge del 24 dicembre 1993 n. 560, relativa a norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha allargato la
definizione ricomprendendo tra i soggetti concedenti i fondi per il
finanziamento dell'intervento non più solo lo Stato bensì tutti gli Enti
pubblici territoriali, gli IACP e loro consorzi. Stabilisce infatti l'art. 1
della citata legge n. 560 del 1993 che: "sono alloggi di edilizia
residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti,
realizzati e recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n.
52, a totale carico o con concorso o con un contributo dello Stato, della
Regione, o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da
contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e
successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché da
Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque
denominati e disciplinati con legge regionale". Sulla base delle predette
disposizioni si può concludere che è definibile come "edilizia
residenziale pubblica" quella realizzata dai predetti enti e fruente del
pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento
con fondi pubblici.
Ciò
premesso occorre ora analizzare che cosa ricomprendere nel concetto di
residenzialità. Si ritiene che in tale concetto debbano rientrare le unità
immobiliari caratterizzate dalla stabile residenzialità costituite da
abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività
(orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, etc.), fatti costruire direttamente dallo
Stato o da enti pubblici ai quali, in virtù di leggi in forza di propri atti
costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli stessi. Non rientrano
nella disposizione agevolativa gli altri edifici, come per altro già affermato
con circolare n. 141/E del 9 agosto 1994, che, anche se assimilati alle case di
abitazione dalla legge 19 luglio 1961, n. 659, non sono connotati dal predetto
carattere della stabile residenza (scuole, asili, colonie climatiche, ospedali,
caserme ecc.).
Pertanto,
in relazione a quanto sopra esposto, è indubbio che la norma di favore non
torna applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su
immobili che, pur rientrando tra quelli assimilati alle case di abitazione,
siano costruiti da privati.
Si
ritiene inoltre che non possa rientrare nel concetto di edilizia residenziale
pubblica quella realizzata dall'attività dei privati con il concorso
dell'intervento pubblico (edilizia convenzionata o agevolata), inteso a rendere
il prodotto finito (case di abitazione) meno dispendioso di quello rinvenibile
nel libero mercato. Inoltre, in considerazione degli elementi forniti dal
Ministero dei Lavori Pubblici, la scrivente ritiene che non siano altresì
ricompresi nella definizione di edilizia residenziale pubblica gli alloggi
realizzati con i programmi finanziati, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 5 ottobre
1993 n. 398 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993 n. 493.
Tali
alloggi, infatti, usufruendo dei contributi con le procedure erogative previste
per l'edilizia agevolata "vengono considerati alloggi di edilizia
agevolata convenzionata e, quindi, esclusi dalla applicazione della normativa
vigente per l'edilizia residenziale pubblica ai fini dell'assegnazione, della
gestione e della loro natura patrimoniale".
Sulla
base dei suesposti criteri devono essere assoggettate all'IVA in base
all'aliquota del 10 per cento le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31,
primo comma, lett. b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, su edifici di
edilizia residenziale pubblica.
Si precisa infine che il beneficio fiscale di che trattasi si intende
riferito solo ai contratti di appalto aventi ad oggetto le opere di
manutenzione sopra citate restando escluse, invece, le prestazioni
professionali ad esse inerenti.
Legge
finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria.
Primi chiarimenti
(omissis)
2.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
2.1
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a
destinazione abitativa
L'
art.7, comma 1, lettera b), l.f., riduce al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota
IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero
elencati nelle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978. Si
tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
La
norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste, in
materia di IVA, per le prestazioni concernenti il recupero edilizio. Nella
tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (n.
127-quaterdecies), sono attualmente elencati, tra i servizi cui l'imposta si
applica a regime con l'aliquota ridotta del 10 per cento, quelli, dipendenti da
contratti d'appalto, aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di
cui alle lettere c) e d) della citata legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il
restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati
su qualsiasi tipologia di immobile. Ne consegue che la portata innovativa della
norma riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, ai
quali si applicherà, per l'anno 2000, l'aliquota IVA del 10 per cento anzichè
quella del 20 per cento.
L'agevolazione
riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende
anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni
necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte
significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento.
Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del detto valore
l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il
valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei medesimi beni. Per
facilitare la gestione dell'agevolazione, è previsto che i beni per i quali
ricorre la condizione del "valore significativo" siano identificati
con decreto del Ministro delle Finanze.
Tale
decreto, in corso di emanazione, individua i seguenti beni di valore
significativo:
-
ascensori
e montacarichi;
-
infissi
esterni ed interni;
-
caldaie;
-
videocitofoni;
-
apparecchiature
di condizionamento e riciclo dell'aria;
-
sanitari
e rubinetterie da bagno;
-
impianti
di sicurezza.
L'agevolazione
si applica alle prestazioni di servizi fatturate a decorrere dal 1° gennaio
2000.
E'
necessario chiarire il significato della locuzione "fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata", utilizzato dalla norma per
circoscrivere oggettivamente l'ambito di applicazione del beneficio.
Si
ritiene che la detta espressione sia atta a ricomprendere:
1.
singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1
ad A11, escluso A10)- a prescindere dall'effettivo utilizzo - e relative
pertinenze;
2.
interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata
ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l'altra condizione
richiesta dalla legge n. 408 del 1949 -c.d. Tupini- e successive modificazioni,
ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie
dei piani sopra terra).
Dal
momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a destinazione abitativa
privata restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati ad
utilizzazioni pubbliche.
Nell'ipotesi
in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni di "valore
significativo" ricompresi nell'elenco recato dal citato decreto
ministeriale il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del
servizio al netto del valore dei detti beni, ed inoltre, distintamente, la
parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e
l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20 per cento.
(omissis)
Art.
7, comma 1, lett. b) della legge 23 dicembre 1999 n. 488: Applicazione
dell'aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio a prevalente destinazione abitativa privata
Interventi
di manutenzione su fabbricati a destinazione abitativa.
Fatturazione
degli interventi di recupero.
Interventi
di recupero.
Premessa
Dal
1° gennaio al 31 dicembre 2000, alle prestazioni aventi ad oggetto interventi
di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa, si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento,
ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(d'ora in poi indicato brevemente come art. 7, comma 1, lett. b)). Sulla base
della citata disposizione la medesima aliquota si applica, in linea generale,
anche ai beni forniti dal prestatore del servizio per la realizzazione
dell'intervento di recupero.
In
relazione a tale disposizione sono stati forniti i primi chiarimenti con la
circolare n. 247/E/219191 del 29 dicembre 1999 . Si ritiene, tuttavia, utile
affrontare le ulteriori problematiche interpretative emerse in questo primo
periodo di vigenza dell'agevolazione, introdotta, come noto, per recepire la
direttiva comunitaria 1999/85/CE del Consiglio del 22 ottobre 1999, con la
quale è stata concessa agli Stati membri la facoltà di applicare, per un
periodo di tempo determinato, una aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta
intensità di lavoro.
1.
Immobili interessati all'agevolazione
L'art.
7, co. 1, lett.b) fa espresso riferimento ai fabbricati a prevalente
destinazione abitativa.
Devono
ritenersi tali:
a)
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad
eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere
dal loro effettivo utilizzo. L'agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle
singole unità abitative indipendentemente dalla tipologia dell'edificio del
quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la
destinazione non abitativa.
b)
Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo,
ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di
recupero eseguiti sulle parti comuni. A tali interventi l'aliquota del 10 per
cento si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle
unità non abitative situate nell'edificio.
Devono
considerarsi "a prevalente destinazione abitativa" i fabbricati
aventi più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad
uso abitativo privato; in assenza di un espresso richiamo alla legge n. 408 del
1949 (Legge Tupini) e successive modificazioni, per classificare gli immobili
come edifici a prevalente destinazione abitativa non è richiesta anche
l'ulteriore condizione che non possa essere adibito ai negozi più del
venticinque per cento della superficie non abitativa.
Se
l'intervento di recupero viene realizzato, anziché sulle parti comuni, su una
singola unità immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se
tale unità ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a)
o ne costituisce una pertinenza. Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione
gli interventi che sono eseguiti sulle unità immobiliari aventi diversa
destinazione, pur se facenti parte di un fabbricato che unitariamente
considerato ha prevalente destinazione abitativa.
c)
Edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della
destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere
precedenti. Tali edifici, per la cui definizione si rinvia ai chiarimenti
forniti con la circolare n. 151/E/46615 del 9 luglio 1999 , rientrano nella
previsione agevolativa in esame, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), in
quanto il termine "privato", contenuto nella norma, non è riferito
alla natura pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla
circostanza che questo venga adibito a dimora di soggetti privati.
Per
l'anno 2000, pertanto, l'aliquota del 10 per cento si applica anche agli
interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lett. a), della l. n.
457/1978 realizzati su tali edifici, fermo restando che per le altre tipologie
di interventi contemplate dal citato art. 31, come si dirà al paragrafo
seguente, l'aliquota del 10 per cento si applica in virtù delle disposizioni
contenute nei n. 127-duodecies), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) della
tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
d)
Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art.1
della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile
residenza di collettività.
Possono
considerarsi tali, ad esempio, gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i
conventi. Per questi edifici non rileva la classificazione catastale ma la circostanza
oggettiva di essere destinati a costituire residenza stabile delle collettività
che vi alloggiano. Naturalmente se l'edificio è destinato solo in parte a
finalità abitative l'aliquota ridotta è applicabile agli interventi che
interessano le parti comuni dell' edificio sempreché la parte abitativa
rappresenti più del cinquanta per cento della superficie e a quelli che vengono
realizzati sulla sola parte abitativa, secondo quanto precisato nelle
precedenti lettere a) e b).
Restano
esclusi dall'ambito oggettivo della norma in esame, in quanto, come già
chiarito con la richiamata circolare n. 151/E, privi del carattere di stabile
residenza, gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai
sensi della citata legge n. 659 del 1961, quali scuole, caserme, ospedali.
e)
Pertinenze di immobili abitativi. Gli immobili funzionalmente connessi
all'unità abitativa, tali da costituirne pertinenza ai sensi dell'art. 817 del
codice civile, come già precisato con la circolare n. 247/E, devono ritenersi
compresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione. Il beneficio compete anche
se gli interventi di recupero hanno ad oggetto la sola pertinenza di unità ad
uso abitativo ed anche nell'ipotesi in cui la stessa è situata in un edificio
che non ha prevalente destinazione abitativa. Ciò in quanto l'agevolazione si
estende alle pertinenze non in ragione della loro classificazione catastale ma
in quanto costituiscono parte complementare dell'unità abitativa.
2.
Tipologia degli interventi agevolati
L'art.
7, comma 1, lett. b), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento
agli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b),
c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, consistenti, rispettivamente, in
interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di
recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Non vengono
tuttavia abrogate le disposizioni che già prevedono, in materia di aliquote
IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, le
quali, in quanto più favorevoli, vengono espressamente fatte salve.
Continuano
quindi ad applicarsi, anche per l'anno 2000, le disposizioni recate dai n.
127-quaterdecies) e 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972 le quali prevedono, tra l'altro, in via non transitoria
e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili, l'applicazione
dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi di cui
all'art. 31, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978, nonché alle cessioni
di beni, escluse le materie prime e smilavorate, forniti per la relativa
realizzazione. Resta, inoltre, salva l'applicazione del n. 127-duodecies) della
Tab. A, parte terza, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento
agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati su edifici di edilizia
residenziale pubblica.
La
portata innovativa della norma resta sostanzialmente circoscritta agli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In ordine alla
individuazione di tali interventi sono stati forniti chiarimenti con la
circolare n.57/E del 24 febbraio 1998, paragrafo 3.4, emanata d'intesa con il
Ministero dei Lavori Pubblici. In tale occasione è stato precisato che
caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di
finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di
riparazione dell'esistente.
Tra
gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, a titolo
esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi
impianti tecnologici.
Il
beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione
obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di
riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della
funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte,
pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono
corrisposti canoni annui. Resta inteso che, ove in base al contratto di
manutenzione vengano rese anche altre prestazioni, che non consistono nella
realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non sia indicato un
distinto corrispettivo (quali ad esempio la copertura assicurativa della
responsabilità civile verso terzi), l'agevolazione in questione non si rende
applicabile poichè l'oggetto del contratto è costituito da una prestazione
complessa a fronte di un corrispettivo unitario.
Tra
gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi, sempre a titolo
esemplificativo, la sostituzione di infissi interni e serramenti con modifica
di materiale o tipologia di infisso, gli interventi finalizzati al risparmio
energetico, la realizzazione e l'adeguamento di centrali termiche e di impianti
di ascensori.
3.
Operazioni agevolate
L'agevolazione
riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli
interventi suddetti. Non viene fatto esplicito riferimento al contratto di
appalto per cui la prestazione può essere oggetto anche di un contratto d'opera
o di altri accordi negoziali.
3.1
Prestazioni professionali
Non
rientrano nell'agevolazione le prestazioni rese da professionisti in quanto
esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento ma
risultano a questo collegate solo in maniera indiretta. Va tenuto presente del
resto che tali prestazioni esulano dalla ratio agevolativa della direttiva
comunitaria, tesa ad incentivare l'impiego di manodopera in determinati settori
ad alta intensità di lavoro, e che il legislatore nazionale, quando ha voluto
estendere il beneficio di aliquota previsto per il settore edilizio anche alle
prestazioni professionali, le ha espressamente richiamate.
Pertanto,
le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, architetti, geometri, ecc.),
anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, restano assoggettate
alla aliquota ordinaria del 20 per cento.
3.2
Subappalti
Particolari
problemi interpretativi si sono posti in relazione all'applicabilità
dell'aliquota ridotta alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di
subappalti. In passato l'Amministrazione Finanziaria ha affermato (Circ. 21
febbraio 1973, n. 20/526577, emanata dalla soppressa Direzione Generale delle
Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari) che ai subappalti si applica lo
stesso trattamento tributario previsto per gli appalti, considerato che essi
concorrono alla realizzazione dell'opera finale. Nel caso in esame tuttavia si
ritiene che tale orientamento non possa essere seguito in quanto la norma
agevolativa introdotta dalla legge "finanziaria 2000" considera la
prestazione avente ad oggetto l'intervento di recupero nella sua unitarietà.
Ciò si evince in particolare dall'espresso riferimento, contenuto nell'ultima
parte della disposizione, al "valore complessivo della prestazione",
valore con il quale deve essere raffrontato quello dei beni significativi
forniti per l'esecuzione dell'intervento, al fine di determinare il limite entro
cui a tali beni può essere applicata l'aliquota del 10 per cento. Nel rapporto
tra l'impresa appaltatrice ed il subappaltatore, non è evidentemente possibile
realizzare il raffronto tra il valore dei beni forniti nell'ambito del
complessivo intervento di recupero ed il valore di quest'ultimo.
In
considerazione dei meccanismi applicativi previsti dalla norma di cui all'art.
7, comma 1, lett. b) e tenuto conto delle disposizioni comunitarie in
attuazione delle quali essa è stata emanata, si deve ritenere che l'agevolazione
sia diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili
ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente,
alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione
dell'intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'IVA resta
applicabile con l'aliquota per esse prevista. Tali beni e servizi verranno,
naturalmente, assoggettati all'aliquota del 10 per cento nella successiva fase
di riaddebito al committente, in quanto confluiranno nel corrispettivo globale
dell'intervento di recupero agevolato.
3.3
Fornitura di beni
Come
detto in premessa, i beni finiti e le materie prime e semilavorate, utilizzati
per la realizzazione dell'intervento di recupero, rientrano nella previsione
agevolativa, salve le limitazioni previste per i beni di valore significativo
(per le quali si rinvia al paragrafo 4) quando vengano forniti dal soggetto che
esegue l'intervento. L'art. 7, comma1, lett. b), infatti, non agevola le
cessioni di beni in quanto tali, ma in quanto la realizzazione dell'intervento,
che è il vero oggetto dell'agevolazione, comporta anche la fornitura dei beni.
In
considerazione della ratio dell'agevolazione deve ritenersi che l'aliquota IVA
ridotta competa anche nell'ipotesi in cui l'intervento di recupero si realizzi
mediante cessione con posa in opera di un bene, poichè l'apporto della
manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione
dell'operazione. L'oggetto della norma agevolativa è infatti costituito dalla
realizzazione dell'intervento di recupero, a prescindere dalle modalità
utilizzate per raggiungere tale risultato.
L'applicazione
dell'aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del
bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Ciò si
evince dal fatto che lo stesso legislatore, disciplinando l'applicazione dell'agevolazione
in relazione ad alcuni beni cosiddetti di valore "significativo", ha
contemplato l'ipotesi in cui il valore dei beni forniti nell'ambito
dell'intervento sia prevalente rispetto a quello della prestazione. La
circostanza, inoltre, che soltanto in relazione ad alcuni di tali beni la legge
ponga dei limiti per l'applicazione dell'agevolazione, comporta che l'aliquota
del 10 per cento si applica agli altri beni forniti dal prestatore (dovendosi
ritenere tale, ai fini dell'agevolazione in esame, anche colui che effettua la
semplice posa in opera), a prescindere dal loro valore.
Ad
esempio, la sostituzione degli infissi interni ed esterni consiste in un lavoro
edile che, a seconda che venga o meno mutato il materiale rispetto a quello
degli infissi preesistenti, configura una prestazione di manutenzione
straordinaria o ordinaria e quindi un intervento di recupero agevolato.
Conseguentemente, gli infissi che vengano forniti dal soggetto che esegue la
relativa prestazione di sostituzione rientrano nell'ambito della previsione
agevolativa entro i limiti previsti per i beni di valore cosiddetto
"significativo" di cui si dirà al paragrafo successivo. L'aliquota
del 10 per cento, invece, non si rende applicabile se i beni, anche se
finalizzati ad essere impiegati in un intervento di manutenzione ordinaria o
straordinaria, vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la
prestazione, o vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori. In
tali ipotesi alle cessioni dei beni dovrà essere applicata l'aliquota del 20
per cento.
In
proposito si precisa che in base alla previsione recata dall'art. 7, comma 1,
che fa salve le norme di maggior favore già vigenti, continua ad applicarsi il
n. 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del
1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento ai beni,
escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli
interventi di recupero e risanamento conservativo e di quelli di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, legge n.
457 del 1978. Pertanto, le cessioni di beni finiti, utilizzati per realizzare
tali tipologie di lavori edilizi, restano assoggettate all'aliquota ridotta
anche se acquistate direttamente dal committente dei lavori. Per la
individuazione dei beni finiti si rimanda ai chiarimenti forniti con la
circolare n. 1/E del 1 marzo 1994.
4
Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito degli interventi di
recupero
Come
già chiarito l'agevolazione prevista dall'art. 7, co.1, lett. b), per le
prestazioni relative agli interventi di recupero si estende, in linea generale,
anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni necessari per i
lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. Detti beni, infatti,
confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro
distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno
eccezione i beni cosiddetti di "valore significativo", la
individuazione dei quali è stata effettuata, con decreto del Ministro delle
Finanze 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie
generale), emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma
1, lett. b) della legge finanziaria. Trattasi di
ascensori
e montacarichi;
infissi
interni ed esterni;
caldaie;
videocitofoni;
apparecchiature
di condizionamento e riciclo dell'aria;
sanitari
e rubinetteria da bagno;
impianti
di sicurezza;
L'elenco
deve ritenersi tassativo, nel senso che la limitazione del beneficio può venire
in causa soltanto in relazione ai beni ivi indicati. I termini utilizzati per
l'individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel loro significato generico e
non in senso tecnico, riferendosi anche ai beni che hanno la stessa
funzionalità di quelli espressamente menzionati ma che per specifiche
caratteristiche o esigenze commerciali assumono una diversa denominazione (ad
esempio tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria devono
comprendersi anche gli apparecchi per la climatizzazione).
Per
tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio generale che li
considera parte indistinta della prestazione di servizi.
Ai
beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa è
stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza
rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazione
agevolate), invece, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del
valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Tale
limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo
della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal
committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie
prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei
lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere
individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
In
sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione,
individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito
della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne
risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene
significativo è applicabile l'aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del
bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 20 per cento.
Può
affermarsi, per semplicità, che il "bene significativo" fornito
nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10
per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione
Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica entro il limite
sopra precisato.
4.1
Parti e pezzi staccati di beni significativi
Il
limite di applicabilità dell'agevolazione previsto per i beni significativi
concerne i beni, indicati nel decreto Ministeriale, considerati nella loro
interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li
compongono.
Le
componenti staccate (ad esempio il bruciatore di una caldaia) quando vengono
fornite nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un
intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma, al pari
degli altri beni diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale come beni
significativi, confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la
prestazione.
Ciò
sia che trattisi di parti aventi notevole rilevanza rispetto alla struttura ed
alla funzionalità del bene sia che trattisi di parti di scarso valore.
4.2
Valore dei beni significativi
La
norma agevolativa non contiene alcuna previsione in ordine alla quantificazione
dell'imponibile, relativo alla fornitura dei beni di valore significativo, da
assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento. Il valore dei suddetti beni
deve quindi essere individuato in base ai principi di carattere generale che
disciplinano l'imposta sul valore aggiunto. In particolare assume rilievo
l'art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile
all'IVA è costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al
prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati
nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello
risultante dall' accordo contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio
della loro autonomia privata.
5
Fatturazione delle operazioni agevolate
L'agevolazione
in esame si applica a tutte le operazioni effettuate nell'anno 2000. Ai sensi
dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 le prestazioni di servizi si considerano
effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e, se antecedente, al
momento di emissione della fattura. Per le prestazioni effettuate nei confronti
degli enti indicati nell'art. 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972
l'effettuazione è comunque da considerarsi avvenuta al momento di emissione
della fattura anche se l'esigibilità dell'imposta è differita al momento
successivo in cui verrà pagato il corrispettivo (vedi cir. n.
328/E/III-7-1411/VI-12-3811/VI-13-1196 del 24 dicembre 1997).
Ai
fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, prevista dall'art.
7, comma 1, lett. b) rileva, quindi, la data di emissione della fattura, che
deve essere compresa tra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre di tale anno,
a prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione. Per i
lavori che sono iniziati anteriormente al 2000 o che termineranno
successivamente a tale anno, il beneficio si rende applicabile alle rate o agli
acconti fatturati nell'anno.
Per
le prestazioni per le quali ai sensi dell'art. 22, n. 4, del D.P.R. n. 633,
l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente al
momento di effettuazione dell'operazione, occorre fare riferimento, ai fini
dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, al pagamento
del corrispettivo ed all'assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale
stabilito dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, secondo le modalità
stabilite dal D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 concernente il regolamento per la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
5.1
Modalità di fatturazione
La
fattura emessa ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 dal prestatore
che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al
servizio formante l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore
significativo (individuati con il decreto del Ministro delle Finanze del 29
dicembre 1999), che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Tale
distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono
suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per
cento entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della
prestazione complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 20 per
cento per la parte di valore residua.
Al
fine di evidenziare la corretta applicazione del beneficio occorre che in
fattura sia indicato sia il corrispettivo complessivo dell'operazione,
comprensivo del valore dei suddetti beni, che il valore di questi ultimi. La
base imponibile da assoggettare all'aliquota del dieci per cento risulta costituita
dalla differenza tra i due importi e dalla parte di valore del bene
significativo corrispondente a tale differenza. L'ammontare che residua deve,
invece, essere assoggettato all'aliquota del venti per cento.
I
suddetti dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal
calcolo risulti che l'intero valore del bene significativo deve essere
assoggettata all'aliquota ridotta.
Nella
ipotesi in cui l'emissione della fattura non risulti obbligatoria, il documento
di certificazione fiscale emesso in luogo della stessa deve recare comunque le
indicazioni sopra menzionate, idonee a costituire strumento di supporto per la
verifica della corretta applicazione dell'aliquota del 10 per cento.
5.2.
Modalità di fatturazione in caso di pagamento di acconti
Le
modalità di fatturazione sopra descritte, comportano la necessità di
particolari aggiustamenti nel caso in cui il pagamento del corrispettivo
avvenga in più soluzioni.
Rispetto
a tale ipotesi si precisa che se la realizzazione dell'intervento di recupero
comporta anche la fornitura di beni significativi, il limite di valore entro
cui applicare l'aliquota del 10 per cento ai suddetti beni, dovrà essere
calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad
un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del bene significativo dovrà poi
essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di
corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando
sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all'aliquota del
10 per cento sia quella da assoggettare all'aliquota ordinaria
In
proposito si precisa che, ove per gli interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, agevolati nell'anno 2000 ai sensi dell' 7, comma 1, lett. b), siano
già stati pagati degli acconti nell'anno 1999, a tali somme non si applica
l'aliquota IVA del 10 per cento (salva come sopra detto l'applicazione del n.
127-duodecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972,
relativa agli interventi di manutenzione straordinaria realizzati su immobili
di edilizia residenziale pubblica per i quali si rinvia al paragrafo 1) in
quanto la norma agevolativa entra in vigore a partire dal primo gennaio 2000.
Riprendendo l'ipotesi in cui l'intervento di recupero comporti anche la
fornitura di beni significativi, si fa presente che assume rilevanza, ai fini
dell'applicazione della norma agevolativa, soltanto la parte di valore del bene
corrispondente alla percentuale di pagamenti che verranno effettuati nell'anno
di vigenza dell'agevolazione. Il limite entro cui applicare l'aliquota del
dieci per cento alla parte di valore del bene significativo così individuata,
deve essere poi calcolata in relazione alla sola parte di corrispettivo che
verrà fatturata in tale periodo.
Richiesta
chiarimenti Circolare del Ministero delle Finanze n. 151/E del 9 luglio 1999
riguardante l'aliquota IVA applicabile agli interventi di edilizia residenziale
pubblica.
Interventi
di manutenzione straordinaria
Con
note indirizzate alla scrivente il C. di P., l'U.P. d'I. e la C. della P. del
N. hanno rappresentato alcune perplessità in merito ai chiarimenti forniti
dalla circolare n. 151/E del 9 luglio 1999 relativa all'aliquota IVA
applicabile agli interventi di edilizia residenziale pubblica.
In
particolare i dubbi sollevati riguardano l'esclusione delle opere relative
all'edilizia scolastica da quelle che possono beneficiare dell'aliquota IVA
agevolata del 10%, prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria su
edifici di edilizia residenziale pubblica.
La
richiamata circolare, nell'interpretare e chiarire il contenuto dell'art. 1,
comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, mediante l'inserimento del
numero 127-duodecies) nella Tab. A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre
1972, ha introdotto l'aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di
manutenzione straordinaria su "edifici di edilizia residenziale
pubblica", ha escluso che tra le opere che possono beneficiare di tale
agevolazione siano ricomprese quelle relative all'edilizia scolastica.
Gli
istanti sostengono che la citata interpretazione, oltre a creare un notevole
danno economico alle province, che hanno ricevuto, con la legge n. 23 dell'11
gennaio 1996, l'onere della gestione dell'edilizia riguardante tutte le scuole
medie superiori, sarebbe in aperto contrasto con le pronunce in precedenza
adottate da questa amministrazione.
Viene
altresì sottolineato che i programmi d'investimento diretti alla
ristrutturazione di edifici ricevuti in precarie condizioni dallo Stato e
finanziati in parte dal Ministero della Pubblica Istruzione, dato l'improvviso
aggravio dell'aliquota IVA, subirebbero un considerevole rallentamento.
Inoltre, a parere degli istanti, l'interpretazione fornita con la circolare
risulterebbe negativa anche per l'erario dello Stato in quanto l'eventuale
maggior gettito sarebbe fornito esclusivamente da un aggravio di costi a carico
esclusivamente del settore pubblico ed il prospettato rallentamento dei lavori
non farebbe che diminuire il gettito delle imposte.
Al
riguardo la scrivente fa presente che la norma di cui si discute prevede
l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'art. 31, primo comma, lett. b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, su
edifici di edilizia residenziale pubblica. Il riferimento al concetto di
"edilizia residenziale pubblica" implica la necessità che, ai fini
dell'applicazione dell'aliquota ridotta, l'edificio sul quale sono effettuati
gli interventi di manutenzione straordinaria rivesta entrambe le
caratteristiche:
1)
sia un edificio pubblico, 2) sia un edificio residenziale.
Appare
piuttosto evidente che nell'ipotesi considerata, trattandosi di edifici
scolastici, è indubbio il carattere pubblico degli immobili, ma risulta del
tutto carente il requisito della residenzialità attesa l'utilizzazione degli
stessi quali sedi di scuole.
Il
concetto della residenzialità era stato già peraltro evidenziato dalla
scrivente, nella circolare n. 141/E del 1994 relativa all'applicazione
dell'aliquota IVA del 4% prevista in via transitoria dall'art. 8 del decreto
legge 26 luglio 1994, n. 468.
In
tale circolare, infatti, è stato espressamente affermato che "...nella
previsione agevolativa rientrano anche gli immobili destinati a costituire
stabili residenze per collettività (es.: orfanotrofi, ospizi, ecc....) ma non
gli altri edifici che, anche se assimilati alle case di abitazione dalla legge
19 luglio 1961, n. 659, non sono connotati dal predetto carattere della stabile
residenza (es.: scuole, asili, colonie climatiche ecc....)...".
Riguardo
infine al lamentato contrasto, rappresentato dagli istanti, tra la circolare n.
151/E/46615 del 9 luglio 1999 e la circolare n. 1/E del 1994 si fa presente che
quest'ultima ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione
recata dall'art. 36 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in
legge 29 ottobre 1993 n. 427 che ha elevato dal 4% al 9% l'aliquota IVA
applicabile alle cessioni, nonché agli appalti per la costruzione di edifici
che, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, sono assimilati
ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, tra i quali
sono ricompresi gli ospedali, le scuole, le case di cura ecc. La disposizione
di cui al richiamato art. 36 del decreto legge n. 331/1993 convertito in legge
29 ottobre 1993 n. 427 è una norma di carattere generale che si applica a tutti
gli edifici utilizzati per il perseguimento di finalità sociali-collettive,
condizione questa realizzata attraverso l'attività svolta negli immobili e che
non richiede l'ulteriore requisito della residenzialità.
Il
beneficio dell'aliquota agevolata, come chiarito nella circolare n. 1/E del
1994, ed in linea con quanto enunciato dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 3503 del 5 dicembre 1972, si rende infatti applicabile anche
"ad edifici che, pure se non sono precipuamente destinati ad ospitare
collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di
istruzione, cura, assistenza e beneficenza".
La
disposizione recata dal citato art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in vigore dal 1° gennaio 1998, che ha inserito nella Tab. A, parte III,
il numero 127-duodecies), riveste invece carattere speciale, giacché la ratio
perseguita dal legislatore è stata quella di applicare il beneficio
dell'aliquota IVA agevolata del 10% ai soli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lett. b), della legge 5 agosto
1978, n. 457, su edifici di edilizia residenziale pubblica, ossia ai soli
immobili caratterizzati dalla "stabile residenzialità" per cui tale
beneficio non torna ora applicabile agli edifici che, se pur assimilati alle
case di abitazione, dalla legge 1961, n. 659, non sono connotati dal predetto
carattere della stabile residenza, quali appunto scuole, asili, colonie
climatiche, ospedali, caserme ecc.
Si precisa inoltre che l'interpretazione più restrittiva è l'unica
coerente con il disposto della direttiva CEE n. 388 del 17 maggio 1977 come
modificata dalla direttiva CEE n. 77 del 19 ottobre 1992 che consente
l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta soltanto per i beni e servizi
ricompresi nell'allegato H della medesima direttiva. Il punto 9) del richiamato
allegato menziona, infatti, la: "Fornitura, costruzione, restauro e
trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale".
Pertanto non appare possibile, alla luce della normativa comunitaria, estendere
l'agevolazione agli edifici non connotati dalla destinazione ad uso abitativo.
LAVORI
DI AMPLIAMENTO DELL'ABITAZIONE
OGGETTO: Applicabilita' dell'aliquota IVA del
4% ai lavori di ampliamento della prima casa non di lusso. Tabella A, parte
seconda, nn. 21) e 39), allegata al D.P.R. n. 633/72.
L'argomento
oggetto della presente circolare è stato esaminato in occasione della riunione
tenutasi il 28 giugno 2000 con i responsabili dei Servizi di Consulenza
Giuridica delle Direzioni Regionali delle Entrate. Al riguardo, si partecipano
le definitive determinazioni cui è pervenuta la scrivente sulla base anche
delle osservazioni emerse nella predetta riunione o successivamente pervenute
dalle Direzioni Regionali.
Sono
sorte perplessità in ordine all'applicabilità dell'aliquota IVA del 4%,
prevista dai nn. 21) e 39) della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, per la cessione e costruzione di case di abitazione
non di lusso, anche alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto lavori di
ampliamento, ossia di incremento di superficie, della "prima casa",
nell'ipotesi in cui il committente sia una persona fisica per la quale
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro
(ossia le condizioni che individuano la "prima casa").
Al
riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 1 della legge n.659 del 19
luglio 1961, le agevolazioni fiscali e tributarie, stabilite per la costruzione
di case di abitazione non di lusso, si applicano anche all'ampliamento ed al
completamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione.
I
dubbi sulla possibilità di applicare l'aliquota del 4% ai lavori di ampliamento
della "prima casa" nascono in primo luogo dal carattere di specialità
che riveste la normativa che agevola l'acquisto dell'abitazione costituente
prima casa, in secondo luogo dalla considerazione che l'acquirente, per fruire
del beneficio, deve dichiarare nell'atto di acquisto, tra l'altro, "di non
essere titolare dei diritti di proprietà, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del comune in cui è sito l'immobile da
acquistare."
Con
circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, è stato precisato, in materia d'IVA, sia
pure in relazione alla previgente normativa, che le medesime dichiarazioni
richieste all'acquirente di una "prima casa" devono essere rese
all'appaltatore nel caso in cui una persona fisica, anzichè acquistare mediante
compravendita la detta "prima casa", provveda a costruirla attraverso
lo strumento dell'appalto.
Si
ritiene che la "ratio" fondamentale delle disposizioni in tema di
"prima casa", contenute nell'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre
1995, n.549, sia quella di voler favorire, attraverso un carico fiscale
attenuato, l'acquisizione della prima casa, normalmente destinata a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente. Peraltro, non sembra estranea alle
disposizioni in esame anche la finalità di agevolare, entro certi limiti,
interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzazione della "prima
casa". Significative, in tal senso, sono le norme che consentono di fruire
dell'agevolazione per l'acquisto, anche successivo, di un posto macchina, di
una cantina, e di una soffitta costituenti pertinenza della "prima
casa" e di non decadere dai benefici qualora si ceda, prima dello scadere
di un quinquennio dall'atto dell'acquisto, l'immobile già assoggettato ad aliquota
agevolata, ma si provveda entro un anno dalla cessione ad acquistarne un altro
da adibire ad abitazione principale.
Per
tale motivo, si ritiene che anche alle prestazioni di servizi dipendenti da
contratto di appalto relativi all'ampliamento di una "prima casa" sia
applicabile l'aliquota ridotta del 4%, e che a tal fine chi commette i lavori,
ove non possieda anche un'altra abitazione nel medesimo comune, diversa da
quella che va ad ampliare, sia legittimato a dichiarare all'appaltatore di non
essere titolare di diritti su altra abitazione nel comune.
Tuttavia,
va sottolineato che l'aliquota agevolata può essere applicata solo nel caso in
cui i lavori effettuati rimangano contenuti nell'ambito del semplice
ampliamento. Devono quindi ricorrere le seguenti condizioni:
A)
i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unità
immobiliare nè avere consistenza tale da poter essere successivamente destinati
a costituire un'autonoma unità immobiliare.
B)
l'abitazione deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di
ampliamento, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei
parametri dettati dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto
1969.
--TIPSOA--