INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER
PREVENZIONE - 31 GENNAIO 2010 - TERMINE PER
Le modalità per l'applicazione della tariffa dei
premi Inail prevedono che le imprese titolari di posizioni assicurative in
essere da più di due anni possano presentare istanza per la riduzione dei
premi, c.d. oscillazione per prevenzione.
La riduzione opera in misura fissa - pari al 10% per
le imprese fino a 500 dipendenti, e al 5% per le altre - ed è concessa
dall’Istituto, previa apposita domanda, alle imprese in possesso dei requisiti
per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con
le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del lavoro (pre-requisiti).
Inoltre, per usufruire della riduzione, è necessario
che l’impresa abbia effettuato, nell’anno precedente a quello di presentazione
dell’istanza, ossia nell’anno 2009, interventi, in aggiunta a quelli minimi
previsti dalla normativa in materia, di miglioramento nel campo della
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare
rilevanza tra quelli indicati nella Sezione A del modello di domanda
o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni
del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della
informazione dei lavoratori (Sezione E del modello).
Al proposito si osserva che il progetto "Formato
e Scontato", tenuto dagli enti paritetici in collaborazione con la locale
sede dell'Inail, rientra tra gli interventi previsti nei punti 20, 21, 23 della
Sezione E del modello nonché, nei casi in cui il datore di lavoro svolga anche
la funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei punti
26 e 27 sempre della Sezione E del modello.
L’Inail, con nota del 21 settembre 2009 (cfr. Not. n.
10/2009), ha comunicato di aver predisposto un nuovo modello per la presentazione
delle istanze in parola, modificato rispetto agli anni scorsi sia per esigenze
di semplificazione sia per tener conto delle novità normative in materia di
sicurezza.
La riduzione è concessa dall’Inail previa
presentazione di apposita domanda entro il 31 gennaio 2010, utilizzando la
modulistica predisposta dall’Istituto.
Il modello, con l’apposita guida per la compilazione,
è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inail.it)
e del Collegio ed è anche a disposizione delle imprese interessate presso gli
uffici del Collegio.
La domanda va presentata tassativamente entro il 31
gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta e pertanto, per l’anno
2010, entro il 31 gennaio 2010. L’istanza va presentata alla sede Inail nel cui
territorio è ubicata l'impresa richiedente.
Si ricorda che, come per gli anni passati, la data
del 31 gennaio è il termine entro il quale l’istanza deve pervenire alla
competente sede Inail e non la data entro la quale la stessa deve essere
spedita.
Pertanto si consigliano le imprese interessate a
provvedere affinché l’istanza sia, entro la citata scadenza del 31 gennaio
2010, non solo spedita ma anche ricevuta dalla competente sede Inail.
La domanda può essere presentata anche in via
telematica dal sito dell’Inail.
Il
modulo di domanda è composto da:
-
una scheda informativa generale,
nella quale il richiedente deve produrre le informazioni necessarie
ad una corretta individuazione da parte dell’Inail (denominazione e ragione
sociale, posizione assicurativa territoriale e sede territoriale di
competenza);
-
la domanda di riduzione, nella
quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito
aziendale del richiedente;
-
la dichiarazione del richiedente, relativa alla ricorrenza dei
presupposti applicativi previsti dall’articolo 24 delle Modalità per
l’applicazione delle Tariffe dei premi (regolarità contributiva ed assicurativa,
osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro,
attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
igiene dei luoghi di lavoro).
La
riduzione è concessa solo dopo l’accertamento, oltre che degli altri
presupposti (i pre-requisiti e l'effettuazione e la tipologia degli interventi
migliorativi), dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro
richiedente, secondo le modalità previste dal D.M. 24 Ottobre 2007 (DURC). Ciò
significa che l'impresa non dovrà esibire all'Inail il Durc in quanto è
l'Istituto che direttamente provvede a verificare la posizione dell'impresa
anche nei confronti degli altri enti.
Nel
caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva,
l’azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine
non superiore a quindici giorni.
Per
quanto concerne la regolarità assicurativa,
rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio
assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o
tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare
dell’azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede
dell’azienda.
Anche
nel caso sia riscontrata una irregolarità assicurativa che produce riflessi
sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l’azienda verrà invitata a
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici
giorni.
Il
requisito dell'osservanza delle normativa in materia di sicurezza sul lavoro
s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie
in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla
situazione presente alla data del 31 dicembre 2009 (anno precedente quello cui
si riferisce la domanda).
Sul
sito dell'Istituto e del Collegio in calce alla presente nota è presente un
questionario di autovalutazione a disposizione di coloro che vogliano
verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.
Non
rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di
legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario,
salvo l’annullamento della riduzione concessa qualora l’irregolarità sia
definitivamente accertata nelle sedi competenti.
Si
segnala, infine, che qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia
accertata successivamente alla definizione della domanda si procederà
all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni
dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.
-
Allegati al modello OT.24 2009
-
Istruzioni per la compilazione
-
Modello di autocertificazione