INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE - 31 GENNAIO 2010 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

 

Le modalità per l'applicazione della tariffa dei premi Inail prevedono che le imprese titolari di posizioni assicurative in essere da più di due anni possano presentare istanza per la riduzione dei premi, c.d. oscillazione per prevenzione.

La riduzione opera in misura fissa - pari al 10% per le imprese fino a 500 dipendenti, e al 5% per le altre - ed è concessa dall’Istituto, previa apposita domanda, alle imprese in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

Inoltre, per usufruire della riduzione, è necessario che l’impresa abbia effettuato, nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza, ossia nell’anno 2009, interventi, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sezione A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori (Sezione E del modello).

Al proposito si osserva che il progetto "Formato e Scontato", tenuto dagli enti paritetici in collaborazione con la locale sede dell'Inail, rientra tra gli interventi previsti nei punti 20, 21, 23 della Sezione E del modello nonché, nei casi in cui il datore di lavoro svolga anche la funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei punti 26 e 27 sempre della Sezione E del modello.

L’Inail, con nota del 21 settembre 2009 (cfr. Not. n. 10/2009), ha comunicato di aver predisposto un nuovo modello per la presentazione delle istanze in parola, modificato rispetto agli anni scorsi sia per esigenze di semplificazione sia per tener conto delle novità normative in materia di sicurezza.

La riduzione è concessa dall’Inail previa presentazione di apposita domanda entro il 31 gennaio 2010, utilizzando la modulistica predisposta dall’Istituto.

Il modello, con l’apposita guida per la compilazione, è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inail.it) e del Collegio ed è anche a disposizione delle imprese interessate presso gli uffici del Collegio.

La domanda va presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta e pertanto, per l’anno 2010, entro il 31 gennaio 2010. L’istanza va presentata alla sede Inail nel cui territorio è ubicata l'impresa richiedente.

Si ricorda che, come per gli anni passati, la data del 31 gennaio è il termine entro il quale l’istanza deve pervenire alla competente sede Inail e non la data entro la quale la stessa deve essere spedita.

Pertanto si consigliano le imprese interessate a provvedere affinché l’istanza sia, entro la citata scadenza del 31 gennaio 2010, non solo spedita ma anche ricevuta dalla competente sede Inail.

La domanda può essere presentata anche in via telematica dal sito dell’Inail.

Il modulo di domanda è composto da:

- una scheda informativa generale, nella quale il richiedente deve produrre le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell’Inail (denominazione e ragione sociale, posizione assicurativa territoriale e sede territoriale di competenza);

- la domanda di riduzione, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente;

- la dichiarazione del richiedente, relativa alla ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall’articolo 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi (regolarità contributiva ed assicurativa, osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro).

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento, oltre che degli altri presupposti (i pre-requisiti e l'effettuazione e la tipologia degli interventi migliorativi), dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal D.M. 24 Ottobre 2007 (DURC). Ciò significa che l'impresa non dovrà esibire all'Inail il Durc in quanto è l'Istituto che direttamente provvede a verificare la posizione dell'impresa anche nei confronti degli altri enti.

Nel caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, l’azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Per quanto concerne la regolarità assicurativa, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell’azienda.

Anche nel caso sia riscontrata una irregolarità assicurativa che produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l’azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Il requisito dell'osservanza delle normativa in materia di sicurezza sul lavoro s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2009 (anno precedente quello cui si riferisce la domanda).

Sul sito dell'Istituto e del Collegio in calce alla presente nota è presente un questionario di autovalutazione a disposizione di coloro che vogliano verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l’annullamento della riduzione concessa qualora l’irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

Si segnala, infine, che qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia accertata successivamente alla definizione della domanda si procederà all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

 

- Modello OT 24 2009

- Allegati al modello OT.24 2009

- Istruzioni per la compilazione

- Modello di autocertificazione