INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE - 31 GENNAIO 2007 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE NUOVA MODULISTICA

 

 

Le modalità per l'applicazione della tariffa dei premi Inail prevedono che le imprese titolari di posizioni assicurative in essere da più di due anni possano presentare istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa, c.d. oscillazione per prevenzione.

La riduzione opera in misura fissa - pari al 5% o al 10%, in relazione alla dimensione aziendale - ed è concessa dall’Istituto quando risulti che l’impresa abbia effettuato, nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza ossia nell’anno 2006, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore.

L’Inail, con nota del 28 novembre 2006, ha comunicato di aver predisposto un nuovo modello per la presentazione delle istanze in parola ed ha fornito nel contempo le necessarie istruzioni operative per la compilazione del modello in parola. La nuova modulistica, che sostituisce quella in vigore per gli anni precedenti, è stata principalmente aggiornata nella parte relativa agli interventi particolarmente rilevanti (sez. A del modello).

Nel rinviare per tale aspetto a quanto successivamente specificato al punto c), si ricorda che l’istanza può essere presentata nel caso in cui l’impresa abbia realizzato almeno un intervento migliorativo tra quelli indicati nella Sezione A del modello (interventi particolarmente rilevanti), o, in alternativa a detto intervento migliorativo, abbia posto in essere almeno tre interventi migliorativi tra le tipologie riportate nelle sezioni da B ad H del modello, di cui almeno uno nel settore della formazione ed informazione dei lavoratori (sezione E del modello).

Il modello, con l’apposita guida per la compilazione, è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inail.it), del Collegio ed è anche a disposizione delle imprese interessate presso gli uffici del Collegio.

Si rammenta che la riduzione è annullabile dall'Inail qualora l'Istituto accerti mediante verifiche l'insussistenza delle dichiarazioni rese dall'impresa.

Circa la predisposizione dell'istanza in parola nonché relativamente ai requisiti necessari per fruire della riduzione in oggetto, si evidenzia quanto segue.

 

a) Termine presentazione domanda

La domanda va presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta e pertanto, per l’anno 2007, entro il 31 gennaio 2007. L’istanza va presentata alla sede Inail nel cui territorio è ubicata l'impresa richiedente. Si ricorda che, come per gli anni passati, le istruzioni dell’Istituto indicano nella data del 31 gennaio il termine entro il quale l’istanza deve pervenire alla competente sede Inail e non la data entro la quale la stessa deve essere spedita. Pertanto si consigliano le imprese interessate a provvedere affinché l’istanza sia, entro la citata scadenza del 31 gennaio 2007, non solo spedita ma anche ricevuta dalla competente sede Inail.  

b) Pre-requisiti

Per poter fruire del beneficio l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi. A tal fine è previsto che il richiedente attesti, con autocertificazione, la sussistenza di detta condizione di regolarità. Con la citata nota del 28 novembre l’Inail ha chiarito che la dichiarazione di regolarità contributiva si riferisce anche agli obblighi contributivi nei confronti dell’Inps. Peraltro per quanto attiene l’accertamento di tale pre-requisito da parte delle sedi Inail, la circolare precisa che la verifica potrà avere ad oggetto esclusivamente gli adempimenti nei confronti dell’Istituto stesso. Tuttavia l’Istituto specifica che, nel caso l’eventuale irregolarità nei confronti degli altri Enti o Istituti venga a conoscenza dell’Inail, il beneficio non verrà concesso o se già concesso verrà revocato. Inoltre, la circolare prevede che, qualora in sede di istruttoria della domanda emerga l’irregolarità contributiva dell’impresa, l’azienda stessa potrà regolarizzare la propria posizione debitoria nel termine che le verrà assegnato, che comunque non potrà mai eccedere i 120 giorni. 

 Per quanto attiene la regolarità nei confronti dell’Inail è confermato che l’impresa deve essere in regola:         

- con gli adempimenti contributivi. In caso di pagamento in forma rateale, il requisito è realizzato con il rispetto delle relative scadenze;

- con gli adempimenti assicurativi. Non è considerata in regola l'azienda che omette o ritarda la denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato;

- rispetto alle norme obbligatorie di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La sussistenza dei pre-requisiti della regolarità contributiva ed assicurativa nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, va riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.

c) Requisiti

La domanda di riduzione deve riguardare interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia e deve avere a riferimento gli interventi migliorativi effettuati nell'anno 2006. Come più sopra specificato la domanda può essere presentata dalle imprese che abbiano effettuato almeno un intervento particolarmente rilevante tra quelli indicati nella sezione A del modello o, in alternativa, almeno tre interventi migliorativi tra quelli indicati nelle sezioni da B ad H del precitato modello di richiesta, di cui almeno uno nel settore della formazione ed informazione dei lavoratori. Per quanto concerne gli interventi “particolarmente rilevanti” con la nuova versione del modello sono stati introdotti due questionari di natura tecnica. Più precisamente per gli interventi previsti nella sezione A alla lettera a), e cioè quelli relativi all’adozione da parte dell’impresa di comportamenti coerenti con i criteri propri della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese), le aziende interessate dovranno compilare l’allegato 1 al modello OT24. In particolare le aziende che intendono usufruire del beneficio di cui al presente punto dovranno rispondere a tutte le domande riportate nel citato allegato sia a quelle relative alle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (domande 1-4), nonché a quelle concernenti le tematiche sociali ed ambientali (domanda 5 punti a-h).

Qualora per casi del tutto particolari, uno dei quesiti non fosse applicabile all’azienda richiedente, la stessa dovrà chiarirne le motivazioni per poter avere comunque accesso al beneficio.

Ai fini della compilazione l’azienda potrà contare sul supporto delle Camere di Commercio, presso cui operano già gli Sportelli CSR-SC (elenco reperibile sul sito internet www.unioncamere.it) .

Per gli interventi previsti nella sezione A alla lettera b), relativi alle imprese che hanno adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le aziende interessate dovranno compilare l’allegato 2 del modello OT24 rispondendo a tutte le domande riportate nell’allegato stesso.

d) Provvedimento dell'Inail

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di riduzione per prevenzione deve essere comunicato dall'Inail all'azienda, tramite raccomandata a.r., entro 120 giorni dalla data della domanda.

Se accolta, la riduzione ha effetto limitatamente all'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

 

 

Modello OT/24 – 2007

 

Allegati

 

Istruzioni per la compilazione