INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE -
31 GENNAIO 2007 TERMINE PER
Le modalità per l'applicazione della tariffa dei premi Inail
prevedono che le imprese titolari di posizioni assicurative in essere da più di
due anni possano presentare istanza per la riduzione del tasso medio di
tariffa, c.d. oscillazione per prevenzione.
La riduzione opera in misura fissa - pari al 5% o al 10%, in
relazione alla dimensione aziendale - ed è concessa dall’Istituto quando
risulti che l’impresa abbia effettuato, nell’anno precedente a quello di
presentazione dell’istanza ossia nell’anno 2006, interventi per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,
anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore.
L’Inail, con nota del 28 novembre
Nel rinviare per tale aspetto a
quanto successivamente specificato al punto c), si ricorda che l’istanza può
essere presentata nel caso in cui l’impresa abbia realizzato almeno un
intervento migliorativo tra quelli indicati nella Sezione A del modello
(interventi particolarmente rilevanti), o, in alternativa a detto intervento
migliorativo, abbia posto in essere almeno tre interventi migliorativi tra le
tipologie riportate nelle sezioni da B ad H del modello, di cui almeno uno nel
settore della formazione ed informazione dei lavoratori (sezione E del
modello).
Il modello, con l’apposita guida per
la compilazione, è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inail.it),
del Collegio ed è anche a disposizione delle imprese interessate presso gli
uffici del Collegio.
Si rammenta che la riduzione è
annullabile dall'Inail qualora l'Istituto accerti mediante verifiche
l'insussistenza delle dichiarazioni rese dall'impresa.
Circa la predisposizione
dell'istanza in parola nonché relativamente ai requisiti necessari per fruire
della riduzione in oggetto, si evidenzia quanto segue.
a) Termine presentazione domanda
La domanda va presentata
tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è
richiesta e pertanto, per l’anno 2007, entro il 31 gennaio 2007.
L’istanza va presentata alla sede Inail nel cui territorio è ubicata l'impresa
richiedente. Si ricorda che, come per gli anni passati, le istruzioni
dell’Istituto indicano nella data del 31 gennaio il termine entro il quale
l’istanza deve pervenire alla competente sede Inail e non la data entro la
quale la stessa deve essere spedita. Pertanto si consigliano le imprese
interessate a provvedere affinché l’istanza sia, entro la citata scadenza del
31 gennaio 2007, non solo spedita ma anche ricevuta dalla competente sede
Inail.
b) Pre-requisiti
Per poter fruire del beneficio
l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.
A tal fine è previsto che il richiedente attesti, con autocertificazione, la
sussistenza di detta condizione di regolarità. Con la citata nota del 28
novembre l’Inail ha chiarito che la dichiarazione di regolarità contributiva si
riferisce anche agli obblighi contributivi nei confronti dell’Inps. Peraltro
per quanto attiene l’accertamento di tale pre-requisito da parte delle sedi
Inail, la circolare precisa che la verifica potrà avere ad oggetto
esclusivamente gli adempimenti nei confronti dell’Istituto stesso. Tuttavia
l’Istituto specifica che, nel caso l’eventuale irregolarità nei confronti degli
altri Enti o Istituti venga a conoscenza dell’Inail, il beneficio non verrà
concesso o se già concesso verrà revocato. Inoltre, la circolare prevede che,
qualora in sede di istruttoria della domanda emerga l’irregolarità contributiva
dell’impresa, l’azienda stessa potrà regolarizzare la propria posizione
debitoria nel termine che le verrà assegnato, che comunque non potrà mai
eccedere i 120 giorni.
Per quanto attiene la regolarità nei confronti
dell’Inail è confermato che l’impresa deve essere in regola:
- con gli adempimenti contributivi. In caso di
pagamento in forma rateale, il requisito è realizzato con il rispetto delle
relative scadenze;
- con gli adempimenti assicurativi. Non è considerata
in regola l'azienda che omette o ritarda la denuncia delle variazioni
riguardanti il rischio assicurato;
- rispetto alle norme obbligatorie di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro.
La sussistenza dei pre-requisiti
della regolarità contributiva ed assicurativa nonché dell'osservanza delle
norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, va riferita al
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
c) Requisiti
La domanda di riduzione deve
riguardare interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste
dalla normativa in materia e deve avere a riferimento gli interventi
migliorativi effettuati nell'anno 2006. Come più sopra specificato la domanda
può essere presentata dalle imprese che abbiano effettuato almeno un intervento
particolarmente rilevante tra quelli indicati nella sezione A del modello o, in
alternativa, almeno tre interventi migliorativi tra quelli indicati nelle
sezioni da B ad H del precitato modello di richiesta, di cui almeno uno nel
settore della formazione ed informazione dei lavoratori. Per quanto concerne
gli interventi “particolarmente rilevanti” con la nuova versione del modello
sono stati introdotti due questionari di natura tecnica. Più precisamente per
gli interventi previsti nella sezione A alla lettera a), e cioè quelli relativi
all’adozione da parte dell’impresa di comportamenti coerenti con i criteri
propri della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese), le aziende interessate
dovranno compilare l’allegato 1 al modello OT24. In particolare le aziende che
intendono usufruire del beneficio di cui al presente punto dovranno rispondere
a tutte le domande riportate nel citato allegato sia a quelle relative alle
tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (domande 1-4), nonché a
quelle concernenti le tematiche sociali ed ambientali (domanda 5 punti a-h).
Qualora per casi del tutto
particolari, uno dei quesiti non fosse applicabile all’azienda richiedente, la
stessa dovrà chiarirne le motivazioni per poter avere comunque accesso al
beneficio.
Ai fini della compilazione l’azienda
potrà contare sul supporto delle Camere di Commercio, presso cui operano già
gli Sportelli CSR-SC (elenco reperibile sul sito internet www.unioncamere.it) .
Per gli interventi previsti nella
sezione A alla lettera b), relativi alle imprese che hanno adottato un sistema
di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le aziende interessate
dovranno compilare l’allegato 2 del modello OT24 rispondendo a tutte le domande
riportate nell’allegato stesso.
d) Provvedimento
dell'Inail
Il provvedimento di accoglimento o
di rigetto della domanda di riduzione per prevenzione deve essere comunicato
dall'Inail all'azienda, tramite raccomandata a.r., entro 120 giorni dalla data
della domanda.
Se accolta, la riduzione ha effetto
limitatamente all'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è
applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.
Istruzioni per la compilazione